CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11836/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12886/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 37,presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] e rappresentatoe difeso da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA],n. 7593 / 1 6 , depositata IL 2 9 / 1 1 /201 6 ; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre,con tre motivi, nei confronti dell ’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rigettato l’appello dal medesimo proposto avverso la sentenza con la quale la C.t.p. di Milanoaveva, a propria volta, rigettato il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno 20 07 , a seguito di indagini bancarie,l’Ufficio aveva recuperato a tassazione un maggior reddito a seguito di indagini bancarie. 2. L’Ufficio, in particolare, constatava che sui conti correnti del contribuente erano affluiti versamenti non giustificati per euro 468.800,00. 3. Il contribuente spiegava ricorso assumendo in fatto che la somma di euro 453.300,00 proveniva da una sua cugina, [OSCURATO:PERSONA], la quale, volendo donargli un appartamento del valore di euro 500.000,00 con l’accordo di simulare una vendita, gli aveva fornito la provvista necessaria per l’apparente pagamento del prezzo. Aggiungeva, tuttavia, che, poiché la donante aveva cambiato idea, l’appartamento le era stato retrocesso e la somma ricevuta, nella misura di euro 440.000,00,le era stata restituita in contanti a seguito di prelievi eseguiti dall’11 gennaio al 21 febbraio 2008. 4. La C.t.p. rigettava il ricorso con sentenza confermata in appello. La C.t.r., in particolare, rilevava che non risultava possibile ricostruire, attraverso i numerosi versamenti di assegni e di somme in contanti confluite si diversi conti correnti, di cui cointestato con il coniuge, l’esatta finalità delle operazioni, non essendovi traccia alcuna dei rapporti ad esse sottostanti. Aggiungeva che la ricostruzione dei pagamenti in dare-avereinvocata dall’Oriani non era prova sufficiente Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 della simulazione,atteso che non risulta va alcun accordo tra le parti e [OSCURATO:PERSONA] aveva negato l’esistenza della simulazione; che le argomentazioni in ordine ai rapporti di parentela con quest’ultima ed alla liberalità di cui alla dissimulata donazione erano mere osservazioni prive di valore indiziario. Concludeva, per l’effetto, per la correttezza dell’operato dell’Ufficio che si era fondato sull’analisi di operazioni bancarie e su atti pubblici, in mancanza di prove utili a sostenere la simulazione della compravendita immobiliare. 5. Il ricorrente, in data 30 marzo 2023,ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, quarto, quinto e sesto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 «nonché violazione del le norme sulla simulazione dei contratti e sull’onere della prova». Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto infondato il motivo addotto a giustificazione dell’incremento patrimoniale e per aver dato valore all’assenza di una controdichiarazione che provasse l’accordo simulatorio sebbene quest’ultima non fosse l’unico mezzo idoneo a provare la simulazione, potendo la controdichiarazione estrinsecarsi attraverso più atti e, in particolare, attraverso l’atto pubblico di retrocessione e l’atto di transazione. Aggiunge che vi erano circostanze sintomatiche a riprova del fatto che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva versato somme in contanti,poi restituite; che la prova contraria di cui all’art. 38 cit. poteva essere resa anche a mezzo presunzioni semplici; che il susseguirsi dei prelievi e dei versamenti eseguiti sui propri conti e suquelli di [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai due atti pubblici, comprovavano la natura non reddituale delle movimentazioni contestate. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 2. Con il secondomotivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma. n. 5 cod. proc. civ. l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, individuato nella sentenza n. 584/4/14 resa dalla C.t.p. di Latina sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e nell’accordo transattivo intercorso tra le parti il 13 giugno 2012 con il quale era stato abbandonato il giudizio nel quale era contenuto espresso riferimento «al pagamento delle spese connesse e conseguenti agli atti simulati». 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. la violazionedell’art. 112 cod. proc. civ. Censura la sentenza impugnata per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per non aver dato riscontro alle specifiche censure mosse avverso la sentenza di primo grado. Deducesul punto l’omessa valutazione della la sentenza n. 584/2014 della C.t.p. di Latina e dell’accordo transattivo checostituivano la base argomentativa e probatoria di due diverse censure mosse in appello. 4. Il primo motivo è infondato. 4.1. Come chiarito dallo stesso ricorrente nella memoria, a seguito di indagini bancarie ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, l’Amministrazione ha imputato a maggior reddito la somma di euro 468.000,00 rinvenuta su conto correnti intestati al medesimo. 4.2. Per costante giurisprudenza di questa corte, in virtù della presunzione stabilita dall’art. 32d.P.R. n. 600 del 1973 – che, data la fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 cod. civ. per le presunzioni semplici –sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari del contribuente vanno considerati come elementi positivi di reddito se questo non dimostra di averne tenuto conto nella determinazione della base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito (Tra le più recenti, Cass. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 13236, Cass. 23/09/2021, n. 25812, Cass.03/03/2021, n. 5788). A propria volta, il contribuente che voglia superare la presunzione ha l’onere di fornire, non una prova generica, bensì una prova analitica, idonea a dimostrare che i proventi desumibili dalla movimentazione bancaria non debbono essere recuperati a tassazione. Tale prova può essere data in due modi: o dimostrando che ne ha già tenuto conto nelle dichiarazioni; oppure dimostrando che si sia trattato di movimenti non fiscalmente rilevanti, in quanto non riferiti a operazioni imponibili (Cass. 30/06/2020, n. 13112, Cass. 18/09/2013, n. 21303). 4.3. Il contribuenteha sostenuto che le somme non avevano natura reddituale in quanto le stesse gli erano state rimesse da una cugina che intendeva donargli un immobile, se pure simulando una vendita,e che le stesse dovevano costituire la provvista per provvedere in via simulata al pagamento del prezzo. 4.4. La C.t.r. ha escluso che il contribuente avesse vinto la presunzione della natura reddituale delle somme rinvenute sul suo conto rilevando che la ricostruzione dei pagamenti in dare ed avere non era sufficiente a provare la simulazione; che non risultava alcun accordo tra le parti nel senso prospettato dal contribuente, sebbene fosse consueto predisporne uno in casi come quello in esame; che [OSCURATO:PERSONA], ovvero la presunta donante, aveva negato che la vendita fosse simulata. 4.5. Così facendo la C.t.r. ha fatto corretta applicazione deidetti principi, giungendo tuttavia, ad escludere che il contribuente avesse dato prova della simulazione e conseguentemente della la natura non reddituale delle somme confluite sul conto corrente ed imputate alla provvista necessaria per far apparire il pagamento del prezzo. 4.6.Il motivo, nella parte in cui assume che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente applicato la disciplina di cui all’art. 38 d.P.R. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 quanto alla prova contraria e la disciplina della simulazione quanto alla prova della così detta controdichiarazione, non coglie di conseguenza, la reale portata del decisum. La ricorrente, pur deducendo apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione delle proveoperata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 04/07/ 2017, n. 8758). O ggetto del giudizio che il ricorrente vorrebbe demandare a questa Corte non è l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass. 13/05/2022, n. 17744, Cass. 05/02/2019, n. 3340; Cass. 14/01/ 2019, n. 640; Cass. 13 /10/ 2017, n. 24155; Cass. 04/04/2013, n. 8315). 5. Il secondo motivo è inammissibile. Nell’ipotesi di «doppia conforme», prevista dall’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.(nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) -deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 22/12/2016, n. 26774; in senso conforme: Cass. Sez. U. 21/09/2018, n. 22430). Nella specie, posto che il ricorso in appello è stato depositato il 22 maggio 2014la doglianza è inammissibile poiché le decisioni dei gradi di merito, entrambe di rigetto (c.d. doppia conforme), si fondano sulle Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 medesime ragioni di fatto; e, del resto, parte ricorrente non ha nemmeno sostenuto il contrario. La sentenza di secondo grado, infatti, non ha fatto altro che esplicitare, per altro in maniera congrua e logica, il percorso motivazionale seguito dalla sentenza di primo grado per giungere ad escludere che l’esistenza della simulazione attraverso la quale il contribuente voleva provare la natura non reddituale delle somme fosse stata provata. 6. Il terzo motivo è inammissibile. 6.1. Il ricorrente assume che la C.t.r. sarebbe incorsa in error in procedendo per aver omesso di valutare i documenti indicati (ovvero altra sentenza resa nei confronti della presunta donante e l’accordo transattivo intercorso con quest’ultima ) e che costituivano il presupposto del secondo e del terzo motivo; aggiunge che la C.t.r.non si era pronunciata su detti motivi con i quali aveva censurato, quanto al secondo, che la sentenza di prim o grado aveva reso motivazione illogica nella parte in cui aveva escluso la prova della simulazione e , quanto al terzo, cheaveva errato nel ritenere non raggiunta la prova contraria richiesta al contribuente. 6.2. Per giurisprudenza costante della Corte, a d integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudicesulle questioni prospettate, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (cfr. ex plurimis Cass.29/01/2021, n. 2151; Cass. 02/04/2020, n. 7662; Cass. 30/01/2020, n. 2153). Inoltre, non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendovi un'espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8 la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto.» (Cass.04/06/2019, n. 1525). 6.3. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente,la C.t.r. ha espressamente escluso il vizio di motivazione della sentenza di primo grado evidenzian d o che era comprensibile l’i ter logico giuridico adottato in sentenzain quanto fondato su una corretta valutazione dei fatti di causa. Vi è, pertanto, pronuncia espressa in ordine al secondo motivoLa C.t.r., inoltre, se pure non ha espressamente menzionato in sentenza i due documenti che, a dire del ricorrente, non sarebbero stati valutati, ha espressamente escluso che vi fosse prova della simulazione, così pronunciandosi anche sul terzo motivo. 7. Il ricorso va, pertanto,complessivamente rigettato. 8. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.800,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il vers