CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024
Cassazione n. 05289/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' COSIMO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 20 febbraio 2024 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Con dette decisioni è stata affermata la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 4 legge n.110/1975 (porto di un manganello telescopico in metallo). 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati e generici. Tutte le doglianze riguardano punti (giustificato motivo del porto, qualificazione giuridica, trattamento sanzionatorio) oggetto di corretta ed adeguata trattazione in sede di merito. La ríproposizione delle doglianze senza adeguato confronto con le motivazioni di merito ricade nel vizio di genericità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]