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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 37463/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 6/7/2020 della Corte d'appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udita per le parti civili l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Messina ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di lesioni volontarie gravi aggravate e lesioni volontarie aggravate commessi, rispettivamente, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], malmenati dall'imputato, anche utilizzando un bastone, in concorso con altre tre persone a seguito di un diverbio insorto per futili motivi.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando sei motivi. 2.1 Con il primo eccepisce la nullità del decreto di giudizio immediato adottato ai sensi dell'art. 453 comma 1 e 1-bis c.p.p. in quanto il G.i.p., esorbitando dai propri poteri, avrebbe provveduto senza fornire motivazione alcuna alla riqualificazione giuridica del fatto di cui al capo A) come tentato omicidio in difetto di nuove acquisizioni e nonostante nell'incidente cautelare lo stesso giudice avesse qualificato il medesimo fatto come lesioni volontarie gravi aggravate.

Il decreto sarebbe altresì nullo ai sensi dell'art. 178 lett. b) e c) c.p.p., in quanto il pubblico ministero, in spregio all'art. 455 c.p.p., ha modificato l'originaria qualificazione giuridica contestata in sede cautelare impedendo l'esercizio del diritto di difesa. 2.2 Con il secondo motivo viene eccepita ulteriore violazione di legge, rilevandosi come la modifica della qualificazione giuridica avrebbe inevitabilmente comportato anche la modifica dell'elemento psicologico e dell'evento contestati all'imputato, mentre con il terzo si deduce che la Corte territoriale, nel respingere le eccezioni processuali, non avrebbe considerato la lesione del diritto dell'imputato di accedere ad un rito alternativo sulla base del corretto inquadramento giuridico del fatto. 2.3 Con il quarto motivo vengono dedotti vizi di motivazione e la mancata acquisizione di una prova decisiva.

In proposito il ricorrente lamenta come l'individuazione dell'imputato quale uno degli autori del pestaggio delle persone offese sia fondato esclusivamente sul riconoscimento del Crimi effettuato dal M.[OSCURATO:PERSONA] attraverso la visione delle riprese di una videocamera di sorveglianza e cioè un'attività di comparazione antropometrica effettuata senza che il teste avesse le necessarie competenze scientifiche per procedervi.

Conseguentemente ingiustificato sarebbe il rigetto da parte della Corte della richiesta di rinnovare l'istruzione dibattimentale al fine di procedere ad un accertamento tecnico-scientifico sul punto. 2.4 Con il quinto motivo vengono denunziati ulteriori vizi di motivazione in merito alla dimostrazione della partecipazione dell'imputato alla consumazione dei reati in contestazione, mentre con il sesto gli stessi vizi vengono dedotti in riferimento alla determinazione della pena per il reato ritenuto più grave, contraddittoriamente commisurata in maniera del tutto identica per tutti gli imputati dopo che nel corpo della motivazione la Corte aveva in precedenza precisato di voler considerare in maniera più grave la posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è nel suo complesso infondato.

2. Pregiudiziale è l'esame delle eccezioni sollevate con i primi tre motivi di ricorso, che sono peraltro infondate ed in parte manifestamente infondate. 2.1 Preliminarmente va precisato che nell'applicare al Crimi una misura cautelare il G.i.p. aveva attribuito al fatto contestato al capo A) una diversa qualificazione giuridica (lesioni volontarie gravi aggravate) rispetto a quella proposta dal pubblico ministero nella sua richiesta (tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA]).

Qualificazione giuridica che, per consolidata giurisprudenza cui correttamente si è richiamata la Corte territoriale, non vincolava quest'ultimo all'atto dell'esercizio dell'azione penale, assumendo la stessa una valenza esclusivamente nell'ambito del procedimento incidentale de libertatis (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 9948 del 23/01/2020, P., Rv. 279211).

Principio questo che si ispira certamente anche alla eventualità che intervengano ulteriori e successivi sviluppi nel corso delle indagini preliminari, ma che, contrariamente a quanto il ricorrente dimostra di credere (peraltro limitandosi ad affermare assertivamente che nel caso di specie tali sviluppi non vi sarebbero stati), non la assume come limite alla sua estensione.

In altri termini il pubblico ministero, in ragione delle prerogative anche di matrice costituzionale di cui è titolare in ordine all'esercizio dell'azione penale, non incontra limiti nell'attribuire al fatto nell'atto di impulso della fase processuale la qualificazione giuridica che ritiene corretta, fermo restando che una volta esercitata l'azione, ai sensi dell'art. 521 c.p.p., l'unico arbitro dell'inquadramento giuridico del fatto contestato diventa (e rimane nei gradi dell'impugnazione) il giudice. 2.2 Ciò premesso va ribadito che il decreto che dispone il giudizio immediato (sia esso tipico o c.d. custodiale) chiude una fase di carattere endoprocessuale assolutamente priva di conseguenze rilevanti ai fini dell'eventuale condanna dell'imputato, i cui diritti di difesa non sono in alcun modo lesi dalla sua eventuale erronea adozione.

Dal che discende, come insegnato dalle Sezioni Unite che la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato non può essere oggetto di ulteriore sindacato, se non nei ristretti limiti in cui viene leso il diritto di intervento dell'imputato nelle forme stabilite dallo statuto del rito speciale (Sez.

U, Sentenza n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260017-18).

Erra inoltre il ricorrente nel ritenere che nel caso dell'immediato custodiale il giudice investito della relativa richiesta non possa rigettarla se non che nell'ipotesi espressamente prevista dal comma 1-bis dell'art. 455 c.p.p.

Infatti, come chiarito dalla stessa pronunzia del [OSCURATO:PERSONA] testè richiamata, oltre a verificare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità del rito posti dalla disciplina processuale, allo stesso spetta il doveroso apprezzamento dell'evidenza probatoria, intesa come sostenibilità dell'accusa in giudizio e come inutilità della celebrazione dell'udienza preliminare.

E ciò in quanto l'applicazione di una misura cautelare, pur se già sottoposta al vaglio del tribunale del riesame, implicando unicamente una probabilità di colpevolezza, non impedisce di per sé il vaglio preventivo circa la sostenibilità dell'accusa in dibattimento. 2.3 Escluso dunque che quello del G.i.p. sia un giudizio "vincolato" viene meno lo stesso presupposto da cui muove il ricorso per sostenere che questi non avrebbe il potere di attribuire al fatto una qualificazione giuridica diversa, potere che invece, come già ricordato, trova la sua fonte nell'art. 521 c.p.p., che è norma di carattere generale, destinata a regolare il vaglio giurisdizionale sul corretto inquadramento giuridico della fattispecie concreta in ogni stato e grado del procedimento.

Peraltro, come recentemente chiarito da questa Corte, la divergenza fra il titolo del reato contestato nel corso dell'incidente cautelare e quello oggetto del successivo decreto di giudizio immediato non è causa di nullità di quest'ultimo, atteso che l'art. 453, commi 1 ed 1-bis, c.p.p. si riferisce al "fatto" nella sua identità materiale al netto della sua qualificazione giuridica, in quanto è la possibilità per l'accusato di confrontarsi con il fatto descritto nell'imputazione ed identificato in tutti i suoi elementi costitutivi - condotta, nesso causale, evento - che garantisce il diritto di difesa e giustifica la contrazione del rito (Sez. 2, Sentenza n. 18197 del 26/02/2020, Simone, Rv. 279410).

Ciò non significa che la qualificazione giuridica non incida sul diritto di difesa, ma la lesione di quest'ultimo è conseguenza della mancata possibilità di instaurare il contraddittorio sul punto, che invece è stato garantito nella successiva fase processuale, dove il Tribunale è intervenuto a correggere la qualificazione prospettata nel decreto di giudizio immediato, derubricando il fatto nel reato di lesioni gravi.

Né la qualificazione giuridica attribuita al fatto nel decreto di giudizio immediato lede il diritto dell'imputato di accedere a riti alternativi, posto che rimane intatta la sua possibilità all'interno degli stessi di instaurare il contraddittorio su tale aspetto, come del resto avvenuto nel caso di specie allorquando gli imputati hanno proposto richiesta di patteggiamento, non accolta solo per il mancato accordo con il pubblico ministero. 2.4 Nel caso di specie, pertanto, alcuna nullità ha afflitto il decreto di giudizio immediato od ancor prima l'iniziativa del pubblico ministero.

Peraltro l'obiezione difensiva perde coerenza nella misura in cui il ricorrente non contesta che il G.i.p. abbia diversamente qualificato il fatto rispetto a come inquadrato dal titolare dell'azione penale, ma denuncia la mancata corrispondenza con la qualificazione stabilita nello sviluppo dell'incidente cautelare, cercando di tratteggiare una, come già detto, inesistente correlazione vincolante tra quest'ultimo, l'atto di esercizio dell'azione penale ed il provvedimento di giudizio immediato. 2.5 Manifestamente infondate sono invece le altre due eccezioni del ricorrente.

Non è in dubbio che il fatto contestato nell'incidente cautelare - e in relazione al quale si sono dunque perfezionati i presupposti per procedere all'immediato c.d. custodiale - e quello descritto nel decreto ex art. 453 c.p.p. sia nel suo nucleo essenziale il medesimo, atteso che nel capo d'imputazione sono state descritte le lesioni cagionate al Giammonae la natura dolosa della condotta che le ha causate, rimanendo dunque rispettati i criteri per il giudizio di identificazione svolto dai giudici del merito, i quali hanno correttamente ritenuto che il G.i.p. si sia limitato per l'appunto ad attribuire al medesimo fatto una diversa qualificazione giuridica rispetto a quella ritenuta nell'incidente cautelare.

Come già detto tale operazione non ha poi comportato alcuna lesione del diritto di dell'imputato di accedere ai riti alternativi, né in proposito la Corte territoriale ha travisato i motivi d'appello, avendo specificamente trattato il tema a p. 9 della sentenza.

3. Inammissibili sono invece i residui motivi di ricorso.

Quanto all'individuazione dell'imputato la Corte territoriale si è fondata anzitutto sul riconoscimento effettuato dal M.[OSCURATO:PERSONA], il quale contrariamente a quanto eccepito, non ha compiuto alcuna "comparazione antropometrica" (rimanendo dunque manifestamente infondate le doglianze del ricorrente sul rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale) e la cui attendibilità espressamente il ricorso non ha inteso mettere in discussione.

Peraltro la sentenza si è basata anche sul riconoscimento fotografico effettuato dalla vittima e richiamato nel corso della sua deposizione, nemmeno considerato dal ricorrente, che si è limitato ad un anodino riferimento alla cattiva qualità dell'immagine dell'imputato, senza precisare se riguardasse quella esibita al Giammona e comunque articolando mere doglianze che attingono il merito.

Del tutto generiche sono invece le censure che riguardano l'effettività del concorso dell'imputato nel pestaggio dello stesso Giammona, posto che la Corte ha adeguatamente giustificato le proprie conclusioni sul punto facendo riferimento al contenuto delle videoríprese.

Manifestamente infondato è infine l'ultimo motivo, posto che l'essenza della doglianza del ricorrente si risolve nella critica della mancata irrogazione al coimputato di una pena più severa, come invece preannunciato.

Peraltro a p. 13 della sentenza la Corte non aveva precisato sotto quale profilo avrebbe valutato ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio la circostanza che fu l'Ouslati ad iniziare il pestaggio delle vittime, chiarendo successivamente che ciò aveva ritenuto rilevante per non escluderle la recidiva.4.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato e l'imputato condannato al pagamento delle spese processuale, nonché alla refusione di quelle sostenute nel grado dalle parti civili, che si liquidano in complessivi euro 4.500, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 6/7/2020 della Corte d'appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udita per le parti civili l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Messina ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di lesioni volontarie gravi aggravate e lesioni volontarie aggravate commessi, rispettivamente, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], malmenati dall'imputato, anche utilizzando un bastone, in concorso con altre tre persone a seguito di un diverbio insorto per futili motivi. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando sei motivi. 2.1 Con il primo eccepisce la nullità del decreto di giudizio immediato adottato ai sensi dell'art. 453 comma 1 e 1-bis c.p.p. in quanto il G.i.p., esorbitando dai propri poteri, avrebbe provveduto senza fornire motivazione alcuna alla riqualificazione giuridica del fatto di cui al capo A) come tentato omicidio in difetto di nuove acquisizioni e nonostante nell'incidente cautelare lo stesso giudice avesse qualificato il medesimo fatto come lesioni volontarie gravi aggravate. Il decreto sarebbe altresì nullo ai sensi dell'art. 178 lett. b) e c) c.p.p., in quanto il pubblico ministero, in spregio all'art. 455 c.p.p., ha modificato l'originaria qualificazione giuridica contestata in sede cautelare impedendo l'esercizio del diritto di difesa. 2.2 Con il secondo motivo viene eccepita ulteriore violazione di legge, rilevandosi come la modifica della qualificazione giuridica avrebbe inevitabilmente comportato anche la modifica dell'elemento psicologico e dell'evento contestati all'imputato, mentre con il terzo si deduce che la Corte territoriale, nel respingere le eccezioni processuali, non avrebbe considerato la lesione del diritto dell'imputato di accedere ad un rito alternativo sulla base del corretto inquadramento giuridico del fatto. 2.3 Con il quarto motivo vengono dedotti vizi di motivazione e la mancata acquisizione di una prova decisiva. In proposito il ricorrente lamenta come l'individuazione dell'imputato quale uno degli autori del pestaggio delle persone offese sia fondato esclusivamente sul riconoscimento del Crimi effettuato dal M.[OSCURATO:PERSONA] attraverso la visione delle riprese di una videocamera di sorveglianza e cioè un'attività di comparazione antropometrica effettuata senza che il teste avesse le necessarie competenze scientifiche per procedervi. Conseguentemente ingiustificato sarebbe il rigetto da parte della Corte della richiesta di rinnovare l'istruzione dibattimentale al fine di procedere ad un accertamento tecnico-scientifico sul punto. 2.4 Con il quinto motivo vengono denunziati ulteriori vizi di motivazione in merito alla dimostrazione della partecipazione dell'imputato alla consumazione dei reati in contestazione, mentre con il sesto gli stessi vizi vengono dedotti in riferimento alla determinazione della pena per il reato ritenuto più grave, contraddittoriamente commisurata in maniera del tutto identica per tutti gli imputati dopo che nel corpo della motivazione la Corte aveva in precedenza precisato di voler considerare in maniera più grave la posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato. 2. Pregiudiziale è l'esame delle eccezioni sollevate con i primi tre motivi di ricorso, che sono peraltro infondate ed in parte manifestamente infondate. 2.1 Preliminarmente va precisato che nell'applicare al Crimi una misura cautelare il G.i.p. aveva attribuito al fatto contestato al capo A) una diversa qualificazione giuridica (lesioni volontarie gravi aggravate) rispetto a quella proposta dal pubblico ministero nella sua richiesta (tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA]). Qualificazione giuridica che, per consolidata giurisprudenza cui correttamente si è richiamata la Corte territoriale, non vincolava quest'ultimo all'atto dell'esercizio dell'azione penale, assumendo la stessa una valenza esclusivamente nell'ambito del procedimento incidentale de libertatis (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 9948 del 23/01/2020, P., Rv. 279211). Principio questo che si ispira certamente anche alla eventualità che intervengano ulteriori e successivi sviluppi nel corso delle indagini preliminari, ma che, contrariamente a quanto il ricorrente dimostra di credere (peraltro limitandosi ad affermare assertivamente che nel caso di specie tali sviluppi non vi sarebbero stati), non la assume come limite alla sua estensione. In altri termini il pubblico ministero, in ragione delle prerogative anche di matrice costituzionale di cui è titolare in ordine all'esercizio dell'azione penale, non incontra limiti nell'attribuire al fatto nell'atto di impulso della fase processuale la qualificazione giuridica che ritiene corretta, fermo restando che una volta esercitata l'azione, ai sensi dell'art. 521 c.p.p., l'unico arbitro dell'inquadramento giuridico del fatto contestato diventa (e rimane nei gradi dell'impugnazione) il giudice. 2.2 Ciò premesso va ribadito che il decreto che dispone il giudizio immediato (sia esso tipico o c.d. custodiale) chiude una fase di carattere endoprocessuale assolutamente priva di conseguenze rilevanti ai fini dell'eventuale condanna dell'imputato, i cui diritti di difesa non sono in alcun modo lesi dalla sua eventuale erronea adozione. Dal che discende, come insegnato dalle Sezioni Unite che la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato non può essere oggetto di ulteriore sindacato, se non nei ristretti limiti in cui viene leso il diritto di intervento dell'imputato nelle forme stabilite dallo statuto del rito speciale (Sez. U, Sentenza n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260017-18). Erra inoltre il ricorrente nel ritenere che nel caso dell'immediato custodiale il giudice investito della relativa richiesta non possa rigettarla se non che nell'ipotesi espressamente prevista dal comma 1-bis dell'art. 455 c.p.p. Infatti, come chiarito dalla stessa pronunzia del [OSCURATO:PERSONA] testè richiamata, oltre a verificare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità del rito posti dalla disciplina processuale, allo stesso spetta il doveroso apprezzamento dell'evidenza probatoria, intesa come sostenibilità dell'accusa in giudizio e come inutilità della celebrazione dell'udienza preliminare. E ciò in quanto l'applicazione di una misura cautelare, pur se già sottoposta al vaglio del tribunale del riesame, implicando unicamente una probabilità di colpevolezza, non impedisce di per sé il vaglio preventivo circa la sostenibilità dell'accusa in dibattimento. 2.3 Escluso dunque che quello del G.i.p. sia un giudizio "vincolato" viene meno lo stesso presupposto da cui muove il ricorso per sostenere che questi non avrebbe il potere di attribuire al fatto una qualificazione giuridica diversa, potere che invece, come già ricordato, trova la sua fonte nell'art. 521 c.p.p., che è norma di carattere generale, destinata a regolare il vaglio giurisdizionale sul corretto inquadramento giuridico della fattispecie concreta in ogni stato e grado del procedimento. Peraltro, come recentemente chiarito da questa Corte, la divergenza fra il titolo del reato contestato nel corso dell'incidente cautelare e quello oggetto del successivo decreto di giudizio immediato non è causa di nullità di quest'ultimo, atteso che l'art. 453, commi 1 ed 1-bis, c.p.p. si riferisce al "fatto" nella sua identità materiale al netto della sua qualificazione giuridica, in quanto è la possibilità per l'accusato di confrontarsi con il fatto descritto nell'imputazione ed identificato in tutti i suoi elementi costitutivi - condotta, nesso causale, evento - che garantisce il diritto di difesa e giustifica la contrazione del rito (Sez. 2, Sentenza n. 18197 del 26/02/2020, Simone, Rv. 279410). Ciò non significa che la qualificazione giuridica non incida sul diritto di difesa, ma la lesione di quest'ultimo è conseguenza della mancata possibilità di instaurare il contraddittorio sul punto, che invece è stato garantito nella successiva fase processuale, dove il Tribunale è intervenuto a correggere la qualificazione prospettata nel decreto di giudizio immediato, derubricando il fatto nel reato di lesioni gravi. Né la qualificazione giuridica attribuita al fatto nel decreto di giudizio immediato lede il diritto dell'imputato di accedere a riti alternativi, posto che rimane intatta la sua possibilità all'interno degli stessi di instaurare il contraddittorio su tale aspetto, come del resto avvenuto nel caso di specie allorquando gli imputati hanno proposto richiesta di patteggiamento, non accolta solo per il mancato accordo con il pubblico ministero. 2.4 Nel caso di specie, pertanto, alcuna nullità ha afflitto il decreto di giudizio immediato od ancor prima l'iniziativa del pubblico ministero. Peraltro l'obiezione difensiva perde coerenza nella misura in cui il ricorrente non contesta che il G.i.p. abbia diversamente qualificato il fatto rispetto a come inquadrato dal titolare dell'azione penale, ma denuncia la mancata corrispondenza con la qualificazione stabilita nello sviluppo dell'incidente cautelare, cercando di tratteggiare una, come già detto, inesistente correlazione vincolante tra quest'ultimo, l'atto di esercizio dell'azione penale ed il provvedimento di giudizio immediato. 2.5 Manifestamente infondate sono invece le altre due eccezioni del ricorrente. Non è in dubbio che il fatto contestato nell'incidente cautelare - e in relazione al quale si sono dunque perfezionati i presupposti per procedere all'immediato c.d. custodiale - e quello descritto nel decreto ex art. 453 c.p.p. sia nel suo nucleo essenziale il medesimo, atteso che nel capo d'imputazione sono state descritte le lesioni cagionate al Giammonae la natura dolosa della condotta che le ha causate, rimanendo dunque rispettati i criteri per il giudizio di identificazione svolto dai giudici del merito, i quali hanno correttamente ritenuto che il G.i.p. si sia limitato per l'appunto ad attribuire al medesimo fatto una diversa qualificazione giuridica rispetto a quella ritenuta nell'incidente cautelare. Come già detto tale operazione non ha poi comportato alcuna lesione del diritto di dell'imputato di accedere ai riti alternativi, né in proposito la Corte territoriale ha travisato i motivi d'appello, avendo specificamente trattato il tema a p. 9 della sentenza. 3. Inammissibili sono invece i residui motivi di ricorso. Quanto all'individuazione dell'imputato la Corte territoriale si è fondata anzitutto sul riconoscimento effettuato dal M.[OSCURATO:PERSONA], il quale contrariamente a quanto eccepito, non ha compiuto alcuna "comparazione antropometrica" (rimanendo dunque manifestamente infondate le doglianze del ricorrente sul rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale) e la cui attendibilità espressamente il ricorso non ha inteso mettere in discussione. Peraltro la sentenza si è basata anche sul riconoscimento fotografico effettuato dalla vittima e richiamato nel corso della sua deposizione, nemmeno considerato dal ricorrente, che si è limitato ad un anodino riferimento alla cattiva qualità dell'immagine dell'imputato, senza precisare se riguardasse quella esibita al Giammona e comunque articolando mere doglianze che attingono il merito. Del tutto generiche sono invece le censure che riguardano l'effettività del concorso dell'imputato nel pestaggio dello stesso Giammona, posto che la Corte ha adeguatamente giustificato le proprie conclusioni sul punto facendo riferimento al contenuto delle videoríprese. Manifestamente infondato è infine l'ultimo motivo, posto che l'essenza della doglianza del ricorrente si risolve nella critica della mancata irrogazione al coimputato di una pena più severa, come invece preannunciato. Peraltro a p. 13 della sentenza la Corte non aveva precisato sotto quale profilo avrebbe valutato ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio la circostanza che fu l'Ouslati ad iniziare il pestaggio delle vittime, chiarendo successivamente che ciò aveva ritenuto rilevante per non escluderle la recidiva.4. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e l'imputato condannato al pagamento delle spese processuale, nonché alla refusione di quelle sostenute nel grado dalle parti civili, che si liquidano in complessivi euro 4.500, oltre accessori di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentan
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