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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 28 ottobre 2021

Cassazione n. 44835/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO Il GIP del TRIBUNALE di TARANTO, giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 10/03/2021, rigettava l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento in data 7/9/2020 di rigetto dell'istanza di restituzione di prodotto contenenti Thc e derivati dei quali era stata disposta la confisca con il decreto di archiviazione emesso in data 22/1/2020 nel procedimento per art. 73 TU Stup.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il vizio di motivazione con riferimento alla disposta confisca perché il procedimento, relativo a coltivazione di cannabis sativa, è stato archiviato per difetto dell'elemento soggettivo.

Il ricorso è inammissibile perché non si confronta con la obbligatorietà della confisca dello h stupefacente - in quanto res illecita ex art. 240, secondo comma, n. 2, c.p. - anche in caso di ( li U archiviazione; la capacità drogante dello stupefacente sequestrato emerge, come il ricorso non contesta, proprio sulla base delle prove tecniche effettuate dallo stesso indagato nel proprio laboratorio di produzione da cui emerge il costante superamento del limite legale dell'0,2°/0, mentre il ricorso si limita a contestare che non sia stato effettuato uno specifico accertamento tecnico sulla sostanza in sequestro, emergendo per contro sufficienti indizi della capacità drogante.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 28/10/2021 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] N CANCELLER;A —

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO Il GIP del TRIBUNALE di TARANTO, giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 10/03/2021, rigettava l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento in data 7/9/2020 di rigetto dell'istanza di restituzione di prodotto contenenti Thc e derivati dei quali era stata disposta la confisca con il decreto di archiviazione emesso in data 22/1/2020 nel procedimento per art. 73 TU Stup. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il vizio di motivazione con riferimento alla disposta confisca perché il procedimento, relativo a coltivazione di cannabis sativa, è stato archiviato per difetto dell'elemento soggettivo. Il ricorso è inammissibile perché non si confronta con la obbligatorietà della confisca dello h stupefacente - in quanto res illecita ex art. 240, secondo comma, n. 2, c.p. - anche in caso di ( li U archiviazione; la capacità drogante dello stupefacente sequestrato emerge, come il ricorso non contesta, proprio sulla base delle prove tecniche effettuate dallo stesso indagato nel proprio laboratorio di produzione da cui emerge il costante superamento del limite legale dell'0,2°/0, mentre il ricorso si limita a contestare che non sia stato effettuato uno specifico accertamento tecnico sulla sostanza in sequestro, emergendo per contro sufficienti indizi della capacità drogante. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2021 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] N CANCELLER;A —
Decreto Cassazione n. 44835/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris