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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 marzo 2021

Cassazione n. 46733/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] deposita memoria con motivi aggiunti ex art. 311 c.p.p. e conclude con la richiesta di accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], costituito ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen., ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il GUP in sede aveva rigettato l'istanza dell'imputato di declaratoria di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere applicata il 25.02.2020 per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen., formulata sul presupposto del decorso del termine di fase delle indagini preliminari il 25.02.2021 non essendosi conclusa a quella data l'udienza preliminare.

Il Tribunale escludeva che l'istanza di trattazione, formulata dalla difesa del Laurendi il 26.03.2020, della richiesta di riesame dell'ordinanza genetica, proposta il 12.03.2020, fosse idonea a impedire l'effetto sospensivo del termine di durata della custodia cautelare dal 9 marzo all'il maggio 2020 stabilito dalla disciplina emergenziale dettata dall'art. 83, commi 1, 2, 3 e 4, D.L. n. 18 del 2020, convertito (dopo la proroga di cui al D.L. n. 23 del 2020) dalla legge n. 40. del 2020; riteneva che la natura autonoma del procedimento incidentale di riesame rispetto a quello principale, pendente in fase di indagini preliminari, non consentisse alla richiesta di trattazione del primo di riverberare i suoi effetti sul secondo precludendo l'operatività dell'effetto sospensivo stabilito dalla legge; l'avvenuta produzione da parte del pubblico ministero - in sede di udienza camerale di riesame - di una memoria contenente la rilettura degli elementi indiziari a carico del Laurendi alla luce degli interrogatori di garanzia dei coindagati e delle attività suppletive di indagine non ostava alla correttezza della soluzione raggiunta, trattandosi di atto solo riepilogativo di atti già acquisiti.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, deducendo violazione degli artt. 303 comma 1 lett. a) n. 3 cod.proc.pen., 83 D.L. n. 18 del 2020, 1 e 2 legge n. 742 del 1969, nonché vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, di cui chiede l'annullamento.

Il ricorrente contesta l'attinenza al caso di specie dei precedenti giurisprudenziali evocati dal Tribunale a supporto dell'affermata autonomia del procedimento di riesame rispetto a quello principale, rilevando che il rapporto di natura osmotica tra i due procedimenti trovava riconoscimento nel fenomeno del "giudicato cautelare", laddove quanto deciso in sede cautelare è destinato a produrre un'efficacia preclusiva endoprocessuale anche nel procedimento di merito; deduce l'idoneità dell'istanza di trattazione del riesame ad assumere valore di richiesta espressa di procedere diretta al pubblico ministero o comunque di rinuncia implicita alla sospensione dei termini di custodia e delle indagini preliminari; richiama a sostegno l'interpretazione giurisprudenziale formatasi sulla disciplina analoga dettata dalla legge n. 742 del 1969 in materia di sospensione feriale dei termini nei procedimenti riguardanti imputati in stato di custodia cautelare, laddove l'esercizio della facoltà dell'imputato di rinunciare alla sospensione non soggiace a termini perentori o forme particolari - né tantomeno esplicite - di manifestazione, e dove era stata riconosciuta l'idoneità della rinuncia formulata nel procedimento principale a esplicare i suoi effetti anche in quello incidentale di riesame, una volta portata a conoscenza del giudice di quest'ultimo; ribadisce la desumibilità per facta concludentia della rinuncia alla sospensione dei termini di custodia cautelare dall'istanza di procedere al riesame del titolo genetico, che era stata portata a conoscenza del pubblico ministero tanto da indurlo a rivisitare e integrare (anche mediante il riscontro negativo degli elementi introdotti dalla difesa) l'attività di indagine alla luce degli sviluppi emersi dagli interrogatori di garanzia dei coindagati e della documentazione difensiva, rilevando che la suddetta istanza di trattazione costituiva il solo atto di impulso esperibile davanti all'unico giudice ove vi era un'attività da compiere, costituente manifestazione inequivocabile della volontà dell'indagato di non avvalersi della sospensione; censura la svalutazione del significato dell'attività integrativa svolta dal pubblico ministero a seguito dell'istanza di trattare la richiesta di riesame, costituente invece la riprova che la sollecitazione a procedere proveniente dall'indagato aveva prodotto l'effetto di riattivare l'attività di indagine altrimenti sospesa; lamenta l'assenza di motivazione sulla individuazione dell'atto che la difesa sarebbe stata tenuta alternativamente a compiere per impedire la produzione dell'effetto sospensivo.

3. In sede di discussione orale, richiesta ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137 del 2020, il difensore ha prodotto, prima dell'inizio della discussione, motivi nuovi, coi quali ribadisce l'idoneità dell'istanza di procedere alla trattazione della richiesta di riesame del titolo cautelare a manifestare la volontà dell'interessato di non avvalersi della sospensione dei termini processuali, rilevando l'inutilità della presentazione di un'ulteriore richiesta di procedere diretta al pubblico ministero, in quanto nessuna attività da compiere e nessun termine processuale in scadenza vi erano nel procedimento principale, pendente in fase di indagini preliminari e riguardante numerosi indagati, di cui non era ipotizzabile una separazione delle posizioni alla luce dell'inscindibilità dell'imputazione associativa, così da rendere inapplicabile il disposto dell'art. 83 comma 3 lett. b) D.L. n. 23 del 2020 alla relativa fase procedimentale; richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la sospensione dei termini procedurali dal 9 marzo all'il maggio 2020 è destinata a operare soltanto nei procedimenti penali in cui sia effettivamente verificabile la pendenza di termini per il compimento di determinati atti, e ribadisce il carattere di novità dei contenuti della memoria depositata dal pubblico ministero davanti al Tribunale del riesame, basata su cv-s )/( atti, come l'interrogatorio di garanzia, anche successivi alla richiesta di emissione della misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le ragioni che seguono.

2. E' opportuno riepilogare i dati incontroversi relativi alle scansioni temporali della vicenda processuale, dai quali emerge: - che il Laurendi è stato attinto il 25.02.2020 da ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen., con conseguente decorrenza da tale data del termine di un anno stabilito, in relazione al titolo del reato, dall'art. 303 comma 1 lett. a) n. 1 cod.proc.pen. per la durata della misura nella fase delle indagini preliminari; - che in data 12.03.2020 è stata presentata dal ricorrente richiesta di riesame del titolo genetico, cui ha fatto seguito il 26.03.2020 il deposito di istanza di fissazione dell'udienza camerale per la trattazione della richiesta, altrimenti sospesa in forza della normativa emergenziale di cui al D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, introdotta per fronteggiare la pandemia da covid 19; - che a seguito del rigetto della richiesta di riesame e della conferma dell'ordinanza genetica il ricorrente ha chiesto la declaratoria di inefficacia della misura custodiale alla data del 25.02.2021 per essere decorso il termine (massimo) di fase senza la conclusione entro tale data dell'udienza preliminare; - che l'istanza di scarcerazione è stata respinta dal GIP, con provvedimento confermato dal Tribunale in sede di appello mediante l'ordinanza qui impugnata, sul presupposto della sospensione del termine di durata della custodia cautelare dal 9 marzo all'il maggio 2020, per un totale di 64 giorni, da ritenersi perciò non ancora scaduto, in conseguenza della contestuale sospensione dei termini del procedimento penale discendente dal combinato disposto dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 83 D.L. n. 18 del 2020, convertito (dopo la proroga di cui al D.L. n. 23 del 2020) dalla legge n. 40 del 2020.

Il ricorrente ritiene invece inoperante la suddetta sospensione del termine per effetto della dedotta idoneità dell'istanza di trattazione della richiesta di riesame, presentata il 26.03.2020, a produrre gli effetti della richiesta espressa che si proceda alla quale il comma 3 lett. b), n.ri 1 e 2, del citato art. 83 della disciplina emergenziale subordina l'esclusione della sospensione dei procedimenti pendenti a carico di persone detenute o in cui siano applicate misure cautelari (o di sicurezza).

3. Così ricostruita la vicenda, sulla base dell'esame testuale degli atti in cui essa si è compendiata deve escludersi che l'ordinanza impugnata sia incorsa nella violazione di legge o nel vizio di motivazione denunciati dal ricorrente.

Dalla lettura dell'istanza presentata in via telematica il 26.03.2020, allegata in()\ copia al ricorso per cassazione, emerge, invero, che la stessa riguardava - testualmente - "la fissazione del riesame depositato presso la cancelleria del Tribunale di Palmi in data 12.03.2020", e soltanto di esso, e non aveva per oggetto una più generale e indifferenziata richiesta di trattazione del procedimento di merito, necessaria a produrre l'effetto di escludere la sospensione dello stesso, altrimenti destinata automaticamente ad operare per l'intero periodo compreso tra il 9 marzo e 1'11 maggio 2020, riflettendosi sulla corrispondente durata del termine di fase della custodia cautelare: richiesta di trattazione del procedimento che la norma di cui al comma 3 lett. b) dell'art. 83 D.L. n. 18 del 2020 prescrive debba essere formulata "espressamente" dall'interessato o dal suo difensore, con conseguente - palese - esclusione di una sua desumibilità per via implicita da altre istanze presentate dalla parte ovvero per facta concludentia.

La necessità di una richiesta "espressa" di procedere, non altrimenti surrogabile, come unico atto idoneo ad evitare la produzione dell'effetto sospensivo, da rivolgersi all'autorità giudiziaria preposta alla fase in cui pende il procedimento - e dunque, nel caso di specie, al pubblico ministero, versandosi in fase di indagini preliminari, e non al giudice - discende del resto, oltre che dal chiaro dettato normativo, dalla stessa ratio che ha supportato l'introduzione, in via di urgenza, di una disciplina emergenziale funzionale a consentire una razionale organizzazione dell'operatività degli uffici giudiziari e del relativo servizio in tempi di pandemia, imponendo una pronta, sicura e certa ricognizione dei procedimenti necessitanti di immediata trattazione in deroga alla regola della sospensione generalizzata.

Del resto, neppure può escludersi, in via di principio, la concreta ricorrenza, in capo all'indagato e al suo difensore, di un divergente interesse alla trattazione immediata della richiesta di riesame del titolo cautelare, siccome potenzialmente suscettibile di produrre effetti favorevoli sullo status libertatis del soggetto, rispetto ai tempi di durata delle indagini in corso, così da legittimare la presentazione di un'istanza di trattazione della prima e la contestuale acquiescenza alla sospensione dei termini delle seconde, in vista di un più meditato disbrigo dei relativi incombenti difensivi: anche sotto questo profilo, dunque, non è consentito desumere dalla proposizione di un'istanza espressa riguardante la vicenda cautelare un analogo interesse alla sollecita definizione del procedimento di merito (sul punto, vedi Sez. 2 n. 20781 del 2/03/2021, Rv. 281372, secondo cui, in tema di misure cautelari, il deposito di diverse istanze durante il periodo in cui opera la disciplina emergenziale da Covid-19, senza la formulazione di un'espressa richiesta di trattazione, ai sensi dell'art. 83 comma 3 D.L. n. 18 del 2020, comporta che i termini di fase ex art. 303 comma 1 lett. a) n. 3 cod.proc.pen. rimangono sospesi, senza che la volontà di trattazione immediata possa desumersi da altri comportamenti, quali la presentazione dell'istanza o del ricorso o la partecipazione del difensore all'udienza fissata).

Non pertinenti si rivelano i richiami operati dal ricorrente alla disciplina della sospensione feriale dei termini processuali, che riguarda un'evenienza per così dire "ordinaria", perché destinata a rinnovarsi ogni anno, di sospensione dell'attività processuale, e non già di natura eccezionale come quella in esame: nei casi analoghi di sospensione ex lege del processo dovuta a eventi eccezionali, come quelli sismici, la disciplina emergenziale si è invece caratterizzata proprio per la necessità di una rinuncia espressa (e non già tacita) alla sospensione da parte dell'interessato e del suo difensore al fine dello svolgimento dell'attività processuale altrimenti preclusa (Sez. 5 n. 55240 del 28/09/2018, Rv. 274398; Sez. 2 n. 27494 del 8/05/2018, Rv. 273004).

4. L'ordinanza impugnata ha correttamente valorizzato l'autonomia reciproca che contraddistingue il rapporto tra il procedimento principale di merito e quello incidentale di riesame del titolo cautelare, che trova riscontro in numerose pronunce di questa Corte, riguardanti in particolare il tema della nomina del difensore e dell'assenza di rifluenza sul primo procedimento della nomina fiduciaria effettuata nel secondo (ex plurimis, da ultima, Sez. 3 n. 2199 del 19/11/2019, dep. 2020, Rv. 277646, che ribadisce il principio per cui la nomina del difensore di fiducia da parte dell'indagato per il procedimento incidentale di riesame non produce alcun effetto nel procedimento principale, che è del tutto autonomo e separato dal primo, non essendone prevista la conoscenza da parte dell'autorità giudiziaria procedente, che è avvisata della richiesta di riesame soltanto al fine della trasmissione degli atti).

La pretesa natura osmotica dei due procedimenti, evocata dal ricorrente con riguardo al tema del cd. giudicato cautelare e all'effetto preclusivo che esso sarebbe destinato a produrre nel procedimento principale, è invece contraddetta dal potere che deve pacificamente continuare a riconoscersi al pubblico ministero, a seguito della declaratoria di incostituzionalità della norma di cui all'art. 405 comma 1-bis del codice di rito (pronunciata dalla Consulta con sentenza n. 121 del 2009, affermativa del principio della impermeabilità tendenziale del procedimento principale di merito agli esiti di quello incidentale de libertate), di chiedere il rinvio a giudizio dell'imputato anche nel caso di formazione in sede di legittimità di un giudicato cautelare sull'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza senza che nel prosieguo delle indagini siano stati acquisiti ulteriori elementi a carico, rapportando il termine di durata delle indagini e la contestazione formulata nella richiesta ex art. 416 cod.proc.pen. all'imputazione iscritta nel registro delle notizie di reato anche se questa non sia - stata condivisa, o sia stata ridimensionata, dal giudice della cautela.

Deve pertanto essere ribadito, nei rapporti tra il procedimento principale di merito e quello incidentale di riesame, il principio già affermato da questa Corte secondo cui la richiesta di trattazione del procedimento di riesame, formulata ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. b) D.L. n. 18 del 2020, se comporta anche la rinuncia alla sospensione dei termini per impugnare la pronuncia resa dal Tribunale ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen., dispiega tuttavia i propri effetti esclusivamente in relazione ai possibili sviluppi del medesimo procedimento incidentale nel quale l'istanza di trattazione immediata è stata proposta, ma non può esplicare alcun effetto nell'ambito di segmenti procedimentali diversi che si inseriscano nello stesso procedimento principale, come quello che scaturisca dall'emissione di un nuovo provvedimento cautelare destinato a sostituirsi a quello originario: è stato di conseguenza escluso che la rinuncia alla sospensione dei termini di trattazione del riesame del titolo genetico possa determinare l'esclusione della sospensione del termine per proporre appello da parte del pubblico ministero avverso il successivo provvedimento di modifica della misura cautelare, trattandosi di un atto processuale diverso da quello impugnato dall'indagato, in ragione dell'autonomia che deve riconoscersi ai procedimenti disciplinati dagli artt. 309 e 310 cod.proc.pen. (Sez. 6 n. 10090 del 11/02/2021, Rv. 280721; Sez. 6 n. 2239 del 16/12/2020, dep. 2021, Rv. 280347).

Se, dunque, la natura distinta e autonoma dei procedimenti ex artt. 309 e 310 del codice di rito esclude che l'esercizio della facoltà spettante all'indagato e al suo difensore di chiedere la trattazione immediata del primo procedimento possa vincolare il pubblico ministero a impugnare la successiva ordinanza cautelare del GIP nel termine di 10 giorni dalla sua emissione senza usufruire della sospensione dei termini fissati dalla normativa emergenziale (Sez. 6 n. 3477 del 18/11/2020, dep. 2021, non massimata), si deve pervenire alla medesima conclusione anche con riguardo all'inidoneità dell'istanza difensiva di trattazione del riesame a impedire la produzione, nei confronti dell'organo inquirente, dell'effetto sospensivo del termine delle indagini preliminari e, per conseguenza, del termine di fase della custodia cautelare.

5. Privo di fondamento è l'argomento, particolarmente sviluppato dal ricorrente nei motivi nuovi, secondo cui la norma di cui all'art. 83 comma 3 lett. b) D.L. n. 18 del 2020 deve ritenersi inapplicabile alla fase delle indagini preliminari, non essendovi alcuna attività o termine processuale che il pubblico ministero fosse tenuto a compiere o rispettare nell'ambito di tale fase, così che un'eventuale richiesta espressa di procedere presentata all'organo inquirente si sarebbe rivelata inutile e non avrebbe sortito alcun effetto, a maggior ragione in presenza di indagini coinvolgenti numerosi soggetti attinti da un'imputazione di natura inscindibile come quella associativa, ostativa della separazione delle posizioni di coloro che si fossero avvalsi della facoltà di chiedere la prosecuzione delle indagini nel periodo di sospensione.

La tesi difensiva si scontra, invero, col chiaro dettato normativo del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 83 D.L. n. 18 del 2020, che da un lato prevede (comma 2) la sospensione generalizzata nel periodo dal 9 marzo all'il maggio 2020 dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, includendovi espressamente "i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari", e, dall'altro, attribuisce portata generale alla connessa sospensione dei termini di custodia cautelare, stabilendo (comma 4) che "nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale", senza ancorare la relativa sospensione al compimento di un determinato atto del procedimento nel lasso temporale in cui essa opera.

Va poi rilevato che la fase delle indagini preliminari non è destinata a dipanarsi sine die, ma prevede dei termini di durata precisamente stabiliti dalla legge processuale e regolati, anche nella scansione temporale delle possibili proroghe e nella loro durata massima, dagli artt. 405, 406 e 407 cod.proc.pen., termini soggetti dunque a sospensione in base alla citata disciplina emergenziale, che non può ritenersi, anche sotto tale profilo, inutiliter data (Sez. 1 n. 803 del 30/10/2020, dep. 12/01/2021, non massimata).

La previsione della richiesta espressa di parte che si proceda, come condizione impeditiva dell'effetto sospensivo ex lege nei procedimenti a carico di persone detenute o in cui siano applicate misure cautelari, di cui all'art. 83 comma 3 lett. b) n.ri 1 e 2 D.L. n. 18 del 2020, è destinata pertanto ad assolvere una innegabile funzione organizzativa, consentendo una razionale programmazione del lavoro giudiziario mediante l'immediata individuazione dei procedimenti, anche complessi e riguardanti più soggetti, da trattare prioritariamente perché non fruenti del periodo di sospensione, convalidando così la complessiva ragionevolezza del meccanismo operativo introdotto dalla normativa emergenziale fin dalla fase delle indagini preliminari.

6. Per impedire il verificarsi dell'effetto sospensivo del termine di durata della misura cautelare, il Laurendi o il suo difensore avrebbero dovuto perciò presentare al pubblico ministero, titolare del procedimento principale in fase di indagini preliminari, o al GUP se questo fosse pervenuto alla fase dell'udienza preliminare, una - apposita - richiesta espressa di procedere, la cui riscontrata mancanza non può essere surrogata, per tutte le ragioni fin qui esposte, dall'istanza di trattazione della richiesta di riesame, la cui efficacia era destinata iv ad esaurirsi nell'ambito del relativo procedimento incidentale.

Corretta, infine, risulta la motivazione con cui l'ordinanza impugnata ha escluso la possibilità di attribuire significato di atto propulsivo delle indagini, in grado di precludere l'operatività dell'effetto sospensivo ex lege, alla memoria prodotta dal pubblico ministero all'udienza camerale di riesame, contenente una rilettura dei dati indiziari alla luce degli interrogatori di garanzia e delle allegazioni difensive, trattandosi di mera attività riepilogativa e chiarificatrice dei risultati investigativi, funzionale alla decisione demandata al Tribunale nel procedimento de libertate, che il pubblico ministero è legittimato a produrre in ogni momento anche oltre la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari (Sez. 6 n. 12104 del 5/03/2020, Rv. 278726).

7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] deposita memoria con motivi aggiunti ex art. 311 c.p.p. e conclude con la richiesta di accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], costituito ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen., ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il GUP in sede aveva rigettato l'istanza dell'imputato di declaratoria di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere applicata il 25.02.2020 per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen., formulata sul presupposto del decorso del termine di fase delle indagini preliminari il 25.02.2021 non essendosi conclusa a quella data l'udienza preliminare. Il Tribunale escludeva che l'istanza di trattazione, formulata dalla difesa del Laurendi il 26.03.2020, della richiesta di riesame dell'ordinanza genetica, proposta il 12.03.2020, fosse idonea a impedire l'effetto sospensivo del termine di durata della custodia cautelare dal 9 marzo all'il maggio 2020 stabilito dalla disciplina emergenziale dettata dall'art. 83, commi 1, 2, 3 e 4, D.L. n. 18 del 2020, convertito (dopo la proroga di cui al D.L. n. 23 del 2020) dalla legge n. 40. del 2020; riteneva che la natura autonoma del procedimento incidentale di riesame rispetto a quello principale, pendente in fase di indagini preliminari, non consentisse alla richiesta di trattazione del primo di riverberare i suoi effetti sul secondo precludendo l'operatività dell'effetto sospensivo stabilito dalla legge; l'avvenuta produzione da parte del pubblico ministero - in sede di udienza camerale di riesame - di una memoria contenente la rilettura degli elementi indiziari a carico del Laurendi alla luce degli interrogatori di garanzia dei coindagati e delle attività suppletive di indagine non ostava alla correttezza della soluzione raggiunta, trattandosi di atto solo riepilogativo di atti già acquisiti. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, deducendo violazione degli artt. 303 comma 1 lett. a) n. 3 cod.proc.pen., 83 D.L. n. 18 del 2020, 1 e 2 legge n. 742 del 1969, nonché vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, di cui chiede l'annullamento. Il ricorrente contesta l'attinenza al caso di specie dei precedenti giurisprudenziali evocati dal Tribunale a supporto dell'affermata autonomia del procedimento di riesame rispetto a quello principale, rilevando che il rapporto di natura osmotica tra i due procedimenti trovava riconoscimento nel fenomeno del "giudicato cautelare", laddove quanto deciso in sede cautelare è destinato a produrre un'efficacia preclusiva endoprocessuale anche nel procedimento di merito; deduce l'idoneità dell'istanza di trattazione del riesame ad assumere valore di richiesta espressa di procedere diretta al pubblico ministero o comunque di rinuncia implicita alla sospensione dei termini di custodia e delle indagini preliminari; richiama a sostegno l'interpretazione giurisprudenziale formatasi sulla disciplina analoga dettata dalla legge n. 742 del 1969 in materia di sospensione feriale dei termini nei procedimenti riguardanti imputati in stato di custodia cautelare, laddove l'esercizio della facoltà dell'imputato di rinunciare alla sospensione non soggiace a termini perentori o forme particolari - né tantomeno esplicite - di manifestazione, e dove era stata riconosciuta l'idoneità della rinuncia formulata nel procedimento principale a esplicare i suoi effetti anche in quello incidentale di riesame, una volta portata a conoscenza del giudice di quest'ultimo; ribadisce la desumibilità per facta concludentia della rinuncia alla sospensione dei termini di custodia cautelare dall'istanza di procedere al riesame del titolo genetico, che era stata portata a conoscenza del pubblico ministero tanto da indurlo a rivisitare e integrare (anche mediante il riscontro negativo degli elementi introdotti dalla difesa) l'attività di indagine alla luce degli sviluppi emersi dagli interrogatori di garanzia dei coindagati e della documentazione difensiva, rilevando che la suddetta istanza di trattazione costituiva il solo atto di impulso esperibile davanti all'unico giudice ove vi era un'attività da compiere, costituente manifestazione inequivocabile della volontà dell'indagato di non avvalersi della sospensione; censura la svalutazione del significato dell'attività integrativa svolta dal pubblico ministero a seguito dell'istanza di trattare la richiesta di riesame, costituente invece la riprova che la sollecitazione a procedere proveniente dall'indagato aveva prodotto l'effetto di riattivare l'attività di indagine altrimenti sospesa; lamenta l'assenza di motivazione sulla individuazione dell'atto che la difesa sarebbe stata tenuta alternativamente a compiere per impedire la produzione dell'effetto sospensivo. 3. In sede di discussione orale, richiesta ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137 del 2020, il difensore ha prodotto, prima dell'inizio della discussione, motivi nuovi, coi quali ribadisce l'idoneità dell'istanza di procedere alla trattazione della richiesta di riesame del titolo cautelare a manifestare la volontà dell'interessato di non avvalersi della sospensione dei termini processuali, rilevando l'inutilità della presentazione di un'ulteriore richiesta di procedere diretta al pubblico ministero, in quanto nessuna attività da compiere e nessun termine processuale in scadenza vi erano nel procedimento principale, pendente in fase di indagini preliminari e riguardante numerosi indagati, di cui non era ipotizzabile una separazione delle posizioni alla luce dell'inscindibilità dell'imputazione associativa, così da rendere inapplicabile il disposto dell'art. 83 comma 3 lett. b) D.L. n. 23 del 2020 alla relativa fase procedimentale; richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la sospensione dei termini procedurali dal 9 marzo all'il maggio 2020 è destinata a operare soltanto nei procedimenti penali in cui sia effettivamente verificabile la pendenza di termini per il compimento di determinati atti, e ribadisce il carattere di novità dei contenuti della memoria depositata dal pubblico ministero davanti al Tribunale del riesame, basata su cv-s )/( atti, come l'interrogatorio di garanzia, anche successivi alla richiesta di emissione della misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le ragioni che seguono. 2. E' opportuno riepilogare i dati incontroversi relativi alle scansioni temporali della vicenda processuale, dai quali emerge: - che il Laurendi è stato attinto il 25.02.2020 da ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen., con conseguente decorrenza da tale data del termine di un anno stabilito, in relazione al titolo del reato, dall'art. 303 comma 1 lett. a) n. 1 cod.proc.pen. per la durata della misura nella fase delle indagini preliminari; - che in data 12.03.2020 è stata presentata dal ricorrente richiesta di riesame del titolo genetico, cui ha fatto seguito il 26.03.2020 il deposito di istanza di fissazione dell'udienza camerale per la trattazione della richiesta, altrimenti sospesa in forza della normativa emergenziale di cui al D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, introdotta per fronteggiare la pandemia da covid 19; - che a seguito del rigetto della richiesta di riesame e della conferma dell'ordinanza genetica il ricorrente ha chiesto la declaratoria di inefficacia della misura custodiale alla data del 25.02.2021 per essere decorso il termine (massimo) di fase senza la conclusione entro tale data dell'udienza preliminare; - che l'istanza di scarcerazione è stata respinta dal GIP, con provvedimento confermato dal Tribunale in sede di appello mediante l'ordinanza qui impugnata, sul presupposto della sospensione del termine di durata della custodia cautelare dal 9 marzo all'il maggio 2020, per un totale di 64 giorni, da ritenersi perciò non ancora scaduto, in conseguenza della contestuale sospensione dei termini del procedimento penale discendente dal combinato disposto dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 83 D.L. n. 18 del 2020, convertito (dopo la proroga di cui al D.L. n. 23 del 2020) dalla legge n. 40 del 2020. Il ricorrente ritiene invece inoperante la suddetta sospensione del termine per effetto della dedotta idoneità dell'istanza di trattazione della richiesta di riesame, presentata il 26.03.2020, a produrre gli effetti della richiesta espressa che si proceda alla quale il comma 3 lett. b), n.ri 1 e 2, del citato art. 83 della disciplina emergenziale subordina l'esclusione della sospensione dei procedimenti pendenti a carico di persone detenute o in cui siano applicate misure cautelari (o di sicurezza). 3. Così ricostruita la vicenda, sulla base dell'esame testuale degli atti in cui essa si è compendiata deve escludersi che l'ordinanza impugnata sia incorsa nella violazione di legge o nel vizio di motivazione denunciati dal ricorrente. Dalla lettura dell'istanza presentata in via telematica il 26.03.2020, allegata in()\ copia al ricorso per cassazione, emerge, invero, che la stessa riguardava - testualmente - "la fissazione del riesame depositato presso la cancelleria del Tribunale di Palmi in data 12.03.2020", e soltanto di esso, e non aveva per oggetto una più generale e indifferenziata richiesta di trattazione del procedimento di merito, necessaria a produrre l'effetto di escludere la sospensione dello stesso, altrimenti destinata automaticamente ad operare per l'intero periodo compreso tra il 9 marzo e 1'11 maggio 2020, riflettendosi sulla corrispondente durata del termine di fase della custodia cautelare: richiesta di trattazione del procedimento che la norma di cui al comma 3 lett. b) dell'art. 83 D.L. n. 18 del 2020 prescrive debba essere formulata "espressamente" dall'interessato o dal suo difensore, con conseguente - palese - esclusione di una sua desumibilità per via implicita da altre istanze presentate dalla parte ovvero per facta concludentia. La necessità di una richiesta "espressa" di procedere, non altrimenti surrogabile, come unico atto idoneo ad evitare la produzione dell'effetto sospensivo, da rivolgersi all'autorità giudiziaria preposta alla fase in cui pende il procedimento - e dunque, nel caso di specie, al pubblico ministero, versandosi in fase di indagini preliminari, e non al giudice - discende del resto, oltre che dal chiaro dettato normativo, dalla stessa ratio che ha supportato l'introduzione, in via di urgenza, di una disciplina emergenziale funzionale a consentire una razionale organizzazione dell'operatività degli uffici giudiziari e del relativo servizio in tempi di pandemia, imponendo una pronta, sicura e certa ricognizione dei procedimenti necessitanti di immediata trattazione in deroga alla regola della sospensione generalizzata. Del resto, neppure può escludersi, in via di principio, la concreta ricorrenza, in capo all'indagato e al suo difensore, di un divergente interesse alla trattazione immediata della richiesta di riesame del titolo cautelare, siccome potenzialmente suscettibile di produrre effetti favorevoli sullo status libertatis del soggetto, rispetto ai tempi di durata delle indagini in corso, così da legittimare la presentazione di un'istanza di trattazione della prima e la contestuale acquiescenza alla sospensione dei termini delle seconde, in vista di un più meditato disbrigo dei relativi incombenti difensivi: anche sotto questo profilo, dunque, non è consentito desumere dalla proposizione di un'istanza espressa riguardante la vicenda cautelare un analogo interesse alla sollecita definizione del procedimento di merito (sul punto, vedi Sez. 2 n. 20781 del 2/03/2021, Rv. 281372, secondo cui, in tema di misure cautelari, il deposito di diverse istanze durante il periodo in cui opera la disciplina emergenziale da Covid-19, senza la formulazione di un'espressa richiesta di trattazione, ai sensi dell'art. 83 comma 3 D.L. n. 18 del 2020, comporta che i termini di fase ex art. 303 comma 1 lett. a) n. 3 cod.proc.pen. rimangono sospesi, senza che la volontà di trattazione immediata possa desumersi da altri comportamenti, quali la presentazione dell'istanza o del ricorso o la partecipazione del difensore all'udienza fissata). Non pertinenti si rivelano i richiami operati dal ricorrente alla disciplina della sospensione feriale dei termini processuali, che riguarda un'evenienza per così dire "ordinaria", perché destinata a rinnovarsi ogni anno, di sospensione dell'attività processuale, e non già di natura eccezionale come quella in esame: nei casi analoghi di sospensione ex lege del processo dovuta a eventi eccezionali, come quelli sismici, la disciplina emergenziale si è invece caratterizzata proprio per la necessità di una rinuncia espressa (e non già tacita) alla sospensione da parte dell'interessato e del suo difensore al fine dello svolgimento dell'attività processuale altrimenti preclusa (Sez. 5 n. 55240 del 28/09/2018, Rv. 274398; Sez. 2 n. 27494 del 8/05/2018, Rv. 273004). 4. L'ordinanza impugnata ha correttamente valorizzato l'autonomia reciproca che contraddistingue il rapporto tra il procedimento principale di merito e quello incidentale di riesame del titolo cautelare, che trova riscontro in numerose pronunce di questa Corte, riguardanti in particolare il tema della nomina del difensore e dell'assenza di rifluenza sul primo procedimento della nomina fiduciaria effettuata nel secondo (ex plurimis, da ultima, Sez. 3 n. 2199 del 19/11/2019, dep. 2020, Rv. 277646, che ribadisce il principio per cui la nomina del difensore di fiducia da parte dell'indagato per il procedimento incidentale di riesame non produce alcun effetto nel procedimento principale, che è del tutto autonomo e separato dal primo, non essendone prevista la conoscenza da parte dell'autorità giudiziaria procedente, che è avvisata della richiesta di riesame soltanto al fine della trasmissione degli atti). La pretesa natura osmotica dei due procedimenti, evocata dal ricorrente con riguardo al tema del cd. giudicato cautelare e all'effetto preclusivo che esso sarebbe destinato a produrre nel procedimento principale, è invece contraddetta dal potere che deve pacificamente continuare a riconoscersi al pubblico ministero, a seguito della declaratoria di incostituzionalità della norma di cui all'art. 405 comma 1-bis del codice di rito (pronunciata dalla Consulta con sentenza n. 121 del 2009, affermativa del principio della impermeabilità tendenziale del procedimento principale di merito agli esiti di quello incidentale de libertate), di chiedere il rinvio a giudizio dell'imputato anche nel caso di formazione in sede di legittimità di un giudicato cautelare sull'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza senza che nel prosieguo delle indagini siano stati acquisiti ulteriori elementi a carico, rapportando il termine di durata delle indagini e la contestazione formulata nella richiesta ex art. 416 cod.proc.pen. all'imputazione iscritta nel registro delle notizie di reato anche se questa non sia - stata condivisa, o sia stata ridimensionata, dal giudice della cautela. Deve pertanto essere ribadito, nei rapporti tra il procedimento principale di merito e quello incidentale di riesame, il principio già affermato da questa Corte secondo cui la richiesta di trattazione del procedimento di riesame, formulata ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. b) D.L. n. 18 del 2020, se comporta anche la rinuncia alla sospensione dei termini per impugnare la pronuncia resa dal Tribunale ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen., dispiega tuttavia i propri effetti esclusivamente in relazione ai possibili sviluppi del medesimo procedimento incidentale nel quale l'istanza di trattazione immediata è stata proposta, ma non può esplicare alcun effetto nell'ambito di segmenti procedimentali diversi che si inseriscano nello stesso procedimento principale, come quello che scaturisca dall'emissione di un nuovo provvedimento cautelare destinato a sostituirsi a quello originario: è stato di conseguenza escluso che la rinuncia alla sospensione dei termini di trattazione del riesame del titolo genetico possa determinare l'esclusione della sospensione del termine per proporre appello da parte del pubblico ministero avverso il successivo provvedimento di modifica della misura cautelare, trattandosi di un atto processuale diverso da quello impugnato dall'indagato, in ragione dell'autonomia che deve riconoscersi ai procedimenti disciplinati dagli artt. 309 e 310 cod.proc.pen. (Sez. 6 n. 10090 del 11/02/2021, Rv. 280721; Sez. 6 n. 2239 del 16/12/2020, dep. 2021, Rv. 280347). Se, dunque, la natura distinta e autonoma dei procedimenti ex artt. 309 e 310 del codice di rito esclude che l'esercizio della facoltà spettante all'indagato e al suo difensore di chiedere la trattazione immediata del primo procedimento possa vincolare il pubblico ministero a impugnare la successiva ordinanza cautelare del GIP nel termine di 10 giorni dalla sua emissione senza usufruire della sospensione dei termini fissati dalla normativa emergenziale (Sez. 6 n. 3477 del 18/11/2020, dep. 2021, non massimata), si deve pervenire alla medesima conclusione anche con riguardo all'inidoneità dell'istanza difensiva di trattazione del riesame a impedire la produzione, nei confronti dell'organo inquirente, dell'effetto sospensivo del termine delle indagini preliminari e, per conseguenza, del termine di fase della custodia cautelare. 5. Privo di fondamento è l'argomento, particolarmente sviluppato dal ricorrente nei motivi nuovi, secondo cui la norma di cui all'art. 83 comma 3 lett. b) D.L. n. 18 del 2020 deve ritenersi inapplicabile alla fase delle indagini preliminari, non essendovi alcuna attività o termine processuale che il pubblico ministero fosse tenuto a compiere o rispettare nell'ambito di tale fase, così che un'eventuale richiesta espressa di procedere presentata all'organo inquirente si sarebbe rivelata inutile e non avrebbe sortito alcun effetto, a maggior ragione in presenza di indagini coinvolgenti numerosi soggetti attinti da un'imputazione di natura inscindibile come quella associativa, ostativa della separazione delle posizioni di coloro che si fossero avvalsi della facoltà di chiedere la prosecuzione delle indagini nel periodo di sospensione. La tesi difensiva si scontra, invero, col chiaro dettato normativo del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 83 D.L. n. 18 del 2020, che da un lato prevede (comma 2) la sospensione generalizzata nel periodo dal 9 marzo all'il maggio 2020 dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, includendovi espressamente "i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari", e, dall'altro, attribuisce portata generale alla connessa sospensione dei termini di custodia cautelare, stabilendo (comma 4) che "nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale", senza ancorare la relativa sospensione al compimento di un determinato atto del procedimento nel lasso temporale in cui essa opera. Va poi rilevato che la fase delle indagini preliminari non è destinata a dipanarsi sine die, ma prevede dei termini di durata precisamente stabiliti dalla legge processuale e regolati, anche nella scansione temporale delle possibili proroghe e nella loro durata massima, dagli artt. 405, 406 e 407 cod.proc.pen., termini soggetti dunque a sospensione in base alla citata disciplina emergenziale, che non può ritenersi, anche sotto tale profilo, inutiliter data (Sez. 1 n. 803 del 30/10/2020, dep. 12/01/2021, non massimata). La previsione della richiesta espressa di parte che si proceda, come condizione impeditiva dell'effetto sospensivo ex lege nei procedimenti a carico di persone detenute o in cui siano applicate misure cautelari, di cui all'art. 83 comma 3 lett. b) n.ri 1 e 2 D.L. n. 18 del 2020, è destinata pertanto ad assolvere una innegabile funzione organizzativa, consentendo una razionale programmazione del lavoro giudiziario mediante l'immediata individuazione dei procedimenti, anche complessi e riguardanti più soggetti, da trattare prioritariamente perché non fruenti del periodo di sospensione, convalidando così la complessiva ragionevolezza del meccanismo operativo introdotto dalla normativa emergenziale fin dalla fase delle indagini preliminari. 6. Per impedire il verificarsi dell'effetto sospensivo del termine di durata della misura cautelare, il Laurendi o il suo difensore avrebbero dovuto perciò presentare al pubblico ministero, titolare del procedimento principale in fase di indagini preliminari, o al GUP se questo fosse pervenuto alla fase dell'udienza preliminare, una - apposita - richiesta espressa di procedere, la cui riscontrata mancanza non può essere surrogata, per tutte le ragioni fin qui esposte, dall'istanza di trattazione della richiesta di riesame, la cui efficacia era destinata iv ad esaurirsi nell'ambito del relativo procedimento incidentale. Corretta, infine, risulta la motivazione con cui l'ordinanza impugnata ha escluso la possibilità di attribuire significato di atto propulsivo delle indagini, in grado di precludere l'operatività dell'effetto sospensivo ex lege, alla memoria prodotta dal pubblico ministero all'udienza camerale di riesame, contenente una rilettura dei dati indiziari alla luce degli interrogatori di garanzia e delle allegazioni difensive, trattandosi di mera attività riepilogativa e chiarificatrice dei risultati investigativi, funzionale alla decisione demandata al Tribunale nel procedimento de libertate, che il pubblico ministero è legittimato a produrre in ogni momento anche oltre la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari (Sez. 6 n. 12104 del 5/03/2020, Rv. 278726). 7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 46733/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris