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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 luglio 2024

Cassazione n. 36484/2024

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 05/07/2023 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 5 luglio 2023 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 31 maggio 2022 del Tribunale di Milano che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato degli art. 110 cod. pen., 81 cpv cod. pen. e 8 d.lgs. n. 74 del 2000.

2. L'imputato articola un primo motivo di ricorso per cassazione per vizio di motivazione con riferimento ai presupposti soggettivo e oggettivo del reato contestato e un secondo motivo per vizio di motivazione per il diniego dell'attenuante dell'art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché fattuale e ripetitivo di doglianze già vagliate e disattese con adeguata motivazione giuridica dalla Corte territoriale.

I Giudici di merito hanno accertato che dalla verifica fiscale avviata nel 2016 nei confronti dello studio commerciale del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che aveva definito la sua posizione con una sentenza di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti, era emersa l'emissione da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., società amministrata da [OSCURATO:PERSONA], di due fatture false nel dicembre 2014 e nel dicembre 2015 aventi a oggetto l'attività di elaborazione dati in favore dello studio [OSCURATO:PERSONA].

Era stato ulteriormente accertato che questi era stato l'amministratore di fatto della Eurodata e che il ricorrente era quotista della società al 95% e possedeva competenze tecniche adeguate.

Con l'atto d'appello l'imputato aveva sostenuto che la sua condotta fosse ascrivibile esclusivamente a [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di fatto e beneficiario fiscale delle fatture oggetto d'imputazione, perché questi aveva provveduto personalmente, o tramite i propri collaboratori, all'emissione delle stesse.

A sostegno della sua tesi aveva richiamato la consulenza tecnica di [OSCURATO:PERSONA] che aveva rilevato che entrambe le fatture erano state regolarmente contabilizzate e inserite nelle dichiarazioni fiscali, per cui, anche se aveva il controllo dei movimenti bancari e dei flussi di cassa, giammai si sarebbe potuto accorgere di tale frode.

La Corte territoriale ha però osservato che il ricorrente, appena divenuto socio, aveva sottoscritto due documenti relativi alle prestazioni e al pagamento delle fatture emesse nei confronti dello studio [OSCURATO:PERSONA], aventi a oggetto operazioni inesistenti perché mancava la documentazione a supporto e perché l'importo, rispettivamente di euro 96.000 e di euro 86.000, richiedeva la disponibilità di strutture e personale di cui l'emittente era priva.

Inoltre, l'imputato aveva sottoscritto l'accordo di definizione del pagamento della prima fattura, senza data certa, con cui si era stabilito che il pagamento doveva essere effettuato sul conto bancario della società ma di fatto nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] mentre la fattura del dicembre 2015 era stata pagata con una cambiale del 31 dicembre 2015, successivamente ritenuta falsa.

Correttamente i Giudici di merito hanno ritenuto irrilevante la contabilizzazione delle fatture che è fenomeno tipico e ricorrente nelle condotte di evasione fiscale.

Ineccepibile è la motivazione anche in merito all'elemento psicologico, giacché la Corte territoriale ha evidenziato che l'imputato aveva agito con la piena consapevolezza di non aver fornito le prestazioni fatturate e perseguendo l'intento di permettere a [OSCURATO:PERSONA] di abbattere l'imponibile e di acquisire un indebito credito IVA mediante l'annotazione a fine anno di fatture passive per importi significativi.E' fondato, invece, il secondo motivo di ricorso.

Il ricorrente ha allegato il pagamento integrale del debito prima del dibattimento, ciò che ha consentito al coimputato [OSCURATO:PERSONA] di formulare la richiesta di applicazione concordata della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Secondo il più recente e meditato orientamento della giurisprudenza di legittimità, sulla scorta della giurisprudenza civile, che si ritiene in questa sede di condividere, anche l'emissione delle fatture per operazioni inesistenti genera l'obbligo di pagamento d'imposta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni delle fatture, per cui l'art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000 si applica anche alle fattispecie criminosa dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000.

Si veda sul tema, amplius, Sez. 3, n. 25656 del 27/05/2022, Canalicchio, Rv. 283344-01).

S'impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio sulla possibilità per l'imputato di meritare la circostanza attenuante dell'art. 13-bis d.lgs. n. 74 del P.Q.

M. Annulla la sentenza impugnata relativamente all'applicabilità dell'art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e rinvia sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso Così deciso, il 2 luglio 2024 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 05/07/2023 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 5 luglio 2023 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 31 maggio 2022 del Tribunale di Milano che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato degli art. 110 cod. pen., 81 cpv cod. pen. e 8 d.lgs. n. 74 del 2000. 2. L'imputato articola un primo motivo di ricorso per cassazione per vizio di motivazione con riferimento ai presupposti soggettivo e oggettivo del reato contestato e un secondo motivo per vizio di motivazione per il diniego dell'attenuante dell'art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché fattuale e ripetitivo di doglianze già vagliate e disattese con adeguata motivazione giuridica dalla Corte territoriale. I Giudici di merito hanno accertato che dalla verifica fiscale avviata nel 2016 nei confronti dello studio commerciale del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che aveva definito la sua posizione con una sentenza di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti, era emersa l'emissione da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., società amministrata da [OSCURATO:PERSONA], di due fatture false nel dicembre 2014 e nel dicembre 2015 aventi a oggetto l'attività di elaborazione dati in favore dello studio [OSCURATO:PERSONA]. Era stato ulteriormente accertato che questi era stato l'amministratore di fatto della Eurodata e che il ricorrente era quotista della società al 95% e possedeva competenze tecniche adeguate. Con l'atto d'appello l'imputato aveva sostenuto che la sua condotta fosse ascrivibile esclusivamente a [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di fatto e beneficiario fiscale delle fatture oggetto d'imputazione, perché questi aveva provveduto personalmente, o tramite i propri collaboratori, all'emissione delle stesse. A sostegno della sua tesi aveva richiamato la consulenza tecnica di [OSCURATO:PERSONA] che aveva rilevato che entrambe le fatture erano state regolarmente contabilizzate e inserite nelle dichiarazioni fiscali, per cui, anche se aveva il controllo dei movimenti bancari e dei flussi di cassa, giammai si sarebbe potuto accorgere di tale frode. La Corte territoriale ha però osservato che il ricorrente, appena divenuto socio, aveva sottoscritto due documenti relativi alle prestazioni e al pagamento delle fatture emesse nei confronti dello studio [OSCURATO:PERSONA], aventi a oggetto operazioni inesistenti perché mancava la documentazione a supporto e perché l'importo, rispettivamente di euro 96.000 e di euro 86.000, richiedeva la disponibilità di strutture e personale di cui l'emittente era priva. Inoltre, l'imputato aveva sottoscritto l'accordo di definizione del pagamento della prima fattura, senza data certa, con cui si era stabilito che il pagamento doveva essere effettuato sul conto bancario della società ma di fatto nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] mentre la fattura del dicembre 2015 era stata pagata con una cambiale del 31 dicembre 2015, successivamente ritenuta falsa. Correttamente i Giudici di merito hanno ritenuto irrilevante la contabilizzazione delle fatture che è fenomeno tipico e ricorrente nelle condotte di evasione fiscale. Ineccepibile è la motivazione anche in merito all'elemento psicologico, giacché la Corte territoriale ha evidenziato che l'imputato aveva agito con la piena consapevolezza di non aver fornito le prestazioni fatturate e perseguendo l'intento di permettere a [OSCURATO:PERSONA] di abbattere l'imponibile e di acquisire un indebito credito IVA mediante l'annotazione a fine anno di fatture passive per importi significativi.E' fondato, invece, il secondo motivo di ricorso. Il ricorrente ha allegato il pagamento integrale del debito prima del dibattimento, ciò che ha consentito al coimputato [OSCURATO:PERSONA] di formulare la richiesta di applicazione concordata della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Secondo il più recente e meditato orientamento della giurisprudenza di legittimità, sulla scorta della giurisprudenza civile, che si ritiene in questa sede di condividere, anche l'emissione delle fatture per operazioni inesistenti genera l'obbligo di pagamento d'imposta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni delle fatture, per cui l'art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000 si applica anche alle fattispecie criminosa dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000. Si veda sul tema, amplius, Sez. 3, n. 25656 del 27/05/2022, Canalicchio, Rv. 283344-01). S'impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio sulla possibilità per l'imputato di meritare la circostanza attenuante dell'art. 13-bis d.lgs. n. 74 del P.Q. M. Annulla la sentenza impugnata relativamente all'applicabilità dell'art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e rinvia sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso Così deciso, il 2 luglio 2024 Il