CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28804/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 3 ottobre 2025, la Corte di appello di Romaconfermava la sentenza emessa dal Tribunale di Civitavecchia il 9 dicembre2024. Per quanto oggi di interesse, dichiarava inammissibile la richiesta disostituzione della pena detentiva con quella della detenzione domiciliare propostacon i motivi aggiunti. Osservava che l’istanza doveva essere necessariamenteformulata al giudice avanti il quale il processo pendeva nel momento dell’entratain vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 (30.12.2022) e che, nel caso di specie, nonpoteva essere proposta con i motivi di appello in quanto non era applicabile ladisciplina transitoria di cui all’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 in quanto l’appelloera stato proposto in data successiva all’entrata in vigore della norma.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente articolando un unico motivo di ricorso con il quale denuncia violazionedi legge. Rappresenta che, al momento della pronuncia della sentenza di primogrado, egli non poteva immaginare come si sarebbe concluso il processo, nelquale tre dei quattro reati contestati sono stati dichiarati estinti per remissione diquerela; che, egli, in quel momento era detenuto e non aveva un domicilioidoneo; che, invece, successivamente, egli era riuscito ad individuare undomicilio sicché nessuna ragione ostava all’accoglimento della domanda che,comunque, era stata tempestivamente presentata con motivi aggiunti in appello.[OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.2. Deve premettersi che la sentenza del Tribunale diCivitavecchia impugnata avanti la Corte di appello di Roma è statapronunciata il 9 dicembre 2024 ovvero nella vigenza della c.d. RiformaCartabia. Non viene, quindi, in considerazione la disciplina transitoriadi cui all’art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022. La disciplina del grado diappello trova la propria disciplina nell’art. 598-bis cod. proc. pen. che,al comma 1-bis fa salva l’applicazione del principio devolutivo di cuiall’art. 597 cod. proc. pen. Ne discende che l’applicazione dellesanzioni sostitutive non può costituire oggetto di applicazione d’ufficio,non essendo tale potere previsto tra le eccezioni al principiodevolutivo di cui al comma quinto del menzionato art. 597, cod. proc.pen. Si rende, quindi, necessario che la domanda venga proposta conspecifico motivo di gravame.Ulteriore implicazione di tale principio è che la richiesta disostituzione della pena detentiva che sia formulata con motivi nuovi èammissibile in quanto si colleghi ad uno specifico motivo di gravameprospettato con l'atto di appello. Ciò in applicazione del consolidatoprincipio di questa Corte in forza del quale i "motivi nuovi" a sostegnodell'impugnazione devono avere ad oggetto i capi o i punti delladecisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto digravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. U, n.4683 del 25/02/1998, Rv. 210259-01; Sez. 2, n. 17693 del17/01/2018, Rv. 272821-01).A tale limite soggiace, pertanto, anche la richiesta di sostituzionedella pena detentiva che non sia formulata con l'atto originario diappello, ma (per la prima volta) con i motivi nuovi, con laconseguenza che la richiesta può ritenersi ammissibile e tempestiva,quando sia comunque collegata ad uno dei motivi di gravame.Deve, quindi, verificarsi quando la domanda relativa alle penesostitutive possa ritenersi collegata ad un motivo di gravame. Sulpunto, si è condivisibilmente evidenziato che l’introduzione dell’art.20-bis cod. pen. nel Capo I del Titolo II del Libro I del codice penalerelativo alle pene, ha avuto lo scopo precipuo di «includereespressamente le pene sostitutive nel sistema delle pene, delineatodalla parte generale del codice» e si è tratto da ciò la conseguenza che«Se, dunque, le pene sostitutive delle pene detentive brevicostituiscono "vere e proprie pene, per quanto non edittali", neconsegue che quando con l'atto di appello si sia formulato unospecifico motivo di gravame concernente la pena, l'eventualesuccessiva richiesta di applicazione di una pena sostitutiva formulatanei motivi nuovi deve ritenersi ammissibile in quanto concernente ilpunto della decisione impugnata già enunciato nell'originario atto digravame, di cui costituisce sviluppo”, con l’ulteriore precisazione che“è, tuttavia, necessario che il motivo di appello contenga specifichecensure in punto di determinazione della pena, non rilevando, a talifini, la prospettazione di doglianze formulate genericamente conriguardo al "trattamento sanzionatorio" che, in realtà, si concentrinosu punti diversi della decisione (quali, a mero titolo di esempio, ilgiudizio di sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti) purpotenzialmente idonei ad incidere, di riflesso, sulla determinazionedella pena» (Sez. 6, n. 11742 del 11/02/2026, Rv. 289652 – 01).Nel caso in esame, per quanto evincibile dalla sentenza di appelloimpugnata, uno specifico motivo di gravame atteneva alla entità dellapena inflitta che si deduceva essere molto superiore al minimoedittale, con la conseguenza che la domanda di pena sostitutiva delladetenzione domiciliare proposta con i motivi aggiunti costituiscesviluppo del motivo di appello specificamente concernente l'entitàdella pena, con il quale l'odierno ricorrente si era doluto delconsistente scostamento dal minimo edittale, di cui aveva invocatol'applicazione. La richiesta era, dunque, ammissibile.La Corte di appello è, quindi, incorsa in violazione di leggeallorquando ha ritenuto inammissibile il motivo aggiunto sulpresupposto che, alla fattispecie, non fosse applicabile la disciplinatransitoria di cui all’art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022, senzaconsiderare che, in base ai principi dinnanzi esposti, la formulazione diun motivo di gravame relativo alla pena consentiva, in ossequio alprincipio devolutivo, anche l’esame del motivo aggiunto collegato,relativo alla domanda di pena sostitutiva.3. Per i motivi esposti, la sentenza impugnata deve essereannullata relativamente alla sostituzione della pena, con rinvio pernuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello diRoma. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata relativamente alla sostituzione della pena, conrinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello diRomaCosì è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]