CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 luglio 2022
Cassazione n. 34975/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 589 cod. pen., per avere consentito a [OSCURATO:PERSONA] l'uso di un locale tecnico dotato di un collegamento elettrico e di una macchina per cucina alimentata da una bombola di GPL da 15 Kg, privi dei requisiti di efficienza e di sicurezza, all'interno del quale scaturiva la formazione di una miscela aria/gas che saturava l'ambiente ed esplodeva a causa di un innesco occasionale, cagionando la morte del Fornade (fatto del 5.4.2013). 2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere riscontrato la prescrizione del reato e comunque per avere erroneamente ritenuto la responsabilità del prevenuto, in assenza di prove e senza considerare i rilievi esposti in sede di gravame. 3. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. 4. Preliminarmente, sussistono i presupposti per rilevare l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il relativo termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità; pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, successivamente rispetto al provvedimento impugnato (reso in data 17.6.2021, mentre il termine massimo di prescrizione - tenuto conto delle sospensioni intervenute - risulta spirato il 14.9.2021). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato. 5. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato in disamina estinto per prescrizione. P.Q. M . Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 12 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore