CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11811/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 agosto 1966, avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Roma il 21 settembre 2021 Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 20 gennaio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 21 settembre 2021 la Corte d'appello di Roma ha rigettato l'istanza di ricusazione, proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], Presidente del Collegio del Tribunale di Frosinone, dinanzi al quale pende il procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputata per i reati di truffa e false comunicazioni sociali. [OSCURATO:SOCIETA] di ricusazione era stato evidenziato che il dott. [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del procedimento cautelare reale nei confronti dell'odierna ricorrente, aveva già espresso una valutazione nel merito della responsabilità, tale da risultare pregiudicante rispetto alla successiva fase dibattimentale. In particolare, era stato illustrato che, nel corso del giudizio cautelare reale, [OSCURATO:PERSONA] ( Vincenza aveva evidenziato che le alterazioni della contabilità di [OSCURATO:SOCIETA]. (società di cui la ricorrente era direttore amministrativo) - nelle quali si sostanziavano le contestate false comunicazioni sociali e che costituivano gli artifizi e raggiri mediante i quali era stata realizzata la contestata truffa ai danni di Alpla s.r.I.- erano state realizzate tramite un indirizzo di posta elettronica accessibile mediante credenziali formalmente riconducibili alla [OSCURATO:PERSONA] ma di fatto note a tutti i dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] di ricusazione si era sottolineato che il dott. [OSCURATO:PERSONA], nel provvedimento cautelare, aveva scritto che "i documenti in questione (ossia le scritture contabili alterate) vennero forniti ad Alpla proprio dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale li trasmise allegandoli all'email del 27 maggio 2015 (per i costi delle materie prime) e all'email del 23 ottobre 2015 (per i ricavi), indirizzate all'attenzione di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] dell'Alpla". Così argomentando, il dottor [OSCURATO:PERSONA] aveva attribuito a [OSCURATO:PERSONA] la commissione della condotta di invio dei dati contabili falsificati. Inoltre, nel menzionato provvedimento cautelare si era evidenziato che "non solo la [OSCURATO:PERSONA] ricopriva, all'epoca dei reati ipotizzati, il Ruolo di Responsabile della Direzione Amministrativa di [OSCURATO:SOCIETA] e che dalla sua utenza informatica si era originato l'inserimento in contabilità dei dati presuntivamente falsati in sede di due diligence ma anche che la stessa, in ragione del suo ruolo, era nella condizione migliore di conoscenza del reale andamento aziendale, per rendersi conto delle assolute anomalie, contenute nei documenti confezionati nell'ambito delle due diligence e destinati all'Alpla, inerenti l'ingiustificata riduzione dei costi per l'acquisto di materie prime, l'ingiustificata riduzione dei debiti verso fornitori, gli aumenti senza spiegazione dei crediti verso i clienti, le modificate consistenze complessive del magazzino, con sopravvalutazione sproporzionata del valore economico delle rimanenze per gli anni 2014 e 2015". Secondo la ricorrente, premesso che a pregiudicare la futura decisione non è solamente una pregressa affermazione di colpevolezza ai sensi dell'art. 533 cod. proc. pen. ma qualsiasi valutazione nel merito sullo stesso fatto e nei confronti dello stesso soggetto, la Corte territoriale avrebbe errato, atteso che, seppure il dott. [OSCURATO:PERSONA] non avesse espresso un giudizio di colpevolezza della [OSCURATO:PERSONA] oltre ogni ragionevole dubbio, avrebbe tuttavia evidenziato che, in ragione del suo ruolo aziendale, ella sostanzialmente non poteva non rendersi conto delle alterazioni contabili, ipotizzate nei capi di imputazione. In altri termini, il magistrato ricusato non si sarebbe limitato ad affermare il ruolo avuto dall'imputata all'interno dell'azienda, ma avrebbe effettuato una valutazione di merito, ossia avrebbe affermato che, in ragione di quel ruolo, non poteva non conoscere le irregolarità delle scritture contabili. Tale valutazione di merito non era necessaria al fine della decisione cautelare, per la quale bastava motivare sulla sussistenza del fumus commisi delicti, ossia sull'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quanto meno indiziari, idonei a ricondurre l'evento, punito dalla norma penale, alla condotta dell'indagato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Deve preliminarmente rilevarsi che è consolidato nella giurisprudenza di legittimità (ex multis: Sez. 3, n. 27996 del 9/3/2021, Rv. 281591) il principio secondo cui l'indebita manifestazione del convincimento da parte del giudice rileva come causa di ricusazione, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., solo se il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, senza che tale valutazione sia imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali, nonché quando essa anticipi in tutto o in parte gli esiti della decisione di merito, senza che vi siano la necessità e il nesso funzionale con il provvedimento incidentale adottato. Sulla base dell'orientamento del giudice delle leggi (v. sentenza n. 66 del 1997; ordinanza n. 181 del 2004), la più recente giurisprudenza di questa Corte ha affermato sia che è solo sul piano del rispetto concreto dell'eventuale violazione dei principi di imparzialità e terzietà che si gioca la partita dell'incompatibilità del giudice del merito, che abbia adottato un provvedimento cautelare reale, sia che la soluzione del caso concreto deve passare attraverso la necessaria verifica del contenuto della valutazione effettivamente operata dal giudice della cautela reale, chiamato a comporre il collegio decidente di merito (Sez. 2, n. 36250 del 24/11/2020; Sez. 5, n. 15689 del 24/02/2020). Siffatte coordinate ermeneutiche, pur richiamate nel provvedimento impugnato, non sono state seguite dalla Corte territoriale. Essa, infatti, muovendo dal rilievo che la valutazione di merito, che potrebbe pregiudicare i principi di imparzialità e terzietà del giudice, richiede necessariamente l'integrazione e il superamento della soglia legittimamente disposta dall'articolo 533, comma uno, cod. proc. pen., ha affermato che la valutazione, espressa dal Collegio del riesame, "non era idonea né chiaramente a definire né tantomeno ipoteticamente a orientare il giudizio del Collegio di primo grado, che senz'altro necessiterà del prorompente sostegno di ulteriori e puntuali emergenze probatorie, anche di carattere propriamente tecnico, in ordine all'accertamento dei fatti inerenti alla complessa materia, così come è emersa nel caso attualmente proposto". Secondo la Corte territoriale, quindi, "il passaggio, censurato nei motivi di ricusazione, ben lungi dal proporsi come un'accurata indagine e valutazione sui gravi indizi di colpevolezza in capo all'imputata si sostanzia semmai in una constatazione oggettiva in merito al ruolo svolto dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] all'interno della compagine aziendale". Infine, nel provvedimento impugnato si è affermato che la motivazione dell'ordinanza, conclusiva del giudizio cautelare reale, era stata materialmente redatta nella qualità di giudice estensore dal dottor [OSCURATO:PERSONA] e non dal dottor [OSCURATO:PERSONA], Presidente del Collegio del riesame. Trattasi di argomentazioni che non resistono ai rilievi censori della ricorrente. Deve, infatti, innanzitutto precisarsi che è priva di rilievo la circostanza consistita nell'essere l'ordinanza, conclusiva del giudizio cautelare reale, stata redatta da un altro componente del Collegio e non dal dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ciò in quanto i provvedimenti collegiali sono assunti - per l'appunto - collegialmente e il loro contenuto è ascrivibile a tutti i membri del Collegio e non solo all'estensore della motivazione. Erronea è poi l'affermazione secondo cui, ai fini della ricusazione, occorre il superamento della soglia legittimamente disposta dall'articolo 533, comma uno, cod. proc. pen., ossia l'affermazione della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Di contro, come innanzi già detto, la causa di ricusazione di cui all'art. 37, comma 1, cod. proc. pen. è integrata dalla condotta del giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in un altro procedimento una valutazione di merito sullo stesso fatto, nei confronti del medesimo soggetto. Al fine della sussistenza di una causa di ricusazione, in altri termini, non si richiede che la valutazione comporti l'affermazione della responsabilità dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio, essendo il concetto di affermazione di colpevolezza ben più ampio di quello di valutazione di merito, che può riguardare anche singoli aspetti del fatto contestato con riferimento a un determinato soggetto. Ne discende che la disamina, compiuta dalla Corte d'appello nel caso in esame, ha preso a riferimento parametri inconferenti rispetto a quelli imposti dall'art. 37, comma 1, cod. proc. pen., il quale, così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, richiede che la menzionata Corte esamini se il dott. [OSCURATO:PERSONA], quale Presidente del Collegio che ha pronunciato il provvedimento cautelare reale nei confronti dell'odierna ricorrente, abbia o meno formulato valutazioni di merito, che abbiano invaso, senza necessità e senza nesso funzionale con l'atto da compiere, l'ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto od in parte gli esiti.Si impone, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma per nuovo esame, che sarà condotto alla luce dei principi di diritto sopra enunciati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Roma. Così deciso in Roma, all'udienza camerale del 20 gennaio 2022 Il c