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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09789/2023

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a, nonché [OSCURATO:PERSONA], MacDonald Giangiorgio e MacDonald Niccolò, questi ultimi in qualità di eredi legittimi del defunto MacDonald Alessandro, tutti rappresentati e difesi dalla Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con studio in Roma, ove elettivamente domiciliati, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTI [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; [OSCURATO:PERSONA] SUCCESSIONIla sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma il 12 novembre 2014,n. 6765/38/2014; dato atto che la causa è decisa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del d.l. 28 ottobre 2020 , n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,n. 176, in virtù della proroga disposta dall’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022 , n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’1 febbraio 2023 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. MacDonald [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], MacDonald Giangiorgio e MacDonald Niccolò, questi ultimi in qualità di eredi legittimi del defunto MacDonald Alessandro, hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma il 12 novembre 2014,n. 6765/38/2014, che, in controversia su avviso di rettifica della dichiarazione e liquidazione della maggiore impostadi successione in relazione a l valore di taluni immobili compresi nell’asse ereditario della defunta [OSCURATO:PERSONA], a seguito della riassunzione del procedimento, dopo la cassazione con rinvio della sentenza deposit ata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma il 17 luglio 2007,n. 73/35/2007,da parte della sentenza depositata dalla Sezione Tributaria di questa Corte il 12 aprile 2013,n. 8957, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confro nti d e i medesimi avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Viterbo il 1 2 gennaio 2006 , n. 212/05/2005, con compensazione delle spese giudiziali . [OSCURATO:PERSONA] rifo rmato la deci sione di prime cure, sul presupposto che la rettifica del valore imputabile ad alcuni immobili ereditari fosse stata idoneamente motivata sulla base di due stime redatte dall’Agenzia del Territorio secondo il metodo sintetico-comparativo.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso .

Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso perl’accoglimento del primo motivo e l’assorbimento dei restanti motivi.

A seguito di definizione agevolata della controversia con integrale pagamento dell’importo dovuto(ex art. 1 del d . l . 16 ottobre 2017 , n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,n. 172), i contribuenti hanno depositato rinunzia al ricorso per cassazione, che è stata notificata all’amministrazione finanziaria, chiedendo la dichiarazione di estinzione del procedimento. 2.Il ricorso è affidato a quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo , si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 34 del d.lgs. 31 ottobre 1990,n. 346, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la rettifica del valore imputabile a taluni immobili – sulla base di due stime redatte dall’Agenzia del Territorio(per la precisione, con note trasmesse dall’Ufficio di Roma dell’Agenzia del Territorio il 16 luglio 2002 e dall’Ufficio di Viterbo dell’Agenzia del Territorio il 10 dicembre 2011) –fosse stata correttamente fondata sul metodo sintetico-comparativo (sulla base del confronto con il prezzo noto di immobili similari e con precedenti valutazioni dei medesimi immobili). 2.2Con il secondo motivo, si denuncia omesso esame di fatti decisivi ai fini del giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n . 5 , cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado che : a) con riferimento ad un terreno sito in Capodimonte (NA) (cespite n. 4 della dichiarazione di successione), sprovvisto di rendita catastale, la nota trasmessa dall’Ufficio di Viterbo dell’Agenzia del Territorio il 10 dicembre 2011 riguardava, in realtà, un fabbricato adibito a magazzino agricolo (regolarmente indicato nella dichiarazione di successione) che non aveva alcuna attinenza con il predetto cespite; b) con riferimento ai terreni siti in Velletri (RM) (cespiti nn. 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della dichiarazione di successione), compresi in zona soggetta a vincolo boschivo, con indice di fabbricabilità di 0,001 mc/mq, il valore era stato determinato in comparazione ad un trasferimento avente ad oggetto un terreno ricadente in zona agricola; c) con riferimento ai locali ed appartamenti siti in Roma alla Via dell’Orso (cespiti nn. 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 della dichiarazione di successione), la nota trasmessa dall’Ufficio di Roma dell’Agenzia del Territorio il 16 luglio 2002 ha rideterminato il valore in comparazione con immobili aventi caratteristiche differenti, essendo situati in contesti urbani di particolare pregio (come [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dei Monti e [OSCURATO:PERSONA] di Leone), senza tener conto dei danni subiti dall’esplosione conseguente ad una fuga di gas (secondo le risultanze –oltre che di una perizia asseverata con giuramento –dell’ordinanza resa dal Sindaco del Comune di Roma il 15 aprile 1998,n. 2). 2.3Con il terzo motivo, si denuncia – in subordine – nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, secondo comma,n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione meramente apparente – stante l’acritica adesione alle risultanze dell’avviso di rettifica e liquidazione - in relazione alla rideterminazione del valore imputabile ai predetti cespiti. 2.4Con il quarto motivo, si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunziarsi sulla censura –proposta sin dal giudizio di primo grado -attinente al vizio di motivazione dell’avviso di rettifica e liquidazione in relazione alle due stime dell’Agenzia del Territorio, le quali si limitavano ad elencare una serie di cespiti utilizzati come termine di confronto, senza chiarire: a) le caratteristiche specifiche degli immobili oggetto di comparazione; b) per ciascun terreno e fabbricato soggetti a rettifica, quale, tra i predetti cespiti, fosse stato assunto come parametro di comparazione e su quali basi; c) quale dei cespiti utilizzati ai fini della rettifica fosse stato, a sua volta, oggetto di precedente stima. [OSCURATO:PERSONA]

1. In corso di causa, MacDonald Giangiorgio, in qualità di coobbligato solidaleper l’imposta di successione, hapresentato istanza di adesione alla definizione agevolata –in relazione ai carichirientranti nell'ambito applicativo di cui all'art. 1 del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148 , convertito , con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 – il 5 maggio 2018 , impegnandosi a rinunciare ai giudizi pendenti.

Con raccomandata trasmessail 14 giugno 2018, l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato l’accoglimento dell ’ i stanz a ed ha determinato la somma dovutanella misura complessiva di € 287.269,29.Tale somma è stata interamente corrisposta secondo la rateizzazione stabilita dall’amministrazione finanziaria, come si evince dalla documentazione prodotta.Vi è anche il riscontro del pagamento degli importi necessari al condono nella misura liquidata dall’Agenzia delle Entrate –Riscossione. 2.Si valuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016 , n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, quale integrato dall’art. 1 del d.l.16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per dichiarare l’estinzione del procedimento per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, essendo anche intervenuta l’espressa rinuncia dei ricorrenti all’odierno procedimento.

3. L e spese giudiziali devono essere compensate, s tante la finalità della definizione agevolata di non imporre a i contribuentiulteriori oneri rispetto a quelli stabiliti dalla legge (Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2018, n. 10198; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2020, n. 29914; Cass., Sez. 5^, 22 giugno 2021, n. 17692; Cass., Sez. 5^, 5 settembre 2022, n. 26026).

4. Stante la cessazione della materia del contendere per l’adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d.

“ doppio contributo unificato” di cui all’ art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 , n. 115 (Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5^, 15 settembre2022, n. 27244; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2023, n. 2098).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contenderee compensa le spese giudiziali .

Così deciso a Roma nell a camera di consiglio de l l’1 febbraio 2023. [OSCURATO:PERSONA] Dott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a, nonché [OSCURATO:PERSONA], MacDonald Giangiorgio e MacDonald Niccolò, questi ultimi in qualità di eredi legittimi del defunto MacDonald Alessandro, tutti rappresentati e difesi dalla Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con studio in Roma, ove elettivamente domiciliati, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTI [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; [OSCURATO:PERSONA] SUCCESSIONIla sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma il 12 novembre 2014,n. 6765/38/2014; dato atto che la causa è decisa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del d.l. 28 ottobre 2020 , n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,n. 176, in virtù della proroga disposta dall’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022 , n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’1 febbraio 2023 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. MacDonald [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], MacDonald Giangiorgio e MacDonald Niccolò, questi ultimi in qualità di eredi legittimi del defunto MacDonald Alessandro, hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma il 12 novembre 2014,n. 6765/38/2014, che, in controversia su avviso di rettifica della dichiarazione e liquidazione della maggiore impostadi successione in relazione a l valore di taluni immobili compresi nell’asse ereditario della defunta [OSCURATO:PERSONA], a seguito della riassunzione del procedimento, dopo la cassazione con rinvio della sentenza deposit ata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma il 17 luglio 2007,n. 73/35/2007,da parte della sentenza depositata dalla Sezione Tributaria di questa Corte il 12 aprile 2013,n. 8957, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confro nti d e i medesimi avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Viterbo il 1 2 gennaio 2006 , n. 212/05/2005, con compensazione delle spese giudiziali . [OSCURATO:PERSONA] rifo rmato la deci sione di prime cure, sul presupposto che la rettifica del valore imputabile ad alcuni immobili ereditari fosse stata idoneamente motivata sulla base di due stime redatte dall’Agenzia del Territorio secondo il metodo sintetico-comparativo. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso . Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso perl’accoglimento del primo motivo e l’assorbimento dei restanti motivi. A seguito di definizione agevolata della controversia con integrale pagamento dell’importo dovuto(ex art. 1 del d . l . 16 ottobre 2017 , n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,n. 172), i contribuenti hanno depositato rinunzia al ricorso per cassazione, che è stata notificata all’amministrazione finanziaria, chiedendo la dichiarazione di estinzione del procedimento. 2.Il ricorso è affidato a quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo , si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 34 del d.lgs. 31 ottobre 1990,n. 346, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la rettifica del valore imputabile a taluni immobili – sulla base di due stime redatte dall’Agenzia del Territorio(per la precisione, con note trasmesse dall’Ufficio di Roma dell’Agenzia del Territorio il 16 luglio 2002 e dall’Ufficio di Viterbo dell’Agenzia del Territorio il 10 dicembre 2011) –fosse stata correttamente fondata sul metodo sintetico-comparativo (sulla base del confronto con il prezzo noto di immobili similari e con precedenti valutazioni dei medesimi immobili). 2.2Con il secondo motivo, si denuncia omesso esame di fatti decisivi ai fini del giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n . 5 , cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado che : a) con riferimento ad un terreno sito in Capodimonte (NA) (cespite n. 4 della dichiarazione di successione), sprovvisto di rendita catastale, la nota trasmessa dall’Ufficio di Viterbo dell’Agenzia del Territorio il 10 dicembre 2011 riguardava, in realtà, un fabbricato adibito a magazzino agricolo (regolarmente indicato nella dichiarazione di successione) che non aveva alcuna attinenza con il predetto cespite; b) con riferimento ai terreni siti in Velletri (RM) (cespiti nn. 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della dichiarazione di successione), compresi in zona soggetta a vincolo boschivo, con indice di fabbricabilità di 0,001 mc/mq, il valore era stato determinato in comparazione ad un trasferimento avente ad oggetto un terreno ricadente in zona agricola; c) con riferimento ai locali ed appartamenti siti in Roma alla Via dell’Orso (cespiti nn. 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 della dichiarazione di successione), la nota trasmessa dall’Ufficio di Roma dell’Agenzia del Territorio il 16 luglio 2002 ha rideterminato il valore in comparazione con immobili aventi caratteristiche differenti, essendo situati in contesti urbani di particolare pregio (come [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dei Monti e [OSCURATO:PERSONA] di Leone), senza tener conto dei danni subiti dall’esplosione conseguente ad una fuga di gas (secondo le risultanze –oltre che di una perizia asseverata con giuramento –dell’ordinanza resa dal Sindaco del Comune di Roma il 15 aprile 1998,n. 2). 2.3Con il terzo motivo, si denuncia – in subordine – nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, secondo comma,n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione meramente apparente – stante l’acritica adesione alle risultanze dell’avviso di rettifica e liquidazione - in relazione alla rideterminazione del valore imputabile ai predetti cespiti. 2.4Con il quarto motivo, si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunziarsi sulla censura –proposta sin dal giudizio di primo grado -attinente al vizio di motivazione dell’avviso di rettifica e liquidazione in relazione alle due stime dell’Agenzia del Territorio, le quali si limitavano ad elencare una serie di cespiti utilizzati come termine di confronto, senza chiarire: a) le caratteristiche specifiche degli immobili oggetto di comparazione; b) per ciascun terreno e fabbricato soggetti a rettifica, quale, tra i predetti cespiti, fosse stato assunto come parametro di comparazione e su quali basi; c) quale dei cespiti utilizzati ai fini della rettifica fosse stato, a sua volta, oggetto di precedente stima. [OSCURATO:PERSONA] 1. In corso di causa, MacDonald Giangiorgio, in qualità di coobbligato solidaleper l’imposta di successione, hapresentato istanza di adesione alla definizione agevolata –in relazione ai carichirientranti nell'ambito applicativo di cui all'art. 1 del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148 , convertito , con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 – il 5 maggio 2018 , impegnandosi a rinunciare ai giudizi pendenti. Con raccomandata trasmessail 14 giugno 2018, l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato l’accoglimento dell ’ i stanz a ed ha determinato la somma dovutanella misura complessiva di € 287.269,29.Tale somma è stata interamente corrisposta secondo la rateizzazione stabilita dall’amministrazione finanziaria, come si evince dalla documentazione prodotta.Vi è anche il riscontro del pagamento degli importi necessari al condono nella misura liquidata dall’Agenzia delle Entrate –Riscossione. 2.Si valuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016 , n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, quale integrato dall’art. 1 del d.l.16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per dichiarare l’estinzione del procedimento per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, essendo anche intervenuta l’espressa rinuncia dei ricorrenti all’odierno procedimento. 3. L e spese giudiziali devono essere compensate, s tante la finalità della definizione agevolata di non imporre a i contribuentiulteriori oneri rispetto a quelli stabiliti dalla legge (Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2018, n. 10198; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2020, n. 29914; Cass., Sez. 5^, 22 giugno 2021, n. 17692; Cass., Sez. 5^, 5 settembre 2022, n. 26026). 4. Stante la cessazione della materia del contendere per l’adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. “ doppio contributo unificato” di cui all’ art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 , n. 115 (Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5^, 15 settembre2022, n. 27244; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2023, n. 2098). P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contenderee compensa le spese giudiziali . Così deciso a Roma nell a camera di consiglio de l l’1 febbraio 2023. [OSCURATO:PERSONA] Dott. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09789/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris