CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20768/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la pronuncia di primo grado, emessa all'esito del giudizio abbreviato nei procedimenti riuniti, con la quale il medesimo è stato ritenuto responsabile, in concorso con altri e nella qualità di amministratore di fatto, dei reati di bancarotta fraudolenta, documentale e patrimoniale, e di bancarotta semplice, in relazione a [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 9 marzo 2016, e a [OSCURATO:PERSONA] (CST) s.r.I., dichiarata fallita il 23 marzo 2016; Letta la memoria tempestivamente depositata dal ricorrente, con la quale sono state ribadite le ragioni dell'impugnazione; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio della motivazione in riferimento all'attribuzione all'imputato del ruolo di amministratore di fatto in relazione al capo a) dell'imputazione, è proposto fuori dei casi previsti dalla legge poiché tende ad una inammissibile rilettura, in termini favorevoli al ricorrente, dei dati probatori: le conformi sentenze di merito hanno, invero, radicato siffatto ruolo non solo alle dichiarazioni rese dall'amministratore di diritto, [OSCURATO:PERSONA], sin dall'istanza di fallimento, dallo stesso proposta, bensì all'accertata interlocuzione dell'imputato con la curatela; al rinvenimento, presso il domicilio di [OSCURATO:PERSONA], di un server contenente la documentazione sociale; alle dichiarazioni di fornitori ([OSCURATO:PERSONA]) e dipendenti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), oltre che della coimputata [OSCURATO:PERSONA]. E da siffatti, concordanti, elementi è stata ritratta la prova della riconducibilità della società all'imputato, nei termini delineati dal diritto vivente, che non richiede l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, essendo necessaria e sufficiente una significativa e continua attività gestoria o cogestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, anche solo in specifici settori, pur se non interessati dalle condotte illecite, tale da fornire indici sintomatici dell'organico inserimento del soggetto, quale "intraneus", nell'assetto societario (ex multis, Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, dep. 2024, Commodaro, Rv. 285881 - 01). Ne discende che il motivo, oltre che reiterativo di censura incensurabilmente disattesa, si connota di genericità, laddove elude il confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a contestarne solo parzialmente le cadenze argomentative; Ritenuto che il secondo motivo, con il quale si censura il diniego della rinnovazione dell'istruttoria in appello mediante l'acquisizione di consulenza informatica, è proposto fuori dei casi previsti dalla legge: invero, può esserecensurata la mancata assunzione in appello, a seguito di giudizio abbreviato non condizionato, di prove richieste dalla parte solo nel caso in cui si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o di manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 3, n. 3028 del 15/12/2023, dep. 2024, D., Rv. 285745 - 01), mentre - secondo la stessa prospettazione del ricorrente - la perizia avrebbe inteso dimostrare che "i dati contenuti nel server avrebbero consentito la ricostruzione del patrimonio societario"; finalità, all'evidenza esplorativa ed ipotetica, che non riveste carattere decisivo sul punto della giustificazione dell'omessa consegna al curatore delle scritture contabili; Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si denuncia vizio della motivazione in relazione al capo b) della rubrica, è rivolto ad una inammissibile ricostruzione alternativa dei fatti, estranea al sindacato di questa Corte (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Nel ricondurre ad epoca antecedente all'assunzione della carica di amministratore unico e liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA]. gli atti distrattivi, il ricorrente trascura in toto la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha ravvisato un'unitaria regia nella gestione delle società, riconducibili alla coppia [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], a prescindere dalla formale investitura, finendo per connotare anche di genericità la censura qui riproposta; Considerato che il quarto motivo, con cui il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche e all'eccessività della pena, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, in presenza (si veda pag. 8 della sentenza impugnata, che ha rimarcato il comportamento processuale ostruzionistico dell'imputato, rispetto al quale l'età e l'incensuratezza sono state reputate recessive) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte,secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Considerato che il quinto motivo, con cui il ricorrente deduce la carenza di motivazione in relazione alla misura delle pene accessorie, è generico poiché - a fronte della determinazione in misura di tre anni - il ricorrente non rappresenta quale positivo indicatore, decisivo nella prospettiva di un temperamento della durata delle predette pene, sarebbe stato introdotto con l'appello e dalla Corte di merito ingiustificatamente disatteso, trascurando come, in tema di pene accessorie previste per i reati fallimentari, solo ove la durata sia determinata in misura superiore alla media edittale è necessaria una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena, ancor più ove sussista - diversamente dal caso in esame - divaricazione nel trattamento sanzionatorio complessivo tra pena principale, irrogata nel minimo, e pene accessorie fissate nel massimo (Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020, dep. 2021, Maddem, Rv. 280668 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M