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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34041/2026

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osti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Noia, dichiarato estinto per prescrizione il reato di al capo D) dell'imputazione e dichiarati improcedibili i reati di cui ai capi B) ed E) -, ha confermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai restanti reati rispettivamente contestati. 2.Letta la memoria tardivamente depositata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

3. L'unico motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] - che deducono violazione di legge in relazione all'art. 103 cod. pen. - sono fondati.

E' nulla la sentenza di condanna - limitatamente alla dichiarazione di abitualità nel reato - per violazione del contraddittorio, ai sensi degli artt. 429, comma 1, lett. c), e 522 cod. proc. pen. in assenza di una espressa contestazione, in forma chiara e precisa, riferita all'abitualità, non essendo sufficiente la generica indicazione della recidiva reiterata (Sez. 2, n.12944 del 06/12/2018, Caiffa, Rv. 276529; Sez. 2, n. 34033 del 09/10/2020, Gangai, Rv. 280302).

4. Il primo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che contesta violazione di legge in relazione all'art. 624-bis cod. pen., con particolare riferimento alla nozione di privata dimora - non è consentito in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi non specifici, ma soltanto apparenti, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

5. Il secondo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che contesta la sussistenza della recidiva - è manifestamente infondato.

Il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice.6.

Dalle suesposte considerazioni consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla dichiarazione di abitualità dei ricorrenti, e l'inammissibilità nel resto dei ricorsi.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Noia, dichiarato estinto per prescrizione il reato di al capo D) dell'imputazione e dichiarati improcedibili i reati di cui ai capi B) ed E) -, ha confermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai restanti reati rispettivamente contestati. 2.Letta la memoria tardivamente depositata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 3. L'unico motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] - che deducono violazione di legge in relazione all'art. 103 cod. pen. - sono fondati. E' nulla la sentenza di condanna - limitatamente alla dichiarazione di abitualità nel reato - per violazione del contraddittorio, ai sensi degli artt. 429, comma 1, lett. c), e 522 cod. proc. pen. in assenza di una espressa contestazione, in forma chiara e precisa, riferita all'abitualità, non essendo sufficiente la generica indicazione della recidiva reiterata (Sez. 2, n.12944 del 06/12/2018, Caiffa, Rv. 276529; Sez. 2, n. 34033 del 09/10/2020, Gangai, Rv. 280302). 4. Il primo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che contesta violazione di legge in relazione all'art. 624-bis cod. pen., con particolare riferimento alla nozione di privata dimora - non è consentito in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi non specifici, ma soltanto apparenti, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. 5. Il secondo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che contesta la sussistenza della recidiva - è manifestamente infondato. Il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice.6. Dalle suesposte considerazioni consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla dichiarazione di abitualità dei ricorrenti, e l'inammissibilità nel resto dei ricorsi. P P.Q.M
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