CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26039/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG 1m( G.°CaJr tua_ Core..t.c.C4j›-0 cal ›eic-go Ìvlo [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Napoli con ordinanza resa in data 23 settembre 2022 ha respinto la ricusazione introdotta da [OSCURATO:PERSONA] e relativa al magistrato giudicante dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 In premessa la Corte di merito evidenzia che: a) la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], alla attualità, presiede il Collegio della Corte di Appello di Napoli innanzi al quale pende il giudizio di secondo grado nei c:onfronti del Papi; b) la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] in data 2 aprile 2021 ha presieduto il Collegio di questa Prima Sezione penale della Corte di Cassazione, innanzi al quale è stato deciso - con il rigetto - il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione emessa, in sede cautelare, dal Tribunale di Napoli in data 7 dicembre 2020; c) il procedimento principale è il medesimo e vede [OSCURATO:PERSONA] raggiunto da decisione di condanna in primo grado (per detenzione illecita di armi). 1.2 Ciò posto, la Corte di merito osserva, in sintesi, che la previsione di legge di cui all'art.34 comma 1 cod.proc.pen. (il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non può esercitare funzioni di giudice negli altri gradi..) non è riferibile al caso in esame in ragione delle particolari caratteristiche ontologiche del giudizio di legittimità, nel cui ambito non vi è diretto apprezzamento degli elementi di prova. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Al primo ed unico motivo si deduce erronea applicazione di legge. Si afferma, in particolare, che la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto di quanto stabilito, sul tema, dalla Corte Costituzionale nella nota decisione n.283 del 2000. Il contenuto della decisione emessa in tema cautelare da questa Corte di Cassazione (sentenza numero 15879 del 2021) si traduce in una anticipazione di giudizio tale da 'pregiudicare' l'imparzialità dell'attuale giudice di secondo grado. In particolare si osserva che nella citata sentenza di legittimità è stata affermata la 'convergenza del narrato' dei due collaboranti sul nucleo essenziale dei fatti contestati all'imputato.Non potrebbe pertanto non scorgersi il pregiudizio alla imparzialità, fondativo della domanda di ricusazione, anche in ragione del fatto che il tema dalla valutazione di attendibilità dei medesimi collaboranti (e dell'a convergenza del narrato) è stato devoluto con i motivi di appello in trattazione nel giudizio principale. 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 H particolare caso oggetto del presente ricorso non rientra - ad avviso del Collegio - nelle ipotesi scrutinate dalla Corte Costituzionale nella nota decisione additiva n.283 del 2000. Con tale arresto il giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto. Le ragioni della non applicabilità vanno identificate nel modo che segue: a) il sub-procedimento cautelare oggetto della decisione emessa da questa Corte in data 2 aprile 2021 non può essere ritenuto 'altro procedimento' nel senso di 'diverso', posto che si tratta di una fase incidentale (sulla applicabilità o meno di fu7 una misura cautelare) del medesimo procedimento; b) la valutazione espressa dal giudice di legittimità non è - per la conformazione legale del giudizio - una valutazione di merito, nel senso che per tale va intesa la decisione che realizza l'attribuzione di 'peso dimostrativo' degli elementi di prova rispetto alla contestazione mossa al soggetto indagato o imputato. Il giudice di legittimità, anche quando si pronunzia sul vizio di motivazione, non compie simile operazione cognitiva ma valuta la congruenza logica interna della motivazione (anche rispetto alla regola di giudizio tipica della fase) e l'assenza di errori percettivi tali da integrare il travisamento dei contenuto informativo della prova (v. Sez. VI n. 9388 del 3.2.2021, rv 280716). Dunque la pretesa applicabilità dei principi espressi da Corte cost. n.283 del 2000 al caso in esame muove da presupposti interpretativi erronei ed è una opzione non percorribile. 3.2 Per completezza, va precisato che la pretesa assenza di imparzialità non può essere sostenuta nemmeno facendo ricorso a diversa pronunzia del giudice delle leggi, relativa al subprocedimento cautelare ed al rapporto col giudizio di merito, avente il numero 131 del 1996. Con tale intervento la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede: a) l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che come componente del tribunale del riesame (art. 309 cod. proc. peri.) si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato; b) l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato (art. 310 cod. proc. pen.) si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta. La decisione additiva del 1996 non estende (come era possibile normativamente) gli effetti della declaratoria di incostituzionalità dell'art.34 cod.proc.pen. alla ipotesi in cui (come nel caso in esame) il giudice che deve operare valutazioni di merito nel procedimento principale abbia, in precedenza, composto il collegio presso la Corte di Cassazione incaricata di valutare il ricorso su profili cautelari. Da ciò si trae ulteriore conferma circa il fatto che ad essere «pregiudicante» rispetto al giudizio di merito è una antecedente valutazione che, anche in sede cautelare, abbia direttamente apprezzato (in sede di merito) la valenza indiziante degli elementi posti a carico dell'indagato. Tale assetto interpretativo porta ad escludere che l'esercizio della funzione di legittimità in sede cautelare (anche con decisione di un ricorso contenente deduzioni di vizi motivazionali) determini l'insorgenza di una ipotesi di incompatibilità a svolgere le funzioni giudicanti di merito nel procedimento principale, con rigetto del ricorso. Al rigetto segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ric