CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 luglio 2000
Cassazione n. 46278/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/07/2000 avverso l'ordinanza del 01/07/2024 del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale si riporta alla memoria in atti e conclude per l'annullamento con rinvio del provvedimento gravato, limitatamente al capo 1 e alle esigenze cautelari. udito il difensore L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi e chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Salerno con ordinanza del 2 luglio 2024 ha respinto la richiesta di riesame avverso quella con cui il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la custodia cautelare in carcere, in relazione ai capi 1) ed 11) della imputazione provvisoria. In particolare, il capo 1) contestava al Cirota l'art. 416-bis cod. pen., consistente nella partecipazione alla associazione di tipo mafioso individuata nel clan Giugliano operante in Pagani e comuni limitrofi e diretta da [OSCURATO:PERSONA], attribuendo all'attuale ricorrente il ruolo di partecipe della associazione poiché aveva partecipato al tentato omicidio di Amoruso, con il compito di recuperare gli autori dell'agguato, oltre ad essere stabile fornitore di cocaina di [OSCURATO:PERSONA], al fine della successiva rivendita nel territorio di Pagani. Al capo 11) veniva contestata al ricorrente, il concorso nell'attività di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, secondo le direttive di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con le aggravanti delle più persone riunite e dell'agevolazione mafiosa. 2. Il ricorso, proposto nell'interesse del Cirota dai suoi difensori, è sorretto da quattro motivi che saranno enunciati a seguire nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con i primi tre motivi, che possono essere prospettati congiuntamente, il ricorrente si duole dell'erronea applicazione degli artt. 273 e 192 cod. proc. pen., della mancanza di motivazione e della manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria per il delitto di partecipazione all'associazione mafiosa. Invero, il gip aveva escluso la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del Cirota in relazione al concorso in tentato omicidio in danno di Amoruso, con la conseguenza che il suo ruolo già diventa monco di una parte fondamentale. Sotto altro aspetto, il commercio di sostanze stupefacenti non rientrava nella programmazione dell'associazione diretta da [OSCURATO:PERSONA], circostanza che esclude la partecipazione del ricorrente nella associazione descritta nel capo 1 di imputazione: la ritenuta contiguità del Cirota al Francese nell'ambito del settore degli stupefacenti non potrebbe mai comportare alcun inserimento nel clan. Quanto al capo 11) le dichiarazioni dei collaboratori circa il coinvolgimento del Cirota nell'attività di spaccio delle sostanze stupefacenti sono generiche e prive di riscontri, dovendosi escludere la circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, trattandosi di attività estranea al clan Giugliano. 2.2. Con il quarto motivo, il ricorrente si duole della mancanza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, avendo il Tribunale motivato solo in relazione ai gravi indizi di colpevolezza. 3. Con requisitoria scritta del 25.09.2024, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio della ordinanza gravata, limitatamente al capo 1 ed alle esigenze cautelari.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile solo rispetto alla contestazione dei gravi indizi di colpevolezza relativi al capo 11), mentre devono essere accolti i motivi relativi alla partecipazione alla associazione ex art. 416 bis cod. pen. ed alle esigenze cautelari. 1.1. Giova premettere al riguardo che, secondo il costante orientamento di questa Corte, allorquando si impugnano provvedimenti relativi a misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4 n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; conformi, Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Questo perché il controllo di legittimità che la Corte è chiamata ad effettuare consiste nella verifica della sussistenza delle ragioni giustificative della scelta cautelare nonché dell'assenza nella motivazione di evidenti illogicità ed incongruenze, secondo un consolidato orientamento espresso dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), e successivamente ribadito dalle Sezioni semplici (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). Il vizio di motivazione di un'ordinanza, per poter essere rilevato, deve quindi assumere i connotati indicati nell'art. 606 lett. e), e cioè riferirsi alla mancanza della motivazione o alla sua manifesta illogicità, risultante dal testo del provvedimento impugnato, così dovendosi delimitare l'ambito di applicazione dell'art. 606, lett. c, cod. proc. pen. ai soli vizi diversi (Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391). Di conseguenza, quando la motivazione è adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici, il controllo di legittimità non può spingersi oltre, coinvolgendo il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito sull'attendibilità e la capacità dimostrativa delle fonti di prova. 1.2. Nello scrutinio dei motivi di ricorso non si può prescindere, inoltre, dalla distinzione tra l'accertamento della responsabilità e quello, rilevante in questa sede, della gravità indiziaria. Invero, la valutazione affidata al giudice in tema di misure cautelari personali, vincolata al rispetto dei requisiti di gravità indiziaria di cui all'art. 273 cod. proc. pen., non coincide con quella finalizzata all'accertamento della responsabilità sulla base delle emergenze probatorie in sede dibattimentale, essendo la prima caratterizzata da esigenze interinali (cautelari, appunto) che postulano la seria probabilità, ma non necessariamente la certezza della commissione del reato da parte della persona sottoposta ad indagini; e la seconda, invece, legata alla necessità che la colpevolezza dell'imputato venga affermata "al di là di ogni ragionevole dubbio". Con un consolidato orientamento giurisprudenziale, cui questo collegio, intende dare continuità, si è da tempo sostenuto come il termine "indizi", adoperato dall'art. 273, comma 1, cod. proc. ten., abbia una valenza completamente diversa da quella che il medesimo termine assume nell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Infatti, mentre in tale ultima norma la scelta lessicale operata dal legislatore trova la sua evidente ragion d'essere nell'esigenza di distinguere tra prove ed indizi (e soprattutto onde stabilire le condizioni in cui questi ultimi possono, considerati nel loro complesso, assurgere a dignità di "prove" e giustificare, quindi, le affermazioni di colpevolezza), l'uso del termine indizi, nell'art. 273, comma 1, cod. proc. pen. non è in alcun modo riconducibile ad un'analoga distinzione, ma unicamente alla diversa natura del giudizio (di probabilità e non di certezza) che è richiesto ai fini dell'applicazione di una misura cautelare e rispetto al quale deve, quindi, parlarsi non di "prove", ma sempre comunque di "indizi", non essendovi altrimenti congruenza fra detta natura probabilistica del giudizio stesso ed i fondamenti ai quali quest'ultimo deve essere ancorato (Sez. 6, n. 4825 del 12/12/1995, dep. 1996, Meocci, Rv. 203600; in senso conforme, ex multis Sez. 3, n. 742 del 23/02/1998, Dersziova, Rv. 210514, e Sez. 6, n. 2547 del 05/07/1999, Merolla, Rv. 214930). 2. Come noto, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi: la Corte ha osservato che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, tra quali, esemplificando, la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi facta concludentia, idonei, senza alcun automatismo probatorio, a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione. Le Sezioni Unite imp. Modaffari (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889) hanno affermato che sono indice di partecipazione punibile ex art. 416 bis cod. pen. tutte le condotte dalle quali potere desumere che l'affiliato abbia preso parte attiva al fenomeno associativo ovvero che abbia fornito un qualsivoglia "apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità. Ciò posto, il Tribunale del riesame ha desunto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza di appartenenza all'associazione mafiosa di cui al capo 1) dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dalle quali è emerso che: --a) [OSCURATO:PERSONA] si avvaleva per lo spaccio di [OSCURATO:PERSONA], attività di spaccio che avveniva secondo rigide zone di competenza territoriale, con versamento di una quota parte dei guadagni in favore del clan Giugliano; --b) il Cirota era stato autorizzato a spacciare da [OSCURATO:PERSONA]; --c) il Cirota era stato autorizzato dal Giugliano a percepire i ricavi dello spaccio, non potendo il clan assicurare lo "stipendio" a tutti gli associati.Orbene, dalla piana lettura del capo di imputazione emerge la contestazione di un'impresa criminale in cui non vi sono né profitti derivanti dal traffico di stupefacenti e neppure di strumenti, mezzi e moduli organizzativi finalizzati in maniera stabile e duratura al traffico di droga. In altri termini, l'associazione di cui al capo 1) aveva come oggetto del proprio programma criminale il compimento di una serie non predeterminata di reati diversi da quelli relativi al traffico di stupefacenti, trattandosi di un gruppo che ha posto in essere fatti concreti estranei nell'ottica gestionale del traffico di droga. In particolare, le condotte del ricorrente si collocano nell'ambito dell'attività del traffico di stupefacenti: si tratta di dinamiche criminali legate al traffico di droga autonome, occasionali, niente affatto rivelatori della partecipazione del Cirota ad un ' associazione mafiosa che al contrario delinque in settori diversi da quello della droga. L'oggetto del programma criminale del gruppo del Giugliano non includeva anche il compimento di attività relative al traffico di droga. L'attività di spaccio presenterebbe il connotato dell'occasionalità, essendo strumentale al compimento di uno o più reati determinati, la cui realizzazione non è espressione di partecipazione ad un'associazione mafiosa. Si tratta di attività che appare slegata rispetto alle finalità del clan Giugliano. Il Tribunale del riesame, applicati i principi indicati, verificherà: se e in che termini sussistano altri elementi dimostrativi del coinvolgimento del Cirota attraverso la dimostrata partecipazione ad altre attività della cosca che assumano una significatività tale da dimostrare proprio lo stabile inserimento nel contesto criminale di quel determinato gruppo camorristico. 3. Le doglianze relative al capo 11 sono inammissibili. Con specifico riferimento ai limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo, si è escluso il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé stessi e nel loro reciproco collegamento (Sez. 1, n. 36087 del 13/11/2020, Guarino, Rv. 280058; Sez. 6, n. 33875 del 12/05/2015, Beruschi, Rv. 264577). Inoltre, quanto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, il ricorrente si è limitato a tacciarle di genericità, senza ricordare il contenuto di tali dichiarazioni né illustrando la decisività delle stesse sul compendio probatorio valorizzato dai Giudici della cautela e connotato da plurimi elementi indiziari. La doglianza relativa alla insussistenza dell'aggravante della agevolazione mafiosa deve ritenersi assorbita, in quanto dovrà essere riconsiderata nel contesto della nuova valutazione della eventuale partecipazione del Cirota all'associazione di cui al capo 1). 4. Fondato è il motivo relativo alresigenze cautelari.Il Tribunale ha valutato esclusivamente il profilo dei gravi indizi di colpevolezza, trascurando totalmente ogni riferimento alle esigenze cautelari. In parte qua l'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Salerno, che dovrà, in piena libertà cognitiva, colmare anche le lacune motivazionali riscontrate in tema di esigenze cautelari. 5. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato in relazione al capo 1 ed alle esigenze cautelari con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Salerno. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Man