CassazionedecretoSezione 3Decisione del 5 gennaio 2024
Cassazione n. 37946/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cancelleria SENTENZA Oggi, 6 OTT, 2024 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a carico della medesima; FUIN1, avverso la ordinanza del 05/01/2024 del tribunale di Taranto; Lu visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni dei difensori avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che si sono riportati ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Taranto rigettava la richiesta di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui il Gip del tribunale di Taranto aveva disposto il sequestro di talune aree in relazione a reati quali quelli di cui agli artt. 110 cod. pen. 452 bis cod. pen., 44 lett. c) del DPR 380/01, 181 del Dlgs. 42/04, 734 cod. pen. oltre che 323 cod. pen. a carico di un funzionario pubblico. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione mediante il suo difensore, deducendo cinque motivi di impugnazione. 3. Si rappresenta con il primo motivo la sussistenza di vizi di violazione di legge e di omessa o apparente motivazione. Sarebbe apodittica la motivazione sulla illegittimità di provvedimenti intervenuti nel procedimento diretto al rilascio della concessione demaniale del 3.2.2015 e di quelli successivi. Si premette che le contestazioni provvisorie di cui ai capi a), b), c) ed e) ascritte alla ricorrente si incentrerebbero tutte sull'erroneo presupposto della assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica, oltre a fondarsi, il disposto sequestro, anche sulla ritenuta illegittimità della determinazione del 3.2.2015, del Commissario ad acta. Segue quindi l'illustrazione dell'iter procedimentale intervenuto in funzione della citata determina del Commissario ad acta, nominato dal [OSCURATO:PERSONA] per la Puglia, di Lecce, in sede di ottemperanza alla sentenza n. 2075/2012 del 22.11.2012, e si esclude la insussistenza della autorizzazione paesaggistica, premettendo la necessaria distinzione tra un atto endoprocedimentale, quale il parere del Soprintendente, e quello finale di autorizzazione paesaggistica. Segue quindi la precisazione per cui, ai sensi dell'art. 146 comma 4 terzo periodo del Dlgs. 42/04, l'autorizzazione paesaggistica ha efficacia solo quinquennale, oltre l'aggiunta di un ulteriore anno a condizione che i lavori autorizzati siano iniziati nel quinquennio. Da tale premessa si ricava come il limite di durata citato non coinvolgerebbe il parere del Soprintendente, e si osserva che il tipo di intervento in rilievo prevede, ai sensi del DPR n. 509/1997 all'art. 6, che l'approvazione del progetto definitivo debba avvenire mediante conferenza di servizi, in un quadro in cui in concreto è richiesta la concessione demaniale e l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 14 e ss. della L. 241/1990, quando vi sia conformità dello stesso progetto ai vigenti strumenti di pianificazione e urbanistici, come accadrebbe nel caso in esame. Pertanto, la citata determina del Commissario ad acta avrebbe inglobato la concessione demaniale e la autorizzazione paesaggistica, oltre al permesso di costruire. Da qui l'errore nel ritenere assente la autorizzazione paesaggistica. Tale autorizzazione sarebbe risultata efficace al momento della realizzazione dell'intervento, ovvero nel 2017/2018 e lo sarebbe tutt'ora. Peraltro, a escludere la ritenuta scadenza del parere del Soprintendente soccorrerebbe il dato per cui esso, del 30.1.2003, sarebbe stato dallo stesso Soprintendente confermato il 6.3.2014, atteso che per esso non vige, come detto, il termine di scadenza quinquennale. E comunque esso sarebbe nuovo atto autonomo. Segue quindi nel ricorso la ricostruzione giuridica dell'istituto del Commissario ad acta, ribadendosi la triplice valenza giuridica (concessione edilizia, autorizzazione, concessione demaniale) della determina dallo stesso adottata nel 2015, sottolineandone la correttezza anche istruttoria e la assenza di impugnazioni, così da doversi reputare inesigibile e coperta dal giudicato, formatosi sulla sentenza n. 2075/2015 e successiva ordinanza di ottemperanza n. 2121/2013. Si sostiene, di conseguenza, la intangibilità della citata determina commissariale posto che la legittimità del predetto atto discenderebbe dall'essere un'attività giustiziale di conformazione all'obbligo imposto all'amministrazione, la quale avrebbe perso ogni possibilità di ricorrere a controlli giurisdizionali. Da qui l'impossibile esercizio di un potere incidentale giurisdizionale penale, per la valutazione di profili di illegittimità del provvedimento citato, del Commissario ad acta. A fronte di tali rilievi il tribunale avrebbe evitato ogni confronto con le deduzioni difensive, insistendo sulla deduzione di ulteriori profili di illegittimità accanto alla tematica afferente la validità del provvedimento del Commissario e della autorizzazione paesaggistica, come prospettata dalla difesa. Senza tuttavia avvedersi che la difesa avrebbe trattato tali ulteriori profili con i nuovi motivi proposti in sede di riesame, così che anche rispetto ad essi emergerebbe un difetto di motivazione, non spiegando il tribunale in che cosa si concretizzerebbero queste violazioni, siccome solo assunte come esistenti. Con particolare riferimento al certificato urbanistico come esaminato dal tribunale, si analizza l'assunto per cui esso risulterebbe scaduto alla data del 29.4.2019, momento di stipula del contratto regolativo dei rapporti discendenti dalla concessione demaniale. Vi sarebbe violazione dell'art. 30 del DPR 380/01 atteso che la acquisizione del certificato di destinazione urbanistica è prevista solo per la stipula e trascrizione di atti tra vivi per il trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni. Circostanza diversa da quella in esame. Vi sarebbe altresì la violazione dell'art. 15 delle NTA del PRG del comune di Taranto oltre che dell'art. 3.07.4 delle NTA del PUTT della regione Puglia e dell'art. 106 delle NTA del PPTR della regione Puglia, in ordine alla classificazione come A3 zona speciale vincolata dell'area demaniale concessa e in riferimento a presunti vincoli esistenti sull'area concessa. Né a tali ultimi riguardi si sarebbe esaminato un apposito motivo. E in sintesi finale, si evidenzia che le previsioni del PPTR, compresi i vincoli in esso individuati, non si applicherebbero alla fattispecie concreta siccome esaminata in base al PUTT/P precedente senza incorrere in alcuna violazione. Si esclude, difformemente dal tribunale, che la particella 15 del foglio 305 sia stata assoggettata a vincolo ex art. 10 comma 1 L. n. 353/2000, quale legge quadro in materia di incendi boschivi. 3. Con il secondo motivo si sostiene che sarebbe apparente altresì la motivazione in punto di sussistenza del fumus dell'art. 452 bis cod. pen., essendosi il tribunale limitato a richiamare indirizzi di legittimità al riguardo, a fronte della intervenuta esclusione, da parte della difesa, del deterioramento o compromissione richiesti dalla fattispecie astratta. 4. Con il terzo motivo deduce anche l'omessa motivazione rispetto alle consulenze prodotte dalla difesa, dirimenti rispetto al fumus del reato e al periculum in mora in ordine ai reati ex artt. 452 bis cod. pen., 44 del DPR 380/01 e 181 del Dlgs. 42/04. Tanto nonostante la articolazione argomentativa e scientifica delle stesse, di cui si riporta in ricorso un breve stralcio. 5. Si deduce poi, con il quarto motivo, il vizio di violazione di legge e di motivazione, circa la concretezza e attualità del periculum in mora, essendo smentita la tesi per cui l'attività sarebbe ancora in atto, atteso che con accertamento del consulente del P.M. del 21.1.2023 si esclude la esecuzione di altre opere rispetto a quelle accertate il 30.9.2022. 6. Il ricorso è inammissibile. Risulta ed è incontestato che le aree in sequestro (particelle 15 e 493) sono rispettivamente oggetto di una concessione demaniale rilasciata, per la particella n. 15, in favore della Società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (cfr. richiesta di decreto di sequestro) e, per la particella 493, di proprietà della predetta società a partire dal 2014. Di tale società la ricorrente è attualmente amministratrice. Altre particelle pure di interesse nella vicenda (cfr. richiesta di sequestro citata pag. 6 nonché più in generale, si veda anche la ordinanza impugnata), nn. 488, 661 e 662, pure sono risultate della predetta società con un breve intervallo temporale tra il 2016 e il 2019 a favore di tale [OSCURATO:PERSONA]. Il già citato provvedimento Commissariale riguardava poi la particella 15 e altre aree in favore della [OSCURATO:PERSONA] lavori srl e nel 2017 la ITL [OSCURATO:PERSONA] subentrava alla [OSCURATO:PERSONA] lavori srl nelle predette concessioni, per la realizzazione del porto turistico di cui al progetto in esame. Il "contratto regolativo dei rapporti discendenti dalla concessione demaniale" era stipulato poi dal competente Dirigente del Comune di Taranto e dalla attuale ricorrente quale amministratore unico della ITL [OSCURATO:PERSONA] srl. 7. E' palese, quindi, la carenza di legittimazione della ricorrente, che propone ricorso in proprio quale indagata e non, almeno, "anche", quale rappresentante legale della società titolare delle aree in sequestro, con difensore munito al riguardo di procura speciale. Invero, l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017 Rv. 270132 - 01 Paltrinieri). Va aggiunto, a fronte del dato per cui legittimata alla restituzione parrebbe allo stato, in astratto, la società citata, che la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 18333 del 22/04/2016 Rv. 267083 - 01). ha, al riguardo, chiarito che nel procedimento relativo alla restituzione dei beni sequestrati il difensore del terzo interessato, non munito di procura speciale, non è legittimato a proporre istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (sez. 5 n. 21314 del 9/4/2010, Rv. 247440; sez. 5 n. 10972 del 11/1/2013, Rv. 255186). E ciò sulla base dell'affermazione, condivisa dal Collegio, che per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, vale la regola prevista dall'art. 100 c.p.p. secondo cui "stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale" analogamente a quanto previsto per il processo civile dall'art. 83 c.p.c. (sez. 6 n. 13798 del 20/1/2011, Rv. 249873; sez. 2 n. 27037 del 27/3/2012, Rv. 253404; sez. 1 n. 10398 del 29/2/2012, Rv. 252925). Difatti solo all'indagato o all'imputato è consentito di stare in giudizio personalmente, avendo solo l'obbligo di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterlo, lo rappresenta ex lege ed in forza di tale rappresentanza è titolare di un diritto d'impugnazione in favore dell'assistito senza alcuna necessità di un'apposita procura speciale, prevista soltanto per quei singoli atti riservati espressamente dalla legge all'iniziativa personale dell'imputato. 8. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle