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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1971

ECLI:EU:C:1971:10
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61970C0051

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 3 FEBBRAIO 1971 (

1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente ,

[OSCURATO:PERSONA]

, [OSCURATO:PERSONA] esame è necessaria una premessa.

Il 1 o aprile 1967 è entrato in vigore il regolamento del 27 ottobre 1966, n. 160/66 (GU 28 ottobre 1966, pag. 3361), relativo all'instaurazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

Esso ha disciplinato in modo particolare gli oneri fiscali gravanti sull'importazione di questi prodotti dai paesi terzi, tenendo conto dei prezzi superiori praticati all'interno della [OSCURATO:PERSONA] per effetto dell'organizzazione di mercato per i prodotti agricoli (nella fattispecie interessano il latte e lo zucchero).

L'onere si compone di due fattori, l'aliquota doganale a tutela delle industrie alimentari della [OSCURATO:PERSONA] (determinata nell'allegato I al regolamento 18 aprile 1967, n. 83/67; GU 26 aprile 1967, pag. 1597 — entrato in vigore il 1 o giugno 1967), ed un importo variabile in funzione delle differenze di prezzo dei prodotti agricoli impiegati nella lavorazione (determinato dalla [OSCURATO:PERSONA] in funzione dei quantitativi indicativi di cui all'allegato II del regolamento 83/67).

L'allegato al regolamento 160/66 estendeva questa disciplina anche alle merci contemplate dalla voce doganale 18.06 (cioccolata e. altre preparazioni alimentari contenenti cacao), cioè ad una voce la cui prima suddivisione nell'ambito comunitario risale all'accordo del 2 marzo 1960 sull'elaborazione di una parte della tariffa doganale comune riguardante i prodotti di cui alla lista G dell'allegato I del trattato CEE.

Questa voce comprendeva: «Cioccolato e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: A. Cacao in polvere semplicemente zuccherato … B. Altri». (Il regolamento 83/67 ha stabilito un'altra suddivisione i cui punti fondamentali sono: «Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: A. Cacao in polvere semplicemente zuccherato, con aggiunta di saccarosio.

B. Altre:

I. Gelati..

II. Non nominati . . .».) L'art. 16 del regolamento 160/66 prevede inoltre un limite massimo di tassazione per determinati casi e recita: «Se all'entrata in vigore del presente regolamento il dazio doganale applicabile ad una merce prevista dallo stesso è consolidato nell'ambito del GATT e sino a quando sussista tale consolidamento, l'importo totale dell'imposta di cui all'art. 10, espresso in percentuale del prezzo all'importazione della merce in questione, non può superare il tasso del dazio della tariffa doganale comune consolidato nei confronti dei paesi terzi».

Si doveva far richiamo ai dazi consolidati in considerazione delle concessioni doganali ottenute dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del GATT e contenute nella lista XL dell'allegato B del protocollo sull'accordo generale commerciale tariffario relativo ai risultati della conferenza doganale del 1960-1961 del 16 luglio 1962.

Nella fattispecie, in forza del testo francese, unico facente fede, la voce doganale 18.06 era soggetta all'imposta massima del 27 %, cioè, ad eccezione del cacao zuccherato di cui alla lettera A, la voce beneficiava delle concessioni di cui sopra.

La concessione si applicava quindi anche alle preparazioni contenenti materie grasse provenienti dal latte e componenti di cacao.

D'altro canto il regolamento 13/64 (GU 27 febbraio 1964, pag. 549) relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione di mercato per il latte e i prodotti lattiero-caseari disciplina il latte in polvere ed altri prodotti della voce

04.02. In questo settore, eccezion fatta per alcuni tipi di formaggio, non si sono fatte concessioni e non esistevano norme corrispondenti all'art. 16 del regolamento 160/66, il prelievo è stato sempre riscosso integralmente.

Dovrebbe essere quindi vantaggioso mescolare al cacao il latte in polvere o gli altri prodotti della voce 04.02 onde fruire dei dazi doganali più favorevoli al momento dell'importazione. [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che il sotterfugio è diventato così comune da aprire una vera falla nella tutela del mercato dei prodotti lattiero-caseari.

Nel 1967, appena la [OSCURATO:PERSONA] si rese conto dell'inconveniente, si affrettò a modificare la concessione doganale fatta alla voce 18.06 B nell'ambito del GATT.

Secondo la disciplina del GATT però, il provvedimento non poteva venir unilateralmente revocato prima della fine del 1969, quindi rimaneva solo la possibilità, prevista per i casi eccezionali, di modificare consensualmente la concessione, previa autorizzazione di tutte le parti contraenti. [OSCURATO:PERSONA] presentava formale richiesta in questo senso nel giugno 1967 delegando la [OSCURATO:PERSONA] a svolgere le trattative.

Nell'estate 1967 la [OSCURATO:PERSONA] riusciva ad ottenere il consenso dell'Inghilterra e della Svizzera, che erano le parti contraenti più avvantaggiate dalla concessione, il che consentiva di emanare provvedimenti doganali anche prima del termine delle trattative, purché evidentemente tali provvedimenti non turbassero le tradizionali correnti commerciali.

In base a questo consenso, veniva emanato il regolamento 755/67 del 26 ottobre 1967 (GU 27 ottobre 1967, pag 4), recante deroga alle disposizioni dell'art. 16 del regolamento n. 160/66 per talune merci di cui alla voce 18.06 B della tariffa doganale comune.

L'art. 1 recita: «In deroga alle disposizioni dell'art. 16 del regolamento n. 160/66/CEE, l'importo dell'onere di cui all'art. 10 di detto regolamento è riscosso senza limitazione all'importazione negli Stati membri delle merci di cui alla voce 18.06 B della tariffa doganale comune, ad eccezione delle merci seguenti: — cioccolata in massa (pani, tavolette, stecche, ecc.); — dolciumi contenenti cacao o cioccolata, ripieni o no; — gelati contenenti cacao o cioccolata; — cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao, condizionate per la vendita al minuto in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g ed aventi un tenore di materie grasse provenienti dal latte inferiore o uguale al 5,50 % del totale».

Il regolamento è entrato in vigore il 30 ottobre 1967 e in virtù dell'art. 2 «è valido fino alla data della decisione del Consiglio relativa alla conclusione dei negoziati intrapresi in virtù dell'art.

XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio».

Il regolamento 755/67 è stato integrato dal regolamento n. 1114/68, entrato in vigore il 1 o agosto 1968 ( GU L 186 del 30 luglio 1968 ).

All'elenco derogatorio dell'art. 1 del regolamento 755/67 è stato aggiunto il seguente trattino: «— Preparazioni per la fabbricazione della cioccolata detta “chocolate milk crumbs” aventi tenore, in peso, di materie grasse .provenienti dal latte superiore al 6,5 % e inferiore all'11 % e aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 45 % e inferiore al 60 %; — in polvere; — in granuli o in pezzi irregolari».

Il provvedimento integrativo doveva rimanere in vigore fino al 30 settembre 1968, la validità veniva poi prorogata fino al 31 dicembre 1968 col regolamento n. 1498/68 del 24 settembre 1968 ( GU L 238 del 28 settembre 1968 ).

L'art. 4 del regolamento n. 2121/68 ( GU L 311 del 28 dicembre 1968 ) «che modifica la tariffa doganale comune nonché gli allegati I e II del regolamento n. 83/67/CEE e deroga, per alcune merci, di cui alla voce 18.06 di detta tariffa all'art. 16 del regolamento n. 160/66/ CEE» ha espressamente revocato in via definitiva il regolamento 755/67.

Vi sono però ancora altre norme: ricorderò che il 24 ottobre 1967 è stato emanato il regolamento n. 752/67 ( GU L 263 del 30 ottobre 1967 ) «che modifica, per quanto riguarda la cioccolata e le altre preparazioni alimentari contenenti cacao, gli allegati I e II del regolamento n. 83/67/CEE».

Il provvedimento si era reso necessario in quanto la suddivisione merceologica del regolamento n. 755/67 non corrispondeva a quella della voce 18.06 della tariffa doganale comune nella versione del regolamento 83/67.

Il regolamento n. 752/67 è entrato in vigore il 1 o dicembre 1967 e la voce 18.06 ha il seguente tenore: «Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao: A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio…, B. Altre:

I. Cioccolata in massa; articoli in cioccolato, anche ripieni (all'eccezione dei gelati); prodotti a base di zucchero contenenti cacao e preparazioni simili a base di prodotti sostitutivi dello zucchero:

II. Gelati, contenenti materie grasse provenienti dal latte…

III. Non nominati».

Un'ulteriore modifica sopravvenne con il regolamento n. 735/68 ( GU L 138 del 21 giugno 1968 ) entrato in vigore il 1 o luglio 1968«che modifica talune disposizioni dei regolamenti nn. 83/67/CEE e 372/67/CEE».

La voce 18.06 veniva così formulata: «Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato, con aggiunta di saccarosio; … B. Gelati C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zucchero e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao: … D. Non nominate».

Infine resta da fare un cenno al protocollo del GATT 1960-1961, integrato dal protocollo di Ginevra del 30 giugno 1967.

L'elenco XL della [OSCURATO:PERSONA] economica europea fa le seguenti concessioni per la voce 18.06: «Chocolat et autres préparations alimentaires, contenant du cacao: A. Cacao en poudre simplement sucré ex B. autres: — Chocolat en masse (Pains, tablettes, bâtons etc.) … 27 % (das 1) 12 % + em — Confiseries contenant du cacao ou du chocolat, fourrés ou non … 27 % (das 1) 12 % + em — Glaces de consommation contenant du cacao ou du chocolat … 27 % (das 1) 12 % + em — Autres produits conditionnés pour la vente au détail, en emballage d'un contenu net de 500 g ou moins … 27 % (das 1) 12 % + em».

Le concessioni del protocollo di Ginevra sono state poste in vigore gradualmente dal 1 o luglio 1968.

La maggior parte di queste norme ha importanza immediata per il procedi mento di merito, alcune hanno ripercus sioni soltanto indirette. [OSCURATO:PERSONA] importava dall'Austria in Germania pro dotti classificabili nella voce 18.06: la merce era sdoganata il 29 novembre 1967, il 12 gennaio 1968 e il 28 giugno 1968, nella dichiarazione doganale era indicata come cioccolata in massa, polvere di cioccolata in massa e blocchi di cioccolata in massa.

Nei documenti doganali si denunciavano «prodotti di cioccolato contenenti materie grasse provenienti dal latte e zucchero e contenenti zucchero (in due casi)».

L'autorità doganale li considerava «cacao in polvere ed altri articoli contenenti cacao» ed emanava provvedimenti a norma dell'art. 10 del regolamento 160/66 (applicando un dazio del 19 % maggiorato delle quote previste per i componenti a base di latte a norma del regolamento 83/67). [OSCURATO:PERSONA] riteneva errato questo modo di procedere, giacchè affermava di aver importato cioccolata in massa ai sensi del regolamento 755/67, prodotto soggetto unicamente all'aliquota consolidata del 27 %, eventualmente aumentata di una determinata cifra variabile per le componenti di zucchero, come specifica una nota marginale.

Dopo un'inutile opposizione avverso i provvedimenti litigiosi adiva il [OSCURATO:PERSONA] di Monaco.

In sede contenziosa essa sosteneva che il prodotto importato conteneva tutte le materie necessarie alla fabbricazione del cioccolato ed aveva già raggiunto un certo stadio produttivo, il che era sufficiente a far definire il prodotto cioccolato in massa ai sensi del regolamento 755/67, poichè detto regolamento contempla ogni prodotto che possiede le caratteristiche fondamentali di un preparato a base di cioccolato, giacché è applicabile anche ai prodotti semilavorati ed intermedi, mentre invece non prescrive che i prodotti ch'esso disciplina, per quanto riguarda la composizione e l'aspetto esteriore, presentino anche i requisiti della cioccolata destinata al consumo.

L'ufficio doganale invece sostiene che e cioccolato in massa il prodotto che normalmente si trova in commercio, cioè pronto per il consumo, non ripieno (anche per le varietà granulate), mentre non sono tali i prodotti semilavorati sui quali verte la controversia. [OSCURATO:PERSONA] doveva quindi definire una nozione merceologica del regolamento n. 755/67.

Poiché nel corso del procedimento si era discusso anche su particolari della composizione dei semilavorati, sui vari stadi di lavorazione e di preparazione del prodotto, con ordinanza 3 agosto 1970, il tribunale sospendeva il procedimento e deferiva alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali; «1.

Se per “cioccolato in massa” ai sensi dell'art. 1 del regolamento del Consiglio CEE 26 ottobre 1967, n. 755, particolarmente in considerazione delle denominazioni “cioccolato” di cui allo stesso art. 1, e “articoli in cioccolato” di cui agli allegati I e II del regolamento del Consiglio CEE 24 ottobre 1967, n. 752, debba intendersi a) soltanto la cioccolata pronta per il consumo, non ripiena, anche granulata oppure — in caso di soluzione negativa del punto 1 — b) soltanto i prodotti intermedi o semilavorati dell'industria del cioccolato.

2. In caso di soluzione affermativa al punto

1. b): quali siano i requisiti minimi perche un prodotto possa essere considerato come “cioccolato in massa” ai sensi dell'art. 1 del regolamento CEE n. 755/67. a) Per quanto riguarda la composizione: aa) Se debbano essere presenti tutti gli ingredienti che figurano nel prodotto finito, venduto come cioccolato e cioccolato al latte. bb) In caso affermativo: se siano prescritte percentuali minime e massime di cacao, di latte e di zucchero, benchè non vi siano norme alimentari comunitarie ad hoc e le norme alimentari nazionali differiscano fra loro. cc) In caso di soluzione affermativa dei punti aa) e bb): quali siano dette percentuali minime e massime per il cioccolato al latte. dd) Nell'ipotesi prospettata al punto cc): se sia sufficiente la presenza di tutti gli ingredienti del prodotto finito, cioccolato o cioccolato al latte, nella quantità minima prescritta dalle norme alimentari di uno Stato membro — anche se non necessariamente la Repubblica federale tedesca — e se lo stesso criterio valga per la percentuale massima. b) Per quanto riguarda il grado di lavorazione: aa) Se debbano già essere terminate tutte le fasi della produzione del cioccolato — come miscelatura degli ingredienti, essiccazione della miscela (se si impiegano ingredienti liquidi), raffinazione, concatura e cristallizzazione della miscela — eccettuata la modellatura. bb) In caso negativo: se sia sufficiente o meno la miscelatura degli ingredienti. c) Per quanto riguarda il procedimento produttivo: aa) Se nelle fasi produttive necessarie per ottenere il prodotto di cui al punto b), debba essere seguito un determinato procedimento tecnico, con l'impiego di determinati macchinari, oppure sia indifferente il metodo seguito nella miscelatura, nell'essiccazione e nella raffinazione. bb) Se, particolarmente nel comporre la miscela di cacao e di latte, debba essere seguito un determinato procedimento oppure sia indifferente, ad esempio, l'impiego di latte in polvere o latte liquido. cc) Qualora ai punti aa) e bb) venga scelta la prima alternativa: quale sia il procedimento tecnico da seguire nella miscelatura ed eventualmente nell'essiccazione e nella raffinazione e quali tipi di macchine debbano venire impiegati. dd) Se tutti gli ingredienti usati nella preparazione — cacao, latte ed eventualmente zucchero — debbano già costituire un'amalgama oppure sia sufficiente che siano miscelati a fondo il cacao e il latte oppure il cacao, il latte e una parte dello zucchero.» Esaminiamo ora nei particolari la questione:

1. Nella fase orale l'attrice ha affermato tra l'altro che il regolamento 755/67 non era più in vigore il 27 novembre 1967, come si desume dal citato art. 2, n. 2 e dal fatto che il Consiglio, il 27 novembre 1967, ha pubblicato una decisione relativa all'accordo con cui si è conclusa la conferenza commerciale del 1964-1967 ( GU 1968, L 305, pag. 1 ).

In virtù di questo provvedimento, alla data in cui sono state effettuate le importazioni litigiose (29 novembre 1967, 12 gennaio 1968 e 28 giugno 1968) non era più valida nella [OSCURATO:PERSONA] la parziale revoca delle concessioni di cui al regolamento 755/67.

La nozione di cioccolata in massa contenuta in detto regolamento non aveva quindi più alcuna importanza, mentre invece era un elemento primario l'entità del consolidamento di cui si parla negli atti di causa.

Nemmeno la modifica apportata con il regolamento n. 1114/68 all'art. 2, n. 2 del regolamento n. 755/67, ha importanza, poiché il regolamento 1114/68 è entrato in vigore il 1 o agosto 1968 e non ha potuto far rivivere il regolamento 755/67 con effetto retroattivo. [OSCURATO:PERSONA] ha sufficientemente dimostrato che questi argomenti con cui si vuol dimostrare l'irrilevanza delle questioni deferite nei confronti del processo di merito, in sostanza si rivelano poco pertinenti.

In effetti l'art. 2 del regolamento 755/67, non si fonda sulla decisione emanata a conclusione delle trattative nell'ambito del cosiddetto Kennedy round, cioè della conferenza degli anni 1964-1967, ma si fonda esclusivamente sulle trattative circa la revoca parziale delle concessioni doganali nell'ambito del Dillon round, cioè della conferenza 1960-1961.

Ciò è chiaramente dimostrato dai considerandi del regolamento 755/67, che cita espressamente un'autorizzazione conferita alla [OSCURATO:PERSONA] con decisione del 25 luglio 1967, data alla quale il protocollo di Ginevra e i suoi allegati erano già stati firmati (30 giugno 1967).

D'altro canto i considerandi del regolamento non lasciano alcun dubbio circa l'oggetto fondamentale delle trattative, cioè la revoca parziale delle concessioni doganali per i prodotti della voce 18.06 B e non già un'integrazione delle concessioni fatte nell'ambito del Kennedy round.

La decisione del Consiglio, ricordata nell'art. 2 del regolamento 755/67 non può essere la decisione del 27 novembre 1967, ma al massimo — per quanto riguarda le trattative col [OSCURATO:PERSONA] — può essere la decisione del 20 dicembre 1968«recante conclusione di un accordo con il [OSCURATO:PERSONA], negoziato ai sensi dell'art.

XXVIII del GATT» ( GU 1968, L 311, pag. 24 ).

Ciò si rileva chiaramente dai considerandi della decisione, che si richiama all'autorizzazione conferita alla [OSCURATO:PERSONA] il 25 luglio 1967 ed alla modifica delle concessioni per la voce 18.06 B nell'elenco XL, che è stato allegato alla convenzione generale doganale e commerciale in virtù del protocollo sui risultati della conferenza del 1960-1961.

Quanto alla conclusione delle trattative con la Svizzera, altra parte interessata, non si sa nulla.

Tirando le somme e tenendo conto di quanto ha riferito la [OSCURATO:PERSONA], si può quindi concludere che il regolamento 755/67 non è stato in vigore solo sino al 27 novembre 1967, ma probabilmente sino al 31 dicembre 1968, cioè ad una data posteriore al periodo sul quale verte il processo di merito.

La domanda pregiudiziale è quindi rilevante nei confronti del procedimento di merito.

2. Nella fase orale (e per la prima volta nel corso della causa), l'attrice ha posto in dubbio la validità del regolamento 755/67: sia per quanto riguarda i considerandi del regolamento ove si fa richiamo a documenti non pubblicati, quindi vi sarebbe una lacuna nella motivazione, sia per quanto riguarda il procedimento con cui è stato elaborato il regolamento; cioè il regolamento non sarebbe stato approvato dal Consiglio entro i termini stabiliti, non sarebbe stato osservato il regolamento interno, non sarebbe stato messo all'ordine del giorno ed approvato con la maggioranza prescritta.

Altri dubbi sono stati avanzati quanto al contenuto del regolamento: l'attrice ritiene che l'atto abbia fini reconditi e sia contraddittorio, il che stride con i principi fondamentali dello stato di diritto.

Inoltre è discutibile la sua conciliabilità con i principi del GATT (si dovrebbe accertare se tutti gli Stati partecipanti hanno dato la loro approvazione, giacché non è sufficiente il solo consenso dell'Inghilterra e della Svizzera, si chiede se le parti contraenti si siano rese conto che Svizzera ed Inghilterra sono le principali fornitrici dei prodotti in questione ed infine si è chiesto se fosse lecito sospendere una tale concessione nell'ambito del GATT).

Questi — secondo l'attrice — sarebbero ulteriori motivi che rendono superflua l'interpretazione del regolamento 755/67.

Nella fase orale, il rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] ha tentato di controbattere queste obiezioni, tuttavia non ritengo che questa sia la sede più adatta per simile discussione.

Ho già rilevato che le questioni non sono state sollevate dinanzi al giudice di merito, quindi è escluso che possano porsi in sede pregiudiziale. (È la stessa attrice che ha proposto la formulazione delle questioni pregiudiziali).

In casi analoghi la Corte si è sempre rifiutata di pronunciarsi su questioni di validità che non fossero state esplicitamente deferite, ma solo sollevate nel corso di causa dai partecipanti al giudizio.

Vedasi la sentenza 44-65 ([OSCURATO:PERSONA] XI-1965, pag. 959 ) nella quale la Corte ha sottolineato l'immutabilità delle questioni deferite e l'insussistenza di ogni vincolo, per la Corte, di pronunciarsi su questioni di validità non espressamente deferite dal giudice a quo.

In quell'occasione la Corte ha controbattuto (anche se non nel dispositivo) le obiezioni avanzate sulla validità delle norme che dovevano essere interpretate.

Comunque l'orientamento della Corte ispirato al principio testè ricordato è evidente nella sentenza 4-68 ([OSCURATO:PERSONA] XIV-1968, pag. 508 ).

Perfino allorchè la Corte è stata espressamente interpellata sulla validità di un atto comunitario, ha rifiutato di occuparsi di questioni accessorie, pur se sollevate dalle parti nel processo di merito, se il giudice proponente aveva già deferito esplicite questioni sulla validità, però di diverso contenuto (causa 17-67, [OSCURATO:PERSONA] XIII-1967, pagg. 521-534 ).

Un orientamento diverso è stato assunto soltanto nella causa 5-67 ([OSCURATO:PERSONA] XIV-1968, pag. 130 ) nella quale era stato direttamente sollevato il problema della validità di un regolamento e nelle cause 73 e 74-63 ([OSCURATO:PERSONA]1964, pag. 26) nelle quali, in connessione con un'esplicita domanda in materia di validità è stato sollevato d'ufficio un altro problema.

Si presume che anche nella fattispecie la Corte si attenga alla linea di condotta abituale, rifiutandosi di esaminare le questioni sulla validità sollevate dall'attrice.

Il rifiuto è tanto più logico in quanto non si tratta di argomenti conferenti, ma solo di vaghi dubbi espressi sulle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA], che non riescono a scalfire efficacemente la validità del regolamento 755/67, per lo meno non giustificano un esame d'ufficio onde risolvere esaurientemente le questioni deferite dal [OSCURATO:PERSONA].

Lasciando dunque da parte questi dubbi, mi limiterò all'esame delle questione vere e proprie sull'interpretazione.

3. La prima questione mira a far definire la nozione di «cioccolata in massa» ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 755/67.

L'attrice afferma che in questa nozione rientrano anche i prodotti intermedi e semilavorati della lavorazione del cioccolato. [OSCURATO:PERSONA] ritiene invece che la nozione di cioccolato in massa si riferisce soltanto al prodotto pronto per il consumo.

Vediamo anzitutto gli argomenti di carattere terminologico: esaminiamo il termine cioccolato e il termine massa.

E noto che cosa sia il cioccolato: e quel prodotto finito, ottenuto dalla mescolatura e dalla lavorazione del cacao, e comprende anche i prodotti non ancora sagomati e imballati.

L'uso corrente del l'espressione suggerisce questa soluzione, rafforzata pure dalle note alla tariffa di Bruxelles, che costituiscono un elemento fondamentale, poiché a quel tempo non esistevano tariffe comunitarie.

Effettivamente si è indotti a trarre questa conclusione esaminando le espressioni: «Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, messe in commercio in forma di tavolette, stecche, cioccolatini, crocchette, pasticche o polvere o come prodotti ricoperti di cioccolata e ripieni di crema, canditi, frutti, liquori, ecc».

Le difficoltà sorgono dalla riunione dei termini «cioccolato» e «massa». [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il cioccolato in massa sia una massa composta di cioccolato, poiché la nozione di massa richiama un prodotto omogeneo, anche se informe e quindi inadeguato al consumo.

A questa nozione si contrappone quella di cioccolata ripiena.

L'attrice invece, presumendo che il termine massa indichi qualcosa di informe, ne arguisce che i termini composti indicano sempre un prodotto non finito.

Anche commercialmente il termine ha questa accezione, come si può rilevare dalla nomenclatura del settore alimentare che contiene il vocabolo massa: tutti i termini contraddistinguono prodotti che sono soggetti ad ulteriori lavorazioni.

L'attrice elenca inoltre citazioni tratte dalla letteratura, anche per quanto riguarda la nozione di «cioccolato in massa», per concluderne che il contenuto — almeno in tedesco — corrisponde esattamente al significato comune del termine che lo designa.

Non ritengo che l'attrice abbia incontestabilmente dimostrato questa evidenza, almeno in tedesco: gli esempi ch'essa adduce non confortano il sillogismo che tutti i prodotti nella cui definizione entra il termine «massa» siano semilavorati, da cui si ottiene il prodotto finito.

Si pensi solamente ai termini tedeschi «Nussmasse» e «Kakaomasse», che contraddistinguono prodotti a base di noci e di cacao, ma non definiscono affatto prodotti da cui si ottengono noci e cacao.

Anche per la nozione «cioccolato in massa», dalla documentazione cui si richiama l'attrice (Buttiker: [OSCURATO:PERSONA] der Nahrungsmittel, Würzmittel, Genußmittel und Haushaltsmittel, 3 a ed., pag. 184) si può desumere che il termine talvolta — sotto il profilo sostanziale — comprende prodotti finiti, che al massimo vanno solo modellati.

Per lo meno in tedesco il termine non è dunque normalmente usato nel senso che gli vuol attribuire l'attrice, perciò rimangono dubbi sulla sua accezione.

In italiano e in francese 1 termini «chocolat en masse» e «cioccolato in massa» si accostano maggiormente alla definizione datane dalla [OSCURATO:PERSONA].

Ciò si desume dalla tariffa doganale francese del 1955, che descrive come segue i prodotti di cui alla voce 18.06: «Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao: A. Chocolat en masse (plaques, plaquettes, tablettes, pastilles, croquettes, objets divers, etc.) en poudre ou en granulés, contenant en cacao: …» La definizione mette in evidenza che si tratta di un prodotto finito.

I dubbi residui sarebbero dissipati dalle note francesi alla tariffa doganale, che così definiscono la nozione di «chocolat en masse»: «Cette dernière expression couvrant le chocolat sous ses formes habituelles: plaques, plaquettes, tablettes, pastilles, croquettes, sujets divers (…) à la condition, s'il s'agit du chocolat contenant des substances alimentaires autres que le cacao et le sucre (…) que ces substances soient en mélange intime dans la pâte et broyés s'il y a lieu …».

L'espressione francese «chocolat en masse» va intesa quindi, come prodotto pronto per il consumo, non ripieno, nelle comuni modellature messe in commercio.

È chiaro che le nozioni di diritto comunitario non possono essere definite in modo vincolante in una sola lingua; propendo però per la tesi della [OSCURATO:PERSONA], che sostiene l'opportunità di non scegliere l'interpretazione più mite in caso di divergenze, ma d'interpretare la nozione secondo il senso che se ne trae dalle quattro versioni.

I dubbi sorti in Germania però possono essere dissipati dal significato che viene attribuito all'espressione francese «chocolat en masse».

È anche opportuno attenersi al francese in quanto tra le lingue ufficiali della [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del GATT, solo il francese fa testo.

È logico pensare che nel redigere in francese il testo delle concessioni si sia anche tenuto presente il significato attribuito in Francia ai termini impiegati.

Queste considerazioni non risolvono però la questione, anzi l'interpretazione va effettuata su una base più ampia, quindi desidero vedere in qual modo si possono consolidare o scalzare i risultati ottenuti fino a questo punto.

Vediamo anzitutto la specificazione tra parentesi («plaques, plaquettes, tablettes, etc.») che integra la nozione di «chocolat en masse» di cui all'art. 1 del regolamento 755/67, dalla quale si conclude che si è voluto seguire la falsariga del tariffario francese.

In effetti pare abbia ragione la [OSCURATO:PERSONA] che afferma, almeno per quanto riguarda la consistenza del prodotto, che tutto lascia presumere che si tratti di prodotto finito.

La stessa considerazione vale anche per il termine «plaques», che non contraddistingue solo — come ritiene l'attrice — un prodotto intermedio da immagazzinare, ma anche la cioccolata pronta per il consumo.

Questa deduzione è confortata dalle note alla tariffa doganale comune dell'aprile 1970, nelle quali si cita come esempio per la cioccolata (pronta per il consumo) la «cioccolata in pezzi».

Ancor più importante e 1 interpretazione sistematica del regolamento 755/67. [OSCURATO:PERSONA] afferma che tra i prodotti contemplati all'art. 1 e raggruppati in quattro trattini, quelli delle ultime tre categorie corrispondono sicuramente a prodotti finiti, cioè si rafforza la presunzione che questo è il criterio cui si informa tutto il regolamento, secondo il quale si definisce anche la nozione di «cioccolato in massa» di cui al primo trattino.

D'altro canto non è possibile obiettare che la nozione di cioccolato in massa ai sensi del primo trattino deve venir distinta da quella di cioccolato di cui al quarto trattino.

Ne consegue che, se la cioccolata è un prodotto finito, il cioccolato in massa va considerato prodotto intermedio.

Giustamente la [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato che il regolamento 755/67 è stato emanato per motivi di politica commerciale, cioè esso è conseguenza di un provvedimento del GATT, ma non aveva lo scopo di modificare la nomenclatura doganale.

Il legislatore non ha voluto affrontare problemi tariffari, come si può comprendere dal fatto che il quarto trattino riguarda tutta la voce doganale, pur se non si può considerare riferito alla voce 18.06 A. In questo senso sono inevitabili interferenze che normalmente non si registrano nelle voci doganali, il che però significa che il quarto trattino — se sussistono i due presupposti ivi contemplati — comprende tutti i prodotti elencati nella voce «cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao»; «cioccolata in massa, dolciumi, gelati condizionati per la vendita al minuto in confezioni singole, con peso netto massimo di 500 g e un contenuto massimo di grassi provenienti dal latte del 6,5 %» rientrano quindi inevitabilmente in due delle quattro sottoclassi.

Escludendo questa ipotesi, si deve ritenere che il quarto trattino vada contemplato dal termine «non nominati», come si desume pure dal tenore della concessione tariffaria fatta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella conferenza 1964 — 1967 alla voce 18.06 B, specie poi in quanto si può presumere che la portata della nozione di un prodotto di cui alla voce 18.06 B soggetto alla disciplina doganale non viene modificata da espressioni che differiscono da quelle del regolamento 755/67, ma ne è soltanto chiarita.

Per di più e necessario accogliere 1 interpretazione caldeggiata dalla [OSCURATO:PERSONA] (la cioccolata in massa è un prodotto pronto per il consumo) in quanto altrimenti la cioccolata pronta per il consumo, ma non imballata per la vendita in confezioni inferiori ai 500 g, al momento dell'importazione (poiché non rientra nel quarto trattino dell'art. 1 del regolamento 755/67) va gravata dell'intero prelievo di cui al regolamento 160/66, il che però non può rispecchiare le intenzioni del legislatore.

In effetti queste considerazioni sono convincenti.

Il punto di vista della [OSCURATO:PERSONA] non può essere nemmeno scalfito dal tenore del regolamento 752/67, entrato in vigore il 1 o dicembre 1967, il cui allegato I raggruppa alla stessa voce cioccolato in massa e articoli di cioccolato, dal che l'attrice arguisce che il cioccolato in massa deve essere un prodotto che va ulteriormente lavorato, giacché ai consumatori sono destinati solo gli articoli di cioccolato.

È innegabile che le espressioni del regolamento 752/67, applicabile parallelamente al regolamento 755/67, sulle prime possono lasciare perplessi.

Le differenze nel testo però si spiegano poiché le «preoccupazioni tariffarie» che hanno ispirato il regolamento 752/67 non consentivano di riprendere la struttura e le nozioni del regolamento 755/67.

Nemmeno la contrapposizione tra cioccolato in massa e articoli in cioccolato può far accogliere la tesi dell'attrice, giacché si può anche affermare che gli articoli in cioccolato sono prodotti nella normale confezione commerciale, mentre il cioccolato in massa è un prodotto destinato al consumo, ma senza particolare modellatura.

Unica conseguenza è che la nozione di «cioccolato in massa» contenuta nel regolamento 752/67 va intesa nel senso più limitato che la stessa nozione nel regolamento 755/67 (il che spiega la mancata aggiunta di una specificazione tra parentesi). [OSCURATO:PERSONA] ha anche dimostrato in modo convincente che dal regolamento 752/67 non si possono trarre argomenti a favore dell'attrice, poiché la voce 18.06 B, a) comprende i prodotti senza contenuto di saccarosio.

Certo l'argomento non dimostra che il cioccolato in massa è necessariamente un semilavorato poichè la voce comprende anche preparazioni a base di prodotti sostitutivi del saccarosio.

Non si deve dimenticare che anche nel regolamento 735/68 figura una voce corrispondente, pur se il regolamento ha sostituito al termine di «cioccolato in massa» il termine cioccolato, che indica inequivocabilmente un prodotto destinato al consumo.

Gli argomenti suesposti non riescono a scalfire la tesi della [OSCURATO:PERSONA], che invece è corroborata dallo spirito del regolamento n. 755/67, con il quale è stata parzialmente revocata la concessione doganale nell'interesse dell'organizzazione comune del mercato dei prodotti del latte.

La revoca si è resa necessaria in considerazione delle preparazioni alimentari a base di latte contenenti cacao che non vengono messe in commercio nè sono destinate al consumo.

Per contro si doveva mantenere invariato il limite massimo di tassazione per i prodotti messi in commercio in quanto i maggiori fornitori, Inghilterra e Svizzera, avevano interesse a non alterare l'andamento normale degli scambi.

Questa considerazione obbliga ad interpretare restrittivamente le deroghe di cui al regolamento 755/67, nella presunzione che esse riguardino solo prodotti finiti, mentre alcuni prodotti misti, difficilmente classificabili e che si prestano a frodi non dovrebbero venir presi in considerazione.

Se il cioccolato in massa comprendesse anche i prodotti semifiniti, non si comprenderebbe perchè all'elenco derogatorio del regolamento 755 in seguito è stata aggiunta anche la definizione «Chocolate milk crumbs», preparazione alimentare contenente cacao, che però è un prodotto intermedio.

Poiché però la voce è stata integrata con l'aggiunta di un trattino, non si può affermare che si è voluto semplicemente chiarire il concetto, anzi si deve presumere una modifica.

Possiamo dire di esser giunti alla soluzione corretta confrontando le nostre conclusioni con il progetto preliminare per le note illustrative elaborato dagli esperti nel novembre 1967.

Vi compare la nozione di «cioccolato in massa» e la voce 18.06 B I«Cioccolato in massa, articoli in cioccolato, anche ripieni (eccettuati i gelati); dolciumi contenenti cacao e altre preparazioni contenenti cacao a base di prodotti sostitutivi del saccarosio» è definita come segue: «1.

Cioccolato in pezzi, articoli di cioccolato, anche ripieni, confezionati normalmente in tavole, stecche, pasticche, croccanti, palline, fiocchi ed altre forme di fantasia (. ..) anche contenenti altri prodotti alimentari come latte. panna, frutta o liquori.

2. Cioccolato in polvere, ottenuto esclusivamente dalla lavorazione del cioccolato, senza addizione di altri prodotti».

Anche se il progetto è stato elaborato in assenza di un perito olandese e non è stato pubblicato, gli si può attribuire importanza nella fattispecie.

Ciò premesso, si può rispondere alla prima questione come propone la [OSCURATO:PERSONA], senza esaminare le norme tariffarie invocate dall'attrice, che peraltro non sono di alcun giovamento.

È inoltre superfluo esaminare la seconda questione deferita dal giudice a quo, in quanto l'esame sarebbe necessario solo se la nozione di cioccolato in massa comprendesse anche prodotti semilavorati.

4. Concludendo propongo di rispondere come segue alla prima questione deferita dal [OSCURATO:PERSONA] di Monaco : La nozione di cioccolato in massa di cui al regolamento 755/67 con comprende i prodotti intermedi e semilavorati dell'industria del cioccolato.

È anzi cioccolato in massa solo il cioccolato, cioè quel prodotto che presenta tutte le caratteristiche del cioccolato ed è pronto per il consumo. ( 1 ) Traduzione dal tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61970C0051 CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 3 FEBBRAIO 1971 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] esame è necessaria una premessa. Il 1 o aprile 1967 è entrato in vigore il regolamento del 27 ottobre 1966, n. 160/66 (GU 28 ottobre 1966, pag. 3361), relativo all'instaurazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli. Esso ha disciplinato in modo particolare gli oneri fiscali gravanti sull'importazione di questi prodotti dai paesi terzi, tenendo conto dei prezzi superiori praticati all'interno della [OSCURATO:PERSONA] per effetto dell'organizzazione di mercato per i prodotti agricoli (nella fattispecie interessano il latte e lo zucchero). L'onere si compone di due fattori, l'aliquota doganale a tutela delle industrie alimentari della [OSCURATO:PERSONA] (determinata nell'allegato I al regolamento 18 aprile 1967, n. 83/67; GU 26 aprile 1967, pag. 1597 — entrato in vigore il 1 o giugno 1967), ed un importo variabile in funzione delle differenze di prezzo dei prodotti agricoli impiegati nella lavorazione (determinato dalla [OSCURATO:PERSONA] in funzione dei quantitativi indicativi di cui all'allegato II del regolamento 83/67). L'allegato al regolamento 160/66 estendeva questa disciplina anche alle merci contemplate dalla voce doganale 18.06 (cioccolata e. altre preparazioni alimentari contenenti cacao), cioè ad una voce la cui prima suddivisione nell'ambito comunitario risale all'accordo del 2 marzo 1960 sull'elaborazione di una parte della tariffa doganale comune riguardante i prodotti di cui alla lista G dell'allegato I del trattato CEE. Questa voce comprendeva: «Cioccolato e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: A. Cacao in polvere semplicemente zuccherato … B. Altri». (Il regolamento 83/67 ha stabilito un'altra suddivisione i cui punti fondamentali sono: «Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: A. Cacao in polvere semplicemente zuccherato, con aggiunta di saccarosio. B. Altre: I. Gelati.. II. Non nominati . . .».) L'art. 16 del regolamento 160/66 prevede inoltre un limite massimo di tassazione per determinati casi e recita: «Se all'entrata in vigore del presente regolamento il dazio doganale applicabile ad una merce prevista dallo stesso è consolidato nell'ambito del GATT e sino a quando sussista tale consolidamento, l'importo totale dell'imposta di cui all'art. 10, espresso in percentuale del prezzo all'importazione della merce in questione, non può superare il tasso del dazio della tariffa doganale comune consolidato nei confronti dei paesi terzi». Si doveva far richiamo ai dazi consolidati in considerazione delle concessioni doganali ottenute dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del GATT e contenute nella lista XL dell'allegato B del protocollo sull'accordo generale commerciale tariffario relativo ai risultati della conferenza doganale del 1960-1961 del 16 luglio 1962. Nella fattispecie, in forza del testo francese, unico facente fede, la voce doganale 18.06 era soggetta all'imposta massima del 27 %, cioè, ad eccezione del cacao zuccherato di cui alla lettera A, la voce beneficiava delle concessioni di cui sopra. La concessione si applicava quindi anche alle preparazioni contenenti materie grasse provenienti dal latte e componenti di cacao. D'altro canto il regolamento 13/64 (GU 27 febbraio 1964, pag. 549) relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione di mercato per il latte e i prodotti lattiero-caseari disciplina il latte in polvere ed altri prodotti della voce 04.02. In questo settore, eccezion fatta per alcuni tipi di formaggio, non si sono fatte concessioni e non esistevano norme corrispondenti all'art. 16 del regolamento 160/66, il prelievo è stato sempre riscosso integralmente. Dovrebbe essere quindi vantaggioso mescolare al cacao il latte in polvere o gli altri prodotti della voce 04.02 onde fruire dei dazi doganali più favorevoli al momento dell'importazione. [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che il sotterfugio è diventato così comune da aprire una vera falla nella tutela del mercato dei prodotti lattiero-caseari. Nel 1967, appena la [OSCURATO:PERSONA] si rese conto dell'inconveniente, si affrettò a modificare la concessione doganale fatta alla voce 18.06 B nell'ambito del GATT. Secondo la disciplina del GATT però, il provvedimento non poteva venir unilateralmente revocato prima della fine del 1969, quindi rimaneva solo la possibilità, prevista per i casi eccezionali, di modificare consensualmente la concessione, previa autorizzazione di tutte le parti contraenti. [OSCURATO:PERSONA] presentava formale richiesta in questo senso nel giugno 1967 delegando la [OSCURATO:PERSONA] a svolgere le trattative. Nell'estate 1967 la [OSCURATO:PERSONA] riusciva ad ottenere il consenso dell'Inghilterra e della Svizzera, che erano le parti contraenti più avvantaggiate dalla concessione, il che consentiva di emanare provvedimenti doganali anche prima del termine delle trattative, purché evidentemente tali provvedimenti non turbassero le tradizionali correnti commerciali. In base a questo consenso, veniva emanato il regolamento 755/67 del 26 ottobre 1967 (GU 27 ottobre 1967, pag 4), recante deroga alle disposizioni dell'art. 16 del regolamento n. 160/66 per talune merci di cui alla voce 18.06 B della tariffa doganale comune. L'art. 1 recita: «In deroga alle disposizioni dell'art. 16 del regolamento n. 160/66/CEE, l'importo dell'onere di cui all'art. 10 di detto regolamento è riscosso senza limitazione all'importazione negli Stati membri delle merci di cui alla voce 18.06 B della tariffa doganale comune, ad eccezione delle merci seguenti: — cioccolata in massa (pani, tavolette, stecche, ecc.); — dolciumi contenenti cacao o cioccolata, ripieni o no; — gelati contenenti cacao o cioccolata; — cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao, condizionate per la vendita al minuto in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g ed aventi un tenore di materie grasse provenienti dal latte inferiore o uguale al 5,50 % del totale». Il regolamento è entrato in vigore il 30 ottobre 1967 e in virtù dell'art. 2 «è valido fino alla data della decisione del Consiglio relativa alla conclusione dei negoziati intrapresi in virtù dell'art. XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio». Il regolamento 755/67 è stato integrato dal regolamento n. 1114/68, entrato in vigore il 1 o agosto 1968 ( GU L 186 del 30 luglio 1968 ). All'elenco derogatorio dell'art. 1 del regolamento 755/67 è stato aggiunto il seguente trattino: «— Preparazioni per la fabbricazione della cioccolata detta “chocolate milk crumbs” aventi tenore, in peso, di materie grasse .provenienti dal latte superiore al 6,5 % e inferiore all'11 % e aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 45 % e inferiore al 60 %; — in polvere; — in granuli o in pezzi irregolari». Il provvedimento integrativo doveva rimanere in vigore fino al 30 settembre 1968, la validità veniva poi prorogata fino al 31 dicembre 1968 col regolamento n. 1498/68 del 24 settembre 1968 ( GU L 238 del 28 settembre 1968 ). L'art. 4 del regolamento n. 2121/68 ( GU L 311 del 28 dicembre 1968 ) «che modifica la tariffa doganale comune nonché gli allegati I e II del regolamento n. 83/67/CEE e deroga, per alcune merci, di cui alla voce 18.06 di detta tariffa all'art. 16 del regolamento n. 160/66/ CEE» ha espressamente revocato in via definitiva il regolamento 755/67. Vi sono però ancora altre norme: ricorderò che il 24 ottobre 1967 è stato emanato il regolamento n. 752/67 ( GU L 263 del 30 ottobre 1967 ) «che modifica, per quanto riguarda la cioccolata e le altre preparazioni alimentari contenenti cacao, gli allegati I e II del regolamento n. 83/67/CEE». Il provvedimento si era reso necessario in quanto la suddivisione merceologica del regolamento n. 755/67 non corrispondeva a quella della voce 18.06 della tariffa doganale comune nella versione del regolamento 83/67. Il regolamento n. 752/67 è entrato in vigore il 1 o dicembre 1967 e la voce 18.06 ha il seguente tenore: «Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao: A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio…, B. Altre: I. Cioccolata in massa; articoli in cioccolato, anche ripieni (all'eccezione dei gelati); prodotti a base di zucchero contenenti cacao e preparazioni simili a base di prodotti sostitutivi dello zucchero: II. Gelati, contenenti materie grasse provenienti dal latte… III. Non nominati». Un'ulteriore modifica sopravvenne con il regolamento n. 735/68 ( GU L 138 del 21 giugno 1968 ) entrato in vigore il 1 o luglio 1968«che modifica talune disposizioni dei regolamenti nn. 83/67/CEE e 372/67/CEE». La voce 18.06 veniva così formulata: «Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato, con aggiunta di saccarosio; … B. Gelati C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zucchero e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao: … D. Non nominate». Infine resta da fare un cenno al protocollo del GATT 1960-1961, integrato dal protocollo di Ginevra del 30 giugno 1967. L'elenco XL della [OSCURATO:PERSONA] economica europea fa le seguenti concessioni per la voce 18.06: «Chocolat et autres préparations alimentaires, contenant du cacao: A. Cacao en poudre simplement sucré ex B. autres: — Chocolat en masse (Pains, tablettes, bâtons etc.) … 27 % (das 1) 12 % + em — Confiseries contenant du cacao ou du chocolat, fourrés ou non … 27 % (das 1) 12 % + em — Glaces de consommation contenant du cacao ou du chocolat … 27 % (das 1) 12 % + em — Autres produits conditionnés pour la vente au détail, en emballage d'un contenu net de 500 g ou moins … 27 % (das 1) 12 % + em». Le concessioni del protocollo di Ginevra sono state poste in vigore gradualmente dal 1 o luglio 1968. La maggior parte di queste norme ha importanza immediata per il procedi mento di merito, alcune hanno ripercus sioni soltanto indirette. [OSCURATO:PERSONA] importava dall'Austria in Germania pro dotti classificabili nella voce 18.06: la merce era sdoganata il 29 novembre 1967, il 12 gennaio 1968 e il 28 giugno 1968, nella dichiarazione doganale era indicata come cioccolata in massa, polvere di cioccolata in massa e blocchi di cioccolata in massa. Nei documenti doganali si denunciavano «prodotti di cioccolato contenenti materie grasse provenienti dal latte e zucchero e contenenti zucchero (in due casi)». L'autorità doganale li considerava «cacao in polvere ed altri articoli contenenti cacao» ed emanava provvedimenti a norma dell'art. 10 del regolamento 160/66 (applicando un dazio del 19 % maggiorato delle quote previste per i componenti a base di latte a norma del regolamento 83/67). [OSCURATO:PERSONA] riteneva errato questo modo di procedere, giacchè affermava di aver importato cioccolata in massa ai sensi del regolamento 755/67, prodotto soggetto unicamente all'aliquota consolidata del 27 %, eventualmente aumentata di una determinata cifra variabile per le componenti di zucchero, come specifica una nota marginale. Dopo un'inutile opposizione avverso i provvedimenti litigiosi adiva il [OSCURATO:PERSONA] di Monaco. In sede contenziosa essa sosteneva che il prodotto importato conteneva tutte le materie necessarie alla fabbricazione del cioccolato ed aveva già raggiunto un certo stadio produttivo, il che era sufficiente a far definire il prodotto cioccolato in massa ai sensi del regolamento 755/67, poichè detto regolamento contempla ogni prodotto che possiede le caratteristiche fondamentali di un preparato a base di cioccolato, giacché è applicabile anche ai prodotti semilavorati ed intermedi, mentre invece non prescrive che i prodotti ch'esso disciplina, per quanto riguarda la composizione e l'aspetto esteriore, presentino anche i requisiti della cioccolata destinata al consumo. L'ufficio doganale invece sostiene che e cioccolato in massa il prodotto che normalmente si trova in commercio, cioè pronto per il consumo, non ripieno (anche per le varietà granulate), mentre non sono tali i prodotti semilavorati sui quali verte la controversia. [OSCURATO:PERSONA] doveva quindi definire una nozione merceologica del regolamento n. 755/67. Poiché nel corso del procedimento si era discusso anche su particolari della composizione dei semilavorati, sui vari stadi di lavorazione e di preparazione del prodotto, con ordinanza 3 agosto 1970, il tribunale sospendeva il procedimento e deferiva alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali; «1. Se per “cioccolato in massa” ai sensi dell'art. 1 del regolamento del Consiglio CEE 26 ottobre 1967, n. 755, particolarmente in considerazione delle denominazioni “cioccolato” di cui allo stesso art. 1, e “articoli in cioccolato” di cui agli allegati I e II del regolamento del Consiglio CEE 24 ottobre 1967, n. 752, debba intendersi a) soltanto la cioccolata pronta per il consumo, non ripiena, anche granulata oppure — in caso di soluzione negativa del punto 1 — b) soltanto i prodotti intermedi o semilavorati dell'industria del cioccolato. 2. In caso di soluzione affermativa al punto 1. b): quali siano i requisiti minimi perche un prodotto possa essere considerato come “cioccolato in massa” ai sensi dell'art. 1 del regolamento CEE n. 755/67. a) Per quanto riguarda la composizione: aa) Se debbano essere presenti tutti gli ingredienti che figurano nel prodotto finito, venduto come cioccolato e cioccolato al latte. bb) In caso affermativo: se siano prescritte percentuali minime e massime di cacao, di latte e di zucchero, benchè non vi siano norme alimentari comunitarie ad hoc e le norme alimentari nazionali differiscano fra loro. cc) In caso di soluzione affermativa dei punti aa) e bb): quali siano dette percentuali minime e massime per il cioccolato al latte. dd) Nell'ipotesi prospettata al punto cc): se sia sufficiente la presenza di tutti gli ingredienti del prodotto finito, cioccolato o cioccolato al latte, nella quantità minima prescritta dalle norme alimentari di uno Stato membro — anche se non necessariamente la Repubblica federale tedesca — e se lo stesso criterio valga per la percentuale massima. b) Per quanto riguarda il grado di lavorazione: aa) Se debbano già essere terminate tutte le fasi della produzione del cioccolato — come miscelatura degli ingredienti, essiccazione della miscela (se si impiegano ingredienti liquidi), raffinazione, concatura e cristallizzazione della miscela — eccettuata la modellatura. bb) In caso negativo: se sia sufficiente o meno la miscelatura degli ingredienti. c) Per quanto riguarda il procedimento produttivo: aa) Se nelle fasi produttive necessarie per ottenere il prodotto di cui al punto b), debba essere seguito un determinato procedimento tecnico, con l'impiego di determinati macchinari, oppure sia indifferente il metodo seguito nella miscelatura, nell'essiccazione e nella raffinazione. bb) Se, particolarmente nel comporre la miscela di cacao e di latte, debba essere seguito un determinato procedimento oppure sia indifferente, ad esempio, l'impiego di latte in polvere o latte liquido. cc) Qualora ai punti aa) e bb) venga scelta la prima alternativa: quale sia il procedimento tecnico da seguire nella miscelatura ed eventualmente nell'essiccazione e nella raffinazione e quali tipi di macchine debbano venire impiegati. dd) Se tutti gli ingredienti usati nella preparazione — cacao, latte ed eventualmente zucchero — debbano già costituire un'amalgama oppure sia sufficiente che siano miscelati a fondo il cacao e il latte oppure il cacao, il latte e una parte dello zucchero.» Esaminiamo ora nei particolari la questione: 1. Nella fase orale l'attrice ha affermato tra l'altro che il regolamento 755/67 non era più in vigore il 27 novembre 1967, come si desume dal citato art. 2, n. 2 e dal fatto che il Consiglio, il 27 novembre 1967, ha pubblicato una decisione relativa all'accordo con cui si è conclusa la conferenza commerciale del 1964-1967 ( GU 1968, L 305, pag. 1 ). In virtù di questo provvedimento, alla data in cui sono state effettuate le importazioni litigiose (29 novembre 1967, 12 gennaio 1968 e 28 giugno 1968) non era più valida nella [OSCURATO:PERSONA] la parziale revoca delle concessioni di cui al regolamento 755/67. La nozione di cioccolata in massa contenuta in detto regolamento non aveva quindi più alcuna importanza, mentre invece era un elemento primario l'entità del consolidamento di cui si parla negli atti di causa. Nemmeno la modifica apportata con il regolamento n. 1114/68 all'art. 2, n. 2 del regolamento n. 755/67, ha importanza, poiché il regolamento 1114/68 è entrato in vigore il 1 o agosto 1968 e non ha potuto far rivivere il regolamento 755/67 con effetto retroattivo. [OSCURATO:PERSONA] ha sufficientemente dimostrato che questi argomenti con cui si vuol dimostrare l'irrilevanza delle questioni deferite nei confronti del processo di merito, in sostanza si rivelano poco pertinenti. In effetti l'art. 2 del regolamento 755/67, non si fonda sulla decisione emanata a conclusione delle trattative nell'ambito del cosiddetto Kennedy round, cioè della conferenza degli anni 1964-1967, ma si fonda esclusivamente sulle trattative circa la revoca parziale delle concessioni doganali nell'ambito del Dillon round, cioè della conferenza 1960-1961. Ciò è chiaramente dimostrato dai considerandi del regolamento 755/67, che cita espressamente un'autorizzazione conferita alla [OSCURATO:PERSONA] con decisione del 25 luglio 1967, data alla quale il protocollo di Ginevra e i suoi allegati erano già stati firmati (30 giugno 1967). D'altro canto i considerandi del regolamento non lasciano alcun dubbio circa l'oggetto fondamentale delle trattative, cioè la revoca parziale delle concessioni doganali per i prodotti della voce 18.06 B e non già un'integrazione delle concessioni fatte nell'ambito del Kennedy round. La decisione del Consiglio, ricordata nell'art. 2 del regolamento 755/67 non può essere la decisione del 27 novembre 1967, ma al massimo — per quanto riguarda le trattative col [OSCURATO:PERSONA] — può essere la decisione del 20 dicembre 1968«recante conclusione di un accordo con il [OSCURATO:PERSONA], negoziato ai sensi dell'art. XXVIII del GATT» ( GU 1968, L 311, pag. 24 ). Ciò si rileva chiaramente dai considerandi della decisione, che si richiama all'autorizzazione conferita alla [OSCURATO:PERSONA] il 25 luglio 1967 ed alla modifica delle concessioni per la voce 18.06 B nell'elenco XL, che è stato allegato alla convenzione generale doganale e commerciale in virtù del protocollo sui risultati della conferenza del 1960-1961. Quanto alla conclusione delle trattative con la Svizzera, altra parte interessata, non si sa nulla. Tirando le somme e tenendo conto di quanto ha riferito la [OSCURATO:PERSONA], si può quindi concludere che il regolamento 755/67 non è stato in vigore solo sino al 27 novembre 1967, ma probabilmente sino al 31 dicembre 1968, cioè ad una data posteriore al periodo sul quale verte il processo di merito. La domanda pregiudiziale è quindi rilevante nei confronti del procedimento di merito. 2. Nella fase orale (e per la prima volta nel corso della causa), l'attrice ha posto in dubbio la validità del regolamento 755/67: sia per quanto riguarda i considerandi del regolamento ove si fa richiamo a documenti non pubblicati, quindi vi sarebbe una lacuna nella motivazione, sia per quanto riguarda il procedimento con cui è stato elaborato il regolamento; cioè il regolamento non sarebbe stato approvato dal Consiglio entro i termini stabiliti, non sarebbe stato osservato il regolamento interno, non sarebbe stato messo all'ordine del giorno ed approvato con la maggioranza prescritta. Altri dubbi sono stati avanzati quanto al contenuto del regolamento: l'attrice ritiene che l'atto abbia fini reconditi e sia contraddittorio, il che stride con i principi fondamentali dello stato di diritto. Inoltre è discutibile la sua conciliabilità con i principi del GATT (si dovrebbe accertare se tutti gli Stati partecipanti hanno dato la loro approvazione, giacché non è sufficiente il solo consenso dell'Inghilterra e della Svizzera, si chiede se le parti contraenti si siano rese conto che Svizzera ed Inghilterra sono le principali fornitrici dei prodotti in questione ed infine si è chiesto se fosse lecito sospendere una tale concessione nell'ambito del GATT). Questi — secondo l'attrice — sarebbero ulteriori motivi che rendono superflua l'interpretazione del regolamento 755/67. Nella fase orale, il rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] ha tentato di controbattere queste obiezioni, tuttavia non ritengo che questa sia la sede più adatta per simile discussione. Ho già rilevato che le questioni non sono state sollevate dinanzi al giudice di merito, quindi è escluso che possano porsi in sede pregiudiziale. (È la stessa attrice che ha proposto la formulazione delle questioni pregiudiziali). In casi analoghi la Corte si è sempre rifiutata di pronunciarsi su questioni di validità che non fossero state esplicitamente deferite, ma solo sollevate nel corso di causa dai partecipanti al giudizio. Vedasi la sentenza 44-65 ([OSCURATO:PERSONA] XI-1965, pag. 959 ) nella quale la Corte ha sottolineato l'immutabilità delle questioni deferite e l'insussistenza di ogni vincolo, per la Corte, di pronunciarsi su questioni di validità non espressamente deferite dal giudice a quo. In quell'occasione la Corte ha controbattuto (anche se non nel dispositivo) le obiezioni avanzate sulla validità delle norme che dovevano essere interpretate. Comunque l'orientamento della Corte ispirato al principio testè ricordato è evidente nella sentenza 4-68 ([OSCURATO:PERSONA] XIV-1968, pag. 508 ). Perfino allorchè la Corte è stata espressamente interpellata sulla validità di un atto comunitario, ha rifiutato di occuparsi di questioni accessorie, pur se sollevate dalle parti nel processo di merito, se il giudice proponente aveva già deferito esplicite questioni sulla validità, però di diverso contenuto (causa 17-67, [OSCURATO:PERSONA] XIII-1967, pagg. 521-534 ). Un orientamento diverso è stato assunto soltanto nella causa 5-67 ([OSCURATO:PERSONA] XIV-1968, pag. 130 ) nella quale era stato direttamente sollevato il problema della validità di un regolamento e nelle cause 73 e 74-63 ([OSCURATO:PERSONA]1964, pag. 26) nelle quali, in connessione con un'esplicita domanda in materia di validità è stato sollevato d'ufficio un altro problema. Si presume che anche nella fattispecie la Corte si attenga alla linea di condotta abituale, rifiutandosi di esaminare le questioni sulla validità sollevate dall'attrice. Il rifiuto è tanto più logico in quanto non si tratta di argomenti conferenti, ma solo di vaghi dubbi espressi sulle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA], che non riescono a scalfire efficacemente la validità del regolamento 755/67, per lo meno non giustificano un esame d'ufficio onde risolvere esaurientemente le questioni deferite dal [OSCURATO:PERSONA]. Lasciando dunque da parte questi dubbi, mi limiterò all'esame delle questione vere e proprie sull'interpretazione. 3. La prima questione mira a far definire la nozione di «cioccolata in massa» ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 755/67. L'attrice afferma che in questa nozione rientrano anche i prodotti intermedi e semilavorati della lavorazione del cioccolato. [OSCURATO:PERSONA] ritiene invece che la nozione di cioccolato in massa si riferisce soltanto al prodotto pronto per il consumo. Vediamo anzitutto gli argomenti di carattere terminologico: esaminiamo il termine cioccolato e il termine massa. E noto che cosa sia il cioccolato: e quel prodotto finito, ottenuto dalla mescolatura e dalla lavorazione del cacao, e comprende anche i prodotti non ancora sagomati e imballati. L'uso corrente del l'espressione suggerisce questa soluzione, rafforzata pure dalle note alla tariffa di Bruxelles, che costituiscono un elemento fondamentale, poiché a quel tempo non esistevano tariffe comunitarie. Effettivamente si è indotti a trarre questa conclusione esaminando le espressioni: «Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, messe in commercio in forma di tavolette, stecche, cioccolatini, crocchette, pasticche o polvere o come prodotti ricoperti di cioccolata e ripieni di crema, canditi, frutti, liquori, ecc». Le difficoltà sorgono dalla riunione dei termini «cioccolato» e «massa». [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il cioccolato in massa sia una massa composta di cioccolato, poiché la nozione di massa richiama un prodotto omogeneo, anche se informe e quindi inadeguato al consumo. A questa nozione si contrappone quella di cioccolata ripiena. L'attrice invece, presumendo che il termine massa indichi qualcosa di informe, ne arguisce che i termini composti indicano sempre un prodotto non finito. Anche commercialmente il termine ha questa accezione, come si può rilevare dalla nomenclatura del settore alimentare che contiene il vocabolo massa: tutti i termini contraddistinguono prodotti che sono soggetti ad ulteriori lavorazioni. L'attrice elenca inoltre citazioni tratte dalla letteratura, anche per quanto riguarda la nozione di «cioccolato in massa», per concluderne che il contenuto — almeno in tedesco — corrisponde esattamente al significato comune del termine che lo designa. Non ritengo che l'attrice abbia incontestabilmente dimostrato questa evidenza, almeno in tedesco: gli esempi ch'essa adduce non confortano il sillogismo che tutti i prodotti nella cui definizione entra il termine «massa» siano semilavorati, da cui si ottiene il prodotto finito. Si pensi solamente ai termini tedeschi «Nussmasse» e «Kakaomasse», che contraddistinguono prodotti a base di noci e di cacao, ma non definiscono affatto prodotti da cui si ottengono noci e cacao. Anche per la nozione «cioccolato in massa», dalla documentazione cui si richiama l'attrice (Buttiker: [OSCURATO:PERSONA] der Nahrungsmittel, Würzmittel, Genußmittel und Haushaltsmittel, 3 a ed., pag. 184) si può desumere che il termine talvolta — sotto il profilo sostanziale — comprende prodotti finiti, che al massimo vanno solo modellati. Per lo meno in tedesco il termine non è dunque normalmente usato nel senso che gli vuol attribuire l'attrice, perciò rimangono dubbi sulla sua accezione. In italiano e in francese 1 termini «chocolat en masse» e «cioccolato in massa» si accostano maggiormente alla definizione datane dalla [OSCURATO:PERSONA]. Ciò si desume dalla tariffa doganale francese del 1955, che descrive come segue i prodotti di cui alla voce 18.06: «Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao: A. Chocolat en masse (plaques, plaquettes, tablettes, pastilles, croquettes, objets divers, etc.) en poudre ou en granulés, contenant en cacao: …» La definizione mette in evidenza che si tratta di un prodotto finito. I dubbi residui sarebbero dissipati dalle note francesi alla tariffa doganale, che così definiscono la nozione di «chocolat en masse»: «Cette dernière expression couvrant le chocolat sous ses formes habituelles: plaques, plaquettes, tablettes, pastilles, croquettes, sujets divers (…) à la condition, s'il s'agit du chocolat contenant des substances alimentaires autres que le cacao et le sucre (…) que ces substances soient en mélange intime dans la pâte et broyés s'il y a lieu …». L'espressione francese «chocolat en masse» va intesa quindi, come prodotto pronto per il consumo, non ripieno, nelle comuni modellature messe in commercio. È chiaro che le nozioni di diritto comunitario non possono essere definite in modo vincolante in una sola lingua; propendo però per la tesi della [OSCURATO:PERSONA], che sostiene l'opportunità di non scegliere l'interpretazione più mite in caso di divergenze, ma d'interpretare la nozione secondo il senso che se ne trae dalle quattro versioni. I dubbi sorti in Germania però possono essere dissipati dal significato che viene attribuito all'espressione francese «chocolat en masse». È anche opportuno attenersi al francese in quanto tra le lingue ufficiali della [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del GATT, solo il francese fa testo. È logico pensare che nel redigere in francese il testo delle concessioni si sia anche tenuto presente il significato attribuito in Francia ai termini impiegati. Queste considerazioni non risolvono però la questione, anzi l'interpretazione va effettuata su una base più ampia, quindi desidero vedere in qual modo si possono consolidare o scalzare i risultati ottenuti fino a questo punto. Vediamo anzitutto la specificazione tra parentesi («plaques, plaquettes, tablettes, etc.») che integra la nozione di «chocolat en masse» di cui all'art. 1 del regolamento 755/67, dalla quale si conclude che si è voluto seguire la falsariga del tariffario francese. In effetti pare abbia ragione la [OSCURATO:PERSONA] che afferma, almeno per quanto riguarda la consistenza del prodotto, che tutto lascia presumere che si tratti di prodotto finito. La stessa considerazione vale anche per il termine «plaques», che non contraddistingue solo — come ritiene l'attrice — un prodotto intermedio da immagazzinare, ma anche la cioccolata pronta per il consumo. Questa deduzione è confortata dalle note alla tariffa doganale comune dell'aprile 1970, nelle quali si cita come esempio per la cioccolata (pronta per il consumo) la «cioccolata in pezzi». Ancor più importante e 1 interpretazione sistematica del regolamento 755/67. [OSCURATO:PERSONA] afferma che tra i prodotti contemplati all'art. 1 e raggruppati in quattro trattini, quelli delle ultime tre categorie corrispondono sicuramente a prodotti finiti, cioè si rafforza la presunzione che questo è il criterio cui si informa tutto il regolamento, secondo il quale si definisce anche la nozione di «cioccolato in massa» di cui al primo trattino. D'altro canto non è possibile obiettare che la nozione di cioccolato in massa ai sensi del primo trattino deve venir distinta da quella di cioccolato di cui al quarto trattino. Ne consegue che, se la cioccolata è un prodotto finito, il cioccolato in massa va considerato prodotto intermedio. Giustamente la [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato che il regolamento 755/67 è stato emanato per motivi di politica commerciale, cioè esso è conseguenza di un provvedimento del GATT, ma non aveva lo scopo di modificare la nomenclatura doganale. Il legislatore non ha voluto affrontare problemi tariffari, come si può comprendere dal fatto che il quarto trattino riguarda tutta la voce doganale, pur se non si può considerare riferito alla voce 18.06 A. In questo senso sono inevitabili interferenze che normalmente non si registrano nelle voci doganali, il che però significa che il quarto trattino — se sussistono i due presupposti ivi contemplati — comprende tutti i prodotti elencati nella voce «cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao»; «cioccolata in massa, dolciumi, gelati condizionati per la vendita al minuto in confezioni singole, con peso netto massimo di 500 g e un contenuto massimo di grassi provenienti dal latte del 6,5 %» rientrano quindi inevitabilmente in due delle quattro sottoclassi. Escludendo questa ipotesi, si deve ritenere che il quarto trattino vada contemplato dal termine «non nominati», come si desume pure dal tenore della concessione tariffaria fatta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella conferenza 1964 — 1967 alla voce 18.06 B, specie poi in quanto si può presumere che la portata della nozione di un prodotto di cui alla voce 18.06 B soggetto alla disciplina doganale non viene modificata da espressioni che differiscono da quelle del regolamento 755/67, ma ne è soltanto chiarita. Per di più e necessario accogliere 1 interpretazione caldeggiata dalla [OSCURATO:PERSONA] (la cioccolata in massa è un prodotto pronto per il consumo) in quanto altrimenti la cioccolata pronta per il consumo, ma non imballata per la vendita in confezioni inferiori ai 500 g, al momento dell'importazione (poiché non rientra nel quarto trattino dell'art. 1 del regolamento 755/67) va gravata dell'intero prelievo di cui al regolamento 160/66, il che però non può rispecchiare le intenzioni del legislatore. In effetti queste considerazioni sono convincenti. Il punto di vista della [OSCURATO:PERSONA] non può essere nemmeno scalfito dal tenore del regolamento 752/67, entrato in vigore il 1 o dicembre 1967, il cui allegato I raggruppa alla stessa voce cioccolato in massa e articoli di cioccolato, dal che l'attrice arguisce che il cioccolato in massa deve essere un prodotto che va ulteriormente lavorato, giacché ai consumatori sono destinati solo gli articoli di cioccolato. È innegabile che le espressioni del regolamento 752/67, applicabile parallelamente al regolamento 755/67, sulle prime possono lasciare perplessi. Le differenze nel testo però si spiegano poiché le «preoccupazioni tariffarie» che hanno ispirato il regolamento 752/67 non consentivano di riprendere la struttura e le nozioni del regolamento 755/67. Nemmeno la contrapposizione tra cioccolato in massa e articoli in cioccolato può far accogliere la tesi dell'attrice, giacché si può anche affermare che gli articoli in cioccolato sono prodotti nella normale confezione commerciale, mentre il cioccolato in massa è un prodotto destinato al consumo, ma senza particolare modellatura. Unica conseguenza è che la nozione di «cioccolato in massa» contenuta nel regolamento 752/67 va intesa nel senso più limitato che la stessa nozione nel regolamento 755/67 (il che spiega la mancata aggiunta di una specificazione tra parentesi). [OSCURATO:PERSONA] ha anche dimostrato in modo convincente che dal regolamento 752/67 non si possono trarre argomenti a favore dell'attrice, poiché la voce 18.06 B, a) comprende i prodotti senza contenuto di saccarosio. Certo l'argomento non dimostra che il cioccolato in massa è necessariamente un semilavorato poichè la voce comprende anche preparazioni a base di prodotti sostitutivi del saccarosio. Non si deve dimenticare che anche nel regolamento 735/68 figura una voce corrispondente, pur se il regolamento ha sostituito al termine di «cioccolato in massa» il termine cioccolato, che indica inequivocabilmente un prodotto destinato al consumo. Gli argomenti suesposti non riescono a scalfire la tesi della [OSCURATO:PERSONA], che invece è corroborata dallo spirito del regolamento n. 755/67, con il quale è stata parzialmente revocata la concessione doganale nell'interesse dell'organizzazione comune del mercato dei prodotti del latte. La revoca si è resa necessaria in considerazione delle preparazioni alimentari a base di latte contenenti cacao che non vengono messe in commercio nè sono destinate al consumo. Per contro si doveva mantenere invariato il limite massimo di tassazione per i prodotti messi in commercio in quanto i maggiori fornitori, Inghilterra e Svizzera, avevano interesse a non alterare l'andamento normale degli scambi. Questa considerazione obbliga ad interpretare restrittivamente le deroghe di cui al regolamento 755/67, nella presunzione che esse riguardino solo prodotti finiti, mentre alcuni prodotti misti, difficilmente classificabili e che si prestano a frodi non dovrebbero venir presi in considerazione. Se il cioccolato in massa comprendesse anche i prodotti semifiniti, non si comprenderebbe perchè all'elenco derogatorio del regolamento 755 in seguito è stata aggiunta anche la definizione «Chocolate milk crumbs», preparazione alimentare contenente cacao, che però è un prodotto intermedio. Poiché però la voce è stata integrata con l'aggiunta di un trattino, non si può affermare che si è voluto semplicemente chiarire il concetto, anzi si deve presumere una modifica. Possiamo dire di esser giunti alla soluzione corretta confrontando le nostre conclusioni con il progetto preliminare per le note illustrative elaborato dagli esperti nel novembre 1967. Vi compare la nozione di «cioccolato in massa» e la voce 18.06 B I«Cioccolato in massa, articoli in cioccolato, anche ripieni (eccettuati i gelati); dolciumi contenenti cacao e altre preparazioni contenenti cacao a base di prodotti sostitutivi del saccarosio» è definita come segue: «1. Cioccolato in pezzi, articoli di cioccolato, anche ripieni, confezionati normalmente in tavole, stecche, pasticche, croccanti, palline, fiocchi ed altre forme di fantasia (. ..) anche contenenti altri prodotti alimentari come latte. panna, frutta o liquori. 2. Cioccolato in polvere, ottenuto esclusivamente dalla lavorazione del cioccolato, senza addizione di altri prodotti». Anche se il progetto è stato elaborato in assenza di un perito olandese e non è stato pubblicato, gli si può attribuire importanza nella fattispecie. Ciò premesso, si può rispondere alla prima questione come propone la [OSCURATO:PERSONA], senza esaminare le norme tariffarie invocate dall'attrice, che peraltro non sono di alcun giovamento. È inoltre superfluo esaminare la seconda questione deferita dal giudice a quo, in quanto l'esame sarebbe necessario solo se la nozione di cioccolato in massa comprendesse anche prodotti semilavorati. 4. Concludendo propongo di rispondere come segue alla prima questione deferita dal [OSCURATO:PERSONA] di Monaco : La nozione di cioccolato in massa di cui al regolamento 755/67 con comprende i prodotti intermedi e semilavorati dell'industria del cioccolato. È anzi cioccolato in massa solo il cioccolato, cioè quel prodotto che presenta tutte le caratteristiche del cioccolato ed è pronto per il consumo. ( 1 ) Traduzione dal tedesco.
Sentenza Corte di giustizia UE/1971 — Fons Iuris — Fons Iuris