CassazionedecretoSezione 2Decisione del 3 aprile 2024
Cassazione n. 14832/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.12968/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] D'ITALIA N. 92, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , che l a rappresenta e difende con procura speciale in calce al controricorso ; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5517/2019 depositata il 12.9.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.4.2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che benché i due motivi del ricorso principale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] si riferiscano alla lamentata violazione dell'onere probatorio in punto di prova dell'imputazione della documentazione di pagamento prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] a prestazioni professionali diverse da quelle per il cui pagamento é stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, il ricorso incidentale condizionato proposto dalla suddetta Cooperativa, che va esaminato comunque con priorità in quanto almeno potenzialmente inerente a questione processuale di carattere preliminare, ripropone la questione dell'abusivo frazionamento dei crediti per compensi professionali, che sarebbe stato operato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nonostante la loro provenienza da un unico rapporto di fatto pluriennale tra le parti; - considerato che l'ordinanza interlocutoria della P rima S ezione civile di questa Corte n. 3643 del 16.1/8.2.2024, in ragione del contrasto esistente sul punto tra diverse pronunce della Suprema Corte in tema di abusivo frazionamento del credito, ha richiesto la rimessione alle sezioni unite della Corte di Cassazione della questione relativa agli effetti derivanti dall’accertamento di abusivo frazionamento del credito, al fine di stabilire se da esso derivi l'improponibilità della domanda con le eventuali conseguenze in ordine alla possibile formazione nelle more di un giudicato su un'altra frazione del credito, preclusivo della riproposizione della domanda relativa ai crediti residui, o se da esso debbano derivare solo conseguenze sul governo delle spese processuali, onde evitare pregiudizi a discapito della parte che abbia subito il frazionamento dei crediti operato dalla controparte, ma senza preclusioni per la pronuncia sul merito della domanda relativa al credito frazionato; - ritenuto quindi necessario rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle sezioni unite della Corte di Cassazione. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle sezioni unite della Corte di Cassazione sulla questione specificata in motivazione. Così decisoin Roma, nella camera di consi