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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 giugno 2026

Cassazione n. 19500/2026

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bonis – quale capogruppo mandatariadell'A.T.I. costituita con la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. e con il “[OSCURATO:PERSONA] per le Cooperative di Produzione e Lavoro”), in per-sona dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in virtù di pro-cura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c.; elettivamente domiciliato in Romaalla via Valadier, n. 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].RICORRENTEcontroUNIVERSITA' degli STUDI della CAMPANIA “[OSCURATO:PERSONA]” (già “SecondaUniversità degli Studi di Napoli”), in persona del legale rappresentante pro tem-Numero registro generale 27156/2021Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 19500/2026pore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cuiData pubblicazione 12/06/2026uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresen-tante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio in-dirizzo di p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale sufoglio allegato in calce al controricorso.RESISTENTEavverso la sentenza n. 2790/2021 della Corte d'appello di Napoli.Udita la relazione nella camera di consiglio del 13 marzo 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1.

Con atto notificato in data 3.3.2009 la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.in liquidazione (in proprio e quale capogruppo-mandataria dell'A.T.I. costituitacon la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. e con il “[OSCURATO:PERSONA] per le Cooperative di Produzione e Lavoro”) citava a comparire dinanzi alTribunale di [OSCURATO:PERSONA] la “Seconda Università degli Studi diNapoli” (“S.U.N.”) (cfr. ricorso, pag. 5).Esponeva che l'A.T.I., di cui era capogruppo-mandataria, aggiudicatasi lagara per la realizzazione, in località “[OSCURATO:PERSONA]” del Comune di Ca-serta, del policlinico universitario destinato ad afferire alla “S.U.N.”, aveva fattoNumero registro generale 27156/2021Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 19500/2026luogo alla stipula con la committente in data 29.12.2004 del contratto d'appaltoData pubblicazione 12/06/2026per il complessivo corrispettivo, comprensivo degli oneri di sicurezza, di euro134.887.233,70 (cfr. ricorso, pagg. 2 – 3).Esponeva che i lavori, consegnati in data 29.12.2004 e da ultimarsi entro il28.12.2008, avevano avuto un anomalo sviluppo, siccome segnati sin dall'iniziodel rapporto contrattuale da plurime criticità, tant'è che si era resa necessarial'adozione in corso d'opera di una perizia di variante migliorativa e di due periziedi variante suppletive (cfr. ricorso, pagg. 3 – 4).Esponeva che nel corso del rapporto erano stati denunciati i mancati paga-menti e i significativi ritardi nel saldo dei S.A.L.; altresì, che invano era statodomandato l'avvio del procedimento di definizione delle riserve (cfr. ricorso,pag. 5).Esponeva che nondimeno la stazione appaltante, in ragione di asserite negli-genze e carenze organizzative dell'A.T.I. appaltatrice, con delibera n. 30 del31.3.2009, comunicata in data 2.4.2009, aveva fatto luogo alla risoluzione delcontratto d'appalto ai sensi dell'art. 136, 4° co. e 6° co., del d.lgs. n. 163/2006(cfr. ricorso, pag. 5).Chiedeva, peraltro, accertare e dichiarare la illegittimità del provvedimentodi risoluzione contrattuale ex adverso assunto e, previa sua disapplicazione, ac-certare e dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto per grave inadempi-mento dell'appaltante (cfr. ricorso, pag. 6).2.

Si costituiva la “Seconda Università degli Studi di Napoli”.Instava per il rigetto dell'avversa domanda; in via riconvenzionale, chiedeva,peraltro, accertare la legittimità della disposta risoluzione ex art. 136 d.lgs. n.163/2006 e, in subordine, dichiarare la risoluzione del contratto per inadempi-mento dell'A.T.I. (cfr. ricorso, pagg. 11 - 12).Numero registro generale 27156/2021Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 19500/2026Data pubblicazione 12/06/20263.

Spiegava volontario intervento la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.4.

Con sentenza n. 3759/2016 il Tribunale, peraltro, previa disapplicazionedel provvedimento di risoluzione ex art. 136 d.lgs. n. 163/2006, dichiarava larisoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatrice/attrice e rigettavala domanda di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltante/con-venuta (cfr. ricorso, pagg. 12 – 13).5.

La “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. in liquidazione (in proprio e qualecapogruppo-mandataria dell'A.T.I.) proponeva appello.Resisteva la “S.U.N.”.Si costituiva la “[OSCURATO:PERSONA]”; proponeva appello incidentale.La “[OSCURATO:PERSONA]” proponeva altresì separato appelloResisteva la “S.U.N.”.Resisteva la “[OSCURATO:PERSONA]” (in proprio e nella qualità).Riuniti i gravami, si costituiva – a seguito della dichiarazione di fallimento - ilcuratore del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. in liquidazione.6.

Con sentenza n. 2790/2021 la Corte di Napoli rigettava sia l'appello della“[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. sia gli appelli (principale e incidentale) della“[OSCURATO:PERSONA]”.Premetteva la Corte di Napoli che, “secondo l'appellante, la [OSCURATO:PERSONA] si era resa inadempiente rispetto al primo e fondamentale obbligo su diessa gravante, quello, cioè, di fornire all'appaltatore un progetto completo edeseguibile, il cui adempimento costituisce la condizione essenziale e preliminareper la stessa realizzabilità dell'opera appaltata” (così sentenza d'appello, pag.37).Indi evidenziava che “il giudice di primo grado, con valutazione sul puntoassolutamente immune da censure ‒ in quanto pienamente supportata dall'ac-Numero registro generale 27156/2021Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 19500/2026Data pubblicazione 12/06/2026certamento di tipo tecnico, non intaccato da alcuna delle censure di cui all'attodi impugnazione, sul punto assolutamente generico – [aveva] affermato chenon [aveva] trovato conforto nelle risultanze dell'esame peritale l'assunto atto-reo relativo alla necessità del ricorso alle varianti in ragione delle lamentatecarenze progettuali” (così sentenza d'appello, pag. 43).Evidenziava altresì, la Corte napoletana, in ordine all'addotta, da partedell'appellante, non corretta valutazione, da parte del Tribunale, della ritardataconsegna, da parte della stazione appaltante, delle aree di cantiere (cfr. sen-tenza d'appello, pag. 52), che, “anche in questo caso, la relazione dei consulentiprima, e la sentenza poi, (…) [ponevano] per un verso in evidenza la circostanzache le stesse [erano] state di fatto, nella quasi totalità, sostanzialmente sindall'inizio nella concreta disponibilità dell'A.T.I., e per altro verso che nessunacontestazione sul punto era stata effettuata da parte dell'appaltatore all'attodell'avvio dei lavori” (così sentenza d'appello, pag. 53).Evidenziava al contempo che non era stata acquisita prova alcuna “del fattoche la dedotta, solo formale, indisponibilità di una piccola parte di un'amplissimaestensione delle aree oggetto di intervento [avesse] (…) impedito all'A.T.I. ap-paltatrice di svolgere correttamente e tempestivamente le lavorazioni previstedal cronoprogramma” (così sentenza d'appello, pagg. 53 - 54).Premetteva poi la Corte partenopea, in ordine all'addotto ritardato pagamentodegli importi dei S.A.L., che il primo Giudice aveva reputato la doglianza privadi fondamento, siccome i certificati di pagamento erano stati emessi al più conritardi trascurabili e siccome nessun ritardo significativo si era registrato pur conriferimento al pagamento degli acconti relativi ai singoli S.A.L. (cfr. sentenzad'appello, pag. 54).Numero registro generale 27156/2021Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 19500/2026Data pubblicazione 12/06/2026Indi evidenziava che la questione anzidetta era da riferire all'ambito degliinadempimenti che le parti si erano reciprocamente ascritti e nondimeno non viera prova che l'addotto ritardato pagamento avesse “inciso in maniera signifi-cativa sull'andamento dei lavori, in modo da giustificare i ritardi e l'incomple-tezza delle lavorazioni addebitabili alla parte appellante, essendo anche in que-sto caso immune da censure la sentenza di primo grado” (così sentenza d'ap-pello, pag. 54).Evidenziava infine la Corte d'appello, in ordine all'addotta erroneità del primodictum, siccome il Tribunale non aveva atteso alla comparazione dei rispettiviinadempimenti, che l'impugnazione al riguardo era del tutto generica, “postoche la sentenza impugnata (…) dedica[va] ampio spazio all'esplicitazione dellemotivazioni per le quali, pure in presenza di criticità riguardanti il comporta-mento della stazione appaltante, [dovevano] nella specie ritenersi prevalenti, aifini della risoluzione contrattuale, i comportamenti inadempienti dell'A.T.I. (…)appellante” (così sentenza d'appello, pag. 56).7.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il curatore del fallimento della“[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. in liquidazione (in proprio e quale capo-gruppo-mandataria dell'A.T.I. costituita con la “[OSCURATO:PERSONA]”s.p.a. e con il “[OSCURATO:PERSONA] per le Cooperative di Produzionee Lavoro”); ne ha chiesto sulla scorta di sei motivi la cassazione con ogni con-seguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.L'Università degli Studi della Campania “[OSCURATO:PERSONA]” (già “Seconda Uni-versità degli Studi di Napoli”) ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsiinammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.Si è costituita la “Cimolai” s.p.a.8.

Il ricorrente ha depositato memoria.Numero registro generale 27156/2021Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 19500/2026Data pubblicazione 12/06/2026CONSIDERATO CHE9.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 326 della legge n. 2248/1865,del d.P.R. n. 1063/1962, della legge n. 109/1994 e del d.P.R. n. 554/1999, deld.lgs. n. 163/2006, degli artt. 1175, 1341, 1375 e 1664 e ss. cod. civ., delprincipio della domanda ex artt. 99 e 112 cod. proc. civ., l'omesso e travisatoesame di punti decisivi della controversia.Premette che ha fatto luogo alla produzione di documentazione e che la [OSCURATO:PERSONA] l'ha reputata inammissibile, siccome allegata alla comparsa conclusio-nale d'appello e dunque tardiva (cfr. sentenza d'appello, pag. 34).Indi deduce che la statuizione della Corte distrettuale è stata al riguardo “resain assenza di motivazione” e che la medesima sopravvenuta documentazione ‒ovvero le missive inoltrate al curatore del fallimento, costituitosi successiva-mente all'introduzione del giudizio di appello, dal liquidatore della “Immobilgi”e dalla “[OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Caserta” – “era idonea a comprovare l'il-legittimità della risoluzione disposta dall'ateneo in danno dell'impresa” (così ri-corso, pag. 23).10.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile.11.

Indiscutibilmente la Corte napoletana ha motivato ovvero ha dato conto,in maniera ineccepibile, delle ragioni dell'inammissibilità della documentazionede qua, allorché ha puntualizzato che la relativa allegazione era tardiva, in re-lazione evidentemente alle preclusioni di cui al 3° co. dell'art. 345 cod. proc.civ. (nella formulazione, successiva alla “novella” del 2012, applicabile rationetemporis, giacché la sentenza di primo grado risale al 2016: cfr. Cass.Numero registro generale 27156/2021Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 19500/2026Data pubblicazione 12/06/20269.11.2017, n. 26522), e che la comparsa conclusionale è volta in via esclusivaad illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte.Del resto, sovviene l'elaborazione di questa Corte.Ovvero l'insegnamento secondo cui la comparsa conclusionale di cui all'art.190 cod. proc. civ. ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni giàritualmente proposte, sicché, ove sia prospettata per la prima volta una que-stione nuova con tale atto, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo(cfr. Cass. 7.4.2004, n. 6858; Cass. (ord.) 12.1.2012, n. 315).Ovvero l'insegnamento per cui la produzione di nuovi documenti in appello ècomunque preclusa una volta che la causa sia stata rimessa in decisione e nonpuò essere pertanto effettuata in comparsa conclusionale (cfr. Cass. (ord.)10.5.2019, n. 12574).D'altra parte, allorché la ricorrente prospetta che la documentazione allegataalla comparsa conclusionale “si poneva quale confermativa di risultanze/allega-zioni già riportate nell'atto d'appello della difesa della società in bonis, mai con-testate dall'Avvocatura dello Stato nel corso del Giudizio!” (così ricorso, pag.28), in tal guisa implicitamente ne ridimensiona la decisività (cfr. Cass. (ord.)26.6.2018, n. 16812, secondo cui il mancato esame di un documento può esseredenunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motiva-zione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il docu-mento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare,con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risul-tanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito,di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento).12.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 326 della legge n.Numero registro generale 27156/2021Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 19500/20262248/1865, del d.P.R. n. 1063/1962, della legge n. 109/1994 e del d.P.R. n.Data pubblicazione 12/06/2026554/1999, del d.lgs. n. 163/2006, degli artt. 1175, 1341, 1375 e 1664 e ss.cod. civ., del principio della domanda ex artt. 99 e 112 cod. proc. civ., l'omessoe travisato esame di punti decisivi della controversia.Deduce che la Corte di Napoli ha statuito in maniera del tutto contraddittoria,travisando “i fatti ricostruiti nei due gradi di giudizio”, “in ordine alle lacune dellaprogettazione predisposta dalla [OSCURATO:PERSONA] in sede di gara” e, ancorprima, ha travisato il “contenuto delle difese processuali predisposte nell'atto diappello, a mezzo delle quali (…) erano state formulate puntuali censure (…) alladecisione del primo giudice anche nella parte in cui in essa erano state recepitele risultanze della C.T.U.” (così ricorso, pag. 30).Deduce altresì che, contrariamente all'assunto della Corte territoriale, la re-lazione di c.t.u. era “per gran parte idonea a dimostrare la fondatezza dellepretese risarcitorie dell'A.T.I.” (così ricorso, pag. 31).13.

Il secondo motivo di ricorso è del pari inammissibile.14.

Si osserva in primo luogo che con il mezzo in disamina si prospetta inmaniera del tutto generica ed aspecifica il travisamento delle ragioni addottecon l'atto d'appello (cfr. Cass. 17.7.2007, n. 15952).Al contempo, il ricorrente non ha assolto l'onere dell' “autosufficienza”.Invero, si è limitato a riprodurre le conclusioni dell'atto d'appello (cfr. ricorso,pagg. 14 – 17) e non ha riprodotto il testuale tenore dei motivi d'appello (cfr.Cass. (ord.) 1.3.2022, n. 6769).Invero, non ha riprodotto il testo della relazione di c.t.u. e si è limitato ariferire meri stralci della relazione di consulenza (cfr. Cass. (ord.) 3.12.2020, n.27702).Numero registro generale 27156/2021Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 19500/2026E ciò viepiù nel quadro dell'insegnamento di questa Corte per cui, in temaData pubblicazione 12/06/2026d'interpretazione degli atti processuali, la parte che censuri il significato attri-buito dal giudice di merito, deve dedurre - il che non è avvenuto nella specie -la specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362e ss. cod. civ., la cui portata è generale, o il vizio di motivazione sulla loroapplicazione, indicando altresì nel ricorso, a pena d'inammissibilità, le conside-razioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici ed il testo dell'atto og-getto di erronea interpretazione (cfr. Cass. (ord.) 31.1.2025, n. 2360).15.

Si osserva in secondo luogo che il mezzo in disamina si risolve in unacensura del giudizio “di fatto” cui la Corte di Napoli ha atteso e, dunque, siqualifica più esattamente ai sensi del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ.Del resto, è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc.civ. che concerne l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini delladecisione della controversia (cfr. Cass. Sez.

Un. 25.11.2008, n. 28054).16.

In tal guisa non può che evidenziarsi quanto segue.Per un verso, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparentededuzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza as-soluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio,miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito(cfr. Cass. Sez.

Un. 27.12.2019, n. 34476).Per altro verso, ambedue gli appelli, poi riuniti, sono stati iscritti nel r.g. nelcorso del 2017.

E la statuizione di seconde cure, con il rigetto degli appelli,segnatamente dell'appello del curatore del fallimento della “Immobilgi FedericiStirling”, ha integralmente confermato la statuizione di prime cure.Conseguentemente si applica, ratione temporis, al caso di specie la previsionedi cui all'art. 348 ter, 5° co., cod. proc. civ. (poi riprodotta nel corpo dell'art.Numero registro generale 27156/2021Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 19500/2026360 cod. proc. civ.), che esclude che possa essere impugnata con ricorso perData pubblicazione 12/06/2026cassazione ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello “checonferma la decisione di primo grado” (cfr. Cass. 18.12.2014, n. 26860, secondocui l'art. 348 ter, 5° co., cod. proc. civ. non si applica ai giudizi di appello intro-dotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notifica-zione anteriormente all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]).Si tenga conto che nell'ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall'art. 348 ter,5° co., cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilitàdel motivo di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. - deve indicare le ragioni difatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sen-tenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr.Cass. 22.12.2016, n. 26774).17.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 326 della legge n. 2248/1865,del d.P.R. n. 1063/1962, della legge n. 109/1994 e del d.P.R. n. 554/1999, deld.lgs. n. 163/2006, degli artt. 1175, 1341, 1375 e 1664 e ss. cod. civ., delprincipio della domanda ex artt. 99 e 112 cod. proc. civ., l'omesso e travisatoesame di punti decisivi della controversia.Deduce che l'impugnata pronuncia si basa “su di una erronea e contradditto-ria rappresentazione della portata delle ben tre perizie di variante intervenutein corso di appalto” (così ricorso, pag. 32).Deduce segnatamente che la Corte di Napoli non ha attribuito adeguata rile-vanza alla circostanza per cui “la non esecutività degli elaborati di progetto nonaveva consentito la possibilità per l'appaltatore di programmare ed eseguire l'o-pera”, circostanza da cui doveva “conseguire l'impossibilità di muovere addebitiall'organizzazione di mezzi e risorse predisposta dall'appaltatore”; e ciò tantoNumero registro generale 27156/2021Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 19500/2026Data pubblicazione 12/06/2026più che “la disamina dei periodi di mancate lavorazioni nel cantiere e delle rela-tive cause (…) era in re ipsa sufficiente ad escludere qualunque inadempimentoin capo all' (…) A.T.I.” (così ricorso, pagg. 36 - 37).Deduce segnatamente che la Corte distrettuale non ha considerato “che lastessa c.t.u. supportava le contestazioni rivolte in prime cure alla progettazioneesecutiva” (così ricorso, pag. 38); che “dalla C.T.U. espletata (…) risultava chia-ramente che i progetti degli edifici costituenti n. 19 Unità su un totale di n. 29blocchi di cui si compone il Policlinico non erano esecutivi” (così ricorso, pag.40); che “radicalmente non esecutivi, poi, erano risultati i progetti relativi allaimpiantistica di tutte le Unità” (così ricorso, pag. 40).Deduce segnatamente che a nulla rileva che l'appaltatrice abbia dato attodell'esecutività del progetto, perché trattasi di una mera dichiarazione discienza, che non può essere intesa alla stregua di una rinuncia preventiva aformulare contestazioni in merito alla lacunosità della progettazione (cfr. ri-corso, pag. 46).Deduce segnatamente che la circostanza che alcune parti dell'opera fosserosuscettibili di essere realizzate, nondimeno “comporta[va] quale diretta e inelu-dibile conseguenza che l'opera nella sua interezza non [potesse] realizzarsi”(così ricorso, pag. 48).Deduce segnatamente che la non esecutività del progetto fornito dalla“S.U.N.” rinviene riscontro in un'ulteriore circostanza, ovvero nella circostanzaper cui, successivamente alla risoluzione del contratto, l' “A.T.I.” – “Condotted'Acque – Cordioli” s.p.a. - cui è stata affidata l'esecuzione dell'opera, “a di-stanza di ben 6 anni dalla stipula del relativo nuovo contratto (…), non era statain grado di apportare alcun significativo incremento nella produzione di cantiererispetto a quanto già realizzato (…)” (così ricorso, pag. 49).Numero registro generale 27156/2021Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 19500/2026Deduce segnatamente che la Corte territoriale non ha considerato che le treData pubblicazione 12/06/2026perizie di variante intervenute in corso d'appalto erano state adottate conte-stualmente, in data 1.10.2007, sicché avrebbe dovuto far luogo alla loro con-giunta valutazione “al fine di meglio considerare l'assetto delle inadempienzereiterate dalla P.A. committente” (così ricorso, pag. 51).Deduce segnatamente che alla stregua dell'espletata c.t.u. non solo si è ac-clarato il notevole ritardo con cui si è provveduto alla redazione e alla approva-zione delle perizie di variante necessarie al fine di rimediare alle carenze origi-narie, ma si è acclarato altresì che “le stesse perizie predisposte erano anch'essecarenti e lacunose” (così ricorso, pag. 54).Deduce segnatamente che “la disamina dei periodi di mancate lavorazioni nelcantiere e delle relative cause individuate dalla C.T.U., consente di escluderequalunque inadempimento in capo all'A.T.I. appaltatrice” (così ricorso, pag. 57).Deduce che in questo quadro quanto addebitato dal collegio dei c.t.u. all'A.T.I.appaltatrice in ordine all'anomalo andamento dei lavori e ai ritardi accumulati,non rinviene alcun “riscontro nella realtà dei fatti” (così ricorso, pag. 55), sicchési sarebbe giustificata l'opposta conclusione, ossia la risoluzione per inadempi-mento della stazione appaltante (così ricorso, pag. 56).18.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 326 della legge n.2248/1865, del d.P.R. n. 1063/1962, della legge n. 109/1994 e del d.P.R. n.554/1999, del d.lgs. n. 163/2006, degli artt. 1175, 1341, 1375 e 1664 e ss.cod. civ., del principio della domanda ex artt. 99 e 112 cod. proc. civ., l'omessoe travisato esame di punti decisivi della controversia.Numero registro generale 27156/2021Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 19500/2026Deduce che alla luce di quanto addotto con il terzo motivo “è evidente che laData pubblicazione 12/06/2026Corte d'Appello non ha correttamente fatto applicazione dei principi in materiadi valutazione degli inadempimenti reciproci” (così ricorso, pag. 60).Deduce che, in applicazione dei criteri di valutazione comparativa, non puònegarsi “rilievo preminente all'inadempimento della SUN rispetto a qualunquealtra ipotesi di addebito nei confronti dell'A.T.I.” (così ricorso, pag. 60).Deduce quindi che al riguardo la Corte di Napoli non ha fatto buon governodelle risultanze istruttorie (così ricorso, pag. 61).19.

Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 326 della legge n.2248/1865, del d.P.R. n. 1063/1962, della legge n. 109/1994 e del d.P.R. n.554/1999, del d.lgs. n. 163/2006, degli artt. 1175, 1341, 1375 e 1664 e ss.cod. civ., del principio della domanda ex artt. 99 e 112 cod. proc. civ., l'omessoe travisato esame di punti decisivi della controversia.Deduce che parimenti è erronea la valutazione cui la Corte di Napoli ha fattoluogo in ordine alla “mancata consegna della totalità delle aree di cantiere” (cosìricorso, pag. 63).Deduce segnatamente che la Corte d'appello ha escluso la responsabilità dellastazione appaltante “senza tuttavia svolgere alcun rilievo sulla qualità dellearee non consegnate e sull'incidenza che detta consegna parziale aveva avutosull'andamento dei lavori” (così ricorso, pag. 66).20.

Con il sesto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 326 della legge n. 2248/1865,del d.P.R. n. 1063/1962, della legge n. 109/1994 e del d.P.R. n. 554/1999, deld.lgs. n. 163/2006, degli artt. 1175, 1341, 1375 e 1664 e ss. cod. civ., delNumero registro generale 27156/2021Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 19500/2026principio della domanda ex artt. 99 e 112 cod. proc. civ., l'omesso e travisatoData pubblicazione 12/06/2026esame di punti decisivi della controversia.Deduce che i rilievi motivazionali svolti dalla Corte di Napoli in ordine al ritar-dato pagamento degli importi di cui ai S.A.L. si risolvono in una sostanzialeomissione di pronuncia (così ricorso, pag. 68) ovvero la Corte d'appello non hatenuto conto che in un appalto pubblico “il regolare andamento dei lavori vienegarantito proprio attraverso il puntuale pagamento dei S.A.L., che quindi ali-mentano le attività di cantiere” (così ricorso, pag. 68).Deduce d'altra parte che “la gravità dell'inadempimento della committenterileva tenuto conto della stessa entità dell'importo negato all'appaltatrice” (cosìricorso, pag. 68).Deduce segnatamente che il pagamento integrale è intervenuto con 216giorni di ritardo per il I S.A.L., con 121 giorni di ritardo per il II S.A.L., con 169giorni di ritardo per il III S.A.L., con 182 giorni di ritardo per il IV S.A.L. e con166 giorni di ritardo per il V S.A.L. (cfr. ricorso, pag. 69).21.

Si giustifica la disamina contestuale del terzo motivo, del quarto motivo,del quinto motivo e del sesto motivo; invero, gli anzidetti mezzi di impugnazionesi risolvono tutti nella prospettazione di doglianze “di merito” a censura dellevalutazioni “di fatto” cui la Corte distrettuale ha atteso.In tal guisa i medesimi motivi non solo si qualificano in via esclusiva allastregua della prefigurazione di cui al n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ.,ma sono, in pari misura, inammissibili alla luce dei rilievi che seguiranno.Ben vero, la riqualificazione giusta la previsione del n. 5 del 1° co. dell'art.360 cod. proc. civ viepiù si giustifica.Difatti, questa Corte non solo spiega che, nei contratti con prestazioni corri-spettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di ina-Numero registro generale 27156/2021Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 19500/2026dempienze reciproche, il giudice di merito è tenuto a formulare un giudizio diData pubblicazione 12/06/2026comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti (al fine distabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entitàdegli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente ri-levanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alte-razione del sinallagma contrattuale) che è incensurabile in sede di legittimità secongruamente motivato, recte, al cospetto del novello dettato del n. 5 del 1°co. dell'art. 360 cod. proc. civ., che è incensurabile in sede di legittimità se nonvi è stato omesso esame circa fatto decisivo e controverso (cfr. Cass. 9.6.2010,n. 13840).Ma spiega, altresì e prim'ancora, che sia ai fini della decisione circa la fonda-tezza della domanda di risoluzione ex art. 1453 cod. civ. sia, segnatamente, aifini del riscontro della gravità dell'inadempimento, siffatte indagini – parimenti‒ costituiscono accertamenti “di fatto” demandati al giudice del merito, censu-rabili in sede di legittimità solo se viziati nei principi di diritto applicabili e nellalogica del ragionamento, recte, a tal ultimo proposito, al cospetto del novellodisposto del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ., solo se inficiati daomesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra leparti (cfr. Cass. 20.4.1982, n. 2454; Cass. 30.3.1989, n. 1554; Cass. 16.9.1991, n. 9619; Cass. 9.6.2010, n. 13840; Cass. 30.3.2015, n. 6401; Cass.(ord.) 22.6.2020, n. 12182).22.

Ebbene, in questi termini si formulano i rilievi che seguono.In primo luogo, la Corte d'appello, contrariamente a quanto si è prospettatocon il sesto mezzo, si è pronunciata in ordine alla rilevanza del ritardo nel pa-gamento degli importi di cui ai S.A.L.Numero registro generale 27156/2021Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 19500/2026Ed ineccepibilmente e congruamente ha ricondotto il profilo surriferito al temaData pubblicazione 12/06/2026della gravità dell'inadempimento.In secondo luogo, allo scrutinio dei motivi de quibus osta la “doppia conforme”di cui si è già dato conto.In terzo luogo – ed in ogni caso ‒ è da escludere recisamente che taluna dellefigure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla streguadella pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle Sezioni Unite di questa Corte possascorgersi in relazione alle motivazioni cui la Corte napoletana ha ancorato il suodictum.In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente”(che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfonditadisamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativoseguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) la Corte d'appello ha – lo si è premesso‒ compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.In pari tempo il suo dictum risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezzagiuridica.In quarto luogo, nel vigore del nuovo testo dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod.proc. civ., al di là dell'ipotesi del contrasto irriducibile tra affermazioni inconci-liabili – che evidentemente non si prospetta nella specie - non è più configurabileil vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma sud-detta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizioche sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersiche il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità dellasentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art. 360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.)6.7.2015, n. 13928).Numero registro generale 27156/2021Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 19500/2026Data pubblicazione 12/06/2026Infine, la ricorrente sollecita tout court questa Corte al riesame della fattispe-cie e alla rivalutazione delle risultanze di causa.E tuttavia con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discus-sione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle ri-sultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici delmerito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimiè preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404; Cass.(ord.) 23.4.2024, n. 10927, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, deveritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente so-stenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino alle-gati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpreta-zione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a unnuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme).23.

In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il curatorericorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente, Università degliSudi della Campania “[OSCURATO:PERSONA]”, le spese del presente giudizio di legitti-mità.

La liquidazione segue come da dispositivo.La “Cimolai” s.p.a. di fatto non ha svolto difese.

Nessuna statuizione in ordinealle spese va pertanto nei suoi confronti assunta.24.

Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delcuratore ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto(cfr. Cass. Sez.

Un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.MNumero registro generale 27156/2021Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 19500/2026Data pubblicazione 12/06/2026La Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;condanna il ricorrente, curatore del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. in liquidazione (in proprio e nella qualità), a rimborsare alla contro-ricorrente, Università degli Sudi della Campania “[OSCURATO:PERSONA]”, le spese delpresente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.200,00, dicui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nellamisura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 13 marzo 2026.Il presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bonis – quale capogruppo mandatariadell'A.T.I. costituita con la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. e con il “[OSCURATO:PERSONA] per le Cooperative di Produzione e Lavoro”), in per-sona dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in virtù di pro-cura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c.; elettivamente domiciliato in Romaalla via Valadier, n. 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].RICORRENTEcontroUNIVERSITA' degli STUDI della CAMPANIA “[OSCURATO:PERSONA]” (già “SecondaUniversità degli Studi di Napoli”), in persona del legale rappresentante pro tem-Numero registro generale 27156/2021Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 19500/2026pore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cuiData pubblicazione 12/06/2026uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresen-tante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio in-dirizzo di p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale sufoglio allegato in calce al controricorso.RESISTENTEavverso la sentenza n. 2790/2021 della Corte d'appello di Napoli.Udita la relazione nella camera di consiglio del 13 marzo 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. Con atto notificato in data 3.3.2009 la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.in liquidazione (in proprio e quale capogruppo-mandataria dell'A.T.I. costituitacon la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. e con il “[OSCURATO:PERSONA] per le Cooperative di Produzione e Lavoro”) citava a comparire dinanzi alTribunale di [OSCURATO:PERSONA] la “Seconda Università degli Studi diNapoli” (“S.U.N.”) (cfr. ricorso, pag. 5).Esponeva che l'A.T.I., di cui era capogruppo-mandataria, aggiudicatasi lagara per la realizzazione, in località “[OSCURATO:PERSONA]” del Comune di Ca-serta, del policlinico universitario destinato ad afferire alla “S.U.N.”, aveva fattoNumero registro generale 27156/2021Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 19500/2026luogo alla stipula con la committente in data 29.12.2004 del contratto d'appaltoData pubblicazione 12/06/2026per il complessivo corrispettivo, comprensivo degli oneri di sicurezza, di euro134.887.233,70 (cfr. ricorso, pagg. 2 – 3).Esponeva che i lavori, consegnati in data 29.12.2004 e da ultimarsi entro il28.12.2008, avevano avuto un anomalo sviluppo, siccome segnati sin dall'iniziodel rapporto contrattuale da plurime criticità, tant'è che si era resa necessarial'adozione in corso d'opera di una perizia di variante migliorativa e di due periziedi variante suppletive (cfr. ricorso, pagg. 3 – 4).Esponeva che nel corso del rapporto erano stati denunciati i mancati paga-menti e i significativi ritardi nel saldo dei S.A.L.; altresì, che invano era statodomandato l'avvio del procedimento di definizione delle riserve (cfr. ricorso,pag. 5).Esponeva che nondimeno la stazione appaltante, in ragione di asserite negli-genze e carenze organizzative dell'A.T.I. appaltatrice, con delibera n. 30 del31.3.2009, comunicata in data 2.4.2009, aveva fatto luogo alla risoluzione delcontratto d'appalto ai sensi dell'art. 136, 4° co. e 6° co., del d.lgs. n. 163/2006(cfr. ricorso, pag. 5).Chiedeva, peraltro, accertare e dichiarare la illegittimità del provvedimentodi risoluzione contrattuale ex adverso assunto e, previa sua disapplicazione, ac-certare e dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto per grave inadempi-mento dell'appaltante (cfr. ricorso, pag. 6).2. Si costituiva la “Seconda Università degli Studi di Napoli”.Instava per il rigetto dell'avversa domanda; in via riconvenzionale, chiedeva,peraltro, accertare la legittimità della disposta risoluzione ex art. 136 d.lgs. n.163/2006 e, in subordine, dichiarare la risoluzione del contratto per inadempi-mento dell'A.T.I. (cfr. ricorso, pagg. 11 - 12).Numero registro generale 27156/2021Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 19500/2026Data pubblicazione 12/06/20263. Spiegava volontario intervento la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.4. Con sentenza n. 3759/2016 il Tribunale, peraltro, previa disapplicazionedel provvedimento di risoluzione ex art. 136 d.lgs. n. 163/2006, dichiarava larisoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatrice/attrice e rigettavala domanda di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltante/con-venuta (cfr. ricorso, pagg. 12 – 13).5. La “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. in liquidazione (in proprio e qualecapogruppo-mandataria dell'A.T.I.) proponeva appello.Resisteva la “S.U.N.”.Si costituiva la “[OSCURATO:PERSONA]”; proponeva appello incidentale.La “[OSCURATO:PERSONA]” proponeva altresì separato appelloResisteva la “S.U.N.”.Resisteva la “[OSCURATO:PERSONA]” (in proprio e nella qualità).Riuniti i gravami, si costituiva – a seguito della dichiarazione di fallimento - ilcuratore del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. in liquidazione.6. Con sentenza n. 2790/2021 la Corte di Napoli rigettava sia l'appello della“[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. sia gli appelli (principale e incidentale) della“[OSCURATO:PERSONA]”.Premetteva la Corte di Napoli che, “secondo l'appellante, la [OSCURATO:PERSONA] si era resa inadempiente rispetto al primo e fondamentale obbligo su diessa gravante, quello, cioè, di fornire all'appaltatore un progetto completo edeseguibile, il cui adempimento costituisce la condizione essenziale e preliminareper la stessa realizzabilità dell'opera appaltata” (così sentenza d'appello, pag.37).Indi evidenziava che “il giudice di primo grado, con valutazione sul puntoassolutamente immune da censure ‒ in quanto pienamente supportata dall'ac-Numero registro generale 27156/2021Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 19500/2026Data pubblicazione 12/06/2026certamento di tipo tecnico, non intaccato da alcuna delle censure di cui all'attodi impugnazione, sul punto assolutamente generico – [aveva] affermato chenon [aveva] trovato conforto nelle risultanze dell'esame peritale l'assunto atto-reo relativo alla necessità del ricorso alle varianti in ragione delle lamentatecarenze progettuali” (così sentenza d'appello, pag. 43).Evidenziava altresì, la Corte napoletana, in ordine all'addotta, da partedell'appellante, non corretta valutazione, da parte del Tribunale, della ritardataconsegna, da parte della stazione appaltante, delle aree di cantiere (cfr. sen-tenza d'appello, pag. 52), che, “anche in questo caso, la relazione dei consulentiprima, e la sentenza poi, (…) [ponevano] per un verso in evidenza la circostanzache le stesse [erano] state di fatto, nella quasi totalità, sostanzialmente sindall'inizio nella concreta disponibilità dell'A.T.I., e per altro verso che nessunacontestazione sul punto era stata effettuata da parte dell'appaltatore all'attodell'avvio dei lavori” (così sentenza d'appello, pag. 53).Evidenziava al contempo che non era stata acquisita prova alcuna “del fattoche la dedotta, solo formale, indisponibilità di una piccola parte di un'amplissimaestensione delle aree oggetto di intervento [avesse] (…) impedito all'A.T.I. ap-paltatrice di svolgere correttamente e tempestivamente le lavorazioni previstedal cronoprogramma” (così sentenza d'appello, pagg. 53 - 54).Premetteva poi la Corte partenopea, in ordine all'addotto ritardato pagamentodegli importi dei S.A.L., che il primo Giudice aveva reputato la doglianza privadi fondamento, siccome i certificati di pagamento erano stati emessi al più conritardi trascurabili e siccome nessun ritardo significativo si era registrato pur conriferimento al pagamento degli acconti relativi ai singoli S.A.L. (cfr. sentenzad'appello, pag. 54).Numero registro generale 27156/2021Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 19500/2026Data pubblicazione 12/06/2026Indi evidenziava che la questione anzidetta era da riferire all'ambito degliinadempimenti che le parti si erano reciprocamente ascritti e nondimeno non viera prova che l'addotto ritardato pagamento avesse “inciso in maniera signifi-cativa sull'andamento dei lavori, in modo da giustificare i ritardi e l'incomple-tezza delle lavorazioni addebitabili alla parte appellante, essendo anche in que-sto caso immune da censure la sentenza di primo grado” (così sentenza d'ap-pello, pag. 54).Evidenziava infine la Corte d'appello, in ordine all'addotta erroneità del primodictum, siccome il Tribunale non aveva atteso alla comparazione dei rispettiviinadempimenti, che l'impugnazione al riguardo era del tutto generica, “postoche la sentenza impugnata (…) dedica[va] ampio spazio all'esplicitazione dellemotivazioni per le quali, pure in presenza di criticità riguardanti il comporta-mento della stazione appaltante, [dovevano] nella specie ritenersi prevalenti, aifini della risoluzione contrattuale, i comportamenti inadempienti dell'A.T.I. (…)appellante” (così sentenza d'appello, pag. 56).7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il curatore del fallimento della“[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. in liquidazione (in proprio e quale capo-gruppo-mandataria dell'A.T.I. costituita con la “[OSCURATO:PERSONA]”s.p.a. e con il “[OSCURATO:PERSONA] per le Cooperative di Produzionee Lavoro”); ne ha chiesto sulla scorta di sei motivi la cassazione con ogni con-seguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.L'Università degli Studi della Campania “[OSCURATO:PERSONA]” (già “Seconda Uni-versità degli Studi di Napoli”) ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsiinammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.Si è costituita la “Cimolai” s.p.a.8. Il ricorrente ha depositato memoria.Numero registro generale 27156/2021Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 19500/2026Data pubblicazione 12/06/2026CONSIDERATO CHE9. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 326 della legge n. 2248/1865,del d.P.R. n. 1063/1962, della legge n. 109/1994 e del d.P.R. n. 554/1999, deld.lgs. n. 163/2006, degli artt. 1175, 1341, 1375 e 1664 e ss. cod. civ., delprincipio della domanda ex artt. 99 e 112 cod. proc. civ., l'omesso e travisatoesame di punti decisivi della controversia.Premette che ha fatto luogo alla produzione di documentazione e che la [OSCURATO:PERSONA] l'ha reputata inammissibile, siccome allegata alla comparsa conclusio-nale d'appello e dunque tardiva (cfr. sentenza d'appello, pag. 34).Indi deduce che la statuizione della Corte distrettuale è stata al riguardo “resain assenza di motivazione” e che la medesima sopravvenuta documentazione ‒ovvero le missive inoltrate al curatore del fallimento, costituitosi successiva-mente all'introduzione del giudizio di appello, dal liquidatore della “Immobilgi”e dalla “[OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Caserta” – “era idonea a comprovare l'il-legittimità della risoluzione disposta dall'ateneo in danno dell'impresa” (così ri-corso, pag. 23).10. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.11. Indiscutibilmente la Corte napoletana ha motivato ovvero ha dato conto,in maniera ineccepibile, delle ragioni dell'inammissibilità della documentazionede qua, allorché ha puntualizzato che la relativa allegazione era tardiva, in re-lazione evidentemente alle preclusioni di cui al 3° co. dell'art. 345 cod. proc.civ. (nella formulazione, successiva alla “novella” del 2012, applicabile rationetemporis, giacché la sentenza di primo grado risale al 2016: cfr. Cass.Numero registro generale 27156/2021Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 19500/2026Data pubblicazione 12/06/20269.11.2017, n. 26522), e che la comparsa conclusionale è volta in via esclusivaad illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte.Del resto, sovviene l'elaborazione di questa Corte.Ovvero l'insegnamento secondo cui la comparsa conclusionale di cui all'art.190 cod. proc. civ. ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni giàritualmente proposte, sicché, ove sia prospettata per la prima volta una que-stione nuova con tale atto, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo(cfr. Cass. 7.4.2004, n. 6858; Cass. (ord.) 12.1.2012, n. 315).Ovvero l'insegnamento per cui la produzione di nuovi documenti in appello ècomunque preclusa una volta che la causa sia stata rimessa in decisione e nonpuò essere pertanto effettuata in comparsa conclusionale (cfr. Cass. (ord.)10.5.2019, n. 12574).D'altra parte, allorché la ricorrente prospetta che la documentazione allegataalla comparsa conclusionale “si poneva quale confermativa di risultanze/allega-zioni già riportate nell'atto d'appello della difesa della società in bonis, mai con-testate dall'Avvocatura dello Stato nel corso del Giudizio!” (così ricorso, pag.28), in tal guisa implicitamente ne ridimensiona la decisività (cfr. Cass. (ord.)26.6.2018, n. 16812, secondo cui il mancato esame di un documento può esseredenunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motiva-zione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il docu-mento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare,con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risul-tanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito,di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento).12. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 326 della legge n.Numero registro generale 27156/2021Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 19500/20262248/1865, del d.P.R. n. 1063/1962, della legge n. 109/1994 e del d.P.R. n.Data pubblicazione 12/06/2026554/1999, del d.lgs. n. 163/2006, degli artt. 1175, 1341, 1375 e 1664 e ss.cod. civ., del principio della domanda ex artt. 99 e 112 cod. proc. civ., l'omessoe travisato esame di punti decisivi della controversia.Deduce che la Corte di Napoli ha statuito in maniera del tutto contraddittoria,travisando “i fatti ricostruiti nei due gradi di giudizio”, “in ordine alle lacune dellaprogettazione predisposta dalla [OSCURATO:PERSONA] in sede di gara” e, ancorprima, ha travisato il “contenuto delle difese processuali predisposte nell'atto diappello, a mezzo delle quali (…) erano state formulate puntuali censure (…) alladecisione del primo giudice anche nella parte in cui in essa erano state recepitele risultanze della C.T.U.” (così ricorso, pag. 30).Deduce altresì che, contrariamente all'assunto della Corte territoriale, la re-lazione di c.t.u. era “per gran parte idonea a dimostrare la fondatezza dellepretese risarcitorie dell'A.T.I.” (così ricorso, pag. 31).13. Il secondo motivo di ricorso è del pari inammissibile.14. Si osserva in primo luogo che con il mezzo in disamina si prospetta inmaniera del tutto generica ed aspecifica il travisamento delle ragioni addottecon l'atto d'appello (cfr. Cass. 17.7.2007, n. 15952).Al contempo, il ricorrente non ha assolto l'onere dell' “autosufficienza”.Invero, si è limitato a riprodurre le conclusioni dell'atto d'appello (cfr. ricorso,pagg. 14 – 17) e non ha riprodotto il testuale tenore dei motivi d'appello (cfr.Cass. (ord.) 1.3.2022, n. 6769).Invero, non ha riprodotto il testo della relazione di c.t.u. e si è limitato ariferire meri stralci della relazione di consulenza (cfr. Cass. (ord.) 3.12.2020, n.27702).Numero registro generale 27156/2021Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 19500/2026E ciò viepiù nel quadro dell'insegnamento di questa Corte per cui, in temaData pubblicazione 12/06/2026d'interpretazione degli atti processuali, la parte che censuri il significato attri-buito dal giudice di merito, deve dedurre - il che non è avvenuto nella specie -la specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362e ss. cod. civ., la cui portata è generale, o il vizio di motivazione sulla loroapplicazione, indicando altresì nel ricorso, a pena d'inammissibilità, le conside-razioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici ed il testo dell'atto og-getto di erronea interpretazione (cfr. Cass. (ord.) 31.1.2025, n. 2360).15. Si osserva in secondo luogo che il mezzo in disamina si risolve in unacensura del giudizio “di fatto” cui la Corte di Napoli ha atteso e, dunque, siqualifica più esattamente ai sensi del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ.Del resto, è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc.civ. che concerne l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini delladecisione della controversia (cfr. Cass. Sez. Un. 25.11.2008, n. 28054).16. In tal guisa non può che evidenziarsi quanto segue.Per un verso, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparentededuzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza as-soluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio,miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito(cfr. Cass. Sez. Un. 27.12.2019, n. 34476).Per altro verso, ambedue gli appelli, poi riuniti, sono stati iscritti nel r.g. nelcorso del 2017. E la statuizione di seconde cure, con il rigetto degli appelli,segnatamente dell'appello del curatore del fallimento della “Immobilgi FedericiStirling”, ha integralmente confermato la statuizione di prime cure.Conseguentemente si applica, ratione temporis, al caso di specie la previsionedi cui all'art. 348 ter, 5° co., cod. proc. civ. (poi riprodotta nel corpo dell'art.Numero registro generale 27156/2021Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 19500/2026360 cod. proc. civ.), che esclude che possa essere impugnata con ricorso perData pubblicazione 12/06/2026cassazione ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello “checonferma la decisione di primo grado” (cfr. Cass. 18.12.2014, n. 26860, secondocui l'art. 348 ter, 5° co., cod. proc. civ. non si applica ai giudizi di appello intro-dotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notifica-zione anteriormente all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]).Si tenga conto che nell'ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall'art. 348 ter,5° co., cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilitàdel motivo di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. - deve indicare le ragioni difatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sen-tenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr.Cass. 22.12.2016, n. 26774).17. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 326 della legge n. 2248/1865,del d.P.R. n. 1063/1962, della legge n. 109/1994 e del d.P.R. n. 554/1999, deld.lgs. n. 163/2006, degli artt. 1175, 1341, 1375 e 1664 e ss. cod. civ., delprincipio della domanda ex artt. 99 e 112 cod. proc. civ., l'omesso e travisatoesame di punti decisivi della controversia.Deduce che l'impugnata pronuncia si basa “su di una erronea e contradditto-ria rappresentazione della portata delle ben tre perizie di variante intervenutein corso di appalto” (così ricorso, pag. 32).Deduce segnatamente che la Corte di Napoli non ha attribuito adeguata rile-vanza alla circostanza per cui “la non esecutività degli elaborati di progetto nonaveva consentito la possibilità per l'appaltatore di programmare ed eseguire l'o-pera”, circostanza da cui doveva “conseguire l'impossibilità di muovere addebitiall'organizzazione di mezzi e risorse predisposta dall'appaltatore”; e ciò tantoNumero registro generale 27156/2021Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 19500/2026Data pubblicazione 12/06/2026più che “la disamina dei periodi di mancate lavorazioni nel cantiere e delle rela-tive cause (…) era in re ipsa sufficiente ad escludere qualunque inadempimentoin capo all' (…) A.T.I.” (così ricorso, pagg. 36 - 37).Deduce segnatamente che la Corte distrettuale non ha considerato “che lastessa c.t.u. supportava le contestazioni rivolte in prime cure alla progettazioneesecutiva” (così ricorso, pag. 38); che “dalla C.T.U. espletata (…) risultava chia-ramente che i progetti degli edifici costituenti n. 19 Unità su un totale di n. 29blocchi di cui si compone il Policlinico non erano esecutivi” (così ricorso, pag.40); che “radicalmente non esecutivi, poi, erano risultati i progetti relativi allaimpiantistica di tutte le Unità” (così ricorso, pag. 40).Deduce segnatamente che a nulla rileva che l'appaltatrice abbia dato attodell'esecutività del progetto, perché trattasi di una mera dichiarazione discienza, che non può essere intesa alla stregua di una rinuncia preventiva aformulare contestazioni in merito alla lacunosità della progettazione (cfr. ri-corso, pag. 46).Deduce segnatamente che la circostanza che alcune parti dell'opera fosserosuscettibili di essere realizzate, nondimeno “comporta[va] quale diretta e inelu-dibile conseguenza che l'opera nella sua interezza non [potesse] realizzarsi”(così ricorso, pag. 48).Deduce segnatamente che la non esecutività del progetto fornito dalla“S.U.N.” rinviene riscontro in un'ulteriore circostanza, ovvero nella circostanzaper cui, successivamente alla risoluzione del contratto, l' “A.T.I.” – “Condotted'Acque – Cordioli” s.p.a. - cui è stata affidata l'esecuzione dell'opera, “a di-stanza di ben 6 anni dalla stipula del relativo nuovo contratto (…), non era statain grado di apportare alcun significativo incremento nella produzione di cantiererispetto a quanto già realizzato (…)” (così ricorso, pag. 49).Numero registro generale 27156/2021Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 19500/2026Deduce segnatamente che la Corte territoriale non ha considerato che le treData pubblicazione 12/06/2026perizie di variante intervenute in corso d'appalto erano state adottate conte-stualmente, in data 1.10.2007, sicché avrebbe dovuto far luogo alla loro con-giunta valutazione “al fine di meglio considerare l'assetto delle inadempienzereiterate dalla P.A. committente” (così ricorso, pag. 51).Deduce segnatamente che alla stregua dell'espletata c.t.u. non solo si è ac-clarato il notevole ritardo con cui si è provveduto alla redazione e alla approva-zione delle perizie di variante necessarie al fine di rimediare alle carenze origi-narie, ma si è acclarato altresì che “le stesse perizie predisposte erano anch'essecarenti e lacunose” (così ricorso, pag. 54).Deduce segnatamente che “la disamina dei periodi di mancate lavorazioni nelcantiere e delle relative cause individuate dalla C.T.U., consente di escluderequalunque inadempimento in capo all'A.T.I. appaltatrice” (così ricorso, pag. 57).Deduce che in questo quadro quanto addebitato dal collegio dei c.t.u. all'A.T.I.appaltatrice in ordine all'anomalo andamento dei lavori e ai ritardi accumulati,non rinviene alcun “riscontro nella realtà dei fatti” (così ricorso, pag. 55), sicchési sarebbe giustificata l'opposta conclusione, ossia la risoluzione per inadempi-mento della stazione appaltante (così ricorso, pag. 56).18. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 326 della legge n.2248/1865, del d.P.R. n. 1063/1962, della legge n. 109/1994 e del d.P.R. n.554/1999, del d.lgs. n. 163/2006, degli artt. 1175, 1341, 1375 e 1664 e ss.cod. civ., del principio della domanda ex artt. 99 e 112 cod. proc. civ., l'omessoe travisato esame di punti decisivi della controversia.Numero registro generale 27156/2021Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 19500/2026Deduce che alla luce di quanto addotto con il terzo motivo “è evidente che laData pubblicazione 12/06/2026Corte d'Appello non ha correttamente fatto applicazione dei principi in materiadi valutazione degli inadempimenti reciproci” (così ricorso, pag. 60).Deduce che, in applicazione dei criteri di valutazione comparativa, non puònegarsi “rilievo preminente all'inadempimento della SUN rispetto a qualunquealtra ipotesi di addebito nei confronti dell'A.T.I.” (così ricorso, pag. 60).Deduce quindi che al riguardo la Corte di Napoli non ha fatto buon governodelle risultanze istruttorie (così ricorso, pag. 61).19. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 326 della legge n.2248/1865, del d.P.R. n. 1063/1962, della legge n. 109/1994 e del d.P.R. n.554/1999, del d.lgs. n. 163/2006, degli artt. 1175, 1341, 1375 e 1664 e ss.cod. civ., del principio della domanda ex artt. 99 e 112 cod. proc. civ., l'omessoe travisato esame di punti decisivi della controversia.Deduce che parimenti è erronea la valutazione cui la Corte di Napoli ha fattoluogo in ordine alla “mancata consegna della totalità delle aree di cantiere” (cosìricorso, pag. 63).Deduce segnatamente che la Corte d'appello ha escluso la responsabilità dellastazione appaltante “senza tuttavia svolgere alcun rilievo sulla qualità dellearee non consegnate e sull'incidenza che detta consegna parziale aveva avutosull'andamento dei lavori” (così ricorso, pag. 66).20. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 326 della legge n. 2248/1865,del d.P.R. n. 1063/1962, della legge n. 109/1994 e del d.P.R. n. 554/1999, deld.lgs. n. 163/2006, degli artt. 1175, 1341, 1375 e 1664 e ss. cod. civ., delNumero registro generale 27156/2021Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 19500/2026principio della domanda ex artt. 99 e 112 cod. proc. civ., l'omesso e travisatoData pubblicazione 12/06/2026esame di punti decisivi della controversia.Deduce che i rilievi motivazionali svolti dalla Corte di Napoli in ordine al ritar-dato pagamento degli importi di cui ai S.A.L. si risolvono in una sostanzialeomissione di pronuncia (così ricorso, pag. 68) ovvero la Corte d'appello non hatenuto conto che in un appalto pubblico “il regolare andamento dei lavori vienegarantito proprio attraverso il puntuale pagamento dei S.A.L., che quindi ali-mentano le attività di cantiere” (così ricorso, pag. 68).Deduce d'altra parte che “la gravità dell'inadempimento della committenterileva tenuto conto della stessa entità dell'importo negato all'appaltatrice” (cosìricorso, pag. 68).Deduce segnatamente che il pagamento integrale è intervenuto con 216giorni di ritardo per il I S.A.L., con 121 giorni di ritardo per il II S.A.L., con 169giorni di ritardo per il III S.A.L., con 182 giorni di ritardo per il IV S.A.L. e con166 giorni di ritardo per il V S.A.L. (cfr. ricorso, pag. 69).21. Si giustifica la disamina contestuale del terzo motivo, del quarto motivo,del quinto motivo e del sesto motivo; invero, gli anzidetti mezzi di impugnazionesi risolvono tutti nella prospettazione di doglianze “di merito” a censura dellevalutazioni “di fatto” cui la Corte distrettuale ha atteso.In tal guisa i medesimi motivi non solo si qualificano in via esclusiva allastregua della prefigurazione di cui al n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ.,ma sono, in pari misura, inammissibili alla luce dei rilievi che seguiranno.Ben vero, la riqualificazione giusta la previsione del n. 5 del 1° co. dell'art.360 cod. proc. civ viepiù si giustifica.Difatti, questa Corte non solo spiega che, nei contratti con prestazioni corri-spettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di ina-Numero registro generale 27156/2021Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 19500/2026dempienze reciproche, il giudice di merito è tenuto a formulare un giudizio diData pubblicazione 12/06/2026comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti (al fine distabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entitàdegli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente ri-levanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alte-razione del sinallagma contrattuale) che è incensurabile in sede di legittimità secongruamente motivato, recte, al cospetto del novello dettato del n. 5 del 1°co. dell'art. 360 cod. proc. civ., che è incensurabile in sede di legittimità se nonvi è stato omesso esame circa fatto decisivo e controverso (cfr. Cass. 9.6.2010,n. 13840).Ma spiega, altresì e prim'ancora, che sia ai fini della decisione circa la fonda-tezza della domanda di risoluzione ex art. 1453 cod. civ. sia, segnatamente, aifini del riscontro della gravità dell'inadempimento, siffatte indagini – parimenti‒ costituiscono accertamenti “di fatto” demandati al giudice del merito, censu-rabili in sede di legittimità solo se viziati nei principi di diritto applicabili e nellalogica del ragionamento, recte, a tal ultimo proposito, al cospetto del novellodisposto del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ., solo se inficiati daomesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra leparti (cfr. Cass. 20.4.1982, n. 2454; Cass. 30.3.1989, n. 1554; Cass. 16.9.1991, n. 9619; Cass. 9.6.2010, n. 13840; Cass. 30.3.2015, n. 6401; Cass.(ord.) 22.6.2020, n. 12182).22. Ebbene, in questi termini si formulano i rilievi che seguono.In primo luogo, la Corte d'appello, contrariamente a quanto si è prospettatocon il sesto mezzo, si è pronunciata in ordine alla rilevanza del ritardo nel pa-gamento degli importi di cui ai S.A.L.Numero registro generale 27156/2021Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 19500/2026Ed ineccepibilmente e congruamente ha ricondotto il profilo surriferito al temaData pubblicazione 12/06/2026della gravità dell'inadempimento.In secondo luogo, allo scrutinio dei motivi de quibus osta la “doppia conforme”di cui si è già dato conto.In terzo luogo – ed in ogni caso ‒ è da escludere recisamente che taluna dellefigure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla streguadella pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle Sezioni Unite di questa Corte possascorgersi in relazione alle motivazioni cui la Corte napoletana ha ancorato il suodictum.In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente”(che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfonditadisamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativoseguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) la Corte d'appello ha – lo si è premesso‒ compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.In pari tempo il suo dictum risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezzagiuridica.In quarto luogo, nel vigore del nuovo testo dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod.proc. civ., al di là dell'ipotesi del contrasto irriducibile tra affermazioni inconci-liabili – che evidentemente non si prospetta nella specie - non è più configurabileil vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma sud-detta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizioche sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersiche il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità dellasentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art. 360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.)6.7.2015, n. 13928).Numero registro generale 27156/2021Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 19500/2026Data pubblicazione 12/06/2026Infine, la ricorrente sollecita tout court questa Corte al riesame della fattispe-cie e alla rivalutazione delle risultanze di causa.E tuttavia con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discus-sione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle ri-sultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici delmerito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimiè preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404; Cass.(ord.) 23.4.2024, n. 10927, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, deveritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente so-stenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino alle-gati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpreta-zione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a unnuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme).23. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il curatorericorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente, Università degliSudi della Campania “[OSCURATO:PERSONA]”, le spese del presente giudizio di legitti-mità. La liquidazione segue come da dispositivo.La “Cimolai” s.p.a. di fatto non ha svolto difese. Nessuna statuizione in ordinealle spese va pertanto nei suoi confronti assunta.24. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delcuratore ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto(cfr. Cass. Sez. Un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.MNumero registro generale 27156/2021Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 19500/2026Data pubblicazione 12/06/2026La Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;condanna il ricorrente, curatore del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. in liquidazione (in proprio e nella qualità), a rimborsare alla contro-ricorrente, Università degli Sudi della Campania “[OSCURATO:PERSONA]”, le spese delpresente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.200,00, dicui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nellamisura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 13 marzo 2026.Il presidenteGuido Mercolino
Sentenza Cassazione n. 19500/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris