CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 settembre 2023
Cassazione n. 27388/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18235/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 228/2020 depositato il 10/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso il decreto reso il 10 dicembre 2020 dalla Corte d’appello di Catanzaro, che ha rigettato l’opposizione ex art. 5 - ter della l. n. 89 del 2001 contro il decreto del 21 gennaio 2020, con cui era stata respinta la domanda di equa riparazione, avanzata in data 17 ottobre 2019, per la irragionevole durata di un giudizio penale svoltosi in primo ed in grado di appello dal 2008 al 2019 e conclusosi con la declaratoria di prescrizione del reato contestato alla Aiello. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. 3. La Corte d’appello di Catanzaro ha ritenuto l’opposizione “per un verso inammissibile e per altro verso infondata”. Inammissibile “laddove si invoca l’assenza di condotte dilatorie da parte dell’imputata, senza considerare il mutato quadro normativo che ha condotto questa Corte al rigetto del ricorso per equa riparazione e senza neppure contestare che ‹‹il presente ricorso resta soggetto alla novella della l. 89/2001 entrata in vigore il 1° gennaio 2016››”. Per cui “la negazione del diritto all’equa riparazione non può più dirsi, alla luce della citata novella legislativa, conseguente solo alla presenza di pratiche dilatorie, ma, al contrario la presunzione è esattamente di ordine inverso, dovendosi presumere che il mero decorso del tempo abbia consolidato un vantaggio in capo all’imputato che ha potuto così fruire della prescrizione, vantaggio visto nel suo verificarsi obiettivo ed indipendente dalla riferibilità del risultato”. Infondata “nella parte in cui si invoca il superamento della ragionevole durata del processo di primo grado (conclusosi con la condanna dell’imputata) ed il raggiungimento della prescrizione soltanto in grado di appello. E ciò in ragione del fatto che, secondo la disciplina della prescrizione penale, anche la durata del processo di primo grado ha concorso in modo rilevante alla maturazione del termine di prescrizione, per cui detta fase processuale ha spiegato efficacia e rilevanza causale nella estinzione del reato e nella vantaggiosa possibilità per l’imputata di poter fruire della prescrizione. Di conseguenza il vantaggio ottenuto è inscindibilmente connesso non solo alla durata del processo di appello, ma soprattutto a quello di primo grado, con la conseguenza che anche sotto questo profilo l’opposizione si manifesta infondata”. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 2-bis, 2-ter e 2-sexies lettera a), legge n. 89 del 2001. La ricorrente espone le vicende del procedimento penale e del primo grado del processo, che si era concluso con la condanna ad un anno di reclusione e ad € 200,00 di multa, ed evidenzia l’irragionevole durata del giudizio, causa di gravi pregiudizi. I giudici dell’opposizione neppure avrebbero argomentato se l’esito del proscioglimento in appello per prescrizione del reato fosse riconducibile a comportamenti dilatori dell’imputata. Inoltre, l’esame di “tutta la documentazione prodotta” avrebbe consentito di superare la presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata. 5. Il ricorso risulta inammissibile per la carenza di specifica riferibilità delle censure alla ratio decidendidel decreto impugnato e per aver lo stesso risolto la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa, senza che la ricorrente offra elementi per superare tale orientamento (art. 360-bis n. 1, c.p.c.). 5.1. Torna applicabile ratione temporis, come ha affermato la Corte d’appello di Catanzaro, avuto riguardo al momento di proposizione della domanda di equa riparazione (17 ottobre 2019),l'art. 2, comma 2-sexies, lett. a), della l. n. 89 del 2001, introdotto dalla l. n. 208 del 2015, secondo cui si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di “dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all'imputato”. Questa norma ha dettato una nuova disciplina della formazione e valutazione della prova nel processo, dando luogo ad un mutamento dei presupposti legali cui è condizionata la disciplina di ogni singolo caso concreto (Cass. n. 19741 del 2020). 5.2. Opera, dunque, una delle fattispecie di presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, introdotte con la l. n. 208 del 2015 all’art. 2, comma 2-sexies della l. n. 89 del 2001. Le ipotesi ivi considerate costituiscono prova "completa", alla quale il giudice di merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, salvo pur sempre il limite della motivazione del proprio convincimento, nonché quello dell'esame degli eventuali elementi indiziari contrari al fatto ignoto dell'inesistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, che si pretende legislativamente di desumere tramite l'allestita presunzione. È stata così posta, in favore dell'Amministrazione, in vista della statuizione giudiziale, una più favorevole presunzione legale relativa rispetto al quadro legislativo previgente. 5.3. A fronte di tale cornice normativa, sono inconferenti le argomentazioni della ricorrente che, ricollegandosi a principi elaborati nella vigenza della precedente disciplina, oneravano il giudice, che volesse negare l’indennizzo, di accertare che l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione fosse connessa a intenzionali condotte dilatorie della parte, ovvero alla utilizzazione, da parte dell'imputato, di strategie sconfinanti nell'abuso del diritto di difesa. 5.4. La ricorrente, nel sostenere che la prova dell’esistenza del danno per violazione del termine ragionevole del processo penale sia insita nello stesso accertamento di detta violazione, si è limitata ad allegare una prova contraria costituita dalla presunzione semplice avversa, che trae dal fatto noto della durata non ragionevole del giudizio il fatto ignoto, del tutto opposto a quello normativamente presunto in ipotesi di estinzione, del danno non patrimoniale da indennizzare. Va comunque ribadito che spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge e che l'accertamento dell'esistenza, sufficienza e rilevanza della prova contraria, la quale consenta il superamento delle presunzioni di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, di cui all'art. 2, comma 2-sexies, implica una tipica indagine di fatto, istituzionalmente attribuita dalla legge al giudice di merito, ma pur sempre sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (si vedano Cass.n. 25542 del 2019; n. 7041 del 2021; n. 12026 del 2022). 6. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, regolandosi secondo soccombenza le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo. Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 1.500,00 per compensi, oltre alle spese