CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13228/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (che conferma la condanna, in primo grado, per evasione); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto errata applicazione dell'art. 385 cod. pen. e vizio di motivazione: la mancata risposta dell'imputato essendo addebitabile all'ora (02:40) del controllo (motivo 1); non risultando definite con precisione la durata dell'attesa e le modalità del controllo (motivo 2); non essendosi chiarito per quale ragione dovesse escludersi che l'imputato fosse immerso in un sonno profondo (motivo 3); risultando, dunque, la condanna fondata su elementi probatori insufficienti (motivo 4), nonché le sue conclusioni; ritenuti i motivi riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corrette argomentazioni dalla Corte d'appello, la quale ha rilevato come dall'annotazione di servizio risultasse che gli operanti avessero suonato più volte al citofono, attendendo per diversi minuti, precisando che il citofono risultava funzionante; lA ..kkkALFQ, [OSCURATO:PERSONA] A u4 , 1."-A 1A \(( i7k4 tit-u0(7'1, 4,1 v?..04D; ritenuto il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila. P.Q.M P.Q.M