CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 16324/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'indagato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal locale G.i.p. a carico di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di omicidio, e ai connessi reati di porto e detenzione illegali di arma comune da sparo. 2. I fatti sono accaduti in Afragola, nella tarda serata del 1° giugno 2022. La vittima, [OSCURATO:PERSONA], si trovava nel cortile dell'abitazione di via Caracciolo che divideva con [OSCURATO:PERSONA], sua convivente, allorché era attinta, letalmente, da più colpi d'arma da fuoco. 2.1. Si trattava di una convivenza burrascosa, cui la donna aveva in realtà intenzione di porre fine, tanto che si era messa alla ricerca di altra sistemazione. Il conflitto si era riacceso poche ore prima dell'omicidio e Guerra era accorso in aiuto della donna, con la quale egli stesso, precedentemente, aveva avuto una relazione sentimentale di breve durata. L'indagato era giunto, intorno alle ore 23, a bordo della sua automobile Fiat 500 di colore chiaro, presso l'abitazione in questione, accompagnato da una terza persona, [OSCURATO:PERSONA]. Ne era scaturita una lite violenta tra Guerra e Balsamo, che erano venuti alle mani. L'indagato era rimasto soccombente e si era dovuto allontanare. Questo antefatto era comprovato dalle concordi dichiarazioni di Flagiello e [OSCURATO:PERSONA] e dalle immagini di videocamere di sorveglianza. 2.2. Secondo la prospettazione accusatoria, recepita dal giudice del riesame, Guerra, nei venti minuti successivi, era ritornato in automobile sul posto, armato, e aveva consumato l'omicidio. La ricostruzione era avvalorata, secondo detto giudice, dai seguenti plurimi elementi indiziari: - l'antefatto, che permetteva di inquadrare il movente dell'azione; - immagini ulteriori delle videocamere, la cui visione svelava che la Fiat 500, allontanatasi una prima volta dall'abitazione di via Caracciolo, vi aveva effettivamente fatto ritorno e si era trattenuta nei pressi per poco più di un minuto, tra le ore 23.17 e le 23.18, per poi allontanarsi di nuovo repentinamente; tale nuovo passaggio era avvenuto in orario perfettamente compatibile con quello dell'omicidio, posto che le stesse videocamere avevano inquadrato la vittima, in cortile, ancora in vita, alle ore 23.16, mentre alle 23.28 era stata girata ai Carabinieri, da parte del Servizio 118, la segnalazione dell'avvenuta sparatoria;- i tabulati telefonici, relativi al terminale mobile in uso a Guerra, i quali rivelavano che l'apparecchio aveva impegnato due volte, la sera del 10 giugno 2022, il ripetitore di segnale di Afragola (rispettivamente, alle 23.01 e alle 23.17); - la circostanza che Flagiello, dopo la colluttazione iniziale tra Balsamo e Guerra, si era rifugiata in casa di una vicina, e qui era stata raggiunta da una chiamata ®Whatsapp di Guerra, che le chiedeva dove fosse in quel momento Balsamo e le raccomandava di non uscire all'esterno. 3. Avverso l'ordinanza resa in sede di riesame, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione con rituale ministero difensivo. Il ricorso è basato su un unico motivo unico, in cui si denuncia violazione di legge processuale e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, le dichiarazioni delle persone ascoltate a sommarie informazioni sarebbero inutilizzabili, perché esse individuerebbero in Guerra il responsabile dei crimini in forza di mere congetture e di voci correnti nel pubblico, in violazione dell'art. 194, comma 3, cod. proc. pen., applicabile anche in fase cautelare. Nessun testimone oculare sarebbe stato in realtà presente mentre i crimini erano consumati. I risultati dell'attività tecnica di indagine non sarebbero, poi, inequivoci. Le immagini videoriprese non consentirebbero di stabilire se Guerra fosse realmente alla guida della Fiat 500 in occasione del secondo passaggio in via Caracciolo. Il positioning del telefono cellulare dell'indagato sarebbe inaffidabile, perché le celle telefoniche non identificherebbero punti precisi dello spazio, ma zone di copertura di grandezza variabile. La zona d'interesse (la via Caracciolo di Afragola) sarebbe costellata di impianti di radiotelefonia mobile, identicamente denominati, alcuni dei quali molto lontani dal luogo dell'omicidio. A causa, infine, della importanza delle lesioni subite da Guerra nel corso dell'alterco con Balsamo, quali riferite dalla teste Flagiello, l'indagato non avrebbe avuto la forza di mettere in atto il piano delittuoso a lui ascritto. 4. Il Procuratore generale requirente ha depositato memoria, anticipando e argomentando le conclusioni rassegnate in discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. In presenza di una logica motivazione in punto di gravità indiziaria - fondata sulla riconducibilità all'indagato del mezzo di trasporto adoperato per eseguire l'omicidio, sul contatto telefonico immediatamente precedente avvenuto tra l'indagato e [OSCURATO:PERSONA] e sul tenore del medesimo, sulla compatibilità di spostamenti ed orari, sull'antefatto in funzione di movente - le deduzioni del ricorrente si risolvono nel sollecitare una rilettura degli accadimenti, e una diversa valutazione del significato degli elementi che ne compongono il quadro, che non competono alla Corte di legittimità, alla quale è precluso sindacare il relativo coerente giudizio, tipicamente riservato al giudice di merito (ex plurimis, Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677-01). Alla correttezza, e completezza, delle argomentazioni, in cui tale giudizio si riflette, sono mosse obiezioni non decisive, in larga parte già preventivamente confutate dai giudici del riesame, quando non addirittura fuorvianti, quali l'assunto, inveritiero, che l'impianto accusatorio si basi su voci correnti nel pubblico, o su apprezzamenti personali dei testimoni; quando esso, viceversa, è costruito su elementi ragionevolmente capaci, nel loro insieme, di collegare l'accusato ai crimini a lui contestati, elementi che il ricorso non considera per intero e la cui tenuta logica non riesce comunque a scalfire. 3. Il quadro indiziario è allo stato adeguato allo standard valutativo richiesto dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., giacché l'esito dimostrativo raggiunto obbedisce, sin qui, ai canoni della prova logico-critica, in quanto i relativi elementi sono assistiti dal requisito della molteplicità, tale da consentire una valutazione di concordanza, e da quello della elevata significanza in termini di precisione e gravità, requisiti tra loro collegati e che si completano a vicenda (Sez. 5, n. 36152 del 30/04/2019, Barone, Rv. 277529-02; Sez. 2, n. 35827 del 12/07/2019, Matasaru, Rv. 276743-01; Sez. 5, n. 16397 del 21/02/2014, Maggi, Rv. 259552-01). Il ricorso deve essere pertanto respinto. Da ciò consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria darà corso agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempime