CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 36884/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrent e - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto -costituito in giudizio con procura - avverso la sentenza n. 2454 / 202 0 della Corte d ’ appello di Napoli depositata il 6 novembre 2020.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Napoli ha accolto l’appello proposto dall’I.N.P.S. e ritenuto corretta l’iscrizione dell’avv. A ntonella [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 per l’attività svolta dal la professionista nell’anno 20 09 , respingendo altresì l’eccezione di prescrizione della pretesa contributiva azionata con missiva pervenuta il 30 giugno 201 5 per doloso occultamento del credito, stante l’omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi; 2. avverso tale pronuncia l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionearticolando tre motivi di censura ; 3. l’I.N.P.S. ha depositato procuraspeciale; 4. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; 5. la ricorrente ha depositato memoria e nota di deposito per comprovare l’eseguita rinnovazione della notificazione del ricorso, disposta con decreto del 10 maggio 2022. Considerato che: 1. in via preliminare, occorre rilevare che la questione relativa alla rinnovazione della notificazionedel ricorso – di cui alla proposta del relatore – è superata dall’intervenuto deposito della procura speciale da parte dell’Istituto previdenziale, deposito corredato da attestazione di conformità relativa alla notificazione del ricorso, ricevuta in data 21 giugno 2022, tempestivamente rispetto al decreto comunicato in data 23 maggio 2022;2. con il primo motivo l a ricorrente deduc e v iolazione e falsa applicazione del combinato disposto degli art. 2, commi 25 e 26, e art. 3, comma 12, della l.n. 335 del 1995, dell’art. 18, commi 11 e 12 del d.l. 98 del 2011, conv . dalla l. n. 111 del 2011, degli art t . 3 e 8 del d.lgs.n. 103 del 19 96, d.lgs. n. 509 del 19 94, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in ordine alla legittimità dell’iscrizione alla Gestione separata, siccome ritenuta dalla Corte territoriale; 3. con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003 , conv . in l. n. 326del 2004, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, cod. proc. civ., per mancata specifica considerazione del requisito dell’abitualità, con onere della prova a carico dell’I.N.P.S., venendo in rilievo la percezione di un reddito inferiore alla soglia di 5.000,00 euro; 4. con il terzo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per motivazione illogica e contraddittoria nonché per violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 218del 1997 in combinato disposto con l’art 116 della l. n. 388 del 2000 e con l’art. 2941, n. 8, c od. civ. , in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, cod. proc. civ., con riferimento al doloso occultamento per mancata compilazione del quadro RR, siccome ritenuto dalla Corte d’appello, anche ai fini delle sanzioni applicate; 5. tenuto conto dei motivi di censura ed apprezzata la possibile valenza del regime delle sanzioni nella materia in esame a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 104 depositata il 22 aprile 2022, con particolare riferimento all’eventuale preclusione del giudicato, si ravvisa l ’ opportunità di rimettere la causa alla sezione ordinaria per la decisione ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ. P.Q.M. Dispone la rimessione della causa alla Sezione Quarta civile della Corte. Così deciso in Roma nella camera di