CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 ottobre 2025
Cassazione n. 32533/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25249/2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha indicato l’indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, tutti domiciliat i in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale sonorappresentati e difes i ope legis ; –resistenti – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, n. 3310 / 04 / 20 2 4 , depositata i n data 20 maggio 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Compensazione delle spese - Gravi ed eccezionali ragioni -Espressa indicazione - Necessità. Rilevato che: 1. Il ricorrente impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma l a cartella di pagamento n. 097 20170048493375 000 , con l a quale l’Ufficio ricalcolava l’IRPEF per indennità di fine rapporto per l’anno 2012, chiedendo Euro 1.994,97; eccepiva la decadenza dalla pretesa impositiva. La CTP accoglieva il ricorso compensando le spese di lite. 2. L’Ufficio interponeva gravame innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio (poi C orte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio), che confermava la decisione di prime cure , compensando le spese del grado. 3. Il contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unicomotivo. L’ADE, l’ADER ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno depositato atto con il quale hanno chiesto di partecipare all’eventuale udienza di discussionepubblica. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 7novembre 2025. Il ricorrente ha depositato, in data 17 ottobre 2025, memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ.. Considerato che: 1. Va, preliminarmente, affermata l’inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, destinatario della notifica dello stesso. Questa Corte costantemente (da ultimo v. Cass. 06/05/2024, n. 12204, e Cass. 31/10/2024, n. 28187) afferma che nei giudizi tributari introdotti, come quello che qui ci occupa, successivamente al 1° gennaio 2001, data in cui è divenuta operativa l’istituzione delle agenzie fiscali previste dall’art. 57, comma 1, del D. Lgs. n. 300 del 1999, spetta unicamente a queste ultime la legittimazione ad causame ad processum (cfr. Cass. Sez. U. n. 3118/2006, Cass. n. 29183/2017). Non a caso il detto Ministero non ha preso parte ai gradi di merito del presente giudizio. 1.1. Fra le predette agenzie rientra anche quelladelle Entrate, la quale «è competente in particolare a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali, entrate anche di natura extratributaria, già di competenza del dipartimento delle entrate del ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori» (art. 62, comma 2, del citato D. Lgs. n. 300 del 1999). 2. C iò posto, c on l’unico motivo di ricorso si deduce la «violazionedi legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. con riferimento all’art. 91 c.p.c. e 92 c.p.c. nonché dell’art. 15 D.lgs. n. 546/1992 per aver la sentenza di II grado compensato le spese di giudizio in assenza di alcuna motivazione». Nell’illustrare il motivo la parte ricorrente ha richiamato sia l’art. 92 cod. proc. civ., sia l’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 che consentono la compensazione delle spese di lite solo « qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate». Ha richiamato diversi precedenti recenti di questa Corte, tra cui Cass. 03 /0 9 /202 4 n. 23592 che impone di esplicitare le motivazioni su tali ragioni. Il motivo è fondato. 2.1. Per l’esame di tale censura occorre partire dalla formulazione dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 che regola, ratione temporis, la presente fattispecie. Si tratta, più precisamente, della versione risultante dalle modifiche apportate dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), d.lgs. 24/09/2015, n. 156 (applicabili dal 01/01/2016, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del testo normativo appena citato), in base al quale: «i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti: «2. Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.» L’art. 9, comma 1, lett. f), n. 1) d.lgs. 24/09/2015, n. 156, al contempo, ha eliminato nell’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 il secondo periodo che rinviava all’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.. Trovano, invece, applicazione ai giudizi instaurati «in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione» a decorrere dal 04/01/2024 le modifiche apportate all’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. e), n. 1) d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 («Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quanto ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel grado di giudizio»). Nella formulazione applicabile, ratione temporis, alla presente controversia (senza che il risultato interpretativo si diversifichi in ragione delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 220 del 2023) il tenore letterale dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 (nel richiamare le «gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate») trova riscontro nell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., a seguito dell’intervento additivo di C. cost. n. 77 del 2018, che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale - nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del d.l. 12/09/ 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile) - nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. La stessa dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. ha trovato, quale riferimento sistematico, le modifiche apportate all’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 ad opera del d.lgs. 156 del 2015 («Per la riconduzione a legittimità della disposizione censurata può anche considerarsi che più recentemente lo stesso legislatore, in linea di continuità con l’azione riformatrice degli ultimi anni, è ritornato alla tecnica normativa della clausola generale delle «gravi ed eccezionaliragioni». Infatti, dopo l’introduzione della disposizione attualmente censurata, il legislatore ha novellato alcune norme del processo tributario. In particolare l’art. 9, comma 1, lettera f), numero 2), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 (Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6 e 10, comma 1, lettere a e b, della legge 11 marzo 2014, n. 23), ha sostituito gli originari commi 2 e 2-bis dell’art. 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega governativa nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991 n. 413) ed ha, tra l’altro, previsto che le spese del giudizio possono essere compensate in tutto o in parte, oltre che in caso di soccombenza reciproca, anche «qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni» che devono essere espressamente motivate. Ciò orienta la pronuncia di illegittimità costituzionale che si va a rendere nel senso che parimenti le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità»). Proprio dalla pronuncia resa da CorteCost. n. 77 del 2018 si traggono le coordinate ermeneutiche che possono condurre alla compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 e 92, comma 2, cod. proc. civ. (alla luce dell’intervento additivo appena richiamato). Il legislatore non solo accentua i rapporti tra la regola cd. della soccombenza (art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992) e quella speciale della compensazione (art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992) in termini di norma generale-norma eccezionale, ma costruisce la seconda come una sorta di correttivo alla prima, di cui finisce per modulare l’applicazione secondo il principio di proporzionalità. Il principio di responsabilità che integra la ratio della regola generale sulla soccombenza, trova, quindi, in virtù di una clausola generale («gravi ed eccezionali ragioni») un correttivo che scongiura esiti interpretativi contrari al principio di ragionevolezza. La gravità ed eccezionalità (cui il legislatore fa riferimento in via cumulativa) delle ragioni che inducono il giudice a compensare le spese è correlata alla condotta processuale complessivamente tenuta dalla parte soccombente nell’agire e resistere in giudizio, da valutare in relazione all’incidenza di fattori esterni e non controllabili che rendano contraria al principio di proporzionalità l’applicazione della regola della soccombenza sancita nell’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 nella liquidazione delle spese. Un’ipotesi di ragione grave ed eccezionaleè quella tipizzata ad opera del d.lgs. 220 del 2023 –applicabile ai processi instaurati dal 04/04/2024, v. supra – con la quale è stato inserito nell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, il riferimento alla l’ipotesi in cui «la parte sia risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio». In ogni caso, come già evidenziato da questa Corte (Cass., 08/04/2024, n. 9312; Cass., 24/01/2022, n. 1950) tali ragioni gravi ed eccezionali devono essere espressamente indicate nella sentenza, dove il giudice deve dare puntuale riscontro, pur nell’ambito del parametro di sinteticità sancito nell’art. 36, comma 1, n. 4) d.lgs. n. 546 del 1992. L’onere di motivazione non risponde, peraltro, a un requisito meramente formale, ma consente, oltre all’assolvimento di esigenze di trasparenza, alla funzione di verificare se le ragioni (che hanno condotto alla compensazione delle spese di lite) siano effettivamente gravi ed eccezionali, al punto che l’applicazione della regola generale della soccombenza porterebbe, in concreto, a un esito interpretativo e applicativo contrario al principio di proporzionalità e in antitesi con gli artt. 24 e 111 Cost.. È stato, quindi, affermato il seguente principio di diritto: «l’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 –nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2) del d.lgs. n. 156 del 2015 – deve essere interpretato, nel senso che la compensazione delle spese di lite, oltre che nell’ipotesi di soccombenza reciproca, è ammissibile solo in presenza di ragioni gravi ed eccezionali, da enunciare espressamente nella decisione. In particolare, il giudice deve tener conto della condotta processuale della parte soccombente nell’agire e resistere in giudizio, nonché dell’incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l’applicazione del criterio generale della soccombenza» (Cass. 03/09/2024, n. 23592). 2.2. Nel caso in esame, tuttavia, la decisione della CGT-2 in punto di spese - riportata, tra l’altro, solo nel dispositivo - è totalmente priva di motivazione e non tiene conto dell’esito complessivo della vicenda che ha visto l’Ufficio totalmente soccombente sul ricors o del contribuente , con la conseguente violazione dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992. Ne consegue che ilmotivo di ricorso è fondato, tenuto conto che: «nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 156 del 2015, è consentita esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità» (Cass., 08/04/2024, n. 9312). 3. Il ricorso va, in definitiva , dichiarato inammissibile nei confronti del MEF, in favore del quale non vanno liquidate le spese del presente giudizio, non avendo svolto attività difensiva; il ricorso va, invece, accolto nei confronti dell’ADE e dell’ADER e la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio, in altra composizione, perché provveda al nuovo esame in conformità ai principi esposti ed alla liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze; accoglie il ricorso nei confronti delle altre parti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di