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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 11640/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 7922-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; r reSCrtTgz) z,n , ,2_vvoci4., n? h Ct - controricorrente - avverso la sentenza n. 2599/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la Corte d'appello di Napoli, con sentenza depositata in data 24/9/2020, decidendo sull'appello proposto dall'Inps nei confronti della sentenza resa dal Tribunale di Napoli tra l'Istituto appellante e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato prescritto il credito contributivo vantato dall'Inps nei confronti dell'appellato; a fondamento del decisum, la Corte d'appello ha ritenuto sussistente l'obbligo di iscrizione alla gestione separata del professionista iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria ma non iscritto alla cassa forense; ha ritenuto tuttavia che il credito previdenziale fosse prescritto perché, rispetto al termine fissato per il pagamento dei contributi relativi ai redditi prodotti nell'anno 2011, l'atto interruttivo della prescrizione si poneva in data successiva (21/8/2017); ha inoltre escluso che la mancata compilazione della dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della attività (quadro RR del modello) potesse dar luogo ad un'ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito (art. 2941, n. 8, cod.civ.).

Contro la sentenza l'INPS propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; il professionista ha resisti e con controricorso.

La proposta del relatore è stata depositata ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. ed è stata ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

Considerato che: Ric. 2021 n. 07922 sez.

ML - ud. 08-03-2022 -2- con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, nr.3 cod. proc. civ., si censura la sentenza per «Violazione degli artt. 2935 e 2941, n.8, cod.civ. in relazione all'art. 2, commi 26-31, L. n.335/1995, all'art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni nella L. n. 111/2011, all'art. 1, del D.Igs. n. 462/1997 e all'art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 241/1997».

L'Inps assume che la Corte di appello sarebbe incorsa in errore di diritto, per non aver ritenuto sussistente una ipotesi di sospensione del termine di prescrizione a causa della mancata esposizione, all'interno della dichiarazione dei redditi, degli obblighi contributivi relativi alla gestione separata e connessi al lavoro autonomo, richiamando alcuni precedenti di questa Corte (Cass., n. 6677 del 2019; Cass., n. 16986 del 2019).

Il motivo è manifestamente infondato.

Con riferimento doloso occultamento, la Corte territoriale non è incorsa in alcuna violazione di legge ma, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 10828/2015), e, quindi, esattamente interpretando e applicando le norme di legge, ha ritenuto che l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.

Ric. 2021 n. 07922 sez.

ML - ud. 08-03-2022 -3- Ha poi proceduto ad un accertamento di fatto, escludendo che la mancata compilazione del riquadro RR del modello della dichiarazione dei redditi costituisca, nella specie, una condotta intenzionalmente orientata ad occultare il preteso debito contributivo: al riguardo, dopo aver sottolineato che l'Inps non ha mai dedotto quale condotta avrebbe tenuto in concreto il debitore tale da far risultare il dolo, ha escluso che la omessa indicazione dei redditi nel quadro RR costituisca un impedimento giuridico a far valere il diritto, avendo ben potuto l'Inps attivare i propri poteri ispettivi o chiedere informazioni alla Agenzia delle entrate.

Le censure sollevate nel ricorso dall'Inps non investono in modo puntuale la motivazione espressa dalla corte territoriale, ma sono tutte volte ad affermare la sussistenza di una «presunzione di occultamento» derivante dall'omessa compilazione del quadro RR, situazione, invece, che questa Corte esclude.

E' stato chiarito, infatti, come non sia predicabile «un automatismo [...] tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo» (v.

Cass. nr. 7254 del 2021; Cass. 35468/2021, e successive conformi).

L'accertamento di un eventuale occultamento doloso del credito configura, infatti, un giudizio rimesso al giudice di merito (v., in motivazione, quanto affermato, tra l'altro, dalla stessa ordinanza nr. 6677 del 2019, richiamata in ricorso a fondamento delle censure) ed è, perciò, censurabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 5 cod.proc.civ. (v.

Cass., S.U. n. 8053 del 2014), qui non ritualmente prospettati (da ultimo, Cass.30/11/2021, n. 37529).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Ric. 2021 n. 07922 sez.

ML - ud. 08-03-2022 -4- Sussistono invece i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un importo pari a quanto versato a titolo di contributo unificato (Cass. Sez.Un., 20/2/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2000,00 per compensi professionali e € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15°/0 ed altri accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'INPS, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale dell' 8 marzo 2022 Il Presidente estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 7922-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; r reSCrtTgz) z,n , ,2_vvoci4., n? h Ct - controricorrente - avverso la sentenza n. 2599/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la Corte d'appello di Napoli, con sentenza depositata in data 24/9/2020, decidendo sull'appello proposto dall'Inps nei confronti della sentenza resa dal Tribunale di Napoli tra l'Istituto appellante e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato prescritto il credito contributivo vantato dall'Inps nei confronti dell'appellato; a fondamento del decisum, la Corte d'appello ha ritenuto sussistente l'obbligo di iscrizione alla gestione separata del professionista iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria ma non iscritto alla cassa forense; ha ritenuto tuttavia che il credito previdenziale fosse prescritto perché, rispetto al termine fissato per il pagamento dei contributi relativi ai redditi prodotti nell'anno 2011, l'atto interruttivo della prescrizione si poneva in data successiva (21/8/2017); ha inoltre escluso che la mancata compilazione della dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della attività (quadro RR del modello) potesse dar luogo ad un'ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito (art. 2941, n. 8, cod.civ.). Contro la sentenza l'INPS propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; il professionista ha resisti e con controricorso. La proposta del relatore è stata depositata ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. ed è stata ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. Considerato che: Ric. 2021 n. 07922 sez. ML - ud. 08-03-2022 -2- con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, nr.3 cod. proc. civ., si censura la sentenza per «Violazione degli artt. 2935 e 2941, n.8, cod.civ. in relazione all'art. 2, commi 26-31, L. n.335/1995, all'art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni nella L. n. 111/2011, all'art. 1, del D.Igs. n. 462/1997 e all'art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 241/1997». L'Inps assume che la Corte di appello sarebbe incorsa in errore di diritto, per non aver ritenuto sussistente una ipotesi di sospensione del termine di prescrizione a causa della mancata esposizione, all'interno della dichiarazione dei redditi, degli obblighi contributivi relativi alla gestione separata e connessi al lavoro autonomo, richiamando alcuni precedenti di questa Corte (Cass., n. 6677 del 2019; Cass., n. 16986 del 2019). Il motivo è manifestamente infondato. Con riferimento doloso occultamento, la Corte territoriale non è incorsa in alcuna violazione di legge ma, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 10828/2015), e, quindi, esattamente interpretando e applicando le norme di legge, ha ritenuto che l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento. Ric. 2021 n. 07922 sez. ML - ud. 08-03-2022 -3- Ha poi proceduto ad un accertamento di fatto, escludendo che la mancata compilazione del riquadro RR del modello della dichiarazione dei redditi costituisca, nella specie, una condotta intenzionalmente orientata ad occultare il preteso debito contributivo: al riguardo, dopo aver sottolineato che l'Inps non ha mai dedotto quale condotta avrebbe tenuto in concreto il debitore tale da far risultare il dolo, ha escluso che la omessa indicazione dei redditi nel quadro RR costituisca un impedimento giuridico a far valere il diritto, avendo ben potuto l'Inps attivare i propri poteri ispettivi o chiedere informazioni alla Agenzia delle entrate. Le censure sollevate nel ricorso dall'Inps non investono in modo puntuale la motivazione espressa dalla corte territoriale, ma sono tutte volte ad affermare la sussistenza di una «presunzione di occultamento» derivante dall'omessa compilazione del quadro RR, situazione, invece, che questa Corte esclude. E' stato chiarito, infatti, come non sia predicabile «un automatismo [...] tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo» (v. Cass. nr. 7254 del 2021; Cass. 35468/2021, e successive conformi). L'accertamento di un eventuale occultamento doloso del credito configura, infatti, un giudizio rimesso al giudice di merito (v., in motivazione, quanto affermato, tra l'altro, dalla stessa ordinanza nr. 6677 del 2019, richiamata in ricorso a fondamento delle censure) ed è, perciò, censurabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 5 cod.proc.civ. (v. Cass., S.U. n. 8053 del 2014), qui non ritualmente prospettati (da ultimo, Cass.30/11/2021, n. 37529). Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza. Ric. 2021 n. 07922 sez. ML - ud. 08-03-2022 -4- Sussistono invece i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un importo pari a quanto versato a titolo di contributo unificato (Cass. Sez.Un., 20/2/2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2000,00 per compensi professionali e € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15°/0 ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'INPS, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale dell' 8 marzo 2022 Il Presidente estensore
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