CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 42492/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore Il difensore chiede il differimento dell'udienza DEPOT.-',3,1•A 1N C "›,NICIELL2:+1 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 7 giugno 2022 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma di quella del Tribunale di Firenze del 31 maggio 2021, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in un anno e 6 mesi di reclusione; l'imputato è stato condannato per il reato ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 per non aver presentato la dichiarazione annuale ai fini Iva per il periodo d'imposta 2014 con evasione di tale imposta per euro 53.565. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'imputato. 2.1. Dopo aver riportato l'imputazione, riassunto il contenuto della sentenza di primo grado e le difese ivi effettuate, i motivi di appello e la sentenza della Corte di appello di Firenze, con il primo motivo si deducono i vizi della motivazione e di violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000; non sarebbe stata raggiunta la prova degli elementi oggettivo e soggettivo del reato. La condanna si fonderebbe esclusivamente sugli accertamenti presuntivi effettuati nel procedimento tributario e non sulle prove. Gli elementi a carico sarebbero stati «precostituiti» ed avrebbero avuto l'avallo, insufficiente, della testimonianza della teste [OSCURATO:PERSONA], dell'Agenzia delle Entrate che, però, sarebbe stata solo richiamata nella sentenza ma non valutata. Gli stessi vizi sono dedotti quanto all'elemento soggettivo: mancherebbe la prova del dolo specifico che potrebbe ritenersi esistente solo nel caso in cui la fatturazione sia stata omessa e non invece, come avvenuto, allorché le fatture siano state emesse. 2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e di mancanza della motivazione: la Corte di appello avrebbe affermato la responsabilità in base agli atti del procedimento tributario e sulla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]; ritenendo che le questioni dedotte fossero la riproposizione di quelle già svolte in primo grado, avrebbe omesso l'esame critico della sentenza di primo grado e dei motivi di appello. 2.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione; la Corte di appello avrebbe ritenuto fondata la tesi accusatoria mediante una valutazione parziale degli elementi di prova e senza effettuare il giudizio di attendibilità delle prove di accusa. Non sarebbero stati valutati gli elementi di dubbio introdotti dalla difesa; la dichiarazione di responsabilità avrebbe dovuto fondarsi su dati oggettivi e non meramente induttivi. Mancherebbe la motivazione sul perché gli elementi introdotti dalla difesa non potrebbero portare ad una sentenza diversa da quella pronunciata in primo grado. La mancata valutazione delle prove contrarie dimostrerebbe che la sentenza non ha illustrato il percorso logico-giuridico che ha portato a ritenere raggiunta la prova ogni oltre ragionevole dubbio; la Corte di appello si sarebbe limitata a ritenere la tesi della accusa l'unica attendibile. La motivazione sarebbe, pertanto, apparente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Con l'appello si contestò esclusivamente che l'accertamento della penale responsabilità dell'imputato si sarebbe fondato sulle presunzioni tributarie e sui dubbi sul superamento della soglia di punibilità. La penale responsabilità dell'imputato è stata, invece, ritenuta in base agli accertamenti documentali dell'Agenzia delle entrate trasfusi, poi, nelle prove testimoniali e documentali assunte nel processo. È incontestato che l'imputato non ha presentato la dichiarazione Iva; in base alle fatture emesse dall'imputato - che costituiscono, processualmente, documenti provenienti dall'imputato - ed alle somme pagate dai clienti, alle certificazioni dei sostituti di imposta si sono ricostruite le somme incassate dall'imputato e quelle dovute ai fini Iva: nella determinazione dell'imponibile sono stati valutati anche i costi. 1.2. Il ricorso, anziché confrontarsi realmente con il contenuto della sentenza impugnata, si limita ad osservazioni generiche o a ribadire la tesi del tutto errata della declaratoria di responsabilità in base alle presunzioni tributarie, sia nel primo che nel secondo motivo, con valutazioni della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso l'Agenzia delle entrate, che non tengono conto degli accertamenti documentali effettuati, su cui si fonda la verifica tributaria. 1.3. I motivi relativi al dolo specifico sono inammissibili ex art. 606, comma 3, e 609 cod. proc. pen. trattandosi di questione non dedotta con i motivi di appello. La lettura coordinata degli artt. 609 e 606, comma 3, cod. proc. pen. impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, quale rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (in tal senso cfr. Sez. U. n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794, in motivazione). 1.4. La Corte territoriale non ha eluso i motivi di appello ma ha correttamente rilevato che l'infondatezza della tesi difensiva era stata adeguatamente motivata in primo grado, posto che la responsabilità si fonda su prove documentali, anche provenienti dall'imputato, e non sulle presunzioni tributarie. 1.5. Del tutto generico è, poi, il terzo motivo laddove si contesta l'omessa valutazione delle prove contrarie poiché non indica né quali prove sarebbero state prodotte dalla difesa né quali sarebbero state travisate per omissione. 1.6. Il terzo motivo è, inoltre, inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca nella parte in cui si sostiene che la Corte territoriale non avrebbe motivato il superamento del ragionevole dubbio: il motivo non prende in esame il contenuto della sentenza impugnata sulla ricostruzione, in base agli accertamenti documentali, dell'Iva non versata per effetto della omessa presentazione della relativa dichiarazione. 1.7. Infine, quanto alla richiesta del 25 settembre 2023, pervenuta solo il giorno 26, di differimento della trattazione del ricorso all'esito dell'udienza del 7 dicembre 2023 avanti il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa, «stante la valenza pregiudiziale del giudizio di rimessione in termini», deve rilevarsi che la memoria, contenente l'istanza, è pervenuta tardivamente, oltre il termine stabilito nell'ad 611, comma 1, cod. proc. pen., ed avrebbe potuto essere depositata tempestivamente, tenuto conto della data di fissazione dell'incidente di esecuzione e della notifica dell'atto. In ogni caso, la questione della revoca della sospensione condizionale della pena disposta con la sentenza di primo grado non risulta essere siata dedotta né con l'appello né con il ricorso per cassazione, sicché è questione non valutabile in questa sede e non riveste alcun carattere pregiudiziale. Peraltro, la conoscenza dell'esistenza del decreto penale risulta proprio dalla sentenza di primo grado, a cui ad esso fa chiaro ed esplicito riferimento, sicché la questione avrebbe potuto essere dedotta anche con l'appello. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ex art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della