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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 ottobre 2024

Cassazione n. 15077/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2023 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore dell'imputato che ha insistito nei motivi di ricorso. a [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma, con la decisione indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 6 luglio 2023 con la quale il medesimo veniva condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 10.000 di multa, per il reato di cui all'articolo 73, comma 4, d.p.r. 309/90.

La Corte distrettuale ha ritenuto l'inammissibilità dell'appello, in quanto non era stata depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ai sensi dell'articolo 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., ritenendo insufficiente a tal fine l'affermazione da parte del difensore che il proprio assistito era domiciliato presso di lui, e occorrendo invece specifica manifestazione di volontà dell'imputato, da depositare unitamente all'atto di impugnazione.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi. 2.1 Con l'unico motivo, censura per violazione di legge la decisione impugnata, osservando che l'articolo 581, comma 1 ter, cod.proc. pen., non richiede una dichiarazione o elezione di domicilio successiva al provvedimento impugnato, essendo consentito indicare anche una dichiarazione o elezione di domicilio anteriore allo stesso.

Nel caso di specie, il difensore, sebbene non avesse proceduto a depositare nuovamente l'atto di elezione di domicilio al momento di presentazione dell'appello, aveva fatto riferimento alla elezione di domicilio da parte dell'imputato presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n.278; quest'ultima era stata resa dal proprio assistito in sede di convalida dell'arresto che aveva dato luogo al giudizio direttissimo concluso in primo grado con la sentenza appellata.

Ha precisato in proposito che la finalità perseguita dall'articolo 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. è stata adempiuta attraverso la conferma da parte del difensore precedente elezione di domicilio effettuata dall'imputato in sede di giudizio direttissimo, e dunque in atti.

La suddetta elezione non è stata superata da successiva esplicita diversa manifestazione di volontà dell'imputato, ma, anzi, rafforzata dall'esplicito riferimento contenuto al foglio uno dell'atto di appello, in cui oltre all'indicazione del domicilio eletto, era precisato che tale domiciliazione avrebbe dovuto essere considerata " anche al fine della notifica del decreto di citazione".

3. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. 2_ [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1 Va premesso che le Sezioni Unite (udienza del 24 ottobre 2024) sono state chiamate ad affrontare le seguenti questioni: 1) Se ai fini della perdurante applicazione della disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - si debba avere riguardo alla data della sentenza impugnata ovvero alla data di presentazione dell'impugnazione; 2) se la previsione, a pena di inammissibilità, del deposito, insieme con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581, comma 1-ter, cod. pen.), debba essere interpretata nel senso che, ai fini indicati, sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell'atto di impugnazione od allegata al medesimo.

Nella informazione provvisoria, divulgata immediatamente dopo la decisione, si legge che: "La disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024.

La previsione ai sensi dell'art, 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione ". 1.2 La norma in questione, così autorevolmente interpretata, deve trovare applicazione nel caso in esame, atteso che l'appello era stato proposto 21 luglio 2023.

Tanto premesso, va rilevato che il giudice di secondo grado ha erroneamente ritenuto che, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, fosse necessario il contestuale deposito, insieme con l'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

È evidente che la decisione impugnata non sia conforme al principio affermato dal [OSCURATO:PERSONA].

Per di più, dall'esame diretto degli atti, consentito in ragione dei motivi procedurali prospettati, si può riscontrare che l'impugnazione è stata proposta nell'interesse di "[OSCURATO:PERSONA] domiciliato, anche al fine della notifica di citazione, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], n.278".

Inoltre, risulta che effettivamente l'imputato, in sede di convalida dell'arresto a cui ha fatto seguito il giudizio direttissimo, aveva formalizzato la suddetta elezione di domicilio nel medesimo procedimento.

E ugualmente, l'intestazione della sentenza del Tribunale di Roma indica l'imputato come elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA].È da ritenersi pertanto che la Corte distrettuale, attraverso il riferimento contenuto nella intestazione della sentenza del Tribunale e la rapida consultazione del fascicolo composto da un numero limitato di atti, avrebbe potuto facilmente riscontrare l'elezione di domicilio richiamata nell'atto di appello, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.

La decisione della Corte distrettuale, non conforme ai principi affermati dalla richiamata decisione delle Sezioni Unite, va pertanto annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma per l'ulteriore corso.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2023 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore dell'imputato che ha insistito nei motivi di ricorso. a [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma, con la decisione indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 6 luglio 2023 con la quale il medesimo veniva condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 10.000 di multa, per il reato di cui all'articolo 73, comma 4, d.p.r. 309/90. La Corte distrettuale ha ritenuto l'inammissibilità dell'appello, in quanto non era stata depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ai sensi dell'articolo 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., ritenendo insufficiente a tal fine l'affermazione da parte del difensore che il proprio assistito era domiciliato presso di lui, e occorrendo invece specifica manifestazione di volontà dell'imputato, da depositare unitamente all'atto di impugnazione. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi. 2.1 Con l'unico motivo, censura per violazione di legge la decisione impugnata, osservando che l'articolo 581, comma 1 ter, cod.proc. pen., non richiede una dichiarazione o elezione di domicilio successiva al provvedimento impugnato, essendo consentito indicare anche una dichiarazione o elezione di domicilio anteriore allo stesso. Nel caso di specie, il difensore, sebbene non avesse proceduto a depositare nuovamente l'atto di elezione di domicilio al momento di presentazione dell'appello, aveva fatto riferimento alla elezione di domicilio da parte dell'imputato presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n.278; quest'ultima era stata resa dal proprio assistito in sede di convalida dell'arresto che aveva dato luogo al giudizio direttissimo concluso in primo grado con la sentenza appellata. Ha precisato in proposito che la finalità perseguita dall'articolo 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. è stata adempiuta attraverso la conferma da parte del difensore precedente elezione di domicilio effettuata dall'imputato in sede di giudizio direttissimo, e dunque in atti. La suddetta elezione non è stata superata da successiva esplicita diversa manifestazione di volontà dell'imputato, ma, anzi, rafforzata dall'esplicito riferimento contenuto al foglio uno dell'atto di appello, in cui oltre all'indicazione del domicilio eletto, era precisato che tale domiciliazione avrebbe dovuto essere considerata " anche al fine della notifica del decreto di citazione". 3. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. 2_ [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1 Va premesso che le Sezioni Unite (udienza del 24 ottobre 2024) sono state chiamate ad affrontare le seguenti questioni: 1) Se ai fini della perdurante applicazione della disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - si debba avere riguardo alla data della sentenza impugnata ovvero alla data di presentazione dell'impugnazione; 2) se la previsione, a pena di inammissibilità, del deposito, insieme con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581, comma 1-ter, cod. pen.), debba essere interpretata nel senso che, ai fini indicati, sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell'atto di impugnazione od allegata al medesimo. Nella informazione provvisoria, divulgata immediatamente dopo la decisione, si legge che: "La disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. La previsione ai sensi dell'art, 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione ". 1.2 La norma in questione, così autorevolmente interpretata, deve trovare applicazione nel caso in esame, atteso che l'appello era stato proposto 21 luglio 2023. Tanto premesso, va rilevato che il giudice di secondo grado ha erroneamente ritenuto che, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, fosse necessario il contestuale deposito, insieme con l'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. È evidente che la decisione impugnata non sia conforme al principio affermato dal [OSCURATO:PERSONA]. Per di più, dall'esame diretto degli atti, consentito in ragione dei motivi procedurali prospettati, si può riscontrare che l'impugnazione è stata proposta nell'interesse di "[OSCURATO:PERSONA] domiciliato, anche al fine della notifica di citazione, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], n.278". Inoltre, risulta che effettivamente l'imputato, in sede di convalida dell'arresto a cui ha fatto seguito il giudizio direttissimo, aveva formalizzato la suddetta elezione di domicilio nel medesimo procedimento. E ugualmente, l'intestazione della sentenza del Tribunale di Roma indica l'imputato come elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA].È da ritenersi pertanto che la Corte distrettuale, attraverso il riferimento contenuto nella intestazione della sentenza del Tribunale e la rapida consultazione del fascicolo composto da un numero limitato di atti, avrebbe potuto facilmente riscontrare l'elezione di domicilio richiamata nell'atto di appello, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione. La decisione della Corte distrettuale, non conforme ai principi affermati dalla richiamata decisione delle Sezioni Unite, va pertanto annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma per l'ulteriore corso. Così de
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