CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 07229/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOerg€E-a-77Rrum-ry-drt3, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Milano con la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile perché manifestamente infondata l'istanza di revisione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Torino 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Propone ricorso personale l'imputato chiedendo l'accoglimento della sua istanza. Il ricorso è inammissibile perchè proposto da soggetto legittimato in quanto dopo la novella del 2017 il ricorso deve necessariamente essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale degli avvocati cassazionisti. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 [OSCURATO:PERSONA] MARIA Dirlì [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI