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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 34940/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. ABATE Gianluca ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che confermava la decisione del Tribunale di Cosenza che, con il rico- noscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla ritenuta recidiva, lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione ed euro 400 di multa per il reato di cui all'art. 95 Dpr 115/2002.

2. La Corte di Appello preliminarmente disattendeva il motivo di doglianza concernente la nullità degli atti del giudizio in ragione della mancata assunzione della prova indicata dall'ABATE a discarico ai sensi dell'art.495 cod.proc.pen. , terzo comma, evidenziando che il profilo di nullità dedotto era da ritenersi a regime intermedio e che pertanto, ai sensi detltartt.180 e 182 cod.proc.pen., doveva essere dedotto entro l'udienza in cui il Tribunale aveva dichiarato l'esaurimento dell'istrut- toria dibattimentale, e che comunque la chiusura dell'istruttoria con l'invito alle parti a rassegnare le conclusioni costituiva una revoca implicita dell'ammissione delle prove non assunte.

Quanto alla materialità del fatto reato il giudice distrettuale valorizzava la incoerenza tra i dati reddituali autocertificati dal dichiarante nella istanza di am- missione al patrocinio a spese dello Stato rispetto a quelli emergenti dagli accer- tamenti eseguiti dagli organi di PG in relazione al nucleo familiare dell'ABATE, ri- sultati di gran lunga superiori alla soglia di ammissione.

Quanto all'elemento soggettivo escludeva che la discrasia tra percepito e cer- tificato potesse essere frutto di un errore incolpevole del dichiarante, in quanto nell'istanza di ammissione erano stati esclusi tanto alcuni redditi personali, rap- presentati da contributi di disoccupazione, quanto i redditi del coniuge, compreso nel nucleo familiare e tali dati rendevano irrilevante il fatto che la dichiarazione fosse coerente, in relazione all'anno di imposta 2013, alla situazione rappresentata dalla dichiarazione [OSCURATO:PERSONA] la quale, pure non assolvendo rilievo ai fini del procedi- mento di ammissione al patrocinio a spese dello stato, scontava la circostanza di indicare un reddito personale del dichiarante inferiore a quello reale.

Quanto al trattamento sanzionatorio rilevava che si era in presenza di pena commisurata al minimo edittale e che non era plausibile un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche in considerazione della gravità della con- dotta e della presenza di precedenti significativi.

Escludeva altresì la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. 3.

Il ricorrente ha proposto quattro profili di doglianza.3.1 Con il primo motivo denuncia violazione di legge sostanziale e proces- suale e vizio motivazionale con riferimento alla ordinanza resa all'udienza del 28 Giugno 2018 al termine dell'audizione dei testi di accusa, con la quale il Tribunale di Cosenza aveva disposto la chiusura dell'istruttoria dibattimentale revocando im- plicitamente le prove a discarico precedentemente ammesse.

Illegittima doveva ritenersi la motivazione adottata dal Tribunale in sentenza, che aveva riconosciuto la superfluità delle prove a discarico ammesse ovvero aveva rilevato una soprav- venuta carenza di interesse dell'imputato all'assunzione, in ragione del fatto che le prove erano state in precedenza ammesse e ritenute rilevanti.

Contraria al det- tato normativo risultava altresì la motivazione della sentenza impugnata laddove aveva ritenuto la tardività della eccezione di nullità del provvedimento immotivato di revoca, formulata nei motivi di appello, laddove l'art.586 cod.proc.pen. prevede che l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso del giudizio debba essere proposta congiuntamente all'impugnazione contro la sentenza.

In tale contesto risultava altresì illegittimo ed illogico il provvedimento assunto dal giudice di ap- pello che, a fronte di richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in relazione alla prova a discarico e pure a fronte di una situazione di obiettivo squi- librio e di incertezza sul thema decidendum, aveva declinato l'esercizio di tale fa- coltà. 3.2 Quanto ai profili di merito denunciava difetto di motivazione in quanto le sentenze di merito avevano utilizzato elementi reddituali relativi ad un anno dii:7 imposta diverso da quello di riferimento (2013), e che i fatti contestati non erano assistiti dalla verifica dell'elemento soggettivo del dolo che andava rigorosamente provato e doveva essere escluso, nella specie, in considerazione di elementi che deponevano per la ricorrenza di un errore scusabile, stante la obiettività dei dati reddituali riportati nella dichiarazione a fini [OSCURATO:PERSONA] e tenuto conto della esiguità dell'omissione. 3.3 Con una terza articolazione lamenta vizio motivazionale con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. 3.4 Con una quarta articolazione si duole in ordine al trattamento sanziona- torio con riferimento al mancato riconoscimento di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato.2.

Il primo motivo di ricorso, di ordine processuale, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata la quale, in termini del tutto conformi alla costante giurisprudenza di legittimità, ha escluso la deducibilità con i motivi di appello della dedotta nullità concernente la mancata assunzione della prova con- traria nel corso del giudizio di primo grado, e comunque ha richiamato i principi enunciati in ordine alla revoca implicita della prova in precedenza ammessa, in assenza di contestazioni della parte interessata alla sua assunzione, ai sensi dell'art.495 commi 2 e 4 in relazione agli art.180 e 182 cod.proc.pen. 2.1 'E stato affermato che il giudice il quale, senza avere assunto le testi- monianze a discarico ammesse, invita le parti alla discussione, esercita implicita- mente il potere di revoca dell'ammissione della prova e non ha un obbligo di mo- tivazione esplicita in sentenza dei motivi della revoca se, dal contesto delle argo- mentazioni, è possibile evincere che le ragioni del convincimento prescindono dalle prove ammesse e non assunte (sez.5, n.9687 del 2/12/2014, Mascali, Rv.263184, con precisazione che la revoca implicita non integra la violazione del dovere di sentire le parti, ex art.495 comma 4 cod.proc.pen.; cfr. sez.5, n.2511 del 24/11/2016, Mignogna, Rv. 269050).

La giurisprudenza della Suprema Corte ha anche avuto modo di affermare che la omessa esplicitazione delle ragioni della revoca determina una nullità a regime intermedio che deve essere immediata- mente dedotta dalla parte presente ai sensi dell'art.182 comma 2 cod.proc.pen. con la conseguenza che, in caso contrario essa è sanata (sez.6, n.53823 del 5/10/2017, DM, Rv.271732; sez.5, n.16976 del 12/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.279166; sez.2, n.9761 del 10/02/2015, Rizzello, Rv.262210; sez.6, n.53823 del 5/10/2017, DM, Rv.271732) e pertanto non può più essere dedotta o rilevata nel giudizio di appello.

Nella specie risulta incontestato che la prova articolata dalla difesa dell'imputato è stata revocata in assenza di alcuna contestazione sul punto da parte del difensore e che la discussione si è svolta sulla base del materiale istruttorio assunto.

3. Anche in relazione alle asserite carenze della sentenza impugnata in punto di affermazione della penale responsabilità dell'ABATE, il ricorso non si con- fronta appieno con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legitti- mità. 3.1 La Corte territoriale ha già chiaramente confutato, nel provvedimento impugnato, tutte le tesi oggi proposte, evidenziando che la richiesta di ammissione riportava dati reddituali assolutamente incompleti, dovendo gli stessi estendersi a tutti i componenti del nucleo familiare, stante la chiara dizione degli art.76 e 79 DPR 115/2002 e che pertanto, anche qualora si fosse trattato di un errore sulla norma extra penale, nondimeno lo stesso non avrebbe potuto essere ritenuto scu- sabile o incolpevole, in ragione dell'assoluta carenza di un quid pluris idoneo a trarre in inganno il prevenuto.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, de- vono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, che esclude la re- sponsabilità per un difetto di controllo, di per sé integrante condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale (sez.4, n.37144 del 5/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.277129; n.7192 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Zappia 272192).

Il giudice di appello con motivazione assolutamente coerente e non illogica ha invero escluso nella specie la ricorrenza di un difetto di controllo, laddove le dichiarazioni false e incomplete attengono a circostanze (componenti del nucleo familiare e redditi dagli stessi per- cepiti) che rientrano nella sfera di diretto controllo e di personale gestione del prevenuto, afferendo le stesse alla omessa inclusione nella autocertificazione di familiari conviventi, percettori di reddito che contribuivano a concorrere ai bisogni e alle esigenze di sostentamento della famiglia. 3.2 D'altro canto il ricorrente non ha allegato alcun fatto impeditivo che possa avere influito sulla sua sfera soggettiva e decisionale, tale da indurlo in errore in relazione al contenuto della dichiarazione allegata a sostegno della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello stato (sez.4, n.47760 del 11/7/2018, Fiore, Rv.274354).

Egli si è limitato infatti ad affermare la corrispondenza dei dati red- dituali indicati nella istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con quelli elaborati nella autocertificazione ai fini dell'accesso alle prestazioni socio sa- nitarie ([OSCURATO:PERSONA]).

Sul punto peraltro il giudice distrettuale, con argomentare del tutto logico, ha riconosciuto che ben diversi sono i presupposti per accedere ai benefici connessi alla dichiarazione [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quelli relativi al gratuito patrocinio, stante la chiare dizione degli art.76 e 79 DPR 115/2002, che il ricorrente non poteva addurre, a giustificazione del proprio convincimento, una ignoranza sulla diversità delle relative discipline, laddove ai fini dell'ammissione al gratuito patro- cinio, ai sensi dell'art.76 citato, vanno riportati i redditi del nucleo familiare convi- vente (comma II), tenendo conto anche dei redditi esenti dall'imposta, o soggetti a imposta alla fonte o sostitutiva.

4. Quanto al terzo motivo di ricorso è stato precisato che ai fini dell'applica- bilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (sez.6, n.55107 del 8 Novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv.274647; sez.7, ordinanza n.10481 del 19 Gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv.283044).

In termini del tutto coerenti il giudice di appello ha escluso l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. in ragione dei precedenti penali dell'imputato e dei criteri di cui all'art.133 cod.pen. con particolare riferimento alla gravità della condotta (in ragione della consistenza dei redditi non dichiarati), della non irrilevanza del pregiudizio, tenuto conto che l'ABATE era stato ammesso al beneficio, non trascurando di porre in rilievo nel corpo della motivazione la condotta particolarmente decettiva del ricor- rente che aveva del tutto omesso di indicare nella dichiarazione allegata alla ri- chiesta di ammissione delle rilevanti componenti reddituali del coniuge convivente.

5. Infondato e privo di confronto con la motivazione della sentenza impu- gnata è altresì il motivo di ricorso con il quale di contesta il giudizio di equivalenza tra circostanze di segno opposto.

Va rilevato in proposito che ai fini dell'assolvi- mento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, ovvero al giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alle circostanze aggravanti, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, rv. 256172; n.44883 del 18/07/2014, Cavicchi, Rv.260627). 5.1 Nella specie il giudice distrettuale, in termini del tutto coerenti con le risultanze istruttorie e con motivazione non manifestamente illogica o contraddit- toria, ha valorizzato la gravità della condotta e del pregiudizio, assegnando altresì rilievo ai precedenti penali del reo e non attribuendo al comportamento proces- suale profili di particolare meritevolezza.

6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. ABATE Gianluca ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che confermava la decisione del Tribunale di Cosenza che, con il rico- noscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla ritenuta recidiva, lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione ed euro 400 di multa per il reato di cui all'art. 95 Dpr 115/2002. 2. La Corte di Appello preliminarmente disattendeva il motivo di doglianza concernente la nullità degli atti del giudizio in ragione della mancata assunzione della prova indicata dall'ABATE a discarico ai sensi dell'art.495 cod.proc.pen. , terzo comma, evidenziando che il profilo di nullità dedotto era da ritenersi a regime intermedio e che pertanto, ai sensi detltartt.180 e 182 cod.proc.pen., doveva essere dedotto entro l'udienza in cui il Tribunale aveva dichiarato l'esaurimento dell'istrut- toria dibattimentale, e che comunque la chiusura dell'istruttoria con l'invito alle parti a rassegnare le conclusioni costituiva una revoca implicita dell'ammissione delle prove non assunte. Quanto alla materialità del fatto reato il giudice distrettuale valorizzava la incoerenza tra i dati reddituali autocertificati dal dichiarante nella istanza di am- missione al patrocinio a spese dello Stato rispetto a quelli emergenti dagli accer- tamenti eseguiti dagli organi di PG in relazione al nucleo familiare dell'ABATE, ri- sultati di gran lunga superiori alla soglia di ammissione. Quanto all'elemento soggettivo escludeva che la discrasia tra percepito e cer- tificato potesse essere frutto di un errore incolpevole del dichiarante, in quanto nell'istanza di ammissione erano stati esclusi tanto alcuni redditi personali, rap- presentati da contributi di disoccupazione, quanto i redditi del coniuge, compreso nel nucleo familiare e tali dati rendevano irrilevante il fatto che la dichiarazione fosse coerente, in relazione all'anno di imposta 2013, alla situazione rappresentata dalla dichiarazione [OSCURATO:PERSONA] la quale, pure non assolvendo rilievo ai fini del procedi- mento di ammissione al patrocinio a spese dello stato, scontava la circostanza di indicare un reddito personale del dichiarante inferiore a quello reale. Quanto al trattamento sanzionatorio rilevava che si era in presenza di pena commisurata al minimo edittale e che non era plausibile un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche in considerazione della gravità della con- dotta e della presenza di precedenti significativi. Escludeva altresì la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. 3. Il ricorrente ha proposto quattro profili di doglianza.3.1 Con il primo motivo denuncia violazione di legge sostanziale e proces- suale e vizio motivazionale con riferimento alla ordinanza resa all'udienza del 28 Giugno 2018 al termine dell'audizione dei testi di accusa, con la quale il Tribunale di Cosenza aveva disposto la chiusura dell'istruttoria dibattimentale revocando im- plicitamente le prove a discarico precedentemente ammesse. Illegittima doveva ritenersi la motivazione adottata dal Tribunale in sentenza, che aveva riconosciuto la superfluità delle prove a discarico ammesse ovvero aveva rilevato una soprav- venuta carenza di interesse dell'imputato all'assunzione, in ragione del fatto che le prove erano state in precedenza ammesse e ritenute rilevanti. Contraria al det- tato normativo risultava altresì la motivazione della sentenza impugnata laddove aveva ritenuto la tardività della eccezione di nullità del provvedimento immotivato di revoca, formulata nei motivi di appello, laddove l'art.586 cod.proc.pen. prevede che l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso del giudizio debba essere proposta congiuntamente all'impugnazione contro la sentenza. In tale contesto risultava altresì illegittimo ed illogico il provvedimento assunto dal giudice di ap- pello che, a fronte di richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in relazione alla prova a discarico e pure a fronte di una situazione di obiettivo squi- librio e di incertezza sul thema decidendum, aveva declinato l'esercizio di tale fa- coltà. 3.2 Quanto ai profili di merito denunciava difetto di motivazione in quanto le sentenze di merito avevano utilizzato elementi reddituali relativi ad un anno dii:7 imposta diverso da quello di riferimento (2013), e che i fatti contestati non erano assistiti dalla verifica dell'elemento soggettivo del dolo che andava rigorosamente provato e doveva essere escluso, nella specie, in considerazione di elementi che deponevano per la ricorrenza di un errore scusabile, stante la obiettività dei dati reddituali riportati nella dichiarazione a fini [OSCURATO:PERSONA] e tenuto conto della esiguità dell'omissione. 3.3 Con una terza articolazione lamenta vizio motivazionale con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. 3.4 Con una quarta articolazione si duole in ordine al trattamento sanziona- torio con riferimento al mancato riconoscimento di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. Il primo motivo di ricorso, di ordine processuale, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata la quale, in termini del tutto conformi alla costante giurisprudenza di legittimità, ha escluso la deducibilità con i motivi di appello della dedotta nullità concernente la mancata assunzione della prova con- traria nel corso del giudizio di primo grado, e comunque ha richiamato i principi enunciati in ordine alla revoca implicita della prova in precedenza ammessa, in assenza di contestazioni della parte interessata alla sua assunzione, ai sensi dell'art.495 commi 2 e 4 in relazione agli art.180 e 182 cod.proc.pen. 2.1 'E stato affermato che il giudice il quale, senza avere assunto le testi- monianze a discarico ammesse, invita le parti alla discussione, esercita implicita- mente il potere di revoca dell'ammissione della prova e non ha un obbligo di mo- tivazione esplicita in sentenza dei motivi della revoca se, dal contesto delle argo- mentazioni, è possibile evincere che le ragioni del convincimento prescindono dalle prove ammesse e non assunte (sez.5, n.9687 del 2/12/2014, Mascali, Rv.263184, con precisazione che la revoca implicita non integra la violazione del dovere di sentire le parti, ex art.495 comma 4 cod.proc.pen.; cfr. sez.5, n.2511 del 24/11/2016, Mignogna, Rv. 269050). La giurisprudenza della Suprema Corte ha anche avuto modo di affermare che la omessa esplicitazione delle ragioni della revoca determina una nullità a regime intermedio che deve essere immediata- mente dedotta dalla parte presente ai sensi dell'art.182 comma 2 cod.proc.pen. con la conseguenza che, in caso contrario essa è sanata (sez.6, n.53823 del 5/10/2017, DM, Rv.271732; sez.5, n.16976 del 12/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.279166; sez.2, n.9761 del 10/02/2015, Rizzello, Rv.262210; sez.6, n.53823 del 5/10/2017, DM, Rv.271732) e pertanto non può più essere dedotta o rilevata nel giudizio di appello. Nella specie risulta incontestato che la prova articolata dalla difesa dell'imputato è stata revocata in assenza di alcuna contestazione sul punto da parte del difensore e che la discussione si è svolta sulla base del materiale istruttorio assunto. 3. Anche in relazione alle asserite carenze della sentenza impugnata in punto di affermazione della penale responsabilità dell'ABATE, il ricorso non si con- fronta appieno con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legitti- mità. 3.1 La Corte territoriale ha già chiaramente confutato, nel provvedimento impugnato, tutte le tesi oggi proposte, evidenziando che la richiesta di ammissione riportava dati reddituali assolutamente incompleti, dovendo gli stessi estendersi a tutti i componenti del nucleo familiare, stante la chiara dizione degli art.76 e 79 DPR 115/2002 e che pertanto, anche qualora si fosse trattato di un errore sulla norma extra penale, nondimeno lo stesso non avrebbe potuto essere ritenuto scu- sabile o incolpevole, in ragione dell'assoluta carenza di un quid pluris idoneo a trarre in inganno il prevenuto. In tema di patrocinio a spese dello Stato, le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, de- vono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, che esclude la re- sponsabilità per un difetto di controllo, di per sé integrante condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale (sez.4, n.37144 del 5/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.277129; n.7192 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Zappia 272192). Il giudice di appello con motivazione assolutamente coerente e non illogica ha invero escluso nella specie la ricorrenza di un difetto di controllo, laddove le dichiarazioni false e incomplete attengono a circostanze (componenti del nucleo familiare e redditi dagli stessi per- cepiti) che rientrano nella sfera di diretto controllo e di personale gestione del prevenuto, afferendo le stesse alla omessa inclusione nella autocertificazione di familiari conviventi, percettori di reddito che contribuivano a concorrere ai bisogni e alle esigenze di sostentamento della famiglia. 3.2 D'altro canto il ricorrente non ha allegato alcun fatto impeditivo che possa avere influito sulla sua sfera soggettiva e decisionale, tale da indurlo in errore in relazione al contenuto della dichiarazione allegata a sostegno della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello stato (sez.4, n.47760 del 11/7/2018, Fiore, Rv.274354). Egli si è limitato infatti ad affermare la corrispondenza dei dati red- dituali indicati nella istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con quelli elaborati nella autocertificazione ai fini dell'accesso alle prestazioni socio sa- nitarie ([OSCURATO:PERSONA]). Sul punto peraltro il giudice distrettuale, con argomentare del tutto logico, ha riconosciuto che ben diversi sono i presupposti per accedere ai benefici connessi alla dichiarazione [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quelli relativi al gratuito patrocinio, stante la chiare dizione degli art.76 e 79 DPR 115/2002, che il ricorrente non poteva addurre, a giustificazione del proprio convincimento, una ignoranza sulla diversità delle relative discipline, laddove ai fini dell'ammissione al gratuito patro- cinio, ai sensi dell'art.76 citato, vanno riportati i redditi del nucleo familiare convi- vente (comma II), tenendo conto anche dei redditi esenti dall'imposta, o soggetti a imposta alla fonte o sostitutiva. 4. Quanto al terzo motivo di ricorso è stato precisato che ai fini dell'applica- bilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (sez.6, n.55107 del 8 Novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv.274647; sez.7, ordinanza n.10481 del 19 Gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv.283044). In termini del tutto coerenti il giudice di appello ha escluso l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. in ragione dei precedenti penali dell'imputato e dei criteri di cui all'art.133 cod.pen. con particolare riferimento alla gravità della condotta (in ragione della consistenza dei redditi non dichiarati), della non irrilevanza del pregiudizio, tenuto conto che l'ABATE era stato ammesso al beneficio, non trascurando di porre in rilievo nel corpo della motivazione la condotta particolarmente decettiva del ricor- rente che aveva del tutto omesso di indicare nella dichiarazione allegata alla ri- chiesta di ammissione delle rilevanti componenti reddituali del coniuge convivente. 5. Infondato e privo di confronto con la motivazione della sentenza impu- gnata è altresì il motivo di ricorso con il quale di contesta il giudizio di equivalenza tra circostanze di segno opposto. Va rilevato in proposito che ai fini dell'assolvi- mento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, ovvero al giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alle circostanze aggravanti, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, rv. 256172; n.44883 del 18/07/2014, Cavicchi, Rv.260627). 5.1 Nella specie il giudice distrettuale, in termini del tutto coerenti con le risultanze istruttorie e con motivazione non manifestamente illogica o contraddit- toria, ha valorizzato la gravità della condotta e del pregiudizio, assegnando altresì rilievo ai precedenti penali del reo e non attribuendo al comportamento proces- suale profili di particolare meritevolezza. 6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes
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