CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 ottobre 1986
Cassazione n. 03195/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/10/1986 avverso l'ordinanza del 09/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato il reclamo di [OSCURATO:PERSONA], detenuto con fine pena fissato al 18 agosto 2034, contro il provvedimento di diniego della liberazione anticipata con riferimento al periodo 10 novembre 2017 - 10 maggio 2018. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il Tribunale ha dato pienamente conto delle ragioni del rigetto del reclamo. Il 13 febbraio 2018 il detenuto è stato destinatario di un rilievo disciplinare per aver accumulato beni non consentiti, rinvenuti nella sua stanza, quali farmaci, un orologio metallico, un tubetto di colla da muro, una scheda telefonica. Ha quindi affermato, con deduzione logica e del tutto congrua rispetto al fatto accertato, che l'accumulazione di oggetti non consentiti si risolve nell'acquisizione di una merce di scambio nelle relazioni con gli altri detenuti, al fine di ottenere altri beni o utilità, anche non leciti. Non si tratta, come affermato in ricorso, di una mera ipotesi non suffragata da prove ma della legittima lettura critica di un dato di fatto pienamente accertato. 4. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il conigliere estensore Il p