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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02628/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/Ì0/1977 avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE di APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, decidendo in sede di rinvio, ha rideterminato la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt. 56, 625, 625 n. 2 cod. pen. e 4 legge 18 aprile 1975 n. 110 - con la già ritenuta continuazione e le già concesse circostanze attenuanti generiche, computate con il criterio dell'equivalenza, rispetto alle contestate aggravanti - nella misura di mesi sei di reclusione ed euro centosessanta di multa.

2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite l'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione, deducendo violazione ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., per mancanza della motivazione, conseguente al non esser stato preso in considerazione la inesistenza del pericolo cagionato alla p.o., oltre che per non esser stato adeguatamente valorizzato il corretto comportamento processuale serbato dall'imputato.

La difesa ha anche depositato memoria, riportandosi alle argomentazioni già svolte in sede di impugnazione e ribadendone la fondatezza.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fortemente generico e meramente assertivo.

Deve osservarsi, infatti, che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito - laddove tale potere risulti esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il generale principio di diritto, secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto, incentrata su elementi già oggetto di valutazione, ovvero che si risolvano nell'auspicio di una valorizzazione di dati. che si assumano essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 08

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/Ì0/1977 avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE di APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, decidendo in sede di rinvio, ha rideterminato la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt. 56, 625, 625 n. 2 cod. pen. e 4 legge 18 aprile 1975 n. 110 - con la già ritenuta continuazione e le già concesse circostanze attenuanti generiche, computate con il criterio dell'equivalenza, rispetto alle contestate aggravanti - nella misura di mesi sei di reclusione ed euro centosessanta di multa. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite l'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione, deducendo violazione ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., per mancanza della motivazione, conseguente al non esser stato preso in considerazione la inesistenza del pericolo cagionato alla p.o., oltre che per non esser stato adeguatamente valorizzato il corretto comportamento processuale serbato dall'imputato. La difesa ha anche depositato memoria, riportandosi alle argomentazioni già svolte in sede di impugnazione e ribadendone la fondatezza. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fortemente generico e meramente assertivo. Deve osservarsi, infatti, che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito - laddove tale potere risulti esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il generale principio di diritto, secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto, incentrata su elementi già oggetto di valutazione, ovvero che si risolvano nell'auspicio di una valorizzazione di dati. che si assumano essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08