CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12037/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 21/11/2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] termevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], il quale haconcluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorsoProcedimento a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 21.11.2024, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] condannava DeMarco [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 138,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 650 cod. pen.,previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.Riteneva provata la condotta dell’imputato consistente nell’inottemperanza all’ordine delPrefetto di Catanzaro di consegnare la patente di guida, a seguito del provvedimento disospensione e ritiro del titolo abilitante, conseguente al rifiuto del ricorrente di sottoporsiall’accertamento dello stato di alterazione psicofisica correlato all’uso di stupefacenti.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’odierno ricorrente,formulando due motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., siriportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.Con il primo motivo, chiede a questa Corte di disporre la correzione dell’erroremateriale contenuto nella sentenza laddove il numero del RGNR è stato erroneamenteindicato in quello n. 475/18 anzichè in quello n. 47/20; ugualmente, chiede di correggere ilnumero del R.G. del Tribunale indicato erroneamente nel numero 65/20 anziché nel numero65/21.Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.in relazione agli artt. 187 e 192 comma 3 cod. proc. pen., 238-bis cod. proc. pen. e artt. 3, 24e 111 Cost, osserva che la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], sulla quale il giudice ha fondato lapronuncia di responsabilità, è dubbia in quanto contraddetta da due sentenze del Giudice dipace che hanno annullato le ordinanze prefettizie di sospensione e revoca della patente diguida sul presupposto della omessa notifica dei relativi provvedimenti.3. In allegato ad una successiva memoria, la difesa produce documentazione relativa alprocedimento penale avente ad oggetto il reato di cui all’art. 187 d.lgs. n. 285 del1992,ovvero: richiesta emissione decreto penale di condanna; opposizione al decreto penale dicondanna; decreto di citazione conseguente all’opposizione a decreto penale di condanna;sentenza di assoluzione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Osserva che l’irregolarità del procedimento amministrativo di accertamento che hacondotto all'assoluzione dell'imputato dal reato di cui all'art. 187 d.lgs. n. 285 del 1992,determina i propri effetti anche sulla legittimità del provvedimento prefettizio di ritiro dellapatente di guida, con la conseguenza che, essendo il provvedimento privo dei requisiti dilegittimità, manca uno degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice di cui all’art.650 c.p.Rappresenta, inoltre, che essendo stata esercitata l’azione penale per il reato di cuiall’art. 187 d.lgs. n. 285 del 1992, deve escludersi la configurabilità della fattispecie di cuiall’art. 650 c.p. stante la sua natura sussidiaria4. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorso. Ha osservato che la mancata notifica è dipesa dal rifiuto del destinatariodi riceverla, sicché la sentenza del giudice di pace non può costituire elemento dicontrasto con l’accertamento del giudice penale. Osserva che, in ogni caso, si trattadi questione di merito non deferibile al giudice di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2.Con il primo motivo di ricorso, la difesa del ricorrente chiede la correzionedell’errore materiale contenuto nella sentenza impugnata che, a suo dire,riguarderebbe il numero di RGNR e il numero di RG del Tribunale.L’art. 130 cod. proc. pen. attribuisce la competenza a provvederesull’istanza di correzione al giudice che ha emesso il provvedimento. Nel caso incui questo sia stato impugnato, la competenza viene individuata nel giudice adquem. La giurisprudenza di questa Corte ha interpretato tale disposizione,ritenendo che la competenza del giudice dell’impugnazione sia ravvisabilequalora la correzione dell’errore materiale attenga a statuizioni devolute alla suacognizione (Sez. 3, n. 18296 del 04/03/2020, Rv. 279236; Sez. 1, n. 57818 del04/10/2017, Rv. 271915; Sez. 4, n. 32956 del 24/06/2009, Rv. 244683). Nelcaso in esame, gli errori dedotti attengono, nella prospettazione difensiva, alnumero del RGNR e al numero del R.G. del Tribunale indicati nella sentenzaimpugnata ovvero a dati che non rientrano nell’oggetto della valutazione diquesta Corte non vertendo su tali punti, neanche indirettamente, il motivo digravame. Competente a provvedere sul punto è pertanto il giudice che haemesso il provvedimento impugnato.3. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.La difesa eccepisce che il giudice non si sia confrontato con l’elementoprobatorio costituito dalle due sentenze del giudice di pace, al fine di verificarnel’incidenza sulla ricostruzione del fatto. Nella prospettiva difensiva,l’annullamento dei decreti prefettizi per mancata notifica del provvedimentocostituisce prova dell’inattendibilità del testimone, che ha dichiarato di essersirecato presso l’imputato per notificare il decreto, incontrando il rifiuto delricorrente e che ha riferito che il giorno successivo gli operanti si recarononuovamente al domicilio per ritirare il titolo abilitante alla guida incorrendo in unulteriore rifiuto.La censura è infondata. La sentenza, dopo aver ricostruito storicamente lavicenda, individua il segmento di condotta integrante la fattispecie di reatocontestato, nel mancato adempimento alle richieste della [OSCURATO:PERSONA]. Ilgiudice, con motivazione sintetica, ma immune da vizi logici, ha ritenuto provatoil rifiuto di adempiere al provvedimento amministrativo sulla base del datofattuale costituito dal diniego di consegnare ai Carabinieri il documento,rifiutando anche la notifica del provvedimento. Nessun contrasto logico, néalcuna contraddittorietà è quindi presente nel provvedimento impugnato che sibasa su elementi fattuali ed argomenti giuridici diversi da quelli posti afondamento delle sentenze del giudice di pace.4. Infondato, infine, è anche il terzo motivo dedotto con la memoriadepositata.L’art. 187, comma 8 d.lgs. n. 285 del 1992 prevede la sospensione in viacautelare della patente di guida sino all’esito dell’esame di revisione comeconseguenza del rifiuto di sottoporsi all’accertamento di cui all’art. 2, 2-bis, 3 o 4della norma. Si tratta di provvedimento amministrativo di natura anticipatoria ecautelare, autonomo rispetto al procedimento penale che possa eventualmentescaturire dal medesimo fatto storico ed il cui esito non influisce sulla legittimitàdel provvedimento assunto in sede amministrativa.Questa Corte, con sentenza Sez. 4, n. 4474 del 06/12/1999, dep. 2000, Rv.215439, richiamando i principi espressi dalla Corte Costituzionale (intre ordinanze nella stessa data 6-13 maggio 1998, nn. 167, 168, 169), haaffermato che «[...] la sospensione provvisoria della patente di guida, dispostadal prefetto, è un provvedimento amministrativo di natura cautelare,necessariamente preventivo rispetto all'applicazione della sanzione accessoriada parte del giudice penale o dello stesso prefetto in caso di estinzione del reatoo di improcedibilità per il reato connesso a violazione stradale. Cioè, tale misuracautelare - preceduta dal ritiro della patente da parte dell'organo che contesta laviolazione stradale nell'immediatezza del fatto- è "strumentalmente eteleologicamente tesa a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordinepubblico, impedendo che il conducente di un veicolo, il quale si sia resoresponsabile di fatti configurabili come reati inerenti alla circolazione, continuinell'esercizio di un'attività palesantesi come potenzialmente creativa di ulterioripericolo", e quindi si pone, rispetto all'altra, su un piano diverso [...]».Ne consegue che la circostanza che l’odierno ricorrente sia stato assoltoall’esito del procedimento penale scaturito dal medesimo fatto storico, nondetermina una causa di illegalità sopravvenuta del decreto prefettizio disospensione e ritiro provvisorio della patente di guida.5. Nella memoria, la difesa prospetta un vizio di illegittimità dell’attoamministrativo presupposto, al fine di desumerne l’incidenza sulla configurabilitàdella fattispecie contestata, la quale presuppone un ordine “legalmente dato”dall’Autorità. Dopo aver premesso che il giudice penale del procedimento per ilreato di cui all’art. 187 d.lgs. n. 285 del 1992 ha assolto l’imputato in quanto nongli era stato dato l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore,prospetta che il vizio dell’accertamento nella fase amministrativa riverberi i proprieffetti anche sul provvedimento di sospensione della patente di guida e di ritirodella stessa.Il motivo è infondato. Premesso che la sentenza prodotta non determinaalcun effetto sul presente procedimento in quanto relativo ad altra fattispecie direato, comunque la decisione si fonda su un assunto non condivisibile laddoveindividua il vizio dell’atto amministrativo nell’omesso avviso della facoltà di farsiassistere dal difensore. Questa Corte ha affermato che non sussiste l’obbligo didare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore nelcaso in cui egli rifiuti di sottoporsi all’accertamento, atteso che la presenza deldifensore è funzionale a garantire che l’atto, in quanto non ripetibile, sia condottonel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini. (Sez. 4, n. 3631 del29/1072025, dep. 2026, Rv. 289101-01). La ratio dell’art. 114 disp. att. cod.proc. pen. risiede nella considerazione che la garanzia difensiva è strumentaleal corretto compimento dell'atto irripetibile, e quindi alla tutela dei dirittidell'indagato durante lo svolgimento di un accertamento tecnico che, una voltaeseguito, non può più essere replicato. Quando invece l'accertamento non vieneaffatto compiuto per il rifiuto dell'interessato, viene meno la stessa ragionegiustificatrice della presenza del difensore, che è quella di vigilare sullaregolarità dell'esecuzione dell'atto. Il rifiuto, in altre parole, impedisce in radiceche si realizzi quella situazione di potenziale vulnerabilità dei diritti dell'indagatoche la norma intende presidiare attraverso l'assistenza difensiva.6. Infondata, infine, è anche l'ultima questione relativa alla naturasussidiaria della fattispecie contestata. Le fattispecie di reato di cui all'art. 187Codice della strada e quella di cui all'art. 650 cod. pen., hanno ad oggettocondotte diverse e sono poste a tutela di diversi oggetti (la prima, la sicurezzadella circolazione stradale e la seconda il rispetto dell'ordine legittimo diun'Autorità) e possono essere, pertanto, concorrenti.6. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art.616, comma 1 cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]