CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2025
Cassazione n. 10415/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /2-17 "z‘ Premesso che [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione in data 14/10/2025 avverso la sentenza del n. 797 della Corte d'appello di Ancona emessa in data 13/5/2025 dep. il 4/8/2025, di conferma della sentenza di condanna in data 15/02/2024 del Tribunale di Urbino, in relazione al reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011; Considerato che il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura (nella specie: pretesa insussistenza degli elementi costitutivi della contravvenzione di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011) già adeguatamente vagliati e motivatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; Che la censura genericamente dedotta circa l'asserito stato psico-fisico dell'imputato al momento del controllo derivante dall'assunzione di un mix di farmaci (prescritti dal medico di base) e droghe non si confronta con le ragioni che il giudice ha posto a sostegno (pag. 4) della decisione assunta sul punto, ove si argomentano, con asciutta puntualità, le ragioni che hanno determinato a ritenere non credibile e priva di riscontro l'affermazione dell'appellante, siccome smentita dallo stesso imputato che, in sede di interrogatorio, non ha fatto riferimento all'assunzione di droghe, limitandosi ad affermare che aveva assunto i soliti farmaci, "il che non è perché la prescrizione è successiva ed anzi appare strumentale al sostegno della sua versione"; priva di pregio è stata ritenuta, altresì, dalla Corte territoriale - con giudizio fattuale insindacabile in questa sede, perché esaustivo e non manifestamente illogico, la considerazione difensiva in ordine al cambio di numero di telefono che l'imputato non avrebbe fatto in tempo a comunicare la sera prima, circostanza non ritenuta provata e del tutto apodittica (pag. 4 sent.); Che, pertanto, l'unico motivo di ricorso, aspecifico e meramente reiterativo, nonché interamente versato in fatto, non è pertanto ammissibile, in quanto non consentito (cfr. Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01), con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso e condanna ex lege il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della ulteriore somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sorenrría di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d ciso in Roma il 1Z marzo 2026 nsigli e es or ETP-07,7.ATA [OSCURATO:PERSONA]