CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2023
Cassazione n. 28920/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in quanto il ricorso non si confronta con la motivazione della ordinanza impugnata che ha ritenuto non riconoscibile l'unicità del disegno criminoso per la totale diversità della condotte e dei motivi a delinquere (reati contro il patrimonio; rissa e lesioni personali; reati contro l'incolumità pubblica), la lontananza temporale dei fatti, la estemporaneità di quelli contro la persona che erano stati determinati da circostanze contingenti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2023