Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:C:2008:641
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑38/07 P
[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] BV
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Impugnazione — Sgravio dei dazi all’importazione — Decisione della [OSCURATO:PERSONA] — Art. 239 del codice doganale — Esistenza di una situazione particolare — Mancanza di frode — Negligenza manifesta dell’importatore»
Massime della sentenza
1.
Impugnazione — Motivi di ricorso — Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale — Irricevibilità
[Art. 225 CE; Statuto della Corte, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)]
2.
Risorse proprie delle Comunità europee — Rimborso o sgravio dei dazi all’importazione
(Regolamenti del Consiglio n. 2658/87, allegato I, e n. 2913/92, art. 239; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 1196/97, allegato)
1.
Dagli artt. 225 CE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura
della stessa risulta che l’atto d’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi censurati della sentenza di cui
si chiede l’annullamento, nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda. Un ricorso che si
limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale non risponde
ai requisiti di motivazione stabiliti da tali disposizioni. Tuttavia, se un ricorrente contesta l’interpretazione o l’applicazione
del diritto comunitario data dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere sollevati di nuovo
nel corso del procedimento di impugnazione.
Ne consegue che è ricevibile l’atto di impugnazione con cui un ricorrente, pur avvalendosi degli argomenti già presentati
a sostegno del ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale, contesta tuttavia l’interpretazione che quest’ultimo ha dato.
(v. punti 33-36)
2.
Per valutare se vi sia manifesta negligenza ai sensi dell’art. 239 del codice doganale comunitario, è necessario tener conto
in particolare della complessità delle norme il cui inadempimento ha fatto sorgere l’obbligazione doganale, nonché dell’esperienza
professionale e della diligenza dell’operatore.
A tale riguardo, in primo luogo, non vi è alcuna particolare complessità qualora, nel caso di un operatore che abbia domandato
lo sgravio dei dazi per operazioni d’importazione successive all’entrata in vigore del regolamento n. 1196/97, relativo alla
classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, la pubblicazione di detto regolamento abbia posto fine all’eventuale
complessità della legislazione originata dalla mancanza di taluni termini nella versione olandese del testo della sottovoce
1905 90 20 della nomenclatura combinata, concernente la classificazione della carta di riso. Infatti, anche se il testo della
versione olandese della suddetta sottovoce poteva sembrare meno preciso di quello di altre versioni linguistiche, resta cionondimeno
il fatto che tale regolamento di classificazione, direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi, descrive
in maniera esplicita e inequivocabile i prodotti che devono essere classificati alla detta sottovoce e ai quali corrispondono
quelli importati dall’operatore in questione.
In secondo luogo, per quanto riguarda l’esperienza professionale, l’operatore che si è rivolto ai servizi di un agente doganale
non può sottrarsi al recupero di dazi doganali invocando la propria inesperienza in materia di formalità doganali. Infatti,
se del caso, gli operatori potrebbero eludere il requisito relativo all’esperienza professionale avvalendosi sistematicamente
dei servizi di specialisti in materia doganale e, pertanto, sarebbero gli operatori che realizzano da soli le proprie operazioni
doganali ad essere sfavoriti con riferimento alla procedura prevista dall’art. 239 del codice doganale comunitario. Ne consegue
che, nei limiti in cui l’agente agisca a nome e per conto dell’importatore, gli elementi riguardanti l’eventuale negligenza
di tale agente, ivi compreso il livello della sua esperienza professionale, devono essere presi in considerazione ai fini
della valutazione della negligenza di detto importatore.
In terzo luogo, con riferimento alla diligenza dell’operatore, occorre rilevare che un operatore diligente, che abbia preso
conoscenza di un regolamento di classificazione pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, non può limitarsi
a proseguire l’importazione della sua merce sotto una voce della nomenclatura combinata solo perché tale classificazione è
stata accettata da detta amministrazione. Infatti, ammettere una negligenza siffatta finirebbe per incoraggiare gli operatori
a trarre profitto dagli errori delle autorità doganali. Peraltro, l’errore dell’amministrazione doganale, che era già stato
preso in considerazione nella fattispecie in sede di esame dell’esistenza di una situazione particolare, non può, in linea
di principio, esimere l’operatore dalle conseguenze della propria negligenza.
(v. punti 40, 42-43, 46, 53-54, 64-65)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
20 novembre 2008 (
*
)
«Impugnazione – Sgravio dei dazi all’importazione – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] – Art. 239 del codice doganale – Esistenza di una situazione particolare – Mancanza di frode – Negligenza manifesta dell’importatore»
Nel procedimento C‑38/07 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 29 gennaio 2007,
[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] BV
, rappresentata dall’avv. H. de Bie, advocaat,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
, rappresentata dal sig. X. Lewis, in qualità di agente, assistito dall’avv. F. Tuytschaever, advocaat, con domicilio eletto
in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C. W. A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J.‑C. Bonichot, J. Makarczyk, P. Kūris e dalla sig.ra C.
Toader (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 maggio 2008,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 settembre 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la sua impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: la «H & S») chiede l’annullamento
della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 30 novembre 2006, causa T‑382/04, [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto ad
ottenere l’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 17 giugno 2004, REM 19/2002, che dichiara che lo sgravio dei dazi
all’importazione è ingiustificato in un caso particolare (in prosieguo: la «decisione controversa»).
Contesto normativo
La normativa relativa alla classificazione doganale della carta di riso
2
Il regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa
doganale comune (GU L 256, pag. 1), ha istituito una nomenclatura completa delle merci che sono oggetto di operazioni d’importazione
o di esportazione nella Comunità europea (in prosieguo: la «NC»); tale nomenclatura figura nell’allegato I di questo regolamento.
3
Le sottovoci 1901 90 99 e 1905 90 20 della NC, nella formulazione risultante dal regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 13 agosto
1997, n. 1624, che modifica l’allegato I del regolamento n. 2658/87 (GU L 224, pag. 16), erano applicabili nella fattispecie.
4
Nella versione in lingua italiana, le voci 1901 e 1905 della NC, nonché le relative sottovoci sono così formulate:
«1901
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao (…),
non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao (…),
non nominate né comprese altrove:
(...)
1901 90 99
(…)
– – – altri:
1905
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi
utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:
(...)
1905 90
– altri:
(...)
1905 90 20
– – Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di
amido o di fecola e prodotti simili».
5
La versione olandese della NC descrive nel seguente modo la voce 1905 e le relative sottovoci:
«1905
Brood, gebak, biscuits en andere bakkerswaren, ook indien deze producten cacao bevatten; ouwel in bladen, hosties, ouwels
voor geneesmiddelen, plakouwels en dergelijke producten van meel of van zetmeel
(...)
1905 90
– andere:
(...)
1905 90 20
– – ouwel in bladen, hosties, ouwels voor geneesmiddelen, plakouwels en dergelijke producten, van meel of van zetmeel».
6
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della NC nella Comunità, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee può adottare,
ai sensi dell’art. 9, n. 1, lett. a), primo trattino, del regolamento n. 2658/87, le misure relative alla classificazione
di merci particolari nella NC.
7
In base all’allegato del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 27 giugno 1997, n. 1196, relativo alla classificazione di talune
merci nella nomenclatura combinata (GU L 170, pag. 13; in prosieguo: il «regolamento di classificazione»), nella sottovoce
1905 90 20 della NC rientrano le «preparazion[i] alimentar[i], sotto forma di fogli essiccati, traslucidi, di varie dimensioni,
fatti di farina di riso, sale e acqua». Tale allegato precisa altresì che «[d]opo essere stati immersi in acqua (…), questi
fogli vengono generalmente utilizzati come involucri per “involtini primavera ” e prodotti simili».
La normativa relativa allo sgravio dei dazi all’importazione
8
L’art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302,
pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, n. 82/97 (GU 1997,
L 17, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»), così dispone:
«1. Alle condizioni previste all’articolo 64, paragrafo 2 e fatte salve le disposizioni adottate nel quadro dell’articolo 243,
paragrafo 2, lettera b) chiunque può farsi rappresentare presso l’autorità doganale per l’espletamento di atti e formalità
previsti dalla normativa doganale.
2. La rappresentanza può essere:
– diretta, quando il rappresentante agisce a nome e per conto di terzi
oppure
– indiretta, quando il rappresentante agisce a nome proprio ma per conto di terzi.
(...)».
9
L’art. 239 del codice doganale prevede:
«1. Si può procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione in situazioni diverse da
quelle di cui agli articoli 236, 237 e 238:
– da determinarsi secondo la procedura del comitato,
– dovute a circostanze che non implicano frode o manifesta negligenza da parte dell’interessato. Le situazioni in cui si applica
la presente disposizione e le modalità procedurali da osservare sono definite secondo la procedura del comitato. Il rimborso
e lo sgravio possono essere subordinati a condizioni particolari.
2. Il rimborso o lo sgravio dei dazi per i motivi di cui al paragrafo 1 è concesso su richiesta presentata all’ufficio doganale
interessato (…)».
I fatti risultanti dalla sentenza impugnata
10
La società H & S, con sede nei [OSCURATO:PERSONA], importa carta di riso dal Vietnam. A tale titolo si è avvalsa dei servizi di un
agente doganale, ossia la [OSCURATO:PERSONA] BV, che ha designato come suo rappresentante diretto ai sensi dell’art. 5,
n. 2, del codice doganale.
11
La H & S ha dichiarato la carta di riso da essa importata alla sottovoce 1901 90 99 della NC. Con lettera 21 marzo 1996 l’amministrazione
doganale olandese (in prosieguo: l’«amministrazione doganale») ha comunicato alla ricorrente che la carta di riso in questione
in effetti doveva essere classificata alla detta voce.
12
Il 27 giugno 1997 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il regolamento di classificazione, che è stato pubblicato nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
del 28 giugno 1997 ed è entrato in vigore il 19 luglio successivo.
13
Nonostante l’esistenza di tale regolamento di classificazione, la H & S ha continuato ad importare carta di riso alla sottovoce
1901 90 99 della NC e l’amministrazione doganale ha accettato ancora sotto tale classificazione 29 dichiarazioni in 6 mesi
(previo controllo dei documenti e, in un caso, di un controllo fisico). Il 16 marzo 1998 l’amministrazione doganale ha tuttavia
informato la ricorrente che la merce in questione non doveva essere classificata alla sottovoce 1901 90 99 della NC, ma alla
sottovoce 1905 90 20 della NC. Ciononostante, lo stesso giorno, in un momento successivo, essa ha constatato la conformità
di una dichiarazione che classificava la carta di riso alla sottovoce 1901 90 99 della NC. A decorrere dal 17 marzo 1998 la
ricorrente ha importato tale merce classificandola alla sottovoce 1905 90 20 della NC.
14
Con lettera 22 novembre 2000 l’amministrazione doganale ha informato la H & S che, per il periodo compreso tra il 13 novembre
1997 e il 31 dicembre 1998, avrebbe proceduto alla contabilizzazione a posteriori di dazi all’importazione per un totale di
NLG 645 399,50 (ossia EUR 292 869,52), poiché tale società durante il periodo summenzionato aveva classificato erroneamente
le merci in questione, dato che la voce 1905 90 20 della NC era quella conforme al regolamento di classificazione. A seguito
di adeguamento, tale importo è stato infine fissato a NLG 636 518,40, corrispondente alle dichiarazioni depositate con la
classificazione errata alla sottovoce 1901 90 99 della NC durante il periodo compreso tra il 25 novembre 1997 e il 2 febbraio
1998.
15
Accogliendo una domanda della H & S in tale senso, il Regno dei [OSCURATO:PERSONA], in data 13 settembre 2002, ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA]
di stabilire, in forza dell’art. 239 del codice doganale, se fosse giustificata la concessione a tale società dello sgravio
dei dazi all’importazione.
16
Il 17 giugno 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione controversa. In tale decisione essa ha constatato l’esistenza di
una situazione particolare ai sensi dell’art. 239 del codice doganale. Tuttavia essa ha osservato che la H & S aveva dato
prova di manifesta negligenza, in quanto, sebbene tale società fosse un operatore esperto e il regolamento di classificazione
avesse eliminato la complessità della legislazione che sarebbe potuta esistere in precedenza, essa non aveva compiuto alcun
passo per informarsi sull’esattezza della prassi dell’amministrazione doganale, che era palesemente contraria al detto regolamento.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
17
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 settembre 2004, la H & S ha proposto ricorso avverso
la decisione controversa diretto a ottenere, da un lato, l’annullamento di quest’ultima nella parte in cui constatava che
la domanda di sgravio dei dazi non era giustificata e, dall’altro, la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alle spese. Quanto ad essa,
la [OSCURATO:PERSONA] concludeva per il rigetto del ricorso e per la condanna della ricorrente alle spese.
18
A sostegno del ricorso la H & S faceva valere tre motivi di annullamento della decisione controversa, relativi, in primo luogo,
ad una violazione dell’art. 239 del codice doganale, ad un’errata valutazione dei fatti e ad un vizio di motivazione di tale
decisione, in secondo luogo, ad una violazione dei principi di buona amministrazione, nonché della parità di trattamento e,
in terzo luogo, ad una violazione del principio di proporzionalità.
19
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso della H & S.
20
Con il primo motivo la H & S deduceva in particolare la complessità della normativa, in quanto la versione olandese della
NC, a differenza delle altre versioni linguistiche, non conteneva un riferimento esplicito alle «paste in sfoglie essiccate
di farina», cosicché, sulla falsariga dell’amministrazione doganale che aveva raccomandato in passato una classificazione
di tale merce alla sottovoce 1901 90 99 della NC, detta società aveva potuto ritenere in buona fede che fogli di riso rientrassero
in tale sottovoce. Inoltre, il regolamento di classificazione sarebbe in contrasto con la versione olandese della NC e non
le poteva dunque essere opposto.
21
La H & S faceva valere inoltre di non essere un importatore esperto e che non le poteva essere imputata l’esperienza professionale
del suo agente doganale. A tale riguardo essa affermava che l’eventuale negligenza di quest’ultimo, che non aveva preso conoscenza
del regolamento di classificazione pubblicato nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
, non poteva essere presa in considerazione per addebitarle una manifesta negligenza.
22
A tale riguardo, dopo aver precisato innanzitutto, al punto 43 della sentenza impugnata, che la controversia verteva esclusivamente
sulla questione di sapere se la [OSCURATO:PERSONA] avesse potuto validamente considerare sussistente una manifesta negligenza da
parte della H & S, il Tribunale, al punto successivo della stessa sentenza, ha ricordato che secondo la giurisprudenza risultante
dalla sentenza 11 novembre 1999, causa C‑48/98, Söhl e Söhlke ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7877, punto 56), si doveva tener conto in particolare,
ai fini della valutazione della manifesta negligenza, della complessità delle disposizioni la cui mancata esecuzione ha fatto
sorgere l’obbligazione doganale, dell’esperienza professionale, nonché della diligenza dell’operatore.
23
Il Tribunale ha successivamente osservato, al punto 58 della sentenza impugnata, che la pubblicazione del regolamento di classificazione
aveva posto fine all’eventuale complessità della legislazione originata dalla mancanza di taluni termini nella versione olandese
del testo della sottovoce 1905 90 20 della NC. Al punto 70 di detta sentenza, esso ha considerato che gli elementi riguardanti
la possibile negligenza dell’agente doganale, compresa la sua esperienza professionale, dovevano essere imputati alla H & S.
Infine, al punto 75 della stessa sentenza, il Tribunale ha ricordato che spetta all’operatore, qualora nutra dubbi sull’esatta
applicazione delle disposizioni il cui inadempimento può far sorgere un’obbligazione doganale, informarsi e chiedere tutti
i chiarimenti possibili per non contravvenire a dette disposizioni.
24
Il Tribunale ha pertanto concluso, al punto 87 della sentenza impugnata, che non essendosi informati presso l’amministrazione
doganale sulle ragioni della discordanza tra la sua prassi di classificazione e le disposizioni del regolamento di classificazione,
la H & S e il suo agente doganale non avevano dato prova della diligenza richiesta dall’art. 239 del codice doganale.
25
Ciò premesso, il Tribunale, al punto 96 della sentenza impugnata, ha considerato che la H & S non aveva dimostrato né una
violazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell’art. 239 del codice doganale, né un’errata valutazione dei fatti da parte di quest’ultima,
e neppure un vizio di motivazione della decisione controversa, e, di conseguenza, ha respinto il primo motivo.
26
Con il secondo motivo la H & S contestava in particolare alla [OSCURATO:PERSONA] di avere dimostrato un rigore eccessivo, in violazione
del principio di buona amministrazione, non prendendo in considerazione gli errori dell’amministrazione doganale nel valutare
la diligenza dell’importatore.
27
A tale riguardo il Tribunale, al punto 103 della sentenza impugnata, ha ritenuto che la negligenza dell’amministrazione doganale
fosse già stata presa in considerazione nella valutazione dell’esistenza di una situazione particolare, ma che essa tuttavia
non può esimere la ricorrente dalle conseguenze della propria negligenza.
28
Riguardo al terzo motivo, il Tribunale, al punto 111 della sentenza impugnata, ha constatato che, qualora le condizioni di
applicazione dell’art. 239 del codice doganale non siano soddisfatte, il rifiuto di sgravio dei dazi non costituisce una violazione
del principio di proporzionalità.
Sull’impugnazione
29
Con la sua impugnazione la H & S chiede l’annullamento della sentenza impugnata e della decisione controversa, nonché la condanna
della [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
30
Da parte sua, la [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto dell’impugnazione in quanto infondata e per la condanna della H & S alle
spese.
31
A sostegno dell’impugnazione, la H & S deduce in sostanza un motivo unico, vertente sulla violazione da parte del Tribunale
dell’art. 239 del codice doganale per quanto riguarda la valutazione della condizione relativa alla mancanza di manifesta
negligenza dell’operatore. Tale motivo si articola in tre parti corrispondenti ai tre elementi presi in considerazione dalla
giurisprudenza nell’ambito di tale valutazione, ossia la complessità della legislazione, l’esperienza professionale e la diligenza
dell’importatore.
32
[OSCURATO:PERSONA], da parte sua, ritiene che il Tribunale abbia correttamente applicato l’art. 239 del codice doganale. Inoltre,
pur precisando che non intende sollevare un’eccezione d’irricevibilità, essa constata che la H & S ribadisce, talvolta letteralmente,
gli argomenti da essa formulati dinanzi al Tribunale.
Sulla ricevibilità
33
Occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, dagli artt. 225 CE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte
di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della stessa risulta che l’atto d’impugnazione deve indicare
in modo preciso gli elementi censurati della sentenza di cui si chiede l’annullamento, nonché gli argomenti di diritto dedotti
a specifico sostegno di tale domanda (sentenza 3 marzo 2005, causa C‑499/03 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1751, punto 37, e la giurisprudenza ivi citata).
34
Un ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale
non risponde ai requisiti di motivazione stabiliti da tali disposizioni (v., in tal senso, citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 38, e la giurisprudenza ivi citata).
35
Tuttavia, se un ricorrente contesta l’interpretazione o l’applicazione del diritto comunitario data dal Tribunale, i punti
di diritto esaminati in primo grado possono essere sollevati di nuovo nel corso del procedimento di impugnazione. Infatti,
se un ricorrente non potesse basare l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, tale procedimento
sarebbe privato di una parte del suo significato (citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 39,
e la giurisprudenza ivi citata).
36
Orbene, nella fattispecie si deve necessariamente constatare che la ricorrente, pur avvalendosi degli argomenti già presentati
a sostegno del ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale, contesta tuttavia l’interpretazione che quest’ultimo ha dato
dei presupposti necessari per poter soddisfare la condizione connessa alla mancanza di negligenza manifesta dell’importatore,
come prevista dall’art. 239 del codice doganale.
37
Ciò premesso, occorre esaminare il ricorso in esame.
Sulla prima parte, relativa alla complessità della normativa
Argomenti delle parti
38
Secondo la H & S, la classificazione della carta di riso alla sottovoce 1905 90 20 della NC non sarebbe ancora consolidata,
come lo conferma il fatto che lo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden ([OSCURATO:PERSONA]) ha adito la Corte in via pregiudiziale, procedimento
iscritto al ruolo con il numero C‑375/07. Ciò tenderebbe a suffragare la posizione della ricorrente che ritiene si tratti
di una legislazione complessa, in particolare per le lacune nella redazione della versione olandese della NC e per la persistenza
dell’amministrazione doganale nell’accettare una classificazione che si asserisce essere errata. Inoltre la ricorrente osserva
che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, il regolamento di classificazione non poteva eliminare l’ambiguità
relativa alla classificazione della merce in questione, poiché la classificazione effettuata da tale regolamento sarebbe contraria
alla NC e alla giurisprudenza della Corte risultante dalla sentenza 11 agosto 1995, causa C‑12/94, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2397).
39
Secondo la [OSCURATO:PERSONA] la legislazione applicabile non è complessa e, in ogni caso, il regolamento di classificazione, la
cui applicazione è controversa nella presente causa, avrebbe chiarito le norme vigenti. In realtà, gli argomenti della H & S
sarebbero incentrati sulla questione della complessità della classificazione della carta di riso. Orbene, un argomento del
genere non riguarderebbe la procedura di sgravio dei dazi, ma l’esistenza dell’obbligazione doganale, vale a dire il ricorso
proposto dalla H & S dinanzi al giudice nazionale avverso la classificazione di tale merce alla sottovoce 1905 90 20 della
NC, applicata dall’amministrazione doganale.
Giudizio della Corte
40
Occorre ricordare che, per valutare se vi sia manifesta negligenza ai sensi dell’art. 239 del codice doganale, è necessario
tener conto in particolare della complessità delle norme il cui inadempimento ha fatto sorgere l’obbligazione doganale, nonché
dell’esperienza professionale e della diligenza dell’operatore (sentenza 13 settembre 2007, causa C‑443/05 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7209, punto 174, e la giurisprudenza ivi citata).
41
A tale riguardo vi è un importante indizio diretto a provare la complessità del problema da risolvere se era necessario adottare,
alla luce delle divergenze tra i vari Stati membri per quanto attiene alla classificazione doganale di una merce, un regolamento
che chiarisse definitivamente la voce doganale nella quale la merce andasse classificata (v. sentenza 1° aprile 1993, causa
C‑250/91, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1819, punto 23).
42
Nella fattispecie, tuttavia, si deve necessariamente constatare che lo sgravio dei dazi richiesto dalla H & S riguardava proprio
operazioni d’importazione successive all’entrata in vigore del regolamento di classificazione. Orbene, anche se è vero che
riguardo alla classificazione della merce in questione il testo della versione olandese della sottovoce 1905 90 20 della NC
poteva sembrare meno preciso di quello di altre versioni linguistiche, resta cionondimeno il fatto che tale regolamento di
classificazione, direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi, descrive in maniera esplicita e inequivocabile
i prodotti che devono essere classificati alla detta sottovoce e ai quali corrispondono quelli importati dalla ricorrente
(v., in tal senso, sentenza in data odierna, causa C‑375/07, [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata
nella Raccolta, punto 52).
43
Ne consegue che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto considerando, al punto 58 della sentenza impugnata, che
la pubblicazione del regolamento di classificazione aveva posto fine all’eventuale complessità della legislazione originata
dalla mancanza di taluni termini nella versione olandese del testo della voce 1905 della NC e, più precisamente, della sottovoce
1905 90 20 di quest’ultima.
44
Peraltro tale constatazione non è rimessa in discussione dalla circostanza che la Corte, al punto 20 della sentenza 26 giugno
1990, causa C‑64/89, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2535), ha considerato, in un caso analogo alla fattispecie in cui
l’operatore aveva ottenuto per due volte conferma della correttezza del punto di vista erroneo sul quale si basava il trattamento
doganale, che l’errore reiterato dell’autorità doganale costituiva un indizio tendente a dimostrare che il problema da risolvere
era di natura complessa.
45
Infatti, nel procedimento che ha dato luogo a detta sentenza, come precisato al punto 5 di quest’ultima, la ricorrente, dubitando
della legittimità di un’esenzione dai dazi doganali di cui essa aveva goduto, aveva chiesto all’ufficio doganale di riesaminare
la sua pratica e aveva quindi ottenuto dal direttore di tale ufficio la conferma della franchigia doganale. Orbene, nella
presente causa è pacifico che la H & S non ha ottenuto una conferma del genere dopo avere interrogato l’amministrazione doganale
riguardo alla sua prassi che violava il contenuto del regolamento di classificazione. Essa ha solo proceduto a fare dichiarazioni
doganali che sono state accettate fino al momento in cui tale amministrazione si è resa conto della classificazione errata.
46
Da quanto precede risulta che, come dichiarato dal Tribunale al punto 58 della sentenza impugnata, la normativa tariffaria
in questione, nella versione olandese applicabile al caso di specie, non presentava una particolare complessità.
47
Occorre di conseguenza disattendere la prima parte.
Sulla seconda parte, relativa all’esperienza professionale dell’importatore
Argomenti delle parti
48
La H & S sostiene che il Tribunale ha a torto considerato che l’esperienza professionale del suo agente doganale dovesse esserle
imputata. Essa sottolinea, da un lato, di occuparsi solo della produzione e dell’attività commerciale e di non essere dunque
in alcun modo specializzata nelle operazioni d’importazione. Dall’altro, l’interpretazione del Tribunale sarebbe contraria
alla volontà del legislatore, poiché un’impresa direttamente rappresentata da un agente avrebbe in tal modo meno possibilità
di avvalersi di uno sgravio dei dazi rispetto ad una società che effettui da sola le proprie dichiarazioni doganali.
49
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha considerato giustamente che l’esperienza professionale dell’agente doganale dovesse
essere imputata all’impresa importatrice, poiché in caso di rappresentanza diretta la dichiarazione è eseguita da quest’ultimo
a nome e per conto dell’importatore. Peraltro il Tribunale avrebbe in ogni caso constatato che la ricorrente era un’importatrice
esperta.
Giudizio della Corte
50
Al fine di valutare l’esperienza professionale di un importatore, la quale è presa in considerazione nell’ambito della condizione
relativa alla mancanza di negligenza manifesta ai sensi dell’art. 239 del codice doganale, occorre verificare se si tratti
o meno di un operatore economico la cui attività professionale consista, essenzialmente, in operazioni di importazione e di
esportazione e se abbia già acquisito una certa esperienza nell’espletamento di tali operazioni (citate sentenze Söhl & Söhlke,
punto 57, nonché [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 188).
51
Tuttavia l’art. 5, n. 2, del codice doganale prevede la possibilità per un operatore di farsi rappresentare. Infatti, ai fini
dell’espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale, la rappresentanza di un operatore può essere diretta,
qualora il rappresentante agisca a nome e per conto di quest’ultimo, oppure indiretta, qualora il rappresentante agisca a
nome proprio ma per conto di terzi (citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 184).
52
A tale riguardo la Corte ha precisato che l’operatore che si rivolge a un agente doganale, indipendentemente dal fatto che
ciò avvenga nel contesto di una rappresentanza diretta o indiretta, è in ogni caso debitore dell’obbligazione doganale nei
confronti delle autorità doganali e non può esimersi dalla sua responsabilità adducendo gli errori commessi da tale agente
(v. citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punti 186 e 187).
53
Allo stesso modo, l’operatore che si è rivolto ai servizi di un agente doganale non può sottrarsi al recupero di dazi doganali
invocando la propria inesperienza in materia di formalità doganali. Infatti, se del caso, gli operatori potrebbero eludere
il requisito relativo all’esperienza professionale avvalendosi sistematicamente dei servizi di specialisti in materia doganale
e, pertanto, contrariamente a quanto sostiene la H & S, sarebbero gli operatori che realizzano da soli le proprie operazioni
doganali ad essere sfavoriti con riferimento alla procedura prevista dall’art. 239 del codice doganale. Inoltre, e come riconosce
la stessa ricorrente al punto 71 del ricorso, un operatore rappresentato beneficia indiscutibilmente dell’esperienza professionale
del suo agente doganale.
54
Ne consegue che il Tribunale non ha commesso errori di diritto dichiarando, al punto 70 della sentenza impugnata, che, nei
limiti in cui l’agente abbia agito a nome e per conto dell’importatore, gli elementi riguardanti l’eventuale negligenza di
tale agente, ivi compreso il livello della sua esperienza professionale, dovevano essere presi in considerazione ai fini della
valutazione della negligenza di detto importatore.
55
Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente volto a rimettere in discussione la valutazione del Tribunale, risultante
al punto 63 della sentenza impugnata, in base al quale essa stessa possedeva una certa esperienza in materia d’importazione,
occorre ricordare che la valutazione dei fatti non costituisce, salvo il caso di snaturamento degli elementi che gli sono
stati sottoposti, una questione di diritto come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione (v.
citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 40).
56
Detto argomento deve pertanto essere dichiarato irricevibile.
57
Alla luce di quanto precede, occorre respingere anche la seconda parte.
Sulla terza parte, relativa alla diligenza dell’importatore
Argomenti delle parti
58
La H & S sostiene che il Tribunale ha commesso una violazione dell’art. 239 del codice doganale nell’esigere che la diligenza
di un importatore arrivi fino al punto di contestare la classificazione tariffaria effettuata dall’amministrazione doganale.
Orbene, nella fattispecie, detta società non vedeva alcun motivo per procedere in tal modo, poiché, da un lato, la classificazione
di prodotti «non cotti» alla sottovoce tariffaria 1901 90 99 le sembrava conforme alla NC e, dall’altro, il regolamento di
classificazione poteva riguardare soltanto prodotti «cotti». Inoltre la ricorrente osserva che non si può chiedere agli operatori
di prendere conoscenza delle disposizioni applicabili nelle diverse versioni linguistiche pubblicate nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
. Continuando ad effettuare le dichiarazioni doganali alla sottovoce 1901 90 99 della NC, dichiarazioni accettate dall’amministrazione
doganale, essa avrebbe dunque agito con la diligenza richiesta. Inoltre, qualora abbia potuto essere commessa una negligenza,
essa costituirebbe un fatto riferibile al suo agente doganale e non potrebbe esserle imputata. Infine la H & S ritiene che,
anche qualora essa abbia potuto dar prova di negligenza, questa sarebbe minima rispetto a quella di detta amministrazione.
59
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale non ha commesso errori di diritto nell’applicazione della condizione relativa alla
diligenza dell’operatore. Essa ricorda che, in base alla giurisprudenza, spetta all’operatore, qualora nutra dubbi sull’esatta
applicazione delle disposizioni il cui inadempimento può far sorgere un’obbligazione doganale, informarsi e chiedere tutti
i chiarimenti possibili per non contravvenire a dette disposizioni. Orbene, sarebbe pacifico che sia la H & S che il suo agente
doganale non erano a conoscenza del regolamento di classificazione pubblicato nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
, il che costituirebbe in sé una negligenza. A fortiori essi non hanno potuto rivolgersi all’amministrazione doganale sulla
voce tariffaria che occorreva utilizzare per una corretta applicazione della NC.
Giudizio della Corte
60
Occorre subito ricordare che il rimborso o lo sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione, che può essere concesso
soltanto a determinate condizioni e in casi specificamente previsti, costituisce un’eccezione rispetto al normale regime delle
importazioni e delle esportazioni e che, di conseguenza, le disposizioni che prevedono siffatto rimborso o sgravio devono
essere interpretate restrittivamente. Essendo la mancanza di «manifesta negligenza» un presupposto essenziale per poter chiedere
un rimborso o uno sgravio dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione, tale nozione deve essere interpretata in
modo che il numero dei casi di rimborso o di sgravio resti limitato (citata sentenza Söhl e Söhlke, punto 52).
61
Le norme comunitarie applicabili in materia di tariffa doganale sono obbligatoriamente oggetto di pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
. Esse costituiscono, a decorrere da tale pubblicazione, l’unico diritto positivo in materia, diritto di cui si presume la
conoscenza da parte di ciascuno (v. sentenza 12 luglio 1989, causa 161/88, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2415, punto 19).
62
Orbene, come constatato al punto 42 della presente sentenza, il regolamento di classificazione, che è stato oggetto di regolare
pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
anche nella versione olandese, e che di conseguenza era direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi,
descrive in modo esplicito e inequivocabile le merci che devono essere classificate alla sottovoce 1905 90 20 della NC e alle
quali corrispondono quelle importate dalla H& S.
63
Ne consegue che la ricorrente non può sostenere di aver potuto ritenere in buona fede che tale regolamento non riguardasse
i prodotti da essa importati, nella fattispecie prodotti non cotti.
64
Per quanto riguarda gli errori dell’amministrazione doganale che avrebbero suffragato la ricorrente nella scelta della sottovoce
1901 90 99 della NC per le sue operazioni di importazione, occorre rilevare che un operatore diligente, che abbia preso conoscenza
di un regolamento di classificazione pubblicato nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
come quello controverso nella fattispecie, non può limitarsi a proseguire l’importazione della sua merce sotto una voce della
NC solo perché tale classificazione è stata accettata da detta amministrazione. Infatti, ammettere una negligenza siffatta
finirebbe per incoraggiare gli operatori a trarre profitto dagli errori delle autorità doganali.
65
Peraltro, come giustamente constatato dal Tribunale al punto 103 della sentenza impugnata, l’errore dell’amministrazione doganale,
che era già stato preso in considerazione nella fattispecie in sede di esame dell’esistenza di una situazione particolare,
non può, in linea di principio, esimere l’operatore dalle conseguenze della propria negligenza.
66
In ogni caso è necessario sottolineare che, in una situazione come quella della ricorrente, l’operatore conserva la possibilità
di contestare l’esistenza dell’obbligazione doganale, se necessario eccependo l’illegittimità del regolamento di classificazione,
ciò che la H & S ha d’altronde cercato di fare dinanzi al giudice nazionale, il quale ha sottoposto alla Corte una domanda
di pronuncia pregiudiziale, procedimento che ha dato luogo alla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA].
67
Quanto all’argomento della H & S diretto a contestare la possibilità di imputarle le negligenze del suo agente doganale, tenuto
conto di quanto ricordato al punto 52 della presente sentenza, esso non può essere accolto.
68
Da ciò consegue che anche la terza parte deve essere respinta.
69
Poiché le tre parti del motivo unico sollevato dalla H & S a sostegno del ricorso sono state disattese, quest’ultimo va respinto.
Sulle spese
70
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile alla procedura di impugnazione in forza dell’art. 118
di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha
fatto domanda, la H & S, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] BV è condannata alle spese.
Firme
*
Lingua processuale: l’olandese.