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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:876
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0197 SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 13 novembre 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/7/UE – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Ambito di applicazione – Articolo 2, punti 1 e 3 – Nozione di impresa – Nozione di transazione commerciale – Contratto di prestazione di servizi legali nell’ambito della costituzione di una società commerciale – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 2, lettera b) – Nozione di consumatore – Persona fisica che si è avvalsa dei servizi di un avvocato in vista della costituzione di una società commerciale» Nella causa C‑197/24 [Šiľarský] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Mestský súd Bratislava IV (Tribunale municipale di Bratislava IV, Repubblica slovacca), con decisione del 13 febbraio 2024, pervenuta in cancelleria il 12 marzo 2024, nel procedimento AK contro

[OSCURATO:PERSONA],

LA CORTE (Quarta Sezione), composta da

I. Jarukaitis, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Quarta Sezione, M. Condinanzi, N. Jääskinen e R. Frendo (relatrice), giudici, avvocato generale: D. Spielmann cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per il governo slovacco, da E.V.

Larišová e A. Lukáčik, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da P. Kienapfel, R. Lindenthal e D. Milanowska, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 aprile 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, dell’articolo 2, punti 1 e 3, e dell’articolo 6 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ( GU 2011, L 48, pag. 1 ), nonché dell’articolo 2, lettera b), e dell’articolo 8 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( GU 1993, L 95, pag. 29 ). 2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la AK, una società che fornisce servizi legali, e RU, una persona fisica, in merito al pagamento di onorari dovuti per la prestazione di servizi legali.

Contesto normativo Diritto dell’Unione Direttiva 2011/7 3 Il considerando 8 della direttiva 2011/7 recita: «L’ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe essere limitato ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo per una transazione commerciale.

La presente direttiva non dovrebbe disciplinare le transazioni con i consumatori (...)». 4 L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto e ambito d’applicazione», al paragrafo 2 così dispone: «La presente direttiva si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale». 5 Ai sensi dell’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Definizioni»: «Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: 1) “transazioni commerciali”: transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo; (...) 3) “impresa”: ogni soggetto organizzato, diverso dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell’ambito di un’attività economica o professionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola persona; (...)». 6 L’articolo 6 della medesima direttiva, intitolato «Risarcimento delle spese di recupero», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell’articolo 3 o 4, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di 40 EUR».

Direttiva 93/13 7 L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 93/13 così dispone: «La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore». 8 Ai sensi dell’articolo 2, lettera b), di tale direttiva vale quanto segue: «Ai fini della presente direttiva si intende per: (…) b) “consumatore”: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale». 9 L’articolo 8 di detta direttiva così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più severe, compatibili con il trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore».

Diritto slovacco Codice di commercio 10 L’articolo 369c dello zákon č. 513/1991 Zb.

Obchodný zákonník (legge n. 513/1991 recante il codice di commercio), nella versione applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale (in prosieguo: il «codice di commercio»), ai paragrafi 1 e 2 così dispone: «(1) Il ritardo del debitore fa sorgere in capo al creditore (...) il diritto a un rimborso forfettario delle spese connesse al recupero del credito, senza che sia necessario un avvertimento specifico.

L’importo del rimborso forfettario delle spese connesse al recupero del credito è determinato dal governo della Repubblica slovacca mediante decreto. (2) Il paragrafo 1 non si applica quando l’obbligazione è sorta da un contratto di credito al consumo e il debitore è un consumatore».

Codice civile 11 L’articolo 52 dello zákon č. 40/1964 Zb.

Občiansky zákonník (legge n. 40/1964 recante il codice civile), del 26 febbraio 1964, nella versione applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale (in prosieguo: il «codice civile»), così dispone: «(1) Si intende per “contratto concluso con un consumatore” un contratto stipulato, a prescindere dalla forma giuridica, tra un professionista e un consumatore. (2) Le disposizioni concernenti i contratti conclusi con un consumatore, come ogni altra disposizione che disciplini un rapporto giuridico nel quale un consumatore è parte, si applicano sempre se in senso favorevole al consumatore.

Sono nulli ogni convenzione o accordo contrari il cui contenuto o la cui finalità sia di eludere la presente norma.

A tutti i rapporti giuridici in cui un consumatore è parte si applicano sempre in via prioritaria le disposizioni del codice civile, anche quando dovrebbero altrimenti applicarsi le norme di diritto commerciale. (3) Si intende per “professionista” la persona che, per la stipula e l’esecuzione di un contratto concluso con un consumatore, agisce nell’ambito della sua attività commerciale o di altra attività economica organizzata. (4) Si intende per “consumatore” la persona fisica che, per la stipula e l’esecuzione di un contratto di consumo, non agisce nell’ambito della sua attività commerciale o di altra attività economica organizzata».

La legge sulla professione di avvocato 12 L’articolo 18, paragrafo 4, dello zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov [legge n. 586/2003 sulla professione di avvocato e che modifica e integra la legge n. 455/1991 sull’esercizio di una professione liberale (legge sulle professioni liberali), come modificata], nella versione applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale (in prosieguo: la «legge sulla professione di avvocato»), così prevede: «Quando fornisce un servizio legale, l’avvocato è tenuto a informare il cliente, che è il consumatore del servizio legale, sull’importo del compenso per tale prestazione prima che proceda alla stessa prestazione legale, altrimenti il compenso non è dovuto (...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 13 La AK, una società che presta servizi legali, ha adito il Mestský súd Bratislava IV (Tribunale municipale di Bratislava IV, Repubblica slovacca), che è il giudice del rinvio, per ottenere la condanna di RU, una persona fisica, al pagamento di onorari dovuti per la prestazione di servizi legali e di un importo forfettario di EUR 40 a titolo di rimborso delle spese di recupero del credito, conformemente all’articolo 369c del codice di commercio, che attua l’articolo 6 della direttiva 2011/7. 14 Dalla decisione di rinvio risulta che RU, che intendeva costituire una società a responsabilità limitata di diritto slovacco di cui sarebbe stato cofondatore socio e amministratore, avrebbe contattato nel 2022 un’avvocata divenuta, in seguito, socia della ricorrente nel procedimento principale.

Un contratto sarebbe stato concluso oralmente per la prestazione di servizi legali, dietro pagamento di un corrispettivo forfettario. 15 Secondo il giudice del rinvio, sono stati redatti e poi inviati a RU un progetto di contratto di società e altri documenti, nonché una fattura che non sarebbe stata saldata alla data della sua scadenza, vale a dire il 17 gennaio 2023. 16 Nell’ambito del procedimento principale, RU nega di aver concluso un contratto di prestazione di servizi legali nonché di essersi accordato su una remunerazione di tali servizi; il contratto di società e gli altri documenti gli sarebbero stati inviati senza previa richiesta in tal senso.

Ritiene inoltre che, essendo egli un consumatore, la controversia debba essere disciplinata dalle disposizioni del diritto civile, mentre la AK sostiene che si tratta di una controversia commerciale, disciplinata dalle disposizioni del diritto commerciale. 17 In tali circostanze, il Mestský súd Bratislava IV (Tribunale municipale di Bratislava IV) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 1, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 2, punti 1 e 3, e con l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva [2011/7], debba essere interpretato nel senso che si considera (i) “impresa” una persona fisica che, in un caso come quello oggetto del procedimento principale, si avvalga dei servizi legali di un avvocato al fine di costituire una società commerciale di cui diventerà amministratore e uno dei due fondatori e soci, e (ii) “transazione commerciale” una transazione che, in un caso come quello oggetto del procedimento principale, comporti la prestazione dei servizi di un avvocato a una tale persona fisica volti alla costituzione di una società commerciale. 2) In caso di risposta in senso negativo alla prima questione, se la nozione di “consumatore” di cui all’articolo 2, lettera b), della direttiva [93/13], in combinato disposto con l’articolo 8 di tale direttiva, debba essere interpretata nel senso che, in un caso come quello oggetto del procedimento principale, essa include una persona fisica nei confronti della quale viene fatto valere un credito derivante da un contratto di prestazione di servizi legali, quando l’oggetto [di tale] contratto era costituito da servizi per la costituzione di una società commerciale e [tale persona fisica] doveva diventarne l’amministratore e uno dei due fondatori e soci».

Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 18 Occorre rilevare che il ricorso proposto dalla AK è fondato, in particolare, sull’articolo 369c del codice di commercio, che traspone nel diritto slovacco l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7, di cui alla prima questione.

Quest’ultimo impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di assicurare che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di EUR

40. 19 Tuttavia, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che gli interrogativi del giudice del rinvio vertono più precisamente sulle nozioni di «transazione commerciale» e di «impresa» ai sensi di tale direttiva. 20 Pertanto, si deve ritenere che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio domandi, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2011/7, in combinato disposto con l’articolo 2, punti 1 e 3, di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che il fatto che una persona fisica si sia avvalsa dei servizi di un avvocato in vista della costituzione di una società commerciale, di cui doveva diventare cofondatore, socio e amministratore, è sufficiente, di per sé, per qualificare tale persona come «impresa» e, pertanto, la transazione conclusa con tale avvocato come «commerciale», ai sensi di tali disposizioni. 21 In via preliminare, occorre ricordare che, conformemente al suo articolo 1, paragrafo 2, la direttiva 2011/7 si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una «transazione commerciale».

Tale nozione è definita all’articolo 2, punto 1, di detta direttiva come «transazione tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comporta la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo».

Quest’ultima disposizione dev’essere letta alla luce del considerando 8 di detta direttiva, il quale precisa che sono escluse dall’ambito di applicazione di tale direttiva le transazioni con i consumatori (v., in tal senso, sentenze del 15 dicembre 2016, Nemec, C‑256/15 , EU:C:2016:954 , punto 30 , e del 13 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], C‑327/20 , EU:C:2022:23 , punto 31 e giurisprudenza citata). 22 Ai sensi dell’articolo 2, punto 3, della direttiva 2011/7, per «impresa» si deve intendere ogni soggetto organizzato, diverso dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell’ambito di un’attività economica o professionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola persona. 23 Si deve altresì osservare che la direttiva 2011/7 ha sostituito la direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ( GU 2000, L 200, pag. 35 ).

Orbene, la Corte ha già dichiarato, a proposito delle disposizioni di quest’ultima equivalenti a quelle di cui ai punti 21 e 22 della presente sentenza, che il requisito che una persona agisca come organizzazione nell’ambito di un’attività economica o professionale indipendente implica che tale soggetto, qualunque sia la sua forma e natura giuridica in diritto nazionale, eserciti l’attività di cui trattasi in modo strutturato e continuativo.

Quest’ultima non può limitarsi ad una prestazione puntuale e isolata, e la transazione in questione deve inserirsi nell’ambito di tale attività (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2016, Nemec, C‑256/15 , EU:C:2016:954 , punti 33 e 34 ). 24 Ai fini di una tale valutazione, dev’essere preso in considerazione l’insieme delle circostanze che accompagnano l’operazione di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2016, Nemec, C‑256/15 , EU:C:2016:954 , punto 41 ). 25 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio non risulta che RU, che è una persona fisica, esercitasse in modo strutturato e continuativo un’attività economica o professionale indipendente nell’ambito della quale si inserirebbe l’operazione con la quale si è avvalso dei servizi di un avvocato. 26 Tale considerazione osta anche all’ipotesi, evocata dal giudice del rinvio, secondo cui RU potrebbe essere qualificato come impresa per il fatto di aver richiesto servizi legali in vista di un’attività professionale futura.

Infatti, il requisito secondo cui la transazione in questione deve rientrare nell’ambito dell’attività economica o professionale indipendente della persona di cui trattasi dev’essere valutato al momento della conclusione di tale transazione (v., in tal senso, sentenza del 14 novembre 2024, Agenciart – [OSCURATO:PERSONA], C‑643/23 , EU:C:2024:959 , punto 35 ).

A tal riguardo, la possibilità che la situazione di tale persona evolva, in particolare a seguito della transazione intercorsa, non è tale da modificare la qualità di quest’ultima alla data di conclusione della transazione (v., in tal senso, con riferimento alla direttiva 93/13, sentenza del 20 marzo 2025, Arce, C‑365/23 , EU:C:2025:192 , punto 51 ). 27 Inoltre, sebbene dalla giurisprudenza citata al punto 24 della presente sentenza risulti che il nesso tra la transazione di cui trattasi e lo scopo perseguito dalla persona che la conclude può essere uno degli elementi da prendere in considerazione per valutare se la direttiva 2011/7 trovi applicazione in un determinato caso, tale nesso non può essere sufficiente, di per sé, per considerare che RU ha agito in quanto «impresa» ai sensi dell’articolo 2, punto 3, della direttiva 2011/7, quando ha concluso la transazione di cui trattasi nel procedimento principale. 28 A tal riguardo, il giudice del rinvio si interroga sull’eventuale rilevanza, ai fini della presente causa, della giurisprudenza della Corte derivante dalla sentenza del 3 luglio 1997, Benincasa ( C‑269/95 , EU:C:1997:337 ), nonché dalla sentenza del 14 marzo 2013, Česká spořitelna ( C‑419/11 , EU:C:2013:165 ), nella misura in cui, nelle cause che hanno dato luogo a tali sentenze, sono state prese in considerazione talune circostanze di fatto per concludere che la persona interessata esercitava un’attività commerciale. 29 Occorre tuttavia ricordare che quelle due cause riguardavano l’interpretazione delle norme sulla competenza giurisdizionale in materia di contratti stipulati con i consumatori e che, in esse, la Corte ha interpretato la nozione di «consumatore» ai sensi di tali norme sulla competenza giurisdizionale.

Orbene, da un lato, il considerando 8 della direttiva 2011/7 precisa che le transazioni effettuate con i consumatori non rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva e l’applicabilità di quest’ultima è definita in positivo, al suo articolo 1, con riferimento alle «transazioni commerciali» tra «imprese». 30 Dall’altro lato, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 40 delle sue conclusioni, la direttiva 2011/7 mira a scoraggiare i ritardi di pagamento e a proteggere efficacemente il creditore da tali ritardi (v., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2024, Tusnia, C‑725/23 , EU:C:2024:1015 , punto 29 e giurisprudenza citata).

Tali obiettivi sono quindi diversi da quello considerato dalle norme sulla competenza interpretate nelle sentenze citate al punto 28 della presente sentenza. 31 Di conseguenza, si deve concludere che le considerazioni svolte dalla Corte in tali sentenze non sono trasponibili all’interpretazione della nozione di «impresa» ai sensi della direttiva 2011/7. 32 Ciò considerato, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2011/7, in combinato disposto con l’articolo 2, punti 1 e 3, di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che il fatto che una persona fisica si sia avvalsa dei servizi di un avvocato in vista della costituzione di una società commerciale, di cui doveva diventare cofondatore, socio e amministratore, non può essere sufficiente, di per sé, per qualificare tale persona come «impresa» e, pertanto, la transazione conclusa con tale avvocato come «commerciale», ai sensi di tali disposizioni.

Sulla seconda questione 33 Con la sua seconda questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, in combinato disposto con l’articolo 8 di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che una persona fisica nei confronti della quale è fatto valere un credito derivante da un contratto di prestazione di servizi legali, avente ad oggetto la costituzione di una società commerciale di cui tale persona doveva diventare cofondatore, socio e amministratore, rientra nella nozione di «consumatore», ai sensi di tale direttiva.

Sulla competenza della Corte 34 Il giudice del rinvio indica che il procedimento principale non riguarda la problematica delle clausole abusive contenute in un contratto che vincola un professionista a un consumatore.

Ritiene, tuttavia, che l’interpretazione delle disposizioni della direttiva 93/13 richiesta sia necessaria, nel caso in cui la persona fisica convenuta nel procedimento principale non rientrasse nella nozione di «impresa», ai sensi dell’articolo 2, punto 3, della direttiva 2011/7, dato che la nozione di «consumatore» di cui all’articolo 52, paragrafo 4, del codice civile, che recepisce nel diritto slovacco l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, è ripresa all’articolo 18, paragrafo 4, della legge sulla professione di avvocato, di cui trattasi nel procedimento principale. 35 Al riguardo, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la Corte è competente a statuire su una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente su disposizioni del diritto dell’Unione in situazioni in cui, anche se i fatti del procedimento principale non rientrano direttamente nell’ambito d’applicazione di tale diritto, le disposizioni di detto diritto sono state rese applicabili dal diritto nazionale in forza di un rinvio operato da quest’ultimo al contenuto delle medesime (sentenze del 7 novembre 2018, K e B, C‑380/17 , EU:C:2018:877 , punto 34 nonché giurisprudenza citata, e del 24 novembre 2022, Cafpi e Aviva assurances, C‑691/21 , EU:C:2022:926 , punto 30 ). 36 Infatti, in simili situazioni, vi è un sicuro interesse dell’Unione europea a che, per evitare future divergenze d’interpretazione, le disposizioni o le nozioni riprese dal diritto dell’Unione ricevano un’interpretazione uniforme (sentenze del 7 novembre 2018, K e B, C‑380/17 , EU:C:2018:877 , punto 35 nonché giurisprudenza citata, e del 24 novembre 2022, Cafpi e Aviva assurances, C‑691/21 , EU:C:2022:926 , punto 31 ). 37 Pertanto, un’interpretazione, da parte della Corte, di disposizioni del diritto dell’Unione in situazioni non rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni medesime si giustifica quando tali disposizioni sono state rese applicabili a siffatte situazioni dal diritto nazionale in modo diretto e incondizionato, al fine di assicurare un trattamento identico a dette situazioni e a quelle rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni suddette (sentenze del 7 novembre 2018, K e B, C‑380/17 , EU:C:2018:877 , punto 36 e giurisprudenza citata, e del 24 novembre 2022, Cafpi e Aviva assurances, C‑691/21 , EU:C:2022:926 , punto 32 ). 38 Nel caso di specie, il giudice del rinvio, l’unico competente ad interpretare il diritto nazionale nell’ambito del sistema di cooperazione giudiziaria istituito dall’articolo 267 TFUE, indica che il legislatore slovacco ha deciso di applicare in modo diretto e incondizionato la nozione di «consumatore» di cui all’articolo 52, paragrafo 4, del codice civile anche nel settore degli onorari dovuti agli avvocati, mediante l’articolo 18, paragrafo 4, della legge sulla professione di avvocato. [OSCURATO:PERSONA] questo motivo, l’interpretazione di tale nozione è necessaria per consentirgli di dirimere la controversia pendente dinanzi a sé. 39 Tale giudice indica altresì che, da un lato, l’articolo 52, paragrafo 1, del codice civile si applica, al pari della direttiva 93/13, a «qualsiasi contratto, a prescindere dalla sua forma giuridica, concluso tra un professionista e un consumatore», e che, dall’altro, l’articolo 52, paragrafo 4, del codice civile traspone, nel diritto slovacco, l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 riprendendo, in sostanza, il testo di tale disposizione. 40 In tali circostanze, sussiste un interesse certo dell’Unione a che la Corte si pronunci sull’interpretazione richiesta. 41 Pertanto, si deve considerare che la Corte è competente a rispondere alla seconda questione sollevata dal giudice del rinvio.

Nel merito 42 Occorre rilevare, prima di tutto, che l’articolo 8 della direttiva 93/13 intende lasciare agli [OSCURATO:PERSONA] membri la possibilità di garantire, nel rispetto del trattato FUE, un più elevato livello di protezione per i consumatori mediante disposizioni nazionali più severe di quelle contenute nella stessa direttiva [v., in tal senso, sentenza del 21 settembre 2023, mBank (Registro polacco delle clausole illecite), C‑139/22 , EU:C:2023:692 , punto 39 ].

Tuttavia, nel caso di specie, la seconda questione sollevata dal giudice del rinvio verte sulla definizione della nozione di «consumatore» e non sulla valutazione di un eventuale carattere più restrittivo delle disposizioni nazionali considerate. 43 Ne consegue che detto articolo 8 non è pertinente ai fini di una risposta utile a tale seconda questione. 44 Quanto all’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, esso definisce il «consumatore» come qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto di tale direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale. 45 Pertanto, la qualità di «consumatore» della persona interessata dev’essere determinata alla luce di un criterio funzionale consistente nel valutare se il rapporto contrattuale di cui trattasi rientri nell’ambito di attività estranee all’esercizio di una professione.

La Corte ha, inoltre, avuto occasione di precisare che la nozione di «consumatore», ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, ha carattere oggettivo e prescinde dalle conoscenze concrete che l’interessato può avere o dalle informazioni di cui egli realmente dispone [sentenza dell’8 giugno 2023, YYY. (Nozione di consumatore), C‑570/21 , EU:C:2023:456 , punto 30 e giurisprudenza citata]. 46 Così, è in riferimento alla qualità dei contraenti, a seconda che essi agiscano o meno nell’ambito della loro attività professionale, che la direttiva 93/13 definisce i contratti ai quali essa si applica (sentenza del 21 marzo 2019, Pouvin e Dijoux, C‑590/17 , EU:C:2019:232 , punto 23 e giurisprudenza citata). 47 Nel caso di specie, come rilevato al punto 25 della presente sentenza, e salvo accertamento contrario del giudice del rinvio, nessuno degli elementi forniti da tale giudice indica che la persona fisica convenuta nel procedimento principale esercitasse, al momento della conclusione del contratto di prestazione di servizi legali, un’attività economica o professionale indipendente nell’ambito della quale tale contratto avrebbe potuto inserirsi. 48 Tale valutazione non può essere inficiata dalla circostanza che RU intendesse intraprendere un’attività commerciale. 49 Infatti, la Corte ha già statuito che la qualità di «consumatore» di una persona ai sensi della direttiva 93/13 dev’essere valutata al momento della conclusione del contratto di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 20 marzo 2025, Arce, C‑365/23 , EU:C:2025:192 , punto 49 e giurisprudenza citata). 50 A tal riguardo, il fatto che la situazione della persona fisica convenuta nel procedimento principale potesse evolvere non è tale da modificare la qualità di quest’ultima alla data di conclusione del contratto di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 20 marzo 2025, Arce, C‑365/23 , EU:C:2025:192 , punto 51 ). 51 Tutto ciò considerato, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 dev’essere interpretato nel senso che una persona fisica che abbia concluso un contratto di prestazione di servizi legali in vista della costituzione di una società commerciale di cui doveva diventare cofondatore, socio e amministratore rientra nella nozione di «consumatore», ai sensi di tale disposizione, a condizione che, al momento della conclusione del contratto, non abbia esercitato un’attività economica o professionale indipendente nell’ambito della quale tale contratto avrebbe potuto inserirsi.

Sulle spese 52 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: 1) L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in combinato disposto con l’articolo 2, punti 1 e 3, di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che: il fatto che una persona fisica si sia avvalsa dei servizi di un avvocato in vista della costituzione di una società commerciale, di cui doveva diventare cofondatore, socio e amministratore, non può essere sufficiente, di per sé, per qualificare tale persona come «impresa» e, pertanto, la transazione conclusa con tale avvocato come «commerciale», ai sensi di tali disposizioni. 2) L’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretato nel senso che: una persona fisica che abbia concluso un contratto di prestazione di servizi legali in vista della costituzione di una società commerciale di cui doveva diventare cofondatore, socio e amministratore rientra nella nozione di «consumatore», ai sensi di tale disposizione, a condizione che, al momento della conclusione del contratto, non abbia esercitato un’attività economica o professionale indipendente nell’ambito della quale tale contratto avrebbe potuto inserirsi.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: lo slovacco. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0197 SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 13 novembre 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/7/UE – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Ambito di applicazione – Articolo 2, punti 1 e 3 – Nozione di impresa – Nozione di transazione commerciale – Contratto di prestazione di servizi legali nell’ambito della costituzione di una società commerciale – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 2, lettera b) – Nozione di consumatore – Persona fisica che si è avvalsa dei servizi di un avvocato in vista della costituzione di una società commerciale» Nella causa C‑197/24 [Šiľarský] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Mestský súd Bratislava IV (Tribunale municipale di Bratislava IV, Repubblica slovacca), con decisione del 13 febbraio 2024, pervenuta in cancelleria il 12 marzo 2024, nel procedimento AK contro [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Quarta Sezione), composta da I. Jarukaitis, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Quarta Sezione, M. Condinanzi, N. Jääskinen e R. Frendo (relatrice), giudici, avvocato generale: D. Spielmann cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per il governo slovacco, da E.V. Larišová e A. Lukáčik, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da P. Kienapfel, R. Lindenthal e D. Milanowska, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 aprile 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, dell’articolo 2, punti 1 e 3, e dell’articolo 6 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ( GU 2011, L 48, pag. 1 ), nonché dell’articolo 2, lettera b), e dell’articolo 8 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( GU 1993, L 95, pag. 29 ). 2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la AK, una società che fornisce servizi legali, e RU, una persona fisica, in merito al pagamento di onorari dovuti per la prestazione di servizi legali. Contesto normativo Diritto dell’Unione Direttiva 2011/7 3 Il considerando 8 della direttiva 2011/7 recita: «L’ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe essere limitato ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo per una transazione commerciale. La presente direttiva non dovrebbe disciplinare le transazioni con i consumatori (...)». 4 L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto e ambito d’applicazione», al paragrafo 2 così dispone: «La presente direttiva si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale». 5 Ai sensi dell’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Definizioni»: «Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: 1) “transazioni commerciali”: transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo; (...) 3) “impresa”: ogni soggetto organizzato, diverso dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell’ambito di un’attività economica o professionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola persona; (...)». 6 L’articolo 6 della medesima direttiva, intitolato «Risarcimento delle spese di recupero», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell’articolo 3 o 4, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di 40 EUR». Direttiva 93/13 7 L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 93/13 così dispone: «La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore». 8 Ai sensi dell’articolo 2, lettera b), di tale direttiva vale quanto segue: «Ai fini della presente direttiva si intende per: (…) b) “consumatore”: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale». 9 L’articolo 8 di detta direttiva così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più severe, compatibili con il trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore». Diritto slovacco Codice di commercio 10 L’articolo 369c dello zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (legge n. 513/1991 recante il codice di commercio), nella versione applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale (in prosieguo: il «codice di commercio»), ai paragrafi 1 e 2 così dispone: «(1)   Il ritardo del debitore fa sorgere in capo al creditore (...) il diritto a un rimborso forfettario delle spese connesse al recupero del credito, senza che sia necessario un avvertimento specifico. L’importo del rimborso forfettario delle spese connesse al recupero del credito è determinato dal governo della Repubblica slovacca mediante decreto. (2)   Il paragrafo 1 non si applica quando l’obbligazione è sorta da un contratto di credito al consumo e il debitore è un consumatore». Codice civile 11 L’articolo 52 dello zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (legge n. 40/1964 recante il codice civile), del 26 febbraio 1964, nella versione applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale (in prosieguo: il «codice civile»), così dispone: «(1)   Si intende per “contratto concluso con un consumatore” un contratto stipulato, a prescindere dalla forma giuridica, tra un professionista e un consumatore. (2)   Le disposizioni concernenti i contratti conclusi con un consumatore, come ogni altra disposizione che disciplini un rapporto giuridico nel quale un consumatore è parte, si applicano sempre se in senso favorevole al consumatore. Sono nulli ogni convenzione o accordo contrari il cui contenuto o la cui finalità sia di eludere la presente norma. A tutti i rapporti giuridici in cui un consumatore è parte si applicano sempre in via prioritaria le disposizioni del codice civile, anche quando dovrebbero altrimenti applicarsi le norme di diritto commerciale. (3)   Si intende per “professionista” la persona che, per la stipula e l’esecuzione di un contratto concluso con un consumatore, agisce nell’ambito della sua attività commerciale o di altra attività economica organizzata. (4)   Si intende per “consumatore” la persona fisica che, per la stipula e l’esecuzione di un contratto di consumo, non agisce nell’ambito della sua attività commerciale o di altra attività economica organizzata». La legge sulla professione di avvocato 12 L’articolo 18, paragrafo 4, dello zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov [legge n. 586/2003 sulla professione di avvocato e che modifica e integra la legge n. 455/1991 sull’esercizio di una professione liberale (legge sulle professioni liberali), come modificata], nella versione applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale (in prosieguo: la «legge sulla professione di avvocato»), così prevede: «Quando fornisce un servizio legale, l’avvocato è tenuto a informare il cliente, che è il consumatore del servizio legale, sull’importo del compenso per tale prestazione prima che proceda alla stessa prestazione legale, altrimenti il compenso non è dovuto (...)». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 13 La AK, una società che presta servizi legali, ha adito il Mestský súd Bratislava IV (Tribunale municipale di Bratislava IV, Repubblica slovacca), che è il giudice del rinvio, per ottenere la condanna di RU, una persona fisica, al pagamento di onorari dovuti per la prestazione di servizi legali e di un importo forfettario di EUR 40 a titolo di rimborso delle spese di recupero del credito, conformemente all’articolo 369c del codice di commercio, che attua l’articolo 6 della direttiva 2011/7. 14 Dalla decisione di rinvio risulta che RU, che intendeva costituire una società a responsabilità limitata di diritto slovacco di cui sarebbe stato cofondatore socio e amministratore, avrebbe contattato nel 2022 un’avvocata divenuta, in seguito, socia della ricorrente nel procedimento principale. Un contratto sarebbe stato concluso oralmente per la prestazione di servizi legali, dietro pagamento di un corrispettivo forfettario. 15 Secondo il giudice del rinvio, sono stati redatti e poi inviati a RU un progetto di contratto di società e altri documenti, nonché una fattura che non sarebbe stata saldata alla data della sua scadenza, vale a dire il 17 gennaio 2023. 16 Nell’ambito del procedimento principale, RU nega di aver concluso un contratto di prestazione di servizi legali nonché di essersi accordato su una remunerazione di tali servizi; il contratto di società e gli altri documenti gli sarebbero stati inviati senza previa richiesta in tal senso. Ritiene inoltre che, essendo egli un consumatore, la controversia debba essere disciplinata dalle disposizioni del diritto civile, mentre la AK sostiene che si tratta di una controversia commerciale, disciplinata dalle disposizioni del diritto commerciale. 17 In tali circostanze, il Mestský súd Bratislava IV (Tribunale municipale di Bratislava IV) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 1, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 2, punti 1 e 3, e con l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva [2011/7], debba essere interpretato nel senso che si considera (i) “impresa” una persona fisica che, in un caso come quello oggetto del procedimento principale, si avvalga dei servizi legali di un avvocato al fine di costituire una società commerciale di cui diventerà amministratore e uno dei due fondatori e soci, e (ii) “transazione commerciale” una transazione che, in un caso come quello oggetto del procedimento principale, comporti la prestazione dei servizi di un avvocato a una tale persona fisica volti alla costituzione di una società commerciale. 2) In caso di risposta in senso negativo alla prima questione, se la nozione di “consumatore” di cui all’articolo 2, lettera b), della direttiva [93/13], in combinato disposto con l’articolo 8 di tale direttiva, debba essere interpretata nel senso che, in un caso come quello oggetto del procedimento principale, essa include una persona fisica nei confronti della quale viene fatto valere un credito derivante da un contratto di prestazione di servizi legali, quando l’oggetto [di tale] contratto era costituito da servizi per la costituzione di una società commerciale e [tale persona fisica] doveva diventarne l’amministratore e uno dei due fondatori e soci». Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 18 Occorre rilevare che il ricorso proposto dalla AK è fondato, in particolare, sull’articolo 369c del codice di commercio, che traspone nel diritto slovacco l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7, di cui alla prima questione. Quest’ultimo impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di assicurare che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di EUR 40. 19 Tuttavia, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che gli interrogativi del giudice del rinvio vertono più precisamente sulle nozioni di «transazione commerciale» e di «impresa» ai sensi di tale direttiva. 20 Pertanto, si deve ritenere che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio domandi, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2011/7, in combinato disposto con l’articolo 2, punti 1 e 3, di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che il fatto che una persona fisica si sia avvalsa dei servizi di un avvocato in vista della costituzione di una società commerciale, di cui doveva diventare cofondatore, socio e amministratore, è sufficiente, di per sé, per qualificare tale persona come «impresa» e, pertanto, la transazione conclusa con tale avvocato come «commerciale», ai sensi di tali disposizioni. 21 In via preliminare, occorre ricordare che, conformemente al suo articolo 1, paragrafo 2, la direttiva 2011/7 si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una «transazione commerciale». Tale nozione è definita all’articolo 2, punto 1, di detta direttiva come «transazione tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comporta la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo». Quest’ultima disposizione dev’essere letta alla luce del considerando 8 di detta direttiva, il quale precisa che sono escluse dall’ambito di applicazione di tale direttiva le transazioni con i consumatori (v., in tal senso, sentenze del 15 dicembre 2016, Nemec, C‑256/15 , EU:C:2016:954 , punto 30 , e del 13 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], C‑327/20 , EU:C:2022:23 , punto 31 e giurisprudenza citata). 22 Ai sensi dell’articolo 2, punto 3, della direttiva 2011/7, per «impresa» si deve intendere ogni soggetto organizzato, diverso dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell’ambito di un’attività economica o professionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola persona. 23 Si deve altresì osservare che la direttiva 2011/7 ha sostituito la direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ( GU 2000, L 200, pag. 35 ). Orbene, la Corte ha già dichiarato, a proposito delle disposizioni di quest’ultima equivalenti a quelle di cui ai punti 21 e 22 della presente sentenza, che il requisito che una persona agisca come organizzazione nell’ambito di un’attività economica o professionale indipendente implica che tale soggetto, qualunque sia la sua forma e natura giuridica in diritto nazionale, eserciti l’attività di cui trattasi in modo strutturato e continuativo. Quest’ultima non può limitarsi ad una prestazione puntuale e isolata, e la transazione in questione deve inserirsi nell’ambito di tale attività (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2016, Nemec, C‑256/15 , EU:C:2016:954 , punti 33 e 34 ). 24 Ai fini di una tale valutazione, dev’essere preso in considerazione l’insieme delle circostanze che accompagnano l’operazione di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2016, Nemec, C‑256/15 , EU:C:2016:954 , punto 41 ). 25 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio non risulta che RU, che è una persona fisica, esercitasse in modo strutturato e continuativo un’attività economica o professionale indipendente nell’ambito della quale si inserirebbe l’operazione con la quale si è avvalso dei servizi di un avvocato. 26 Tale considerazione osta anche all’ipotesi, evocata dal giudice del rinvio, secondo cui RU potrebbe essere qualificato come impresa per il fatto di aver richiesto servizi legali in vista di un’attività professionale futura. Infatti, il requisito secondo cui la transazione in questione deve rientrare nell’ambito dell’attività economica o professionale indipendente della persona di cui trattasi dev’essere valutato al momento della conclusione di tale transazione (v., in tal senso, sentenza del 14 novembre 2024, Agenciart – [OSCURATO:PERSONA], C‑643/23 , EU:C:2024:959 , punto 35 ). A tal riguardo, la possibilità che la situazione di tale persona evolva, in particolare a seguito della transazione intercorsa, non è tale da modificare la qualità di quest’ultima alla data di conclusione della transazione (v., in tal senso, con riferimento alla direttiva 93/13, sentenza del 20 marzo 2025, Arce, C‑365/23 , EU:C:2025:192 , punto 51 ). 27 Inoltre, sebbene dalla giurisprudenza citata al punto 24 della presente sentenza risulti che il nesso tra la transazione di cui trattasi e lo scopo perseguito dalla persona che la conclude può essere uno degli elementi da prendere in considerazione per valutare se la direttiva 2011/7 trovi applicazione in un determinato caso, tale nesso non può essere sufficiente, di per sé, per considerare che RU ha agito in quanto «impresa» ai sensi dell’articolo 2, punto 3, della direttiva 2011/7, quando ha concluso la transazione di cui trattasi nel procedimento principale. 28 A tal riguardo, il giudice del rinvio si interroga sull’eventuale rilevanza, ai fini della presente causa, della giurisprudenza della Corte derivante dalla sentenza del 3 luglio 1997, Benincasa ( C‑269/95 , EU:C:1997:337 ), nonché dalla sentenza del 14 marzo 2013, Česká spořitelna ( C‑419/11 , EU:C:2013:165 ), nella misura in cui, nelle cause che hanno dato luogo a tali sentenze, sono state prese in considerazione talune circostanze di fatto per concludere che la persona interessata esercitava un’attività commerciale. 29 Occorre tuttavia ricordare che quelle due cause riguardavano l’interpretazione delle norme sulla competenza giurisdizionale in materia di contratti stipulati con i consumatori e che, in esse, la Corte ha interpretato la nozione di «consumatore» ai sensi di tali norme sulla competenza giurisdizionale. Orbene, da un lato, il considerando 8 della direttiva 2011/7 precisa che le transazioni effettuate con i consumatori non rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva e l’applicabilità di quest’ultima è definita in positivo, al suo articolo 1, con riferimento alle «transazioni commerciali» tra «imprese». 30 Dall’altro lato, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 40 delle sue conclusioni, la direttiva 2011/7 mira a scoraggiare i ritardi di pagamento e a proteggere efficacemente il creditore da tali ritardi (v., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2024, Tusnia, C‑725/23 , EU:C:2024:1015 , punto 29 e giurisprudenza citata). Tali obiettivi sono quindi diversi da quello considerato dalle norme sulla competenza interpretate nelle sentenze citate al punto 28 della presente sentenza. 31 Di conseguenza, si deve concludere che le considerazioni svolte dalla Corte in tali sentenze non sono trasponibili all’interpretazione della nozione di «impresa» ai sensi della direttiva 2011/7. 32 Ciò considerato, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2011/7, in combinato disposto con l’articolo 2, punti 1 e 3, di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che il fatto che una persona fisica si sia avvalsa dei servizi di un avvocato in vista della costituzione di una società commerciale, di cui doveva diventare cofondatore, socio e amministratore, non può essere sufficiente, di per sé, per qualificare tale persona come «impresa» e, pertanto, la transazione conclusa con tale avvocato come «commerciale», ai sensi di tali disposizioni. Sulla seconda questione 33 Con la sua seconda questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, in combinato disposto con l’articolo 8 di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che una persona fisica nei confronti della quale è fatto valere un credito derivante da un contratto di prestazione di servizi legali, avente ad oggetto la costituzione di una società commerciale di cui tale persona doveva diventare cofondatore, socio e amministratore, rientra nella nozione di «consumatore», ai sensi di tale direttiva. Sulla competenza della Corte 34 Il giudice del rinvio indica che il procedimento principale non riguarda la problematica delle clausole abusive contenute in un contratto che vincola un professionista a un consumatore. Ritiene, tuttavia, che l’interpretazione delle disposizioni della direttiva 93/13 richiesta sia necessaria, nel caso in cui la persona fisica convenuta nel procedimento principale non rientrasse nella nozione di «impresa», ai sensi dell’articolo 2, punto 3, della direttiva 2011/7, dato che la nozione di «consumatore» di cui all’articolo 52, paragrafo 4, del codice civile, che recepisce nel diritto slovacco l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, è ripresa all’articolo 18, paragrafo 4, della legge sulla professione di avvocato, di cui trattasi nel procedimento principale. 35 Al riguardo, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la Corte è competente a statuire su una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente su disposizioni del diritto dell’Unione in situazioni in cui, anche se i fatti del procedimento principale non rientrano direttamente nell’ambito d’applicazione di tale diritto, le disposizioni di detto diritto sono state rese applicabili dal diritto nazionale in forza di un rinvio operato da quest’ultimo al contenuto delle medesime (sentenze del 7 novembre 2018, K e B, C‑380/17 , EU:C:2018:877 , punto 34 nonché giurisprudenza citata, e del 24 novembre 2022, Cafpi e Aviva assurances, C‑691/21 , EU:C:2022:926 , punto 30 ). 36 Infatti, in simili situazioni, vi è un sicuro interesse dell’Unione europea a che, per evitare future divergenze d’interpretazione, le disposizioni o le nozioni riprese dal diritto dell’Unione ricevano un’interpretazione uniforme (sentenze del 7 novembre 2018, K e B, C‑380/17 , EU:C:2018:877 , punto 35 nonché giurisprudenza citata, e del 24 novembre 2022, Cafpi e Aviva assurances, C‑691/21 , EU:C:2022:926 , punto 31 ). 37 Pertanto, un’interpretazione, da parte della Corte, di disposizioni del diritto dell’Unione in situazioni non rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni medesime si giustifica quando tali disposizioni sono state rese applicabili a siffatte situazioni dal diritto nazionale in modo diretto e incondizionato, al fine di assicurare un trattamento identico a dette situazioni e a quelle rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni suddette (sentenze del 7 novembre 2018, K e B, C‑380/17 , EU:C:2018:877 , punto 36 e giurisprudenza citata, e del 24 novembre 2022, Cafpi e Aviva assurances, C‑691/21 , EU:C:2022:926 , punto 32 ). 38 Nel caso di specie, il giudice del rinvio, l’unico competente ad interpretare il diritto nazionale nell’ambito del sistema di cooperazione giudiziaria istituito dall’articolo 267 TFUE, indica che il legislatore slovacco ha deciso di applicare in modo diretto e incondizionato la nozione di «consumatore» di cui all’articolo 52, paragrafo 4, del codice civile anche nel settore degli onorari dovuti agli avvocati, mediante l’articolo 18, paragrafo 4, della legge sulla professione di avvocato. [OSCURATO:PERSONA] questo motivo, l’interpretazione di tale nozione è necessaria per consentirgli di dirimere la controversia pendente dinanzi a sé. 39 Tale giudice indica altresì che, da un lato, l’articolo 52, paragrafo 1, del codice civile si applica, al pari della direttiva 93/13, a «qualsiasi contratto, a prescindere dalla sua forma giuridica, concluso tra un professionista e un consumatore», e che, dall’altro, l’articolo 52, paragrafo 4, del codice civile traspone, nel diritto slovacco, l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 riprendendo, in sostanza, il testo di tale disposizione. 40 In tali circostanze, sussiste un interesse certo dell’Unione a che la Corte si pronunci sull’interpretazione richiesta. 41 Pertanto, si deve considerare che la Corte è competente a rispondere alla seconda questione sollevata dal giudice del rinvio. Nel merito 42 Occorre rilevare, prima di tutto, che l’articolo 8 della direttiva 93/13 intende lasciare agli [OSCURATO:PERSONA] membri la possibilità di garantire, nel rispetto del trattato FUE, un più elevato livello di protezione per i consumatori mediante disposizioni nazionali più severe di quelle contenute nella stessa direttiva [v., in tal senso, sentenza del 21 settembre 2023, mBank (Registro polacco delle clausole illecite), C‑139/22 , EU:C:2023:692 , punto 39 ]. Tuttavia, nel caso di specie, la seconda questione sollevata dal giudice del rinvio verte sulla definizione della nozione di «consumatore» e non sulla valutazione di un eventuale carattere più restrittivo delle disposizioni nazionali considerate. 43 Ne consegue che detto articolo 8 non è pertinente ai fini di una risposta utile a tale seconda questione. 44 Quanto all’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, esso definisce il «consumatore» come qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto di tale direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale. 45 Pertanto, la qualità di «consumatore» della persona interessata dev’essere determinata alla luce di un criterio funzionale consistente nel valutare se il rapporto contrattuale di cui trattasi rientri nell’ambito di attività estranee all’esercizio di una professione. La Corte ha, inoltre, avuto occasione di precisare che la nozione di «consumatore», ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, ha carattere oggettivo e prescinde dalle conoscenze concrete che l’interessato può avere o dalle informazioni di cui egli realmente dispone [sentenza dell’8 giugno 2023, YYY. (Nozione di consumatore), C‑570/21 , EU:C:2023:456 , punto 30 e giurisprudenza citata]. 46 Così, è in riferimento alla qualità dei contraenti, a seconda che essi agiscano o meno nell’ambito della loro attività professionale, che la direttiva 93/13 definisce i contratti ai quali essa si applica (sentenza del 21 marzo 2019, Pouvin e Dijoux, C‑590/17 , EU:C:2019:232 , punto 23 e giurisprudenza citata). 47 Nel caso di specie, come rilevato al punto 25 della presente sentenza, e salvo accertamento contrario del giudice del rinvio, nessuno degli elementi forniti da tale giudice indica che la persona fisica convenuta nel procedimento principale esercitasse, al momento della conclusione del contratto di prestazione di servizi legali, un’attività economica o professionale indipendente nell’ambito della quale tale contratto avrebbe potuto inserirsi. 48 Tale valutazione non può essere inficiata dalla circostanza che RU intendesse intraprendere un’attività commerciale. 49 Infatti, la Corte ha già statuito che la qualità di «consumatore» di una persona ai sensi della direttiva 93/13 dev’essere valutata al momento della conclusione del contratto di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 20 marzo 2025, Arce, C‑365/23 , EU:C:2025:192 , punto 49 e giurisprudenza citata). 50 A tal riguardo, il fatto che la situazione della persona fisica convenuta nel procedimento principale potesse evolvere non è tale da modificare la qualità di quest’ultima alla data di conclusione del contratto di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 20 marzo 2025, Arce, C‑365/23 , EU:C:2025:192 , punto 51 ). 51 Tutto ciò considerato, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 dev’essere interpretato nel senso che una persona fisica che abbia concluso un contratto di prestazione di servizi legali in vista della costituzione di una società commerciale di cui doveva diventare cofondatore, socio e amministratore rientra nella nozione di «consumatore», ai sensi di tale disposizione, a condizione che, al momento della conclusione del contratto, non abbia esercitato un’attività economica o professionale indipendente nell’ambito della quale tale contratto avrebbe potuto inserirsi. Sulle spese 52 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: 1) L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in combinato disposto con l’articolo 2, punti 1 e 3, di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che: il fatto che una persona fisica si sia avvalsa dei servizi di un avvocato in vista della costituzione di una società commerciale, di cui doveva diventare cofondatore, socio e amministratore, non può essere sufficiente, di per sé, per qualificare tale persona come «impresa» e, pertanto, la transazione conclusa con tale avvocato come «commerciale», ai sensi di tali disposizioni. 2) L’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretato nel senso che: una persona fisica che abbia concluso un contratto di prestazione di servizi legali in vista della costituzione di una società commerciale di cui doveva diventare cofondatore, socio e amministratore rientra nella nozione di «consumatore», ai sensi di tale disposizione, a condizione che, al momento della conclusione del contratto, non abbia esercitato un’attività economica o professionale indipendente nell’ambito della quale tale contratto avrebbe potuto inserirsi. Firme ( *1 ) Lingua processuale: lo slovacco. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
Sentenza Corte di giustizia UE/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris