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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16640/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u7,k Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione in fase esecutiva a partire da una pluralità di circostanze fattuali indicative dell'assenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati per cui Criscuolo è stato condannato con le tre sentenze indicate nell'istanza originaria (ovvero: l'impossibilità di programmare, al momento dell'adesione al sodalizio camorristico di cui egli faceva parte, la commissione dei singoli episodi omicidiari per i quali è stato condannato, atteso il carattere contingente della relativa deliberazione criminosa, legato all'imprevedibile evolversi delle dinamiche tra i clan Mazzarella e Mauro-Ferrone e all'episodio, anch'esso non prevedibile, del furto commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] ad opera dei Radosavljievic, la cui conseguente uccisione organizzata da Criscuolo è stata motivatamente ritenuta eccentrica rispetto alle logiche associative del clan; l'assenza di qualunque connessione degli omicidi richiamati con i reati di usura e di estorsione, peraltro commessi a distanza di circa 8 anni dai primi); ritenuto che le doglianze con cui la difesa deduce, con un unico motivo, violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., prospettino circostanze meramente fattuali, limitandosi a riproporre profili di doglianza già adeguatamente scrutinati dalla Corte di assise di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, con motivazione logica e piena aderenza al dettato normativo e ai principi giurisprudenziali in materia di valutazione sulla unicità di disegno criminoso (v. ex plurimis Sez.

U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01), che non deve essere confusa, come correttamente osservato dal Giudice dell'esecuzione, con la funzionalizzazione dei singoli episodi criminosi con le linee programmatiche del clan, secondo la prospettiva fatta propria, invece, dal ricorso, il quale, dunque, non si confronta con la motivazione resa dal provvedimento impugnato; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186); [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u7,k Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione in fase esecutiva a partire da una pluralità di circostanze fattuali indicative dell'assenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati per cui Criscuolo è stato condannato con le tre sentenze indicate nell'istanza originaria (ovvero: l'impossibilità di programmare, al momento dell'adesione al sodalizio camorristico di cui egli faceva parte, la commissione dei singoli episodi omicidiari per i quali è stato condannato, atteso il carattere contingente della relativa deliberazione criminosa, legato all'imprevedibile evolversi delle dinamiche tra i clan Mazzarella e Mauro-Ferrone e all'episodio, anch'esso non prevedibile, del furto commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] ad opera dei Radosavljievic, la cui conseguente uccisione organizzata da Criscuolo è stata motivatamente ritenuta eccentrica rispetto alle logiche associative del clan; l'assenza di qualunque connessione degli omicidi richiamati con i reati di usura e di estorsione, peraltro commessi a distanza di circa 8 anni dai primi); ritenuto che le doglianze con cui la difesa deduce, con un unico motivo, violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., prospettino circostanze meramente fattuali, limitandosi a riproporre profili di doglianza già adeguatamente scrutinati dalla Corte di assise di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, con motivazione logica e piena aderenza al dettato normativo e ai principi giurisprudenziali in materia di valutazione sulla unicità di disegno criminoso (v. ex plurimis Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01), che non deve essere confusa, come correttamente osservato dal Giudice dell'esecuzione, con la funzionalizzazione dei singoli episodi criminosi con le linee programmatiche del clan, secondo la prospettiva fatta propria, invece, dal ricorso, il quale, dunque, non si confronta con la motivazione resa dal provvedimento impugnato; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186); [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammen
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