CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44951/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso risultano reiterativi di identiche censure dedotte in sede di gravame adeguatamente confutate dai giudici di merito e declinato in fatto nella parte in cui tenta di accreditare una differente versione dei fatti già smentita nelle pertinenti fasi processuali; considerato che, contrariamente a quanto enunciato nel ricorso, i giudici di merito hanno evidenziato come Armillieri avesse certamente la disponibilità del luogo, adiacente alla abitazione, in cui erano state rinvenute le armi, esplosivo e stupefacente detenuto e coltivato in serra approvvigionata con energia sottratta al gestore, confutando con logicità e completezza la solo prospettata locazione della parte di immobile di proprietà, attiguo alla propria abitazione, a soggetto mai prima conosciuto e di cui non era in grado di indicare le generalità; che, con riferimento alle intercettazioni in carcere, il cui contenuto confermava la versione resa dal ricorrente, logica risulta la risposta della Corte di merito che ne ha escluso la rilevanza alla luce della niente affatto scontata possibilità che il ricorrente confidasse a terze persone la sua responsabilità in ordine alle ragioni della carcerazione; che il ricorrente tenta di accreditare una diversa versione, facendo diretto riferimento a parte del compendio probatorio ed offrendo una non consentita lettura alternativa a fronte di risposta dei Giudici di merito non illogica e completa; rilevato che irrilevante risulta quanto dedotto in ordine all'asserita omessa acquisizione della certificazione rilasciata dalla armeria in ordine al fatto che la carabina ad aria compressa fosse tra gli oggetti di libera vendita, visto che detta certificazione, comunque acquisita al procedimento, risulta inconferente rispetto al fatto che la carabina presentasse un'aumentata pressione non compatibile con quella se del caso oggetto di libera vendita di cui al citato atto; che il ricorso, nella parte in cui assegna alle conclusioni dell'accertamento tecnico svolto su detta arma, un differente significato rispetto a quello fatto logicamente proprio dai Giudici di merito, risulta declinato in fatto in quanto pone il Collegio al diretto cospetto delle risultanze processuali, operazione non consentita specie quando essa implica una parziale estrapolazione dei dati acquisiti al procedimento; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende