CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 ottobre 2023
Cassazione n. 30762/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 30180/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo liquidatore pro – tempore , elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro Ministero della GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro – tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, nella cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato ex lege; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 624/2018, pubblicata il 15 marzo 2018; R.G.N. 30180/18 C.C.19/10/2023 Noleggio strumenti intercettazione in favore delle Procure –Richiesta compenso udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 ottobre 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse della ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con decreto ingiuntivo n. 996/2012 del 4 maggio 2012, il Tribunale di Venezia intimava al Ministero della Giustizia il pagamento, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di euro 210.254,74, oltre interessi e spese, a titolo di compenso (sorte capitale e interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002) per l’attività di noleggio di apparecchiature elettroniche per intercettazioni telefoniche e ambientali, prestata dalla detta società in favore di numerose Procure della Repubblica. 2.–Con atto di citazione notificato il 3 luglio 2012, il Ministero della Giustizia proponeva opposizione avverso l’emesso provvedimento monitorio e, per l’effetto, conveniva, davanti al Tribunale di Venezia, la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo che l’opposto decreto ingiuntivo fosse revocato e che fosse dichiarata l’inammissibilità/improponibilità della pretesa azionata, in quanto la richiesta di pagamento del compenso per l’attività svolta doveva inquadrarsi quale indennità prevista per gli ausiliari del giudice ex artt. 168 e ss. del d.P.R. n. 115/2002 sulle spese di giustizia. Negava, poi, che spettassero gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002, poiché nel rapporto de quo non era riconoscibile una relazione di natura commerciale. Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale contestava le deduzioni di controparte e concludeva per il rigetto dell’opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 3927/2015, depositata il 1° dicembre 2015, accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, revocava l’opposto decreto ingiuntivo, condannando la parte opposta alla refusione delle spese di lite. 3.–Proponeva appello avverso la sentenza di primo grado la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, la quale deduceva: 1) l’inapplicabilità al rapporto di specie del [OSCURATO:PERSONA] sulle spese di giustizia; 2) l’erronea interpretazione dell’art. 168 del d.P.R. n. 115/2002, che non costituiva affatto norma ostativa alla invocata tutela monitoria; 3) la comprovabile esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti; 4) il riconoscimento della natura privatistica di tale rapporto, rinvenibile in alcune circolari emanate dallo stesso Ministero; 5) l’applicabilità alla fattispecie del d.lgs. n. 231/2002 in merito agli interessi moratori per il ritardato pagamento. Il Ministero della Giustizia si costituiva nel giudizio di impugnazione, instando per l’inammissibilità o per il rigetto del gravame. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello spiegato e, per l’effetto, confermava integralmente la sentenza impugnata. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che il conferimento dell’incarico – ossia il noleggio di attrezzature per la radiolocalizzazione e il monitoraggio ambientale – era avvenuto, di volta in volta, in relazione ai singoli procedimenti, da parte del magistrato competente, facendo insorgere rapporti di tipo pubblicistico, caratterizzati dall’esercizio di poteri pubblici della P.A.; b) che, in conseguenza, erano inapplicabili al rapporto le norme ordinarie in materia di obbligazioni e contratti, bensì dovevano trovare applicazione le norme pubblicistiche regolanti il rapporto pubblico; c) che nessun contratto di natura privatistica era stato stipulato tra le parti, anche per la mancanza, in capo ai sostituti procuratori della Repubblica, del potere di impegnare contrattualmente la pubblica amministrazione; d) che, ai sensi dell’art. 168 del d.P.R. n. 115/2002, spettava al magistrato procedente liquidare le spettanze agli ausiliari del magistrato e, avverso il decreto di liquidazione, le parti processuali avrebbero potuto proporre opposizione ex art. 170 dello stesso d.P.R.; e) che le circolari ministeriali non erano vincolanti, in quanto atti meramente interni dell’amministrazione, per cui il magistrato avrebbe potuto disattenderle; f) che il richiamo alla disciplina delle transazioni commerciali riguardava unicamente il decorso e il calcolo degli interessi, ma non la fattispecie costitutiva. 4.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. L’intimato Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. 5.–La ricorrente ha presentato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 267 e 268 c.p.p. e dell’art. 168 del d.P.R. n. 115/2002, anche nel loro combinato disposto, per avere la Corte di merito escluso la capacità del P.M. procedente di impegnare negozialmente la P.A. con riferimento alle operazioni di noleggio di apparecchiature dal medesimo disposte. Per contro, ad avviso dell’istante, il P.M. avrebbe avuto il potere di manifestare la volontà della pubblica amministrazione. 2.– Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione del d.P.R. n. 115/2002 in materia di spese di giustizia, per avere la Corte territoriale ritenuto che la fattispecie fosse regolata dal predetto [OSCURATO:PERSONA], in ragione del fatto che il magistrato avesse conferito incarico ad un ausiliario, alle cui spettanze avrebbe dovuto procedere, con decreto di liquidazione, lo stesso magistrato conferente. Per converso, secondo l’istante, avrebbe dovuto recisamente escludersi che la società di noleggio di apparecchiature per intercettazioni potesse essere qualificata come ausiliario del giudice, anche perché il suddetto [OSCURATO:PERSONA] sulle spese di giustizia avrebbe costituito normativa speciale che, in quanto tale, non si sarebbe prestata ad interpretazioni analogiche o estensive, essendo la sua portata strettamente limitata a quanto espressamente regolamentato nella normativa. 3.– Con il terzo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17 del r.d. n. 2440/1923 e delle altre norme che fissano i requisiti di forma per i contratti con la pubblica amministrazione, nonché degli artt. 1325 e ss. c.c., per avere la Corte distrettuale disconosciuto l’esistenza di un valido e documentato rapporto contrattuale tra le parti. In proposito, la ricorrente obietta che, per mezzo di corrispondenza secondo l’uso del commercio, avrebbero potuto essere conclusi contratti con la pubblica amministrazione a trattativa privata, senza che peraltro le spese necessarie all’effettuazione di intercettazioni preventive “ambientali”, non implicanti prestazioni a carico degli operatori telefonici (e, dunque, con noleggio e utilizzo delle apparecchiature necessarie alla captazione delle comunicazioni e conversazioni tra privati), potessero essere considerate spese di giustizia. 4.– Con il quarto motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. n. 231/2002, per avere la Corte del gravame escluso che, nella fattispecie , potessero trovare applicazione le norme sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, difettando un rapporto contrattuale tra le parti ed essendo necessario un provvedimento di liquidazione di natura pubblicistica. Osserva l’istante che i contratti stipulati sarebbero stati riconducibili ad un’ordinaria transazione commerciale, in ragione della non assimilabilità delle somme dovute al compenso da attribuirsi all’ausiliario del giudice o del pubblico ministero. E, comunque, anche nel caso di liquidazione dei corrispettivi nelle forme del decreto di liquidazione di cui al d.P.R. n. 115/2002, sarebbero stati dovuti alla società privata gli interessi moratori nella misura di cui al d.lgs. n. 231/2002. 5.– Con la memoria depositata la ricorrente chiede, in via subordinata, che – all’esito delle aperte procedure di infrazione contro l’Italia – sia proposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE ex art. 267 TFUE, allo scopo di chiarire se l’orientamento giurisprudenziale sulla natura del compenso di specie, con la conseguente esclusione dal novero delle transazioni commerciali cui si applicano gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 –e con la correlata individuazione del procedimento da seguire per il suo riconoscimento – , sia compatibile con la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Adduce, altresì, che la lettura nomofilattica della questione si porrebbe in contrasto con il principio di leale collaborazione di cui all’art. 4.3 TUE, con il principio di certezza del diritto, con i diritti fondamentali del ricorso effettivo ad un Giudice e della proprietà, come sanciti dagli artt. 47 e 17 della Carta dei diritti fondamentali UE, oltre che dalla citata direttiva – e, in particolare, dal suo art. 10, paragrafo 1 –, tutti preordinati ad assicurare che una normativa o una prassi nazionale che preveda un termine indeterminato per la liquidazione dei corrispettivi dovuti ad un prestatore di servizio non si ponga in contrasto con i principi UE, “a maggior ragione quando tali diritti possano essere fatti valere solo con modalità inattuabili”. 6.–Ora, la Corte ritiene che il lamentato vulnus alla tutela del credito, conseguente all’individuazione del procedimento esperibile per il suo riconoscimento, anche con riguardo alla spettanza degli accessori, esiga un approfondimento e consigli la tratt