CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 11488/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 28254-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].MI. [OSCURATO:PERSONA] & C., in persona dell'amministratrice unica e legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo Studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], Via FUSCO, 104; - ricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL, divenuta titolare del credito di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e 2.-kr.122- 1 difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo Studio di quest'ultimo, Via [OSCURATO:PERSONA], 2 - controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma presso lo Studio di quest'ultimo, [OSCURATO:PERSONA], 82 - controricorrente - anche contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma presso lo Studio di quest'ultimo, Via PETRARCA, 5 - controricorrente - e nei confronti di B.F. [OSCURATO:PERSONA] - intimata- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].P.A. - intimata - e contro [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA], quale mandataria della creditrice doVALUE SPA, già doBANK SPA, cessionaria del credito di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo Studio di quest'ultimo, Viale dei PARIOLI, 74 -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 3336/2019 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 20/05/2019. Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Frosinone, con la sentenza n. 108/2012, dichiarava inefficaci, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] SPA (attrice), di MPS Gestione crediti [OSCURATO:SOCIETA], che agiva in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], e di [OSCURATO:PERSONA] del Frusinate s.c. per azioni (intervenute), una serie di atti dispositivi: quelli posti in essere da [OSCURATO:PERSONA] a favore della [OSCURATO:SOCIETA], quelli intercorsi tra la società [OSCURATO:PERSONA] e la BF Immobiliare e quelli intervenuti tra la BF Immobiliare e la società MA.MI Immobiliare, condannava i convenuti - [OSCURATO:PERSONA],. [OSCURATO:PERSONA], BF Immobiliare e [OSCURATO:SOCIETA] - al pagamento delle spese di lite e di CTU. MA.MI Immobiliare interponeva appello, chiedendo la riforma della sentenza di prime cure nella parte in cui aveva accolto la domanda revocatoria nei suoi confronti e, in via istruttoria, di ammettere prova per testi. Si costituivano in giudizio anche [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] del Frusinate e [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], domandando il rigetto dell'impugnazione. BF Immobiliare, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] restavano contumaci. A seguito di riassunzione del processo, dopo l'interruzione per intervenuto decesso del difensore di [OSCURATO:SOCIETA], si costituivano [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] del Frusinate. Con ricorso ex art. 303 c.p.c., il [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, premesso che il Tribunale di Frosinone aveva dichiarato il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA] e che, ai sensi dell'art. 43 L. F., il giudizio di appello si era automaticamente interrotto, chiedeva accertarsi la legittimazione esclusiva della curatela a subentrare e proseguire, ex art. 66 L.F., l'azione ex art. 2901 c.c., con declaratoria di sopravvenuto difetto di legittimazione passiva degli istituti di credito in relazione agli atti di compravendita intercorsi tra [OSCURATO:SOCIETA] e BF Immobiliare e di quello tra BF Immobiliare e MA.MI Immobiliare, con loro estromissione dal giudizio, oltre ad invocare, ex art.342 c.p.c., l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, a sostenerne la infondatezza. Si costituivano MA.MI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] del Frusinate, BF immobiliare ed [OSCURATO:PERSONA] restavano contumaci. La Corte territoriale, dichiarata la legittimazione esclusiva della curatela del [OSCURATO:SOCIETA] alla prosecuzione dell'azione revocatoria con estromissione degli istituti di credito e respinte le istanze istruttorie, perché non erano state reiterate in sede di precisazioni delle conclusioni nel giudizio di prime cure, rigettava l'appello, perché riteneva corretta la statuizione del Tribunale di Frosinone che, sulla scorta di una serie di circostanze univoche, aveva ritenuto provata la consapevolezza dell'appellante di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, evidenziando che alcuna circostanza risultava fornita dalla stessa, a fronte della rilevanza delle circostanze indiziarie, per dimostrare la sua buona fede. Avverso la suddetta decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA], formulando un solo motivo. Resistono con separati controricorsi [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] propone altresì ricorso incidentale basato su un solo motivo, illustrato con memoria. La causa è trattata in Camera di Consiglio ai sensi dell'ad 380 bis 1 c.p.c. Il PM non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] Ricorso principale di MA.MI Immobiliare 1.Con un solo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 2697 e 1147 c.c- in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La tesi della ricorrente è che la decisione impugnata non abbia correttamente applicato l'art. 2901 c.c., sotto il profilo della salvezza dei diritti acquistati dai terzi in buona fede, né la regola secondo cui la buona fede si presume e tantomeno quella, di cui all'art. 2697 c.c., che pone a carico di chi ritenga il contrario di provare in positivo la mala fede della controparte. A sostegno di tale ipotesi la società ricorrente assume che secondo la giurisprudenza di questa Corte il creditore per poter agire esecutivamente contro il terzo dovrà agire in revocatoria anche nei confronti del terzo acquirente e provare la sua mala fede, là dove, come nel caso di specie, il secondo acquisto sia stato trascritto anteriormente alla domanda revocatoria ed aggiunge che gli argomenti su cui si era basato il Tribunale di Frosinone e richiamati dalla sentenza impugnata per ritenere dimostrata la sua consapevolezza ... «possono essere definiti come perplessità espresse dal giudice e quindi si collocano nella mera sfera del dubbio» e, per tale ragione, non avrebbero dovuto essere assunte quali circostanze di fatto né c.ome elementi indiziari per trarne per presunzione la prova certa della sua mala fede. Contesta anche il valore indiziario della circostanza di avere costituito una società con oggetto sociale diverso da quello avente ad oggetto lo svolgimento di attività agricola ed invoca, quali prove indiziarie della propria buona fede, il fatto che gli immobili fossero stati acquistati completamente liberi da 'trascrizioni pregiudizievoli, l'inesistenza di alcun rapporto tra la società debitrice, i fideiussori e la società sua dante causa e, soprattutto, il decorso di più di un anno dalle vendite effettuate dalla DUEMME e da [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è inammissibile. Il motivo non coglie la ratio della decisione, là dove contesta alla Corte d'Appello di avere affermato che grava sul terzo sub-acquirente l'onere della prova della buona fede: invero la sentenza impugnata dice un'altra cosa, ossia che, a prescindere dall'affermazione - in effetti, erronea - circa la distribuzione dell'onere della prova, il Tribunale aveva comunque accertato che risultava provata la mala fede della MA.MI. e che quest'ultima non aveva portato in giudizio nulla di specifico per contrastare tale accertamento. Per il resto (nella parte introdotta da "sotto altro profilo"), la ricorrente non individua errori di diritto, ma si limita a contestare l'apprezzamento compiuto dal Tribunale e successivamente condiviso dalla Corte di Appello circa la ricorrenza di elementi comprovanti la malafede, sollecitando una diversa valutazione di merito che non è meritevole di accoglimento, stanti i caratteri morfologici e funzionali del giudizio di legittimità. Ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA] 2.Con un solo motivo alla sentenza impugnata si imputa la violazione e falsa applicazione degli artt. 66 L.F. e 2902, 2900 c.c. e dell'art. 100 c.p.c., in relazione agli artt. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. Oggetto di censura è la statuizione con cui la Corte d'Appello ha dichiarato la legittimazione esclusiva della curatela del [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione alla prosecuzione dell'azione revocatoria con estromissione, in relazione alla domanda ex art. 2901 c.c., degli istituti di credito. Premesso in fatto che la [OSCURATO:SOCIETA] e i suoi fideiussori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], erano debitori della banca [OSCURATO:SOCIETA] dell'importo di euro 1.032.231,02, che la [OSCURATO:SOCIETA], al momento di dar corso alle azioni di recupero del suddetto credito, verificava che la debitrice principale ed i fideiussori avevano disposto di tutto il loro patrimonio immobiliare, attraverso una serie di atti dispositivi a favore della BF immobiliare che aveva poi trasferito quanto acquistato alla società [OSCURATO:SOCIETA], la ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe ammesso correttamente il curatore fallimentare a coltivare l'azione revocatoria, ma avrebbe errato nell'estrometterla dal giudizio, perché facendolo avrebbe violato gli artt. 2901 c.c. e 66 I.fall., avendoli estesi ad atti dispositivi estranei alla titolarità della Curatela della Duemme e di esclusiva attribuzione alla banca in quanto [OSCURATO:PERSONA] e la BF Immobiliare non erano soggetti al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] anche sotto il profilo della normativa di cui all'art. 2900 c.c. Va precisato che la sentenza impugnata, a p. 8, dà atto che la Curatela aveva chiesto di subentrare alle banche nell'azione revocatoria relativa all'atto di vendita intercorso tra la [OSCURATO:PERSONA] immobiliare e di quella tra BF Immobiliare e MA.mi e non anche all'atto tra EgidIo Buccitti e la BF Immobiliare, peraltro non oggetto di gravame). Deve dunque ritenersi che la censura mossa dalla ricorrente incidentale alla sentenza non colga nel segno, giacché la sentenza, con una statuizione che non è stata censurata, che, anzi, è stata ritenuta corretta, e su cui non è necessario soffermarsi, ha ritenuto che la curatela fosse titolare della speciale legittimazione sostitutiva dell'originario creditore procedente nell'esercizio dell'azione revocatoria avente ad oggetto gli atti summenzionati, cioè quello con cui la Duemme aveva venduto a BF Immobiliare i diritti sui beni immobili in Veroli - l'atto della fallita all'origine del successivo trasferimento - e quello con cui BF Immobiliare aveva venduto tutto quello acquistato in precedenza, anche ciò che aveva acquistato da DUEMME costruzioni, a MA.MI Costruzioni (terzo avente causa dal primo acquirente del fallito). Erra, pertanto, la ricorrente ad insistere sulla non ricorrenza della legittimazione della curatela in sostituzione del creditore individuale «anche in relazione alle compravendite riguardanti i beni compravenduti tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la BF ... per violazione della normativa di cui agli artt. 100 c.p.c., 2901 c.c., 2900 c.c., e 66 legge fallimentare». Tanto basta a rendere inammissibile il ricorso incidentale. 3.Data la reciproca soccombenza, si dispone la compensazione delle spese tra ricorrente principale e ricorrente incidentale. 4. MAMI. Immobiliare è tenuta a pagare le spese di giudizio, nella misura indicata in dispositivo, a favore dei controricorrenti al ricorso principale: Fallimento DUEMME Immobiliare e [OSCURATO:PERSONA]. 5.Quello di [OSCURATO:PERSONA] non è un controricorso, bensì un atto di costituzione. Nulla pertanto deve essergli liquidato per le spese del giudizio di legittimità, anche in considerazione del fatto che non vi era da parte sua alcun interesse a resistere al ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. 6.Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per porre a carico di entrambe le ricorrenti, quella principale e quella incidentale, l'obbligo di pagamento del doppio contributo unificato. PQM La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale, compensa le spese tra ricorrente principale e rincorrente incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, liquidandole in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge a favore del [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione e in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge a favore di [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambe le parti ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così d