CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 giugno 2026
Cassazione n. 17208/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ICELI;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –20261582avverso la sentenza n. 50/2025 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 13/02/2025 R.G.N. 353/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/03/2026 dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8978/2025Numero sezionale 1582/2026Numero di raccolta generale 17208/2026Data pubblicazione 01/06/20261.Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello diAncona, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dallalavoratrice [OSCURATO:PERSONA], ha riformato la sentenzadi primo grado, impugnata dalla società in via principale,dichiarando la nullità del licenziamento intimato, con condannadella società alla reintegra della lavoratrice nel posto di lavoroin precedenza occupato e al pagamento di una indennitàrisarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimentoper il calcolo del trattamento di fine rapporto per il periodoricompreso tra il giorno del licenziamento e quello della effettivareintegrazione nel limite massimo di dodici mensilità, dedottoquanto percepito dalla lavoratrice per lo svolgimento di altrelicenziamento stesso.2. La statuizione di accoglimento dell’appello incidentale,trattato “per motivi di propedeuticità logica” con priorità, è statafondata sulla considerazione della violazione dell’art. 7 St. lav.non essendo il licenziamento disciplinare stato preceduto, comeprescritto dalla preventiva contestazione degli addebiti.2.1. Secondo la Corte di merito, analogamente a quantoaffermato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore dell’art.18 St. lav. novellato, la totale pretermissione della lettera dicontestazione, in punto di tutela applicabile, non consentiva diconfigurare una mera violazione procedurale ex art. 4 d. lgs n.23/2015 ma dava luogo ad un’ipotesi assimilabileall’insussistenza del fatto contestato con applicazione dellatutela sancita dall’art. 3 comma 2 d. lgs n. 23/2015 edetrazione, dal quantum dovuto, dei soli redditi da lavoroNumero registro generale 8978/2025Numero sezionale 1582/2026Numero di raccolta generale 17208/2026Data pubblicazione 01/06/2026dipendente risultanti dalle dichiarazioni fiscali, prodotte dallalavoratrice.3. Propone ricorso per Cassazione la società sulla base diquattro motivi. Resiste con controricorso la lavoratrice,insistendo per il rigetto del ricorso.4. La parte ricorrente ha depositato memorie.5.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.Ragioni della decisione1.I primi due motivi, che di seguito sono sintetizzati, per iprofili processuali di interconnessione che presentano possonoessere esaminati congiuntamente.1.1.Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce,ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 24 e 111 Cost.Secondo la società la Corte non le avrebbe concesso, in sededi appello, un termine breve per replicare, mediante memoriescritte, all'appello incidentale, così ledendo il principio delcontraddittorio ed il diritto di difesa, con conseguente nullitàdella sentenza.1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione e falsaapplicazione dell'articolo 436 c.p.c. e conseguente omessapronuncia in contrasto con l'articolo 112 c.p.c., in relazioneall’art. 360, n.3 c.p.c.Secondo la società ricorrente la sentenza di appello sarebbenulla in quanto avrebbe delibato sull'appello incidentalecondizionato senza pronunciarsi dapprima su quello principale,Numero registro generale 8978/2025Numero sezionale 1582/2026Numero di raccolta generale 17208/2026Data pubblicazione 01/06/2026da cui quello condizionato dipende, con conseguente violazionedell'articolo 112 c.p.c.1.3. I primi due motivi devono ritenersi infondati e,pertanto, devono essere respinti.1.4. Osserva il Collegio che, contrariamente alla doglianzaformulata dalla parte, non sussiste alcun obbligo per il giudice,proposto l’appello incidentale, di concedere un termine per ledifese scritte, bensì una mera facoltà, non ravvisata dalla Cortedi appello nella specie; né il diritto di difesa può ritenersipregiudicato in presenza, comunque, della discussione orale.È consolidato l’orientamento di questa Corte, applicabile alcaso di specie, secondo cui nel rito del lavoro, l'appellanteprincipale non ha un diritto soggettivo a replicare con difesescritte all'appello incidentale dell'avversario, essendo talepossibilità prevista, in suo favore, solo in via indiretta, a normadel combinato disposto dell'ultimo comma dell'art. 437 c.p.c. edel secondo comma dell'art. 429 dello stesso codice, comeeffetto dell'esercizio da parte del giudice del potere discrezionale- che può manifestarsi anche in forma implicita e non èsindacabile in sede di legittimità - di consentire alle parti,quando lo ritenga necessario, il deposito di note difensive. Ladisparità tra i mezzi di difesa attribuiti all'appellato in viaincidentale (appellante principale) - che, per quanto sopradetto, può ordinariamente contare solo sulle difese orali dasvolgersi all'udienza di discussione - e i mezzi di difesa attribuitiall'appellato principale (appellante incidentale) - che, ai sensidell'art. 436 c.p.c. ha, invece, sempre facoltà di presentare unamemoria difensiva all'atto della costituzione - non determina,peraltro, violazione né del principio costituzionale di eguaglianzaNumero registro generale 8978/2025Numero sezionale 1582/2026Numero di raccolta generale 17208/2026stante la diversità delle rispettive situazioni processuali, né delData pubblicazione 01/06/2026diritto di difesa, stante la ragionevolezza dell'intervallotemporale (almeno dieci giorni) che, a norma del terzo commadell'art. 436 c.p.c., è assicurato all'appellante principale percontrobattere l'impugnazione incidentale proposta nei suoi,confronti. (cfr. Cass. n. 5988 del 1998; Cass. n. 18627 del2013; Cass. n. 9232 del 2018).E’ infondato il secondo motivo concernente l’ordinetrattazione delle questioni. Premesso che nessuna specificacensura ha investito la affermazione della pregiudizialità logico-giuridica dell’appello incidentale, va rilevato che la naturacondizionata dell’appello incidentale non emerge dalla sentenzaimpugnata e neppure è dimostrata dall’odierna parte ricorrentein conformità del criterio di specificità del ricorso per cassazioneex art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c.; a riguardo, la frase trascrittain ricorso del tutto espunta dal contesto di riferimento (ricorso,pag. 11, 4° cpv), si rivela insufficiente a dare contezza dellanatura condizionata dell’appello proposto dalla lavoratrice.2. Con il terzo motivo parte ricorrente deduce la violazionee falsa applicazione dell'articolo 2 comma 3 del d.lgs. 23/2015e conseguente violazione falsa applicazione dell'articolo 336comma 2 c.p.c.Secondo la società ricorrente la Corte d'appello avrebbeerrato nello statuire la reintegra nel rapporto di lavoro dalmomento che la lavoratrice, all'esito del giudizio di primo grado,aveva optato per l'indennità sostitutiva della reintegrazione,effettuando così una scelta irreversibile.2.1. Il motivo è inammissibile per novità della questione laquale non risulta trattata dalla sentenza impugnata; parteNumero registro generale 8978/2025Numero sezionale 1582/2026Numero di raccolta generale 17208/2026ricorrente non ha infatti dimostrato che tale questione,Data pubblicazione 01/06/2026implicante accertamento di fatto, era stata già ritualmenteformulata nel corso del giudizio di merito, come suo onere (Cass. n. 20694 del 2018, Cass. n. 15430 del 2018, Cass. n.23675 del 2013).3. Con il quarto motivo parte ricorrente deduce la violazionee falsa applicazione dell'articolo 3 comma 2 del d.lgs. 23/2015e conseguente contraddittoria motivazione della sentenza incontrasto con l’art. 132, n. 4 c.p.c.La società contesta il percorso motivazionale condotto dallaCorte che avrebbe, dapprima, evidenziato l’assenza dicontestazione per affermare, successivamente, la genericitàdella stessa, equivalente, di fatto, alla carenza, applicandoimpropriamente le tutele di cui all’art. 3, comma 2, del d.lgs.23/2015 e non già quelle di cui all’art. 4 d.lgs. 23/15.3.1. Il motivo è infondato e deve essere respinto.3.2. La sentenza impugnata ha affermato che risultavadocumentalmente dagli atti che gli addebiti posti a sostegno dellicenziamento non erano stati contestati prima della lettera dilicenziamento (sentenza, pag. 4, 3° cpv). Tale affermazioneindividua, senza possibilità di equivoco la ratio decidendi allabase della statuizione di nullità del recesso. Il riferimento che silegge in motivazione alla genericità degli addebiti contenutinella lettera di licenziamento (cfr. pag. 6 cpv. 2° dellasentenza), integra un’argomentazione aggiuntiva che in quantoriferita ad un atto diverso dalla lettera di contestazione nondetermina alcuna contraddittorietà di motivazione, comeviceversa opinato da parte ricorrente; tale affermazione – siribadisce- non contrasta affatto con la ratio decidendi,Numero registro generale 8978/2025Numero sezionale 1582/2026Numero di raccolta generale 17208/2026Data pubblicazione 01/06/2026rappresentata dalla assenza di preventiva contestazionedell’addebito disciplinare (come ripetutamente richiamato nellamotivazione – cfr. pag. 4,5 e 6).3.3. Da tanto deriva l’inammissibilità delle censure ( ricorso,pagg. 15 e 16) sviluppate sul presupposto che nel casospecifico verrebbe in rilievo una mera genericità dicontestazione e non la pretermissione totale di tale atto, inquanto ancorate all’insussistente presupposto della esistenza,comunque, di una lettera di contestazione seppur genericasuscettibile di essere precisata, in funzione sanante con un attosuccessivo.3.4. In relazione poi alla corretta qualificazione del vizioriscontrato, premesso che anche in ipotesi di applicazione del d.lgs. n. 23/2015, appare condivisibile l’affermazione secondo laquale la mancanza della lettera di contestazione non integra lanullità del licenziamento ma determina l'inesistenza dell'interoprocedimento disciplinare con applicazione della tutelareintegratoria di cui al comma 4 dell'art. 18 novellato, e non giàla tutela di cui ai primi due commi della stessa disposizione (cfr.Cass. n. 4879/2020), si osserva che la qualificazione giuridicain termini di nullità compiuta dai giudici del gravame sia pureerrata, alla luce della giurisprudenza innanzi richiamata cheequipara la carenza di contestazione ad insussistenza del fatto,non attinge la ratio decidendi, la linearità del percorsoargomentativo condotto e non si riflette sulle conseguenze delvizio riscontrato, ricondotto all’ambito dell’art. 3 comma 2 d. lgsn. 23/2015, con applicazione della tutela reintegratoria c.d.debole, conformemente al consolidato indirizzo dellagiurisprudenza di legittimità innanzi richiamato e recentementeNumero registro generale 8978/2025Numero sezionale 1582/2026Numero di raccolta generale 17208/2026ribadito (cfr. Cass. n. 1157 del 2026, Cass. n. 2377 del 2026).Data pubblicazione 01/06/2026Peraltro, quantunque tale indirizzo si sia sviluppato conriferimento al regime di cui all’art. 18 della l. 300/70, esso èmutuabile anche nel regime di cui al d.lgs. 23/2015, stantel’affinità di ratio (cfr. Cass. n. 28927 del 2024), posto che anchein relazione alla fattispecie in esame viene in rilievo il radicaledifetto di contestazione dell’infrazione che, alla luce deiconsolidati arresti di questa Corte determina l’inesistenzadell’intero procedimento e non solo delle norme che lodisciplinano.3.5. Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, sebbene laqualificazione giuridica del regime di invalidità del licenziamentocompiuta dalla Corte di appello sia non conforme alla disciplinaapplicabile, tanto non ha influito sulle conseguenzesanzionatorie che sono state correttamente individuate edascritte al regime della tutela reintegratoria c.d. debole di cui alco. 2 dell’art. 3 d.lgs. 23/2015. Ne consegue il rigetto di talemotivo di doglianza.4. Alla luce delle sopra esposte considerazioni il ricorso deveessere respinto.5. La regolazione delle spese di giudizio di legittimità segueil criterio della soccombenza, con liquidazione come indispositivo.6. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processualeper il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., S.U. n.4315/2020). P.Q.MNumero registro generale 8978/2025Numero sezionale 1582/2026Numero di raccolta generale 17208/2026La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alData pubblicazione 01/06/2026pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 200,00 per esborsi ed € 5000,00 per compensi professionali,oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del15%, IVA e CPA come per legge.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 26 marzo 2026.La PresidenteAntonella Pagetta