CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 ottobre 2023
Cassazione n. 34606/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c.,in Battipaglia (SA), alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA]– in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATA avverso la sentenza n. 1590 -19/21.11.2019 della Corte d’Appello d i S a lerno , udita la relazione nella camera di consiglio del 19 ottobre 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsiil ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ. il “ Laboratorio di [OSCURATO:PERSONA] del dr. [OSCURATO:PERSONA] e C.” s.r.l. adiva il Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli. Chiedeva ingiungersi all’“[OSCURATO:PERSONA] S a lerno 2 ” il pagamento della somma di euro 27.745,43,oltre interessi e spese, quale corrispettivo delle fatture n. 28, n. 29 e n. 30 del 31.10.2006 per prestazioni eseguite nel mese di ottobre 2006. 2.Con decreto n. 2605 del 30.12.2008 il tribunale pronunciava l’ingiunzione. 3.L’ “A.S.L. Salerno 2” proponeva opposizione. Instava per la revoca dell’ingiunzione. Resisteva il “Laboratorio di [OSCURATO:PERSONA] del dr. [OSCURATO:PERSONA] e C.”. 4.Con sentenza n. 585/2014 il tribunale rigettava l’opposizione. 5. Proponeva appello l’ “[OSCURATO:PERSONA]”. Si costituiva il“Laboratorio di [OSCURATO:PERSONA]”. Instava per il rigetto del gravame. 6. Con sentenza n. 1590 /20 1 9 la Corte d’Appello di S a lerno accoglieva il gravame, revocava l’ingiunzione di pagamento e condannava l’appellatoalle spese del doppio grado. 7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso i l “Laboratorio di [OSCURATO:PERSONA] del dr. [OSCURATO:PERSONA] e C.” s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivila cassazione con ogni conseguente statuizione. L’ “[OSCURATO:PERSONA]” non ha svolto difese. 8.Il P.M. ha formulato per iscritto le sue conclusioni. Il ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] 9.Con il primo motivo i l ricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 8 quinquiesd.lgs. n. 502/1992 e dell’art.2697 cod. civ. Deduceche ha errato la Corte di Salerno a ritenere che la stipula di apposita convenzione scritta tra la struttura sanitaria privata e l’ “A.S.L.” assurgead elemento costitutivo della pretesa creditoria, sicché la struttura sanitaria è onerata della relativa dimostrazione (cfr. ricorso, pagg. 6 –7). Deduce che elemento costitutivo della pretesa è unicamente l’ “accreditamento”, la cui sussistenza è pacifica ed incontestata nellaspecie (cfr. ricorso, pag. 8). 10.Il primo motivo di ricorso è privo di fondamento e va respinto. 11.Va reiterata, ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., l’elaborazione di questa Corte. Ossial’insegnamento a tenor del quale l’ obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex lege n. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la A.S.L. territorialmente competente sussiste anche durante il regime diaccreditamento provvisorio o transitorio; con esso, per un verso, la struttura accetta e si vincola a rispettare letariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l’anno di esercizio; con esso, per altro verso , l ’ ente pubblico assume l’obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alletariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del S.S.R., vincolandosi ad adempierla secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmentestabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa (cfr. Cass. (ord.) 5.7.2018, n. 17588. Cfr. altresì Cass. 6.8.2014, n. 17711, secondo cui, nell’ambito del servizio sanitario nazionale, il passaggio dal regime di convenzionamento esterno al nuovo regime dell’accreditamento - previsto dall’art. 8 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 502, e poi integrato dall’art. 6 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 724 -non ha modificato la natura del rapporto esistente tra la P.A. e le strutture private, che rimane di natura sostanzialmente concessoria; con la conseguenza che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali, restando irrilevante, ai fini del compenso, la mera prosecuzione dell’attività, ancorché sorretta da provvedimenti amministrativi della Regione, in relazione ad una convenzione ormai definitivamente caducata per effetto dell’art. 8, 7° co., del citato d.lgs., che ha comportato, alla data del 30.6.1996 (termine così prorogato dall’art. 2, 7° co., della legge 28.12.1995, n. 549), la cessazione di tutti i rapporti contrattuali vigenti; Cass. (ord.) 11.3.2020, n. 7019). 12.In questo quadro, ovvero a fronte dell’onere di stipulazione di apposito contratto in forma scritta con l’ “A.S.L.” territorialmente competente , non possono che formularsi, nella specie,i rilievi che seguono. Daun canto, vanno condivise l e affermazion i della Corte di Salerno secondo cui,pur in regime di accreditamento provvisorio, si prospetta la necessità della stipula di convenzione scritta tra la struttura sanitaria privata e l’ “A.S.L.” di riferimento esecondo cui, ulteriormente , è la struttura sanitaria privata – che reclama il pagamento delle prestazioni – ad essere gravata dall’onere di allegazione e prova dellamedesima convenzione (cfr. sentenza d’appello, pag. 12), onere che, nella specie, non è stato evidentemente assolto. Dunque, la stipulazione in forma scritta di apposito accordo contrattuale assurge senza dubbio ad elemento costitutivo della pretesa creditoria, sicché della relativa allegazione e dimostrazione è onerata la struttura sanitaria. D’altro canto, va disattesa la regione di censura veicolata dal mezzo in disamina, secondo cui,ai sensi dell’art. 8 quinquies cit. , gli accordi contrattuali rispondono in via esclusiva all’esigenza di determinazione dei limiti entro cui l’erogazione delle prestazioni sanitarie è finanziariamente “coperta”, sicché il riscontro della loro stipulazione e del limite di spesa che vi è contemplato, costituisceal più eccezione impeditiva (cfr. ricorso, pag. 8; memoria, pag. 2). 13.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 2909 cod. civ. Deduce che ha errato la Corte di Salerno a respingere l’eccezione, sollevata con la conclusionale d’appello,di giudicato “esterno” circa l’esistenza tra le parti di un valido rapporto contrattuale (cfr. ricorso, pag. 11). 14.Il secondo motivo di ricorso del pari è privo di fondamento e va respinto. 15.Senza dubbio all’interpretazione del giudicato “esterno” - interpretazione che si conforma all’esegesi degli atti normativi e si correla a quanto stabilito e nella motivazionee nel dispositivo della sentenza (cfr. Cass. (ord.) 13.10.2017, n. 24162; Cass. 10.12.2015, n. 24952) - può attendere pur direttamente la Corte di cassazione. E tuttavia questa Corte di legittimità vi attende con piena cognizione nei limiti in cui il giudicato “esterno” sia riprodotto nel ricorso per cassazione in forza del principio di “autosufficienza”di tale mezzo di impugnazione .Di conseguenza, il ricorso deve rip r odurre il testo del la sentenza - che si assume passata in giudicato -con richiamo congiunto e della motivazione e del dispositivo(cfr. Cass. 19.8.2020, n. 17310; Cass. sez. lav. 8.3.2018, n. 5508; Cass. 23.6.2017, n. 15737; Cass. 11.2.2015, n. 2617; Cass. sez. lav. 13.12.2006, n. 26627). 16. Su tale scorta si rimarca che il ricorrente non ha provveduto , onde consentire il riscontro ed il vaglio dei propri assunti, a trascrivere nel corpo del ricorso il testo integrale della sentenza n. 1 7 18 /20 11 e della sentenza n. 280/2012,ambedue del Tribunale di Salerno, che concorrerebbero ad integrare il giudicato “esterno” destinato –assume – ad esplicar valenza nel la specie. Propriamente ilricorrente si è limitat o, a pagina 11 del ricorso, a riprodurre uno stralcio della sentenza n. 1718/2011 e, a pagina 12 del ricorso, uno stralcio della sentenza n. 280/2012. 17.In ogni caso, i n ordine al giudicato “e sterno” che si è assunto correlato alla sentenza n. 1718/2011si evidenzia quanto segue. LaCorte di Salerno ha posto in risalto che l’appellat o aveva sollevato nelle difese conclusionali l’eccezione di giudicato “esterno” con riferimento alla pronuncia n. 1718/2012 del Tribunale di Salerno. Indi ha puntualizzato , in primo luogo, che nella documentazione allegata telematicamente alla comparsa conclusionale era presente viceversa la sentenza n. 1758/2013 del Tribunale di Salerno e, in secondo luogo, che nella memoria di replica, nel ribadire l’eccezione, l’appellatoaveva indicato come offerta in comunicazione la sentenza n. 1718/2012 e viceversa risultava allegata la sentenza n. 1718/2011, per giunta priva di certificazione exart. 124 disp. att. cod. proc. civ. di passaggio in giudicato (cfr. sentenza d’appello, pagg. 14 –15).18.Ebbene, siffatti passaggi motivazionali non sono stati per nulla attinti e censurati con il secondo motivo di ricorso. 19.In ordine al giudicato “esterno” che si è assunto correlato alla sentenza n. 280/2012 si evidenzia quanto segue. LaCorte di Salerno ha posto in risalto che l’appellat o aveva sollevato nelle difese conclusionalil’eccezione di giudicato “esterno” con riferimento altresì alla pronuncia n. 280/2012 del Tribunale di Salerno. Indi ha puntualizza to che con tale statuizione il tribunale aveva rigettato l’opposizione proposta dall’ “A.S.L. Salerno” avverso l’ingiunzione n. 3890/2008 ottenuta dal “[OSCURATO:PERSONA]” ai fini del pagamento di prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento provvisorio nel mese di dicembre 2007 (cfr. sentenza d’appello, pag. 15). Cosicché, ha soggiunto la corte , pur a ritenere coperta da giudicato la questione dell’esistenza di un accordo contrattuale tra le parti, tuttavia la pronuncia n. 280/2012 concerneva mensilità relative all’anno 2007 e non vi erano margini interpretativi per ritenere che le prestazioni rese nell’anno 2006 fossero da ricondurre al medesimo accordo contrattuale(cfr. sentenza d’appello, pag. 17). 20.Ebbene, analogamente, siffatti passaggi motivazionali non sono stati per nulla attinti e censurati con il secondo motivo di ricorso. Più esattamente, il ricorrente si è limitato a prospettare che “l’esistenza di pronunce passate in cosa giudicata (…), copre l’esistenza sia dell’autorizzazione amministrativa, sia dell’accreditamento in capo al centro privato, unici presupposti costitutivi e necessari peril riconoscimento della pretesa creditoria, afferendo l’esistenza di contratto (…) alla sfera delle eccezioni impeditive (…)” (così ricorso, pag. 13; così memoria, pagg. 6 -7).Dunque, per espressa prospettazione dello stesso ricorrente, il preteso giudicato “esterno” involgerebbe profili (l’autorizzazione amministrativa e l’accreditamento in capo al centro privato)di per sé inidonei, alla stregua delle ragioni che hanno indotto al rigetto del primo motivo, a fondare l’azionata pretesa creditoria. 21. L’ “[OSCURATO:PERSONA] di Salerno” non ha svolto difese ; pertanto, nonostante il rigetto del ricorso, nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. 22.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R.cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazi