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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 luglio 1976

Cassazione n. 47428/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SERBIA) il 06/07/1976 avverso l'ordinanza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG z-zz [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Venezia, con la quale è stata dichiarata inammissibile l'istanza di restituzione nel termine proposta dal ricorrente, deducendo violazione di legge per mancanza di motivazione e manifesta contraddittorietà della motivazione in relazione alla dedotta nullità della sentenza emessa dal giudice di [OSCURATO:PERSONA] di Piave, stante la mancata conoscenza del procedimento da parte dell'interessato.

2. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio.

3. Successivamente, è pervenuto atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal difensore e dallo stesso Radosavljevic, in ragione della asserita sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, non meglio specificata.

Il ricorso è dunque inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa la rituale rinuncia all'impugnazione.

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile a colpa del ricorrente: [OSCURATO:PERSONA]. n. 186/2000) al versamento, in favore della tassa delle ammende, di una somma che si ritiene congruo determinare in cinquecento euro.

P. Q. M .

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 18 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SERBIA) il 06/07/1976 avverso l'ordinanza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG z-zz [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Venezia, con la quale è stata dichiarata inammissibile l'istanza di restituzione nel termine proposta dal ricorrente, deducendo violazione di legge per mancanza di motivazione e manifesta contraddittorietà della motivazione in relazione alla dedotta nullità della sentenza emessa dal giudice di [OSCURATO:PERSONA] di Piave, stante la mancata conoscenza del procedimento da parte dell'interessato. 2. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio. 3. Successivamente, è pervenuto atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal difensore e dallo stesso Radosavljevic, in ragione della asserita sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, non meglio specificata. Il ricorso è dunque inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa la rituale rinuncia all'impugnazione. 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile a colpa del ricorrente: [OSCURATO:PERSONA]. n. 186/2000) al versamento, in favore della tassa delle ammende, di una somma che si ritiene congruo determinare in cinquecento euro. P. Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il P