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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2024

Cassazione n. 05402/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 187, commi 1 e 8 , cod. strada.

Rilevato che il ricorrente lamenta illogicità della motivazione in relazione ai presupposti legittimanti l'invito a sottoporsi ad accertamenti volti a verificare l'assunzione di stupefacenti.

Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo, conforme ai principi stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 4, n. 24914 del 19/02/2019, Rv. 276363 - 01:"Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 187, commi 2 e 7, cod. strada, non è richiesto che, per procedere agli accertamenti non invasivi oggetto della condotta di rifiuto, sussista una sintomatologia che lasci sospettare lo stato di alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti, sintomatologia invece necessaria al fine di procedere al prelievo di campioni biologici presso strutture sanitarie").

Considerato che i motivi del ricorso sono reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e, pertanto, privi di specificità.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 187, commi 1 e 8 , cod. strada. Rilevato che il ricorrente lamenta illogicità della motivazione in relazione ai presupposti legittimanti l'invito a sottoporsi ad accertamenti volti a verificare l'assunzione di stupefacenti. Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo, conforme ai principi stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 4, n. 24914 del 19/02/2019, Rv. 276363 - 01:"Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 187, commi 2 e 7, cod. strada, non è richiesto che, per procedere agli accertamenti non invasivi oggetto della condotta di rifiuto, sussista una sintomatologia che lasci sospettare lo stato di alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti, sintomatologia invece necessaria al fine di procedere al prelievo di campioni biologici presso strutture sanitarie"). Considerato che i motivi del ricorso sono reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e, pertanto, privi di specificità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il e
Sentenza Cassazione n. 05402/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris