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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 luglio 2023

Cassazione n. 33843/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15354/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del rappresentante come in atti indicato, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 376/2021 depositata il 30/03/2021; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Considerato, ancora, che la rinuncia di parte ricorrente (a prescindere dall’eventuale accettazione della controparte), intervenuta in pendenza del termine per chiedere la decisione del ricorso, non rileva, per la specialità del rito disegnato dall’art. 380- bis cod. proc. civ.: sicché, formulata la proposta di definizione accelerata, non è data alternativa tra l’estinzione da mancata istanza di decisione e la riattivazione del rito per la decisione seguito alla relativa istanza (Cass., decr. 20/07/2023, n. 21830); Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto, al riguardo, che si può tralasciare ogni pronuncia sulle spese, atteso il tenore degli atti di parte; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15354/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del rappresentante come in atti indicato, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 376/2021 depositata il 30/03/2021; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Considerato, ancora, che la rinuncia di parte ricorrente (a prescindere dall’eventuale accettazione della controparte), intervenuta in pendenza del termine per chiedere la decisione del ricorso, non rileva, per la specialità del rito disegnato dall’art. 380- bis cod. proc. civ.: sicché, formulata la proposta di definizione accelerata, non è data alternativa tra l’estinzione da mancata istanza di decisione e la riattivazione del rito per la decisione seguito alla relativa istanza (Cass., decr. 20/07/2023, n. 21830); Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto, al riguardo, che si può tralasciare ogni pronuncia sulle spese, atteso il tenore degli atti di parte; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Decreto Cassazione n. 33843/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris