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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04786/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 6773/2017 della Corte di appello di Roma, seconda sezione penale, in data 07/11/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; preso atto della tempestiva richiesta difensiva di discussione orale in presenza; letta la requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137/2020 convertito in I. n. 176/2020 con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni della parte civile [OSCURATO:PERSONA], con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute nel grado da liquidarsi in euro 4.640,00 oltre accessori di legge; preso atto che la difesa dell'imputato ricorrente non ha chiesto la discussione orale ma ha presentato memoria datata 01/12/2021. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Latina in data 07/02/2014, appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere nei confronti del sunnominato in relazione al reato di cui agli artt. 582, 61 n. 2 cod. pen. perché estinto per prescrizione e rideterminava la pena per l'ulteriore residuo reato di cui agli artt. 110, 56, 629, secondo comma, cod. pen., nella misura di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 1.500 di multa, con revoca della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici e conferma delle statuizioni civili a favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA].

Secondo l'Accusa, l'Alicicco, agendo in concorso con due persone rimaste ignote, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto con altrui danno, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere la persona offesa a consegnargli la somma di denaro pari ad euro 100.000,00, asseritamente dovuta in virtù di un pregresso debito.

2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione.

Lamenta il ricorrente: [OSCURATO:PERSONA] motivo: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

La particolarità per la quale l'imputato è stato riconosciuto autore materiale del reato solo dalla persona offesa, nonché la circostanza per la quale il teste [OSCURATO:PERSONA] doveva essere considerato inattendibile (perché non indifferente e perché dei fatti non ha avuto conoscenza diretta) non sembrano costituire elementi di dettaglio privi di rilevanza, soprattutto in relazione al fatto che il fulcro probatorio dell'intero processo ruota intorno alle circostanze narrate dalla persona offesa, anche costituita parte civile.

La Corte territoriale si è limitata a trascrivere il racconto della persona offesa e le motivazioni della sentenza di primo grado, non considerando minimamente i motivi di doglianza che avrebbero meritato un'attenta analisi.

La sentenza, inoltre, appare illogica e contraddittoria laddove il [OSCURATO:PERSONA], dapprima è stato ritenuto teste attendibile e asseverativo della versione del Farruggia e poi "poco chiaro" su un aspetto di assoluta rilevanza, tra l'altro l'unico su cui ha testimoniato e che avrebbe dovuto minare la credibilità sua e del suo racconto.

Secondo motivo: inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale in ordine alla valutazione della testimonianza resa dalla parte civile per mancanza di riscontri esterni. ; La Corte territoriale, aderendo pedissequamente alla sentenza di primo grado, ha erroneamente ritenuto sufficiente ai fini della decisione, la sola versione dei fatti resa dal Farruggia.

Terzo motivo: erronea valutazione della fattispecie per insussistenza del reato di estorsione e mancata derubricazione nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Dal momento che è stato ritenuto provato il pregresso rapporto lavorativo tra presunto offensore e presunta vittima, è altresì dimostrato che l'imputato abbia agito per veder soddisfatto un suo diritto, ovvero recuperare il suo credito.

Nessuno dei tre elementi addotti dalla sentenza impugnata (contegno violento dell'imputato; inesistenza di un titolo o di una pattuizione commerciale tale da giustificare la richiesta di pagamento; contributo concorrente posto in essere da soggetti estranei) consente di ritenere provata la più grave figura delittuosa dell'estorsione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Va evidenziata in premessa la ricorrenza di un'ipotesi di c.d.

"doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).

2. Aspecifici e comunque manifestamente infondati sono i primi due motivi di ricorso trattabili congiuntamente per le reciproche interferenze.

2.1. Il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è per lo più limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione.

È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come i 3 indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693).

Invero, non rientra nei poteri del giudice di legittimità quello di effettuare una rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento del motivato apprezzamento al riguardo svolto nell'impugnata decisione di merito, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato: verifica il cui esito non può che dirsi positivamente raggiunto nel caso in esame.

Le doglianze difensive, infatti, non sono idonee ad infirmare la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzione della vicenda operata nell'ultima decisione di merito, per la semplice ragione che esse tendono a (nuovamente) prospettare un'alternativa, e come tale non consentita nella presente sede, rivisitazione del fatto oggetto del correlativo tema d'accusa, ovvero ad invalidarne elementi di dettaglio o di contorno, lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative a sostegno della pronuncia di responsabilità.

2.2. Ciò considerato, evidenzia il Collegio come la Corte territoriale abbia ritenuto la piena fondatezza dell'ipotesi di accusa sulla base della chiara ed univoca deposizione della persona offesa, risultata pienamente credibile in quanto supportata da plurimi riscontri obiettivi.

2.2.1. In materia, il Collegio condivide la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone; inoltre, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214).

Peraltro, quand'anche si volesse ritenere che, comunque, la persona i 4 offesa debba soggiacere ad un controllo di attendibilità particolarmente penetrante, finalizzato ad escludere la manipolazione dei contenuti dichiarativi, è altrettanto vero che la giurisprudenza di legittimità, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto.

In tal senso, le citate Sezioni unite hanno riconosciuto che «può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato» (conformi, Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755).

Inoltre, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità a cui si intende dar seguito, l'affermazione secondo la quale la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240524; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232).

2.2.2. Ciò considerato, rileva il Collegio come, nella fattispecie, i numerosi e precisi riscontri al narrato della persona offesa si ricavino "... in primo luogo, dalla deposizione di [OSCURATO:PERSONA] che ha riferito di aver soccorso nell'immediatezza dell'aggressione il proprio figlio, di averlo visto a terra dolorante e di aver visto le tre persone ... fuggire insieme, a bordo della stessa auto; in secondo luogo dal referto medico e dalla relazione medico-legale della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato la tipologia e l'entità delle lesioni patite di Farruggia in esito all'aggressione subìta, come da lui puntualmente descritta ...; dal teste [OSCURATO:PERSONA] il quale ha confermato che le schede fornite dall'Alicicco non erano funzionanti, infatti erano state contestate dai negozianti e ritirate (da lui e dal Farruggia, ciascuno per il territorio di propria competenza), ed effettivamente non pagate all'Alicicco per il vizio che presentavano.

Il teste ha precisato di non aver avuto rapporti diretti con l'imputato che aveva trattato la fornitura solo con il Farruggia.

I testi della difesa sono risultati assolutamente non credibili in quanto, allo scopo di fornire una prova d'alibi al prevenuto, hanno richiamato la circostanza della sua presenza in ufficio il giorno 7/8/2007, alle ore 23.00 per motivi di lavoro ovvero per festeggiare il suo compleanno ..." (v. pagg. 5 e 6 della sentenza di primo grado).

2.3. Con queste argomentate e non illogiche conclusioni, il ricorrente omette di confrontarsi, preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della sostanziale reiterazione dei motivi di appello.

3. Manifestamente infondato è il terzo motivo.

Va innanzitutto premesso che, come riconosciuto dalle Sezioni Unite (sent. n. 29541 del 16/07/2020, ric.

Filardo), "... l'elemento psicologico del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e quello del reato di estorsione vanno accertati secondo le ordinarie regole probatorie: alla speciale veemenza del comportamento violento o minaccioso potrà, pertanto, riconoscersi valenza di elemento sintomatico del dolo di estorsione.

Questa Corte è, infatti, ferma nel ritenere, in generale, che la prova del dolo, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente (Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241339; Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208; Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012); con specifico riferimento al tema in esame, si è inoltre osservato che «il dolo può essere tratto solo da dati esteriori, che ne indicano l'esistenza, e servono necessariamente a ricostruire anche il processo decisionale alla luce di elementi oggettivi, analizzati con un giudizio ex ante», e, di conseguenza, «le forme esteriori della condotta, e quindi la gravità della violenza e l'intensità dell'intimidazione veicolata con la minaccia, non sono momenti del tutto indifferenti nel qualificare il fatto in termini di estorsione piuttosto che di esercizio arbitrario ai sensi dell'art. 393 cod. pen.», ben potendo quindi costituire indici sintomatici di una volontà costrittiva, di sopraffazione, piuttosto che di soddisfazione di un diritto effettivamente esistente ed azionabile (Sez. 2, n. 44476 del 03/07/2015, Brudetti, Rv. 265320) ...".

Fermo quanto precede, già il giudice di primo grado aveva precisato come "il facere ingiunto è rappresentato dal pagamento della somma di euro 15.000,00 (nella sentenza di appello si legge che "quanto alla divergenza relativa alla somma pretesa dall'imputato, il Farruggia ha prontamente dichiarato che nella denuncia vi è stato un errore e non rileva che in tale atto sia stato fatto generico riferimento a un rapporto di lavoro posto che la denuncia, presente in atti, è costituita da un atto ove sono stati riportati i dati essenziali della vicenda") che l'Alicicco pretendeva a titolo di corrispettivo per le schede telefoniche fornite al Farruggia, ( peraltro in assenza di qualsiasi contratto e senza fattura, sicchè la sua pretesa nemmeno si configura come legittima sotto il profilo civilistico essendo priva di dati oggettivi di supporto.

In ogni caso, la condotta dell'imputato estrinsecatasi nella violenza e minaccia esercitata a mezzo dei due "scagnozzi" che prima picchiavano il Farruggia e poi gli mostravano la pistola e infine nella minaccia contenuta nella frase "provvedi a questo pagamento", non può essere riqualificata ai sensi dell'art. 393 cod. pen., in quanto l'esistenza di una pretesa legittima ... non giustifica di per sé la possibilità di ricorrere a minacce per l'attuazione del diritto, poiché l'estorsione si ravvisa anche quando la minaccia si estrinseca in forme di tale forza intimidatoria e di tale sistematica pervicacia da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un (preteso) diritto, per cui la coartazione dell'altrui volontà assume ex se i caratteri dell'ingiustizia, con la conseguenza che in situazioni del genere anche la minaccia a far valere quel diritto, si trasforma in condotta estorsiva ...".

Ancora una volta, il ricorrente "supera" ed ignora queste conclusioni, sostanzialmente riprese dalla sentenza di secondo grado.

Alla luce delle condivisibili considerazioni dei giudici di merito (la condotta tenuta ha pienamente disvelato il dolo di estorsione), pienamente in linea con l'orientamento giurisprudenziale affermatosi definitivamente solo in data successiva alla pronuncia qui impugnata, si ritiene del tutto corretta l'operata qualificazione giuridica del fatto.

4. Alla pronuncia consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; quest'ultimo, deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Farrugg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 6773/2017 della Corte di appello di Roma, seconda sezione penale, in data 07/11/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; preso atto della tempestiva richiesta difensiva di discussione orale in presenza; letta la requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137/2020 convertito in I. n. 176/2020 con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni della parte civile [OSCURATO:PERSONA], con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute nel grado da liquidarsi in euro 4.640,00 oltre accessori di legge; preso atto che la difesa dell'imputato ricorrente non ha chiesto la discussione orale ma ha presentato memoria datata 01/12/2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Latina in data 07/02/2014, appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere nei confronti del sunnominato in relazione al reato di cui agli artt. 582, 61 n. 2 cod. pen. perché estinto per prescrizione e rideterminava la pena per l'ulteriore residuo reato di cui agli artt. 110, 56, 629, secondo comma, cod. pen., nella misura di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 1.500 di multa, con revoca della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici e conferma delle statuizioni civili a favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. Secondo l'Accusa, l'Alicicco, agendo in concorso con due persone rimaste ignote, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto con altrui danno, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere la persona offesa a consegnargli la somma di denaro pari ad euro 100.000,00, asseritamente dovuta in virtù di un pregresso debito. 2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione. Lamenta il ricorrente: [OSCURATO:PERSONA] motivo: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La particolarità per la quale l'imputato è stato riconosciuto autore materiale del reato solo dalla persona offesa, nonché la circostanza per la quale il teste [OSCURATO:PERSONA] doveva essere considerato inattendibile (perché non indifferente e perché dei fatti non ha avuto conoscenza diretta) non sembrano costituire elementi di dettaglio privi di rilevanza, soprattutto in relazione al fatto che il fulcro probatorio dell'intero processo ruota intorno alle circostanze narrate dalla persona offesa, anche costituita parte civile. La Corte territoriale si è limitata a trascrivere il racconto della persona offesa e le motivazioni della sentenza di primo grado, non considerando minimamente i motivi di doglianza che avrebbero meritato un'attenta analisi. La sentenza, inoltre, appare illogica e contraddittoria laddove il [OSCURATO:PERSONA], dapprima è stato ritenuto teste attendibile e asseverativo della versione del Farruggia e poi "poco chiaro" su un aspetto di assoluta rilevanza, tra l'altro l'unico su cui ha testimoniato e che avrebbe dovuto minare la credibilità sua e del suo racconto. Secondo motivo: inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale in ordine alla valutazione della testimonianza resa dalla parte civile per mancanza di riscontri esterni. ; La Corte territoriale, aderendo pedissequamente alla sentenza di primo grado, ha erroneamente ritenuto sufficiente ai fini della decisione, la sola versione dei fatti resa dal Farruggia. Terzo motivo: erronea valutazione della fattispecie per insussistenza del reato di estorsione e mancata derubricazione nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Dal momento che è stato ritenuto provato il pregresso rapporto lavorativo tra presunto offensore e presunta vittima, è altresì dimostrato che l'imputato abbia agito per veder soddisfatto un suo diritto, ovvero recuperare il suo credito. Nessuno dei tre elementi addotti dalla sentenza impugnata (contegno violento dell'imputato; inesistenza di un titolo o di una pattuizione commerciale tale da giustificare la richiesta di pagamento; contributo concorrente posto in essere da soggetti estranei) consente di ritenere provata la più grave figura delittuosa dell'estorsione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Va evidenziata in premessa la ricorrenza di un'ipotesi di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 2. Aspecifici e comunque manifestamente infondati sono i primi due motivi di ricorso trattabili congiuntamente per le reciproche interferenze. 2.1. Il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è per lo più limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come i 3 indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). Invero, non rientra nei poteri del giudice di legittimità quello di effettuare una rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento del motivato apprezzamento al riguardo svolto nell'impugnata decisione di merito, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato: verifica il cui esito non può che dirsi positivamente raggiunto nel caso in esame. Le doglianze difensive, infatti, non sono idonee ad infirmare la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzione della vicenda operata nell'ultima decisione di merito, per la semplice ragione che esse tendono a (nuovamente) prospettare un'alternativa, e come tale non consentita nella presente sede, rivisitazione del fatto oggetto del correlativo tema d'accusa, ovvero ad invalidarne elementi di dettaglio o di contorno, lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative a sostegno della pronuncia di responsabilità. 2.2. Ciò considerato, evidenzia il Collegio come la Corte territoriale abbia ritenuto la piena fondatezza dell'ipotesi di accusa sulla base della chiara ed univoca deposizione della persona offesa, risultata pienamente credibile in quanto supportata da plurimi riscontri obiettivi. 2.2.1. In materia, il Collegio condivide la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone; inoltre, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). Peraltro, quand'anche si volesse ritenere che, comunque, la persona i 4 offesa debba soggiacere ad un controllo di attendibilità particolarmente penetrante, finalizzato ad escludere la manipolazione dei contenuti dichiarativi, è altrettanto vero che la giurisprudenza di legittimità, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto. In tal senso, le citate Sezioni unite hanno riconosciuto che «può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato» (conformi, Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755). Inoltre, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità a cui si intende dar seguito, l'affermazione secondo la quale la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240524; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232). 2.2.2. Ciò considerato, rileva il Collegio come, nella fattispecie, i numerosi e precisi riscontri al narrato della persona offesa si ricavino "... in primo luogo, dalla deposizione di [OSCURATO:PERSONA] che ha riferito di aver soccorso nell'immediatezza dell'aggressione il proprio figlio, di averlo visto a terra dolorante e di aver visto le tre persone ... fuggire insieme, a bordo della stessa auto; in secondo luogo dal referto medico e dalla relazione medico-legale della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato la tipologia e l'entità delle lesioni patite di Farruggia in esito all'aggressione subìta, come da lui puntualmente descritta ...; dal teste [OSCURATO:PERSONA] il quale ha confermato che le schede fornite dall'Alicicco non erano funzionanti, infatti erano state contestate dai negozianti e ritirate (da lui e dal Farruggia, ciascuno per il territorio di propria competenza), ed effettivamente non pagate all'Alicicco per il vizio che presentavano. Il teste ha precisato di non aver avuto rapporti diretti con l'imputato che aveva trattato la fornitura solo con il Farruggia. I testi della difesa sono risultati assolutamente non credibili in quanto, allo scopo di fornire una prova d'alibi al prevenuto, hanno richiamato la circostanza della sua presenza in ufficio il giorno 7/8/2007, alle ore 23.00 per motivi di lavoro ovvero per festeggiare il suo compleanno ..." (v. pagg. 5 e 6 della sentenza di primo grado). 2.3. Con queste argomentate e non illogiche conclusioni, il ricorrente omette di confrontarsi, preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della sostanziale reiterazione dei motivi di appello. 3. Manifestamente infondato è il terzo motivo. Va innanzitutto premesso che, come riconosciuto dalle Sezioni Unite (sent. n. 29541 del 16/07/2020, ric. Filardo), "... l'elemento psicologico del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e quello del reato di estorsione vanno accertati secondo le ordinarie regole probatorie: alla speciale veemenza del comportamento violento o minaccioso potrà, pertanto, riconoscersi valenza di elemento sintomatico del dolo di estorsione. Questa Corte è, infatti, ferma nel ritenere, in generale, che la prova del dolo, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente (Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241339; Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208; Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012); con specifico riferimento al tema in esame, si è inoltre osservato che «il dolo può essere tratto solo da dati esteriori, che ne indicano l'esistenza, e servono necessariamente a ricostruire anche il processo decisionale alla luce di elementi oggettivi, analizzati con un giudizio ex ante», e, di conseguenza, «le forme esteriori della condotta, e quindi la gravità della violenza e l'intensità dell'intimidazione veicolata con la minaccia, non sono momenti del tutto indifferenti nel qualificare il fatto in termini di estorsione piuttosto che di esercizio arbitrario ai sensi dell'art. 393 cod. pen.», ben potendo quindi costituire indici sintomatici di una volontà costrittiva, di sopraffazione, piuttosto che di soddisfazione di un diritto effettivamente esistente ed azionabile (Sez. 2, n. 44476 del 03/07/2015, Brudetti, Rv. 265320) ...". Fermo quanto precede, già il giudice di primo grado aveva precisato come "il facere ingiunto è rappresentato dal pagamento della somma di euro 15.000,00 (nella sentenza di appello si legge che "quanto alla divergenza relativa alla somma pretesa dall'imputato, il Farruggia ha prontamente dichiarato che nella denuncia vi è stato un errore e non rileva che in tale atto sia stato fatto generico riferimento a un rapporto di lavoro posto che la denuncia, presente in atti, è costituita da un atto ove sono stati riportati i dati essenziali della vicenda") che l'Alicicco pretendeva a titolo di corrispettivo per le schede telefoniche fornite al Farruggia, ( peraltro in assenza di qualsiasi contratto e senza fattura, sicchè la sua pretesa nemmeno si configura come legittima sotto il profilo civilistico essendo priva di dati oggettivi di supporto. In ogni caso, la condotta dell'imputato estrinsecatasi nella violenza e minaccia esercitata a mezzo dei due "scagnozzi" che prima picchiavano il Farruggia e poi gli mostravano la pistola e infine nella minaccia contenuta nella frase "provvedi a questo pagamento", non può essere riqualificata ai sensi dell'art. 393 cod. pen., in quanto l'esistenza di una pretesa legittima ... non giustifica di per sé la possibilità di ricorrere a minacce per l'attuazione del diritto, poiché l'estorsione si ravvisa anche quando la minaccia si estrinseca in forme di tale forza intimidatoria e di tale sistematica pervicacia da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un (preteso) diritto, per cui la coartazione dell'altrui volontà assume ex se i caratteri dell'ingiustizia, con la conseguenza che in situazioni del genere anche la minaccia a far valere quel diritto, si trasforma in condotta estorsiva ...". Ancora una volta, il ricorrente "supera" ed ignora queste conclusioni, sostanzialmente riprese dalla sentenza di secondo grado. Alla luce delle condivisibili considerazioni dei giudici di merito (la condotta tenuta ha pienamente disvelato il dolo di estorsione), pienamente in linea con l'orientamento giurisprudenziale affermatosi definitivamente solo in data successiva alla pronuncia qui impugnata, si ritiene del tutto corretta l'operata qualificazione giuridica del fatto. 4. Alla pronuncia consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; quest'ultimo, deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Farrugg
Sentenza Cassazione n. 04786/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris