Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01796/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni della difesa, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 06/04/2021 la Corte d'appello di Salerno ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni da liquidare in separata sede, [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di violenza privata, contestatole per avere, con violenza e minaccia diretta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Consorzio di bonifica del comprensorio del fiume Sarno, costretto il personale impegnato in tale attività a interrompere i lavori di taglio delle erbe acquatiche.

2. Nell'interesse della Adinolfi è stato proposto ricorso per cassazione affidato ai seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale omesso di esprimere una valutazione autonoma sui profili di censura sviluppati nell'atto di appello.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, per avere la Corte d'appello confermato l'affermazione di responsabilità nonostante l'assoluta incertezza in ordine all'individuazione dell'imputata come autrice della condotta contestata.

2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alle statuizioni civili.

2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, con riguardo alla determinazione della pena.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale e del difensore.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo è inammissibile per assoluta genericità di formulazione, in quanto si traduce in una serie di proposizioni generali relative ai doveri motivazionali del giudice di secondo grado, completamente disancorate dalla sentenza impugnata e utilizzabili per qualunque vicenda processuale.

2. Il secondo motivo è inammissibile, perché, pur formalmente denunciando l'inosservanza del canone valutativo di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., finisce per aspirare ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.

Diversamente da quanto dedotto nel motivo, la sentenza impugnata ha argomentatamente affrontato il tema, genericamente accennato nella doglianza, della lamentata incertezza nell'identificazione dell'autrice delle condotte e ha rilevato: a) che la persona offesa ha riconosciuto in udienza la Adinolfi indicandola come colei che, dopo avere ostacolato lo svolgimento dei lavori, stendendosi per terra davanti all'escavatore, si era alzata di scatto, gli aveva dato un pugno sul petto e l'aveva minacciato; b) che l'erronea menzione, da parte del maresciallo Pocobello, della sorella della Adinolfi scaturiva dal fatto che il teste aveva individuato la donna non per essere stato spettatore dell'episodio, ma su indicazione dei presenti in un contesto nel quale entrambe le donne si trovavano sui luoghi teatro del reato.

Ora, rispetto a siffatta valutazione del compendio istruttorio, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa.

Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168).

Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510).

Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167); in altri termini, il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406).

3. Il terzo motivo, costruito in termini logicamente dipendenti dai precedenti, segue la sorte di questi ultimi.

4. Il quarto motivo è inammissibile, non solo per l'assoluta genericità di formulazione, ma anche perché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 12/11/2021 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni della difesa, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 06/04/2021 la Corte d'appello di Salerno ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni da liquidare in separata sede, [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di violenza privata, contestatole per avere, con violenza e minaccia diretta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Consorzio di bonifica del comprensorio del fiume Sarno, costretto il personale impegnato in tale attività a interrompere i lavori di taglio delle erbe acquatiche. 2. Nell'interesse della Adinolfi è stato proposto ricorso per cassazione affidato ai seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale omesso di esprimere una valutazione autonoma sui profili di censura sviluppati nell'atto di appello. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, per avere la Corte d'appello confermato l'affermazione di responsabilità nonostante l'assoluta incertezza in ordine all'individuazione dell'imputata come autrice della condotta contestata. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alle statuizioni civili. 2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, con riguardo alla determinazione della pena. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale e del difensore. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile per assoluta genericità di formulazione, in quanto si traduce in una serie di proposizioni generali relative ai doveri motivazionali del giudice di secondo grado, completamente disancorate dalla sentenza impugnata e utilizzabili per qualunque vicenda processuale. 2. Il secondo motivo è inammissibile, perché, pur formalmente denunciando l'inosservanza del canone valutativo di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., finisce per aspirare ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. Diversamente da quanto dedotto nel motivo, la sentenza impugnata ha argomentatamente affrontato il tema, genericamente accennato nella doglianza, della lamentata incertezza nell'identificazione dell'autrice delle condotte e ha rilevato: a) che la persona offesa ha riconosciuto in udienza la Adinolfi indicandola come colei che, dopo avere ostacolato lo svolgimento dei lavori, stendendosi per terra davanti all'escavatore, si era alzata di scatto, gli aveva dato un pugno sul petto e l'aveva minacciato; b) che l'erronea menzione, da parte del maresciallo Pocobello, della sorella della Adinolfi scaturiva dal fatto che il teste aveva individuato la donna non per essere stato spettatore dell'episodio, ma su indicazione dei presenti in un contesto nel quale entrambe le donne si trovavano sui luoghi teatro del reato. Ora, rispetto a siffatta valutazione del compendio istruttorio, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167); in altri termini, il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406). 3. Il terzo motivo, costruito in termini logicamente dipendenti dai precedenti, segue la sorte di questi ultimi. 4. Il quarto motivo è inammissibile, non solo per l'assoluta genericità di formulazione, ma anche perché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. 5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12/11/2021 I
Sentenza Cassazione n. 01796/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris