Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 06229/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso letta la memoria di replica del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’annullamento dell’ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 25 giugno 2025, il Tribunale di Milano rigettava l'istanza della società [OSCURATO:SOCIETA].- terza interessata- volta alla restituzione della somma di euro 204.852,26, appresa in esecuzione del decreto di sequestro preventivo emesso nell’ambito del procedimento RGNR 29059/18 in data 20.09.2021, ai sensi degli artt. 240 comma 1-bis e 321 e segg. cod. proc. pen., in relazione alla posizione dell’imputato [OSCURATO:PERSONA]; in data 23.20.2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano emetteva sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la difesa avanzava al Tribunale istanza di restituzione delle somme, per la quale veniva dichiarato il non luogo a procedere in quanto la posizione di [OSCURATO:PERSONA] era stata definita, per cui, poiché nulla era stato disposto circa le somme sequestrate ad [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., il potere di pronunciarsi esulava dalla competenza del Tribunale; proponeva appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., che veniva rigettato dal Tribunale in quanto si riteneva competente il giudice dell’esecuzione; avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., eccependo: 1.1 nullità dell’ordinanza per erronea applicazione delle norme processuali, in particolare degli artt. 310, 321 comma 3 e 676 cod. proc. pen. e 91 disp.att. cod. proc. pen., essendo stata negata, in assenza di una sentenza irrevocabile che avesse ordinato la confisca dei beni, la legittimazione del terzo interessato a chiedere al giudice procedente la restituzione del denaro oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca con erronea indicazione del giudice competente a decidere; mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza del requisito del periculum in mora, per cui si imponeva l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; in particolare, si osserva che: il procedimento n. 29059/18 RGNR era tuttora pendente, posto che la posizione di [OSCURATO:PERSONA] era stata stralciata ed era stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta; dal decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca si evinceva che [OSCURATO:PERSONA] era identificata come terza-beneficiaria di una porzione dei presunti proventi illeciti contestati a tutti gli imputati; non era mai stata ordinata la confisca delle somme sequestrate ad [OSCURATO:PERSONA] e non era ancora divenuta definitiva la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano nell’ambito del quale era stata disposta la cautela reale; pertanto, non era competente il giudice dell’esecuzione a decidere sulla revoca del sequestro, ma il giudice della cognizione [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato. 1.1 Innanzitutto deve essere ribadita la giurisprudenza in base alla quale “in tema di misure cautelari reali, prima dell'irrevocabilità della sentenza di merito che abbia disposto la confisca di un bene sottoposto a sequestro, permane il potere del giudice cautelare di riesaminare il provvedimento impositivo del vincolo reale, in quanto esso costituisce, allo stato, l'unico titolo legittimante la temporanea ablazione del bene. (Sez.2, n. 27889 del 11/05/2022, Rv. 283634; vedi anche (Sez.U, n. 48126 del 20/07/2017, Rv. 270938 – 01; “in tema di misure cautelari reali, il terzo rimasto estraneo al processo, formalmente proprietario del bene già in sequestro, di cui sia stata disposta con sentenza la confisca, può chiedere al giudice della cognizione, prima che la pronuncia sia divenuta irrevocabile, la restituzione del bene e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame. (In motivazione, la Corte ha affermato che, qualora venga erroneamente proposta opposizione mediante incidente di esecuzione, questa va qualificata come appello e trasmessa al tribunale del riesame)”; Ciò premesso,questa Corte ha direttamente constatato, potendo esaminare direttamente gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata, quale giudice del fatto processuale (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304) che nel giudizio di cognizione non vi è stata alcuna statuizione sulla confisca, né nel giudizio conclusosi con sentenza di applicazione della pena su richiesta emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], né nel giudizio (ancora in corso) relativo ai coimputati di [OSCURATO:PERSONA]; e che [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. sia terzo estraneo formalmente proprietario viene affermato dallo stesso Tribunale nell’ordinanza impugnata, che però trae le sue conclusioni da un presupposto errato, e cioè che vi sia stato un provvedimento di confisca.

Non essendovi stata alcuna statuizione sulla confisca, non vi è la competenza del giudice dell’esecuzione, ma deve trovare applicazione il principio secondo il quale avverso il provvedimento del giudice che rigetta o accoglie la domanda di revoca del sequestro preventivo è ammesso appello ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen..

L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio al Tribunale di Milano per il giudizio P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Milan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso letta la memoria di replica del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’annullamento dell’ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 25 giugno 2025, il Tribunale di Milano rigettava l'istanza della società [OSCURATO:SOCIETA].- terza interessata- volta alla restituzione della somma di euro 204.852,26, appresa in esecuzione del decreto di sequestro preventivo emesso nell’ambito del procedimento RGNR 29059/18 in data 20.09.2021, ai sensi degli artt. 240 comma 1-bis e 321 e segg. cod. proc. pen., in relazione alla posizione dell’imputato [OSCURATO:PERSONA]; in data 23.20.2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano emetteva sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la difesa avanzava al Tribunale istanza di restituzione delle somme, per la quale veniva dichiarato il non luogo a procedere in quanto la posizione di [OSCURATO:PERSONA] era stata definita, per cui, poiché nulla era stato disposto circa le somme sequestrate ad [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., il potere di pronunciarsi esulava dalla competenza del Tribunale; proponeva appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., che veniva rigettato dal Tribunale in quanto si riteneva competente il giudice dell’esecuzione; avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., eccependo: 1.1 nullità dell’ordinanza per erronea applicazione delle norme processuali, in particolare degli artt. 310, 321 comma 3 e 676 cod. proc. pen. e 91 disp.att. cod. proc. pen., essendo stata negata, in assenza di una sentenza irrevocabile che avesse ordinato la confisca dei beni, la legittimazione del terzo interessato a chiedere al giudice procedente la restituzione del denaro oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca con erronea indicazione del giudice competente a decidere; mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza del requisito del periculum in mora, per cui si imponeva l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; in particolare, si osserva che: il procedimento n. 29059/18 RGNR era tuttora pendente, posto che la posizione di [OSCURATO:PERSONA] era stata stralciata ed era stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta; dal decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca si evinceva che [OSCURATO:PERSONA] era identificata come terza-beneficiaria di una porzione dei presunti proventi illeciti contestati a tutti gli imputati; non era mai stata ordinata la confisca delle somme sequestrate ad [OSCURATO:PERSONA] e non era ancora divenuta definitiva la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano nell’ambito del quale era stata disposta la cautela reale; pertanto, non era competente il giudice dell’esecuzione a decidere sulla revoca del sequestro, ma il giudice della cognizione [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato. 1.1 Innanzitutto deve essere ribadita la giurisprudenza in base alla quale “in tema di misure cautelari reali, prima dell'irrevocabilità della sentenza di merito che abbia disposto la confisca di un bene sottoposto a sequestro, permane il potere del giudice cautelare di riesaminare il provvedimento impositivo del vincolo reale, in quanto esso costituisce, allo stato, l'unico titolo legittimante la temporanea ablazione del bene. (Sez.2, n. 27889 del 11/05/2022, Rv. 283634; vedi anche (Sez.U, n. 48126 del 20/07/2017, Rv. 270938 – 01; “in tema di misure cautelari reali, il terzo rimasto estraneo al processo, formalmente proprietario del bene già in sequestro, di cui sia stata disposta con sentenza la confisca, può chiedere al giudice della cognizione, prima che la pronuncia sia divenuta irrevocabile, la restituzione del bene e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame. (In motivazione, la Corte ha affermato che, qualora venga erroneamente proposta opposizione mediante incidente di esecuzione, questa va qualificata come appello e trasmessa al tribunale del riesame)”; Ciò premesso,questa Corte ha direttamente constatato, potendo esaminare direttamente gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata, quale giudice del fatto processuale (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304) che nel giudizio di cognizione non vi è stata alcuna statuizione sulla confisca, né nel giudizio conclusosi con sentenza di applicazione della pena su richiesta emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], né nel giudizio (ancora in corso) relativo ai coimputati di [OSCURATO:PERSONA]; e che [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. sia terzo estraneo formalmente proprietario viene affermato dallo stesso Tribunale nell’ordinanza impugnata, che però trae le sue conclusioni da un presupposto errato, e cioè che vi sia stato un provvedimento di confisca. Non essendovi stata alcuna statuizione sulla confisca, non vi è la competenza del giudice dell’esecuzione, ma deve trovare applicazione il principio secondo il quale avverso il provvedimento del giudice che rigetta o accoglie la domanda di revoca del sequestro preventivo è ammesso appello ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen.. L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio al Tribunale di Milano per il giudizio P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Milan
Decreto Cassazione n. 06229/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris