Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24111/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], preliminarmente ed in via generale, che i motivi sono intrisi di genericità, costituendo la pedissequa ripetizione di doglianze già formulate, cui la Corte di merito ha correttamente fornito risposte, con le quali, tuttavia, i motivi non si confrontano adeguatamente; [OSCURATO:PERSONA], in particolare, che il primo motivo, sulla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 633 cod. pen. è manifestamente infondato, avendo la Corte, anche con opportuna citazione giurisprudenziale, fatto corretta applicazione della disposizione incriminatrice, oltre ad indicare le ragioni di consapevolezza della violazione, da parte dell'imputato; osservato che il secondo e terzo motivo inerenti, rispettivamente, al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen. e al diniego della causa di non punibilità di cui all'articolo 131 bis cod. pen. sono manifestamente infondati, in presenza di congrua motivazione sui rispettivi punti (cfr. pag. 4: oltra alla mancanza di prova, ad escludere lo stato di necessità v'è la condizione non transeunte dell'occupazione abusiva, dimostrata dall'esecuzione di lavori di ristrutturazione; la particolare tenuità del fatto va esclusa data l'annosa occupazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], preliminarmente ed in via generale, che i motivi sono intrisi di genericità, costituendo la pedissequa ripetizione di doglianze già formulate, cui la Corte di merito ha correttamente fornito risposte, con le quali, tuttavia, i motivi non si confrontano adeguatamente; [OSCURATO:PERSONA], in particolare, che il primo motivo, sulla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 633 cod. pen. è manifestamente infondato, avendo la Corte, anche con opportuna citazione giurisprudenziale, fatto corretta applicazione della disposizione incriminatrice, oltre ad indicare le ragioni di consapevolezza della violazione, da parte dell'imputato; osservato che il secondo e terzo motivo inerenti, rispettivamente, al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen. e al diniego della causa di non punibilità di cui all'articolo 131 bis cod. pen. sono manifestamente infondati, in presenza di congrua motivazione sui rispettivi punti (cfr. pag. 4: oltra alla mancanza di prova, ad escludere lo stato di necessità v'è la condizione non transeunte dell'occupazione abusiva, dimostrata dall'esecuzione di lavori di ristrutturazione; la particolare tenuità del fatto va esclusa data l'annosa occupazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24111/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris