CassazionedecretoSezione 5Decisione del 9 gennaio 2026
Cassazione n. 04768/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sul ricorso n. 13083/2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente e ricorrente in via incidentale- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Friuli-[OSCURATO:PERSONA], n. 402/3/2024 depositata il 5 dicembre 2024. Visti gli atti depositati il 9 gennaio 2026 e il 16 febbraio 2026 con i quali le parti hanno chiesto l’estinzione del procedimento dichiarando di aver conciliato la controversia; considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrente con adesione per accettazione della parte controricorrente e contestuale rinuncia al ricorso incidentale (v., in termini, Cass. n. 1915/2026); visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese del procedimento; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]