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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 30743/2022

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 18563 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 18563 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72A26 E716R) avvocato costituito personalmente in giudizio ai sensi dell’art.86 c.p.c. -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Francesca (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67A59 A662N) rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66B11 A662D) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Foggia n. 1886/2021,pubblicata in data 18 dicembre 2020; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 11 ottobre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso il precetto di pagamento dell’importo di € 9.816,23 notificatole da [OSCURATO:PERSONA], sulla base di titolo stragiudiziale.

L’opposizione è stata accolta Tribunale di Foggia.

Ricorre l’Intiso, sulla base di tremotivi.

Ric. n. 18563/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 11 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 3 Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA].

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinatoad essere dichia- rato inammissibile.

È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta.

Il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.

Ragioni della decisione Parte ricorrente ha depositato, prima dell’adunanza camerale, atto di rinuncia al ricorso, regolarmente notificato alla contro- parte e al suo difensore.

La rinuncia,regolare ai sensi dell’art. 390 c.p.c., risulta muni- ta di visto e accettazione del difensore della parte controricor- rente.

D’altra parte, secondo l’indirizzo di questa Corte, «la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo an- che in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha ca- rattere “accettizio” (non richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali)e, de- terminando il passaggio in giudicato della sentenza impugna- ta, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione» (Cass., Sez. 6 - L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015, Rv. 634622 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 21894 del 15/10/2009, Rv. 610642 – 01; Sez. 5 , Sentenza n. 9857 del 05/05/2011, Rv. 617942 – 01 ; Sez.

U , Ordinanza n. 7378 del 25/03/2013, Rv. 625641 –01); Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione.

Per quanto riguarda le spese del giudizio, la Corte non ritiene sussistere motivi tali da giustificare una pronuncia di condan- na della parte che ha dato causa all’estinzione, ai sensi Ric. n. 18563/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 11 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 3 dell’art. 391, comma 2, c.p.c., anche tenuto conto della con- dotta processuale delle parti. per questi motivi La Corte: - dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia .

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 18563 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 18563 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72A26 E716R) avvocato costituito personalmente in giudizio ai sensi dell’art.86 c.p.c. -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Francesca (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67A59 A662N) rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66B11 A662D) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Foggia n. 1886/2021,pubblicata in data 18 dicembre 2020; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 11 ottobre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso il precetto di pagamento dell’importo di € 9.816,23 notificatole da [OSCURATO:PERSONA], sulla base di titolo stragiudiziale. L’opposizione è stata accolta Tribunale di Foggia. Ricorre l’Intiso, sulla base di tremotivi. Ric. n. 18563/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 11 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 3 Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinatoad essere dichia- rato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta. Il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso. Ragioni della decisione Parte ricorrente ha depositato, prima dell’adunanza camerale, atto di rinuncia al ricorso, regolarmente notificato alla contro- parte e al suo difensore. La rinuncia,regolare ai sensi dell’art. 390 c.p.c., risulta muni- ta di visto e accettazione del difensore della parte controricor- rente. D’altra parte, secondo l’indirizzo di questa Corte, «la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo an- che in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha ca- rattere “accettizio” (non richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali)e, de- terminando il passaggio in giudicato della sentenza impugna- ta, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione» (Cass., Sez. 6 - L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015, Rv. 634622 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 21894 del 15/10/2009, Rv. 610642 – 01; Sez. 5 , Sentenza n. 9857 del 05/05/2011, Rv. 617942 – 01 ; Sez. U , Ordinanza n. 7378 del 25/03/2013, Rv. 625641 –01); Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione. Per quanto riguarda le spese del giudizio, la Corte non ritiene sussistere motivi tali da giustificare una pronuncia di condan- na della parte che ha dato causa all’estinzione, ai sensi Ric. n. 18563/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 11 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 3 dell’art. 391, comma 2, c.p.c., anche tenuto conto della con- dotta processuale delle parti. per questi motivi La Corte: - dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia . Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezio
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